DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
26.05.2023
(Bollettino ufficiale 18/2023)
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 : L conc. l’ eliminazione degli autoveicoli inservibili - 11 novembre 1968

 

Legge

concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili

(dell’11 novembre 1968)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 11È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.

2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato o per decisione dell’Autorità competente non sono adatti alla circolazione.

 

Art. 21Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di demolizione o di raccolta autorizzati.[1]

2La consegna deve avvenire entro il termine di un mese dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità.

3Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.

 

Art. 3[2]Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve notificarlo al Municipio e custodirlo in luogo adatto.

 

Art. 4[3]1Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.

2Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.

3Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o allultimo detentore del veicolo.

4Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto, spetta al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna, un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.

5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro quindici giorni ad un centro di demolizione o di raccolta autorizzato, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.

 

Art. 51Le norme che precedono si applicano anche alle parti inservibili degli autoveicoli.

2I copertoni usati potranno essere conservati osservando le condizioni poste dall’art. 3.

 

Art. 6[4]1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 20.000.--.

2La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.

3L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.

 

Art. 7...[5]

 

Art. 8Decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[6]

 

 

Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 1969.

 

 

Pubblicato nel BU 1969, 57.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

[2]  Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

[3]  Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

[4]  Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

[5]  Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.

[6]  Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.