Decreto esecutivo
sulle tasse turistiche
(del 14 settembre 2016)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli art. 13 lett. g e h, 18 cpv. 2, 21 cpv. 4, 23 cpv. 3 e 4, 24 cpv. 3 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur),
decreta:
Art. 1[1]Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di soggiorno di cui all’art. 21 cpv. 4 LTur sono le seguenti:
a)fr. 4.40 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b)fr. 3.30 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c)fr. 2.– nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d)fr. 2.20 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e)fr. 2.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f)fr. 0.50 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
Art. 2Le aliquote per pernottamento applicabili per il calcolo della tassa di promozione di cui all’art. 23 cpv. 3 LTur sono le seguenti:
a)fr. 1.70 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b)fr. 1.25 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c)fr. 1.25 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d)fr. 0.95 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e)fr. 0.20 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f)fr. 0.20 nelle capanne, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
Art. 3L’aliquota applicabile per il calcolo della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 23 cpv. 4 LTur ammonta a fr. 1.50 per posto a sedere.
Art. 4Le aliquote applicabili per il calcolo del contributo comunale, di cui all’art. 24 cpv. 3 LTur, sono le seguenti:
a)fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;
b)fr. 0.15 negli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;
c)fr. 0.15 nelle camere, appartamenti e residenze di vacanza o alloggi turistici simili;
d)fr. 0.075 nei campeggi, «motorhomes» o alloggi turistici simili;
e)fr. 0.075 negli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;
f)fr. 0.075 nelle capanne, rifugi, alloggi collettivi o alloggi turistici simili.
Art. 5[2]La percentuale di prelevamento della tassa di soggiorno a favore del fondo di funzionamento di cui all’art. 18 cpv. 2 LTur è pari allo 0.5%.
Art. 61Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2Esso abroga il decreto esecutivo sulle tasse turistiche del 17 dicembre 2014.
Pubblicato nel BU 2016, 405.
[1] Art. modificato dal DE 15.11.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 415; precedente modifica: BU 2017, 348.
[2] Art. modificato dal DE 28.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 312; precedente modifica: BU 2019, 322.