Legge
concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili
(dell’11 novembre 1968)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 11È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.
2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell’Autorità competente non sono adatti alla circolazione.
Art. 21Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di demolizione o di raccolta autorizzati.[1]
2La consegna deve avvenire entro il termine di un mese dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità.
3Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.
Art. 3[2]Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve notificarlo al Municipio e custodirlo in luogo adatto.
Art. 4[3]1Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.
2Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.
3Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.
4Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto, spetta al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna, un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.
5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro quindici giorni ad un centro di demolizione o di raccolta autorizzato, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.
Art. 51Le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli.
2I copertoni usati potranno essere conservati osservando le condizioni poste dall’art. 3.
Art. 6[4]1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 20.000.--.
2La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.
3L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.
Art. 7...[5]
Art. 8Decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[6]
Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1969.
Pubblicato nel BU 1969, 57.
[1] Cpv. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[2] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[3] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[4] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[5] Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[6] Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.