DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
>

456

770.200

< >


 

Concordato

concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati

dalla concessione federale[1]

(del 15 ottobre 1951)

 

Approvato dal Consiglio federale il 17 giugno 1955

 

Per conferire una base il più possibile sicura all’esercizio delle funivie e sciovie che non sono al beneficio di una concessione federale, i Cantoni partecipanti, fondandosi sull’articolo 7 capoverso 2 della Costituzione federale, conchiudono il concordato seguente:

 

Capitolo I

Scopo e campo d’applicazione

 

Scopo

Art. 11I Cantoni concordatari si propongono:

a)di stabilire prescrizioni uniformi atte a conferire maggiore sicurezza all’esercizio degl’impianti contemplati dal concordato senza tuttavia provocare un sensibile aumento delle spese di costruzione e d’esercizio;

b)di istituire un servizio intercantonale di controllo che assista i Cantoni pronunciandosi su questioni di carattere tecnico;

c)di promuovere l’applicazione di prescrizioni tecniche uniformi.

2I mezzi Cantoni sono in tutto e per tutto equiparati ai Cantoni.

 

Campo d’applicazione

Art. 2[2]1Il concordato comprende tutti gli impianti di trasporto a fune adibiti al trasporto di persone o di merci, segnatamente le funivie, le sciovie e gli ascensori inclinati. Sono eccettuati:

a)gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;

b)gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purchè non costituiscano un pericolo per il traffico o gli impianti pubblici.

2Qualsiasi costruzione di funivia, che costituisce un ostacolo al volo giusta gli articoli 67 e seguenti dell’ordinanza d’esecuzione del 5 giugno 1950 della legge sulla navigazione aerea, dev’essere annunciata all’autorità cantonale competente.

3Il concordato comprende inoltre tutte le sciovie esercitate esclusivamente come tali.

 

Capitolo II

Costruzione ed esercizio degl’impianti

 

Autorizzazione

Art. 31Per la costruzione e l’esercizio di funivie e di sciovie sottoposte al concordato è richiesta l’autorizzazione del Cantone sul cui territorio si prevede creare ed esercitare l’impianto. Se l’impianto tocca il territorio di più Cantoni, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione di tutti i Cantoni interessati.

2L’autorizzazione di costruire o di esercitare l’impianto non comporta per il Cantone responsabilità di sorta per difettosità e danni che venissero ulteriormente riscontrati. Questo incombe interamente all’esercente.

 

Diritto di espropriazione

Art. 4I Cantoni possono conferire al titolare dell’autorizzazione il diritto d’espropriazione conformemente alla legislazione cantonale.

 

Requisiti per l’autorizzazione

Art. 51I Cantoni rilasciano l’autorizzazione di costruire o esercitare un impianto soltanto dopo aver costatato che il progetto o l’impianto risponde, dal profilo edilizio, tecnico e finanziario, alle disposizioni del presente concordato e del corrispondente regolamento purchè siano state conchiuse le assicurazioni prescritte, e se:

a)l’impianto non pregiudica gli interessi pubblici della Confederazione, come segnatamente quelli della difesa nazionale, della polizia delle foreste, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio;

b)l’impianto non costituisce una considerevole concorrenza nè per le imprese di trasporto appartenenti alla Confederazione o fruenti di una concessione federale nè per le sciovie o le funivie sottoposte a sovranità cantonale;

c)l’impianto risponde ad una necessità;

d)ne è garantita la sicurezza d’esercizio;

e)l’autorizzazione d’esercizio è limitata a 20 anni.[3]

2Le autorizzazioni non saranno rilasciate prima che i progetti di costruzione e gl’impianti pronti per l’esercizio non siano stati verificati, a richiesta del Cantone interessato, in base alle prescrizioni del presente concordato e del relativo regolamento da un servizio tecnico di controllo che si pronuncia in merito.

 

Manutenzione e controllo

Art. 61L’esercente è responsabile della costante buona manutenzione degl’impianti.

2I controlli tecnici degl’impianti adibiti al trasporto di persone vengono preordinati dai Cantoni secondo i bisogni; di regola questi controlli vengono fatti ogni anno. I risultati dei controlli vengono verbalizzati e comunicati al Cantone.

