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15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 : L sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto - 12 marzo 1997

 

Legge

sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di

infrastrutture e di servizi di trasporto

(del 12 marzo 1997)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

-visto il messaggio 14 maggio 1996 no. 4526 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 21 febbraio 1997 no. 4526 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo

Art. 1La presente legge ha lo scopo di unificare i sistemi di finanziamento previsti dalle leggi sulle strade (Lstr.), sui trasporti pubblici (LTP) e sui percorsi pedonali e sentieri (LCPS), al fine di elaborare la pianificazione cantonale dei trasporti (PCT) e realizzare le relative opere.

 

Commissioni regionali dei trasporti

Art. 21Il Consiglio di Stato costituisce le Commissioni regionali dei trasporti (in seguito CRT) quali organi operanti nei rispettivi comprensori.

2Il Consiglio di Stato stabilisce, per regolamento, la loro competenza territoriale e materiale, le modalità di nomina e di funzionamento nonché il numero dei membri da designare da parte degli enti interessati.

 

Piano cantonale dei trasporti

Art. 31Il PCT è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei trasporti, garantendo il coordinamento e l'integrazione con le procedure speciali.

2Il PCT può essere elaborato ed approvato a tappe per singoli comprensori regionali.

 

Componenti

Art. 4Il PCT indica:

a)gli obiettivi della politica globale in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto a livello interregionale e regionale;

b)l'analisi attuale e la prevedibile evoluzione della domanda di infrastrutture e di servizi di trasporto idonei a soddisfarla;

c)gli obiettivi di risanamento ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) a livello interregionale e regionale con i relativi termini di attuazione;

d)gli indirizzi di politica urbanistica;

e)le priorità realizzative degli interventi;

f)la ripartizione dei compiti tra Cantone, comuni ed altri enti interessati;

g)la valutazione quadro delle risorse da destinare alla politica in materia di infrastrutture di servizi di trasporto.

 

Procedura di approvazione

Art. 51Il PCT è allestito dal Consiglio di Stato, il quale può delegarne l'elaborazione alle CRT, nei singoli comprensori regionali.

2I comuni, le imprese di trasporto e gli enti interessati devono essere preventivamente informati.

3Il Dipartimento assicura il coordinamento del progetto a livello interregionale.

 

Partecipazione

Art. 6Il PCT viene trasmesso ai comuni, alle imprese di trasporto ed agli enti interessati che possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di due mesi.

 

Adozione

Art. 7Il PCT è adottato dal Consiglio di Stato che lo integra nel Piano direttore cantonale secondo la procedura definita dalla legge cantonale sulla pianificazione del territorio.

 

Modificazione

Art. 81Il PCT può essere modificato in ogni tempo con la procedura prevista per la sua adozione.

2Modiche di marginale importanza sono disposte dal Consiglio di Stato, previa consultazione della CRT; gli interessati sono tempestivamente informati.

 

CRT: spese

Art. 91Le spese di funzionamento delle CRT sono a carico dei comuni membri che se le ripartiscono consensualmente.

2In caso di mancato accordo la ripartizione è stabilita in base alla loro popolazione.

 

Finanziamento

Art. 101Le spese per l'elaborazione del PCT e per la realizzazione delle opere sono assunte dal Cantone, dedotti gli eventuali sussidi della Confederazione e le partecipazioni di terzi.

2I comuni dei comprensori interessati sono tenuti a contribuire a tali spese fino ad un massimo del 50%.

 

Ripartizione dei costi

Art. 111Il Consiglio di Stato, sentite le CRT, stabilisce la quota globale del contributo a carico dei comuni, in funzione dei loro interessi e della loro capacità finanziaria.

2I comuni, coordinati dalle CRT, stabiliscono consensualmente il riparto interno della loro quota globale di partecipazione.

3In caso di mancato accordo, la ripartizione è stabilita dal Consiglio di Stato in base ai vantaggi, alla popolazione residente ed alla forza finanziaria.

4Contro la decisione del Consiglio di Stato, i comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[1]

 

Art. 12[2]

 

Norme transitorie

Art. 131Le Commissioni regionali dei trasporti già costituite rimangono in funzione ai sensi della presente legge.

2I Piani dei trasporti già adottati dal Consiglio di Stato costituiscono il PCT per il rispettivo comprensorio regionale.

 

Entrata in vigore

Art. 14Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato di modifica di leggi, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[3]

 

 

Pubblicata nel BU 1997, 183.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 477.

[2]  Art. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.

[3]  Entrata in vigore: 25 aprile 1997 - BU 1997, 183.