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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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Legge

sulla protezione della popolazione

(del 26 febbraio 2007)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC);

vista la legge federale sull’approvvigionamento economico del Paese dell’8 ottobre 1982 (LAP);

visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5785 del Consiglio di Stato,[1]

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Oggetto

Art. 1La presente legge disciplina la protezione della popolazione e lo stato di necessità.

 

Obiettivi

Art. 2[2]1La protezione della popolazione è un sistema integrato con il compito di coordinare l’intervento delle autorità cantonali e comunali e di organizzazioni civili di aiuto e salvataggio in caso di eventi maggiori o di catastrofe.

2Essa ha altresì lo scopo di garantire, in caso di stato di necessità, l’attività governativa e amministrativa e il funzionamento dei servizi tecnici indispensabili così come l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale.

3Il Consiglio di Stato può definire il sistema di comunicazione (rete radio) compatibile e destinato a tutte le organizzazioni di sicurezza.[3]

 

Cantone

Art. 3[4]1Il Cantone esercita la sorveglianza sulla protezione della popolazione e sull’approvvigionamento economico del Paese determinandone l’organizzazione.

2Il Consiglio di Stato emana le norme di esecuzione, designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge e per lo svolgimento dei compiti conferiti al Cantone dalle norme federali e cantonali non delegati ad altre autorità dalla presente legge e funge da Servizio cantonale per l’approvvigionamento economico del Paese.

3Il Consiglio di Stato allestisce un catalogo relativo all’analisi dei pericoli.

 

Comuni

Art. 41I Comuni collaborano attivamente con le autorità cantonali e con le organizzazioni partner nello svolgimento dei compiti di protezione della popolazione e designano all’interno dell’amministrazione una persona di riferimento.

2Il Municipio esercita le competenze attribuite al Comune dalla presente legge.

3I Comuni istituiscono il Servizio di riferimento per l’approvvigionamento economico del Paese. Tale Servizio sottostà al coordinamento e alla vigilanza del Dipartimento competente.[5]

 

Organizzazioni partner e loro compiti

Art. 51Sono organizzazioni partner nella protezione della popolazione le organizzazioni civili di soccorso e di salvataggio definite nella legislazione federale.

2Nella protezione della popolazione sono chiamate a collaborare in particolare le seguenti organizzazioni partner:

a)la polizia, responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza;

b)i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;

c)i servizi del sistema sanitario, compreso il soccorso d’urgenza, incaricati di fornire le prestazioni medico-sanitarie alla popolazione;

d)i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell’infrastruttura tecnica, in particolare dell’approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento dei rifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica;

e)la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone in cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utilità.

3Le organizzazioni partner collaborano tra loro.

 

Intervento di altri enti o organizzazioni

Art. 61Quando i mezzi civili non sono sufficienti, le organizzazioni partner possono, su richiesta dell’autorità competente, essere affiancate a titolo sussidiario dall’esercito.

2Sono inoltre chiamati a collaborare tutti gli enti o persone che possono essere utili allo scopo di protezione della popolazione.

 

Capitolo II

Organizzazioni di condotta e competenze

 

Consiglio di Stato

Art. 7Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per:

a)assicurare la condotta, l’intervento e il coordinamento delle organizzazioni partner;

b)assicurare l’istruzione e la formazione, anche degli organi di condotta locali;

c)promuovere l’aiuto intercomunale, così come la cooperazione intercantonale e transfrontaliera;

d)esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge.

 

Organi di condotta

Art. 81La direzione del sistema di protezione della popolazione è suddivisa in organi di condotta.

2Il Consiglio di Stato definisce la composizione e la direzione degli organi di condotta e ne precisa le competenze.

3Il Consiglio di Stato agisce per il tramite dell’organizzazione degli Stati maggiori di condotta.

 

Organizzazione degli Stati maggiori di condotta

Art. 91L’organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC) ha per scopo di:

a)coordinare e predisporre l’organizzazione cantonale di condotta;

b)coordinare e assicurare l’istruzione e la formazione;

c)pianificare, verificare e promuovere l’aggiornamento costante dei preparativi;

d)favorire lo scambio di informazione tra i partner.