3Il Cantone competente può assegnare all’esercente un termine entro il quale questi deve eliminare i difetti riscontrati, sotto comminatoria della revoca della concessione e delle pene per inosservanza delle decisioni delle autorità. In caso di pericolo immediato, il Cantone o il servizio incaricato del controllo tecnico possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto conformemente all’articolo 12 capoverso 2.

 

Sanzioni

Art. 71In caso di contravvenzioni a importanti disposizioni del presente concordato e delle prescrizioni esecutive oppure quando l’esercente non ottemperasse tempestivamente agli ordini delle autorità di vigilanza, i Cantoni hanno inoltre il diritto di revocare temporaneamente o definitivamente l’autorizzazione, come pure di ordinare, a spese dell’esercente, le modificazioni dell’impianto che ritenessero urgenti e indispensabili per la sicurezza delle persone.

2Il ricorso a procedimenti penali, per esempio in caso di disobbedienza a decisioni delle autorità, è di spettanza dei Cantoni.

3È in facoltà dei Cantoni di chiedere al beneficiario della concessione il deposito di una cauzione.

 

Capitolo III

Organizzazione

 

Organi

Art. 81Gli organi del concordato sono la Conferenza, l’Ufficio direttivo e i revisori dei conti.

2I circoli interessati al concordato possono essere ammessi alle deliberazioni con voce consultiva.

 

Conferenza

Art. 91La Conferenza è l’organo superiore. Essa comprende tutti i Cantoni concordatari. Ogni Cantone designa un rappresentante ufficiale e un rimpiazzante. Alle sedute della Conferenza possono partecipare anche altri rappresentanti del Cantone.

2In seno alla Conferenza ogni Cantone ha diritto a un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

3La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:

1.l’allestimento delle prescrizioni concernenti la costruzione e l’esercizio delle funivie e delle sciovie sottoposte al concordato;

2.la preparazione di un regolamento interno concernente i rapporti dei Cantoni con gli organi del concordato e con il servizio tecnico di controllo; l’allestimento di un capitolato per le mansioni e prestazioni del servizio tecnico di controllo e per la relativa tariffa;

3.la nomina dei membri dell’Ufficio direttivo o del segretario, che resteranno in carica per un periodo di cinque anni; il Segretariato può essere affidato a un dicastero cantonale delle costruzioni, ad un altro servizio cantonale oppure a un’organizzazione appropriata;

4.la nomina di due revisori dei conti;

5.la designazione dell’organo tecnico di controllo;

6.l’approvazione del preventivo, dei conti e del rapporto annuale nonchè la fissazione dei contributi cantonali;

7.la trattazione di problemi comuni interessanti l’applicazione uniforme delle disposizioni concordate.

4La Conferenza si riunisce ordinariamente una volta ogni anno. Il presidente può convocare in ogni tempo una Conferenza straordinaria ed è tenuto a farlo se ne viene fatta richiesta da parte di almeno 1/4 dei Cantoni concordatari.

5Le trattande da includere nell’ordine del giorno devono essere comunicate tempestivamente; altri oggetti possono essere decisi solamente con il consenso di tutti i Cantoni.

 

Ufficio direttivo

Art. 101L’Ufficio direttivo si compone di un presidente, di un vicepresidente e di un altro membro del concordato. Il segretario e il capo del Servizio tecnico di controllo partecipano con voce consultiva alle sedute dell’Ufficio direttivo.

2L’Ufficio direttivo tratta tutti gli oggetti che non rientrano espressamente nelle competenze di altri organi.

In particolare gli spetta:

1.di preparare le decisioni della Conferenza e provvedere alla loro esecuzione;

2.di sorvegliare l’attività del Servizio tecnico di controllo;

3.di tenere tutta la contabilità, allestire i conti annuali e presentare il preventivo;

4.compilare il rendiconto annuale;

5.redigere il verbale delle sedute della Conferenza.

3La Conferenza può delegare altri compiti all’Ufficio direttivo.

4L’Ufficio direttivo deve presentare ai revisori dei conti i libri contabili e i documenti giustificativi, e fornire ogni schiarimento richiesto circa l’attività svolta.

