DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
>

490

917.250

< >


 

Regolamento

concernente il servizio di ispezione e consulenza

per l’economia lattiera

(del 14 settembre 2004)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

-la Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002,

-l’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL);

decreta:

Scopo

Art. 1Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (in seguito SICL).

 

Competenza

Art. 21L’esecuzione dell’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento).

2Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

 

Compiti

Art. 31Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall’OQL.

2Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

 

Commissione di vigilanza

Art. 41Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.

2La Commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.

3La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.

4La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

 

Obbligo di informare

Art. 51Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.

2Il SICL informa l’Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l’azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l’irregolarità denunciata.

3Il SICL informa l’Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell’effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizoozie.

 

Finanziamento

Art. 6Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l’ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell’anno precedente come pure dal preventivo dell’anno per cui si chiede il sussidio.

 

Tasse

Art. 71Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.

2Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.

3Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall’articolo 123 del Regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.

 

Misure amministrative

Art. 8In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall’OQL.

 

Ricorsi

Art. 91Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.

2Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.

 

Abrogazione

Art. 10Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera del 16 settembre 1997.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2004, 327.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.