2L’OSMC si fonda sulle seguenti strutture:

a)Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

b)Stato maggiore regionale di condotta (SMRC).[6]

3L’OSMC opera, di regola, in tre fasi distinte:

fase di pianificazione;

fase di condotta acuta;

fase di condotta del ripristino.[7]

 

Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC)[8]

Art. 10[9]1Lo SMCC è l’organo cantonale di condotta del Consiglio di Stato, che ne definisce la composizione, l’organizzazione e il funzionamento.

2Esso elabora le basi decisionali per il Consiglio di Stato, lo coadiuva nelle funzioni di direzione e coordinamento ed esegue le sue decisioni.

3Esso è competente quando le circostanze lo esigono, per predisporre e coordinare, in collaborazione con le autorità locali, le necessarie misure d’urgenza e di assistenza e condurne l’attuazione; tali misure, qualora non siano potute essere preventivamente sottoposte al Consiglio di Stato, gli devono essere immediatamente presentate per ratifica.

4La sua attivazione è decisa dal Comandante della Polizia cantonale; in caso di impedimento di questo e in successione, dal suo sostituto o dall’ufficiale di picchetto della Polizia cantonale.

5La Polizia cantonale conduce, di regola, la fase di pianificazione e acuta, mentre può delegare ad un partner della Protezione della popolazione la condotta della fase di ripristino. La continuità di condotta deve essere garantita in ogni fase.

 

Stato maggiore regionale di condotta (SMRC)[10]

Art. 11[11]1Lo SMRC è un organo di condotta che permette la coordinazione di più SMEPI attivi nella medesima regione.

2La costituzione di uno SMRC può essere ordinata o autorizzata dal Comandante dello SMCC.

3Esso è di norma condotto da un ufficiale della Polizia cantonale.

 

Stato maggiore enti di primo intervento (SMEPI)

Art. 12[12]1Lo SMEPI coordina l’intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi d’autoambulanza.

2Esso è condotto, di principio, dalla Polizia cantonale.

 

Servizi coordinati

Art. 131Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’applicazione al diritto federale volte ad assicurare in settori tecnico-specialistici l’impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della popolazione.

2Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e l’organizzazione.

3Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori.

 

Installazioni

Art. 14Per assicurare l’attività dell’organizzazione di condotta l’ente competente mantiene in uso i locali e le installazioni idonee; è possibile far capo ai servizi logistici di tutte le organizzazioni partner.

 

Istruzione

Art. 151Il Dipartimento predispone l’istruzione e l’esercitazione nell’ambito della protezione della popolazione.

2Scopo della stessa è il coordinamento delle organizzazioni partner nell’ambito della condotta mediante una formazione teorica e esercitazioni pratiche, costantemente aggiornate e indirizzate alla gestione di eventi maggiori e di catastrofi.

3Di principio, ogni organizzazione partner cura la formazione di base e l’aggiornamento tecnico dei propri quadri e del proprio personale di condotta.

 

Obbligo di prestare servizio

a) Principio

Art. 161Il Consiglio di Stato può chiamare a far parte dell’organo di condotta cantonale e dei servizi coordinati, come pure per la relativa istruzione:

a)le persone che si mettono a disposizione a titolo di volontariato;

b)i dipendenti dell’amministrazione cantonale;

c)le persone particolarmente qualificate astrette al servizio di protezione civile che sono messe a disposizione a tale scopo.

d)in casi eccezionali, altre persone alle condizioni di cui all’art. 17.

2Nell’ambito della condotta operativa e in funzione dell’organizzazione di condotta e delle competenze, ogni partner garantisce la messa a disposizione di quadri evitando un accumulo di funzioni.

 

 

 

b) Casi eccezionali

Art. 171L’obbligo di servizio giusta l’art. 16 cpv. 1 lett. d può essere imposto unicamente in casi particolari dettati da eminenti interessi generali e solo nel caso in cui sia prevedibile che la collaborazione delle persone indicate nell’art. 16 cpv. 1 lett. a, b e c non permetterebbe di soddisfare i bisogni di personale o le esigenze di formazione in un determinato settore; tale obbligo, a livello di organizzazione cantonale di condotta, vale limitatamente per i servizi coordinati.

2Di regola non possono essere astrette persone che non abbiano ancora compiuto 18 anni o dopo l’età del pensionamento e coloro che giustificano gravi motivi di impedimento.

 

Rimunerazione

Art. 181Chi presta servizio ha diritto a vitto, alloggio e trasporto gratuiti.