 

Revisori dei conti

Art. 11I due revisori dei conti verificano annualmente la contabilità dell’Ufficio direttivo e ne riferiscono alla Conferenza.

 

Servizio tecnico di controllo

Art. 121Il Servizio tecnico di controllo è a disposizione dei Cantoni per le seguenti prestazioni:

1.preavviso sui progetti;

2.collaudo degl’impianti prima della messa in esercizio, compresi quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore del concordato;

3.controllo periodico e straordinario degl’impianti, nonchè inchieste di carattere tecnico in caso d’infortunio, di perturbazione e di pericoli inerenti all’esercizio;

4.rapporti agli organi della Conferenza e ai Cantoni interessati circa le inchieste e i controlli eseguiti;

5.preavvisi agli organi della Conferenza e alle istanze cantonali competenti; elaborazione di proposte relative all’introduzione di nuove disposizioni, al rafforzamento o all’attenuazione delle disposizioni in vigore;

6.elaborazione dei rapporti occorrenti all’Ufficio direttivo per la redazione del rendiconto annuale e il calcolo delle tasse.

2In caso di pericolo immediato, il Servizio tecnico di controllo deve far sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto minacciato, facendo intervenire, se del caso, la polizia e informandone il Cantone interessato con il mezzo più rapido. La decisione definitiva sulla sospensione dell’esercizio è di competenza dell’autorità cantonale interessata.

3La Conferenza può attribuire altri compiti al Servizio tecnico di controllo. I rapporti di servizio e le competenze sono regolati da speciale capitolato. Per l’esame di questioni speciali, il Servizio tecnico di controllo può, se necessario, ricorrere a periti.

 

Finanziamento

Art. 131I fondi necessari per l’esecuzione del concordato sono forniti dalle tasse versate dai proprietari d’impianti e dai contributi corrisposti dai Cantoni.

2Le tasse dovute per le prestazioni del Servizio tecnico di controllo vengono prelevate dai proprietari d’impianti. Esse saranno calcolate con riguardo al tempo impiegato e all’importanza dell’impianto.

3Sarà stabilita una tariffa.

4I contributi dei Cantoni sono calcolati in base al numero e all’importanza degl’impianti esistenti sul loro territorio.

 

Sede

Art. 14Il concordato ha sede presso il Segretariato.

 

Accessione e recessione

Art. 151L’adesione al concordato è libera a qualsiasi Cantone sul cui territorio si trovi almeno un impianto contemplato dal concordato.

2I Cantoni possono recedere dal concordato alla fine di ogni anno civile, mediante preavviso di un anno almeno, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi loro derivanti dal concordato.

 

Capitolo IV

Disposizioni finali

 

Impianti esistenti

Art. 161Entro un termine da stabilirsi dal Cantone interessato, al massimo però entro dieci anni dalla sua accessione al concordato, gli impianti esistenti devono essere conformati alle prescrizioni del presente concordato e del regolamento.

2Dopo l’entrata in vigore del concordato, i Cantoni rilasciano ai proprietari degl’impianti esistenti un’autorizzazione di esercizio valevole durante il periodo transitorio, a condizione che sia garantita una sicurezza sufficiente.

3Il presente concordato è applicabile per analogia anche agli impianti già esistenti.

 

Rapporto con altre fonti di diritto

Art. 171Restano riservate le altre prescrizioni e direttive più severe e completive dei Cantoni e, ove occorra, dell’INSAI, per le funivie e sciovie sottoposte all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

2Durante la validità del concordato non sono applicabili le disposizioni di diritto cantonale contrarie ad esso.

 

Entrata in vigore

Art. 18Il concordato entra in vigore non appena approvato da almeno cinque Cantoni.[4]

 

 

Pubblicato nel BU 1955, 110.

 

 

 

 


[1]  Nuovo titolo giusta la mod. 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

[2]  Art. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

[3]  Cpv. mod. il 27.11.1972; in vigore dal 18.6.1973 - RU 1973, 992.

[4]  Aderiscono al Concordato i seguenti Cantoni: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura.

Adesione del Cantone Ticino con DL 23.6.1955 - BU 1955, 110.