2Le persone astrette giusta gli art. 16 e 17 hanno diritto a un’indennità calcolata sulla base dei parametri stabiliti nella legislazione federale.

 

Mobilitazione e intervento

Art. 191La mobilitazione e l’intervento delle organizzazioni partner sono disciplinati dalle normative che reggono la loro attività.

2Il coordinamento e la condotta delle operazioni è assunto dallo Stato maggiore di condotta cantonale.

 

Capitolo III

Stato di necessità

 

Definizione

Art. 20Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.

 

Dichiarazione e revoca dello stato di necessità

Art. 21Lo stato di necessità è dichiarato e revocato:

a)dal Consiglio di Stato per l’intero territorio cantonale o per parte di esso;

b)dal Municipio sul territorio comunale.

 

Provvedimenti

Art. 221L’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari, in particolare a:

a)convocare le persone idonee allo scopo e alle esigenze dell’intervento;

b)requisire i mezzi ed i beni necessari; valgono per analogia le norme del diritto federale sulla requisizione.

2Durante lo stato di necessità le autorità competenti non sono in particolare tenute a seguire le procedure ordinarie d’approvazione, autorizzazione, concessione e aggiudicazione. Esse devono, nel limite del possibile, salvaguardare gli interessi privati.

3La responsabilità dell’esecuzione e del finanziamento delle operazioni incombe all’autorità che ha dichiarato lo stato di necessità.

 

Informazione

Art. 23L’autorità che dichiara lo stato di necessità informa con tempestività la popolazione sulla situazione; informa inoltre il proprio organo legislativo sulle misure prese non appena questo sia in grado di funzionare.

 

Capitolo IV

Finanziamento

 

Spese di preparazione

Art. 241Le spese di preparazione, segnatamente per l’organizzazione, l’istruzione e l’esercitazione degli organi di condotta sono a carico del Cantone e dei Comuni secondo le rispettive competenze.

2Le spese per la consulenza e per la messa a disposizione degli istruttori e del personale insegnante sono a carico del Cantone sulla base della tariffa decisa dal Consiglio di Stato.

 

Spese d’intervento

Art. 251Il finanziamento delle spese d’intervento è retto:

a)dalle disposizioni speciali che regolano l’attività delle singole organizzazioni partner;

b)dati gli estremi dello stato di necessità, dall’articolo 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e dall’articolo 165 capoverso 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

2Il Consiglio di Stato e i Municipi coordinano le procedure per gli interventi di ripristino e per il loro finanziamento.

3Sono riservati i diritti di rivalsa verso terzi e gli aiuti finanziari previsti nella legislazione ordinaria.

 

Capitolo V

Disposizioni particolari e rimedi di diritto

 

Tutela del segreto

Art. 261Chiunque agisce in esecuzione della presente legge è tenuto all’obbligo del segreto in relazione a luoghi, atti e deliberazioni determinati dal Consiglio di Stato.

2Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

 

Rimedi di diritto

Art. 27[13]1Contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato; è applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

2Contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

3Dichiarato lo stato di necessità:

a)tutte le decisioni sono immediatamente esecutive;

b)i ricorsi non hanno effetto sospensivo;

c)nell’ambito dell’approvvigionamento economico del Paese il termine di ricorso è di 5 giorni.

 

Capitolo VI

Disposizioni penali

 

Violazioni delle norme della presente legge

Art. 28Chiunque viola le prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni esecutive è punito con la multa fino a fr. 10’000.-- e, inoltre, nei casi gravi o di recidiva, con la pena detentiva fino a tre mesi. Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza l’autorità competente può rinunciare all’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.

 

Procedura

Art. 29Le infrazioni alla legislazione federale e cantonale sono perseguite:

a)dal Dipartimento nei casi di multa o ammonimento secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni;[14]

b)dall’autorità giudiziaria nei casi di pena detentiva.

 

Capitolo VII

Disposizioni finali

 

Abrogazione di legge

Art. 30La legge per lo stato di necessità del 15 aprile 1996 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 311Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.[15]

 

 

Pubblicata nel BU 2008, 307.


[1]  Ingresso modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[2]  Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[3]  Cpv. introdotto dal DL 18.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 206.

[4]  Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[5]  Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[6]  Cpv. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[7]  Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[8]  Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[9]  Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[10]  Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[11]  Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[12]  Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179.

[13]  Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179; precedente modifica: BU 2013, 480.

[14]  Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

[15]  Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 307.