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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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 : L sull’ approvvigionamento idrico - 22 giugno 1994

 

Legge

sull’approvvigionamento idrico

(del 22 giugno 1994)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

visti:

-il messaggio 22 gennaio 1991 n. 3735 e il rapporto di complemento 20 aprile 1993 del Consiglio di Stato;

-il rapporto 6 maggio 1994 n. 3735 R della Commissione della legislazione,

decreta:

TITOLO I

Generalità

 

Scopo e campo di applicazione

Art. 11La presente legge disciplina le competenze e i compiti dei Comuni e del Cantone atti a garantire un normale approvvigionamento e un uso parsimonioso dell’acqua, segnatamente di quella potabile, come pure il sussidiamento dei provvedimenti necessari al conseguimento di questo fine.

2Essa è sussidiaria nei confronti delle leggi sulla potabilità, sulla tutela delle acque, sulla captazione delle fonti d’alimentazione e sull’approvvigionamento in stato di necessità.

 

TITOLO II

Competenze e compiti dei Comuni

Capitolo I

In generale

 

Principio

Art. 2I comuni, per il loro comprensorio:

a)assicurano un adeguato servizio di approvvigionamento d’acqua, segnatamente d’acqua potabile;

b)allestiscono un inventario degli impianti d’approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione tecnica sullo stato e le necessità d’approvvigionamento;

c)adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell’acqua.

 

Capitolo II

Servizio d’approvvigionamento idrico

 

Competenze

Art. 31L’esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell’acqua, devono essere garantite dai comuni.

2Essi possono assolvere tale compito singolarmente o in consorzio, come pure mediante concessioni ad enti pubblici o privati, in regime di privativa, debitamente regolate da convenzioni.

3Le convenzioni di cui al cpv. 2 sono trasmesse per ratifica costitutiva al Consiglio di Stato.

 

Obbligo di approvvigionare

Art. 4I comuni sono obbligati a fornire acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica o di enti in regime di privativa e a quelle da urbanizzare conformemente ai disposti pianificatori in vigore.

 

Capitolo III

Inventario degli impianti d’approvvigionamento idrico

e relazione tecnica

 

Inventario degli impianti

Art. 51Ogni comune allestisce e tiene a giorno, nell’ambito del piano regolatore, un inventario degli impianti esistenti per l’approvvigionamento d’acqua del proprio comprensorio giurisdizionale.

2L’inventario è costituito da piani indicanti le parti dell’impianto d’approvvigionamento d’acqua con i dati che lo caratterizzano.

3Esso è allestito conformemente alle direttive del Dipartimento che fissa i termini di presentazione nei casi ritenuti urgenti o se non è prevista a breve termine una revisione del piano regolatore.

 

Relazione tecnica

Art. 61Ogni comune elabora una relazione tecnica indicante lo stato aggiornato dell’approvvigionamento idrico e le necessità future.

2La relazione è integrata nel piano regolatore, allestita conformemente alle direttive e nei termini di tempo fissati dal Consiglio di Stato e trasmessa a quest’ultimo per le necessarie verifiche.

 

Capitolo IV

Misure per l’uso parsimonioso dell’acqua

 

Regolamento

Art. 71La distribuzione dell’acqua da parte degli enti competenti avviene a norma di regolamento tenuto a disposizione degli abbonati.

2Il regolamento deve essere sottoposto al Consiglio di Stato per l’approvazione.

3Le direttive fissano in particolare i criteri minimi, segnatamente d’ordine tariffario, atti a favorire l’uso parsimonioso e razionale dell’acqua.

 

Verifica degli impianti

Art. 81Secondo le direttive del Dipartimento, gli enti, di cui all’art. 3 cpv. 2, procedono a verifiche periodiche dei loro impianti idrici, al fine di individuarne tempestivamente le disfunzioni.

2Essi comunicano i riscontri ottenuti al Dipartimento.

 

TITOLO III

Competenze e compiti del Cantone

Capitolo I

In generale

 

Principio

Art. 9Il Cantone, per l’intero territorio cantonale:

a)accerta lo stato e le necessità dell’approvvigionamento, come pure la disponibilità in acqua;

b)pianifica l’uso delle fonti e prevede gli interventi d’interesse generale atti ad assicurare un normale approvvigionamento;

c)persegue una politica per l’uso parsimonioso dell’acqua.

 

Capitolo II

Accertamento dell’approvvigionamento idrico

 

Risanamenti

Art. 101Il Dipartimento esamina i riscontri che attestano lo stato degli impianti di approvvigionamento.

2In caso di necessità, esso può ordinare agli enti competenti i necessari risanamenti.

3[1]

 

Inventario cantonale

a) scopo, contenuto e competenza

Art. 111L’accertamento dello stato e delle necessità dell’approvvigionamento idrico, come pure della disponibilità in acqua, è operato per il tramite di un Inventario cantonale (detto in seguito Inventario).

2L’Inventario è allestito dal Dipartimento.

 

b) aggiornamento

Art. 121Il Dipartimento tiene costantemente a giorno l’Inventario.

2I comuni e gli enti competenti titolari di impianti d’approvvigionamento e di distribuzione sono tenuti a fornire al Dipartimento i dati necessari per la compilazione ed il tempestivo aggiornamento dell’Inventario.

 

Capitolo III

Pianificazione dell’approvvigionamento idrico

 

Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI)

a) scopo e competenze

Art. 131L’uso delle fonti d’alimentazione, nonché le opere d’interesse generale atte ad assicurare un normale approvvigionamento, sono definite dal piano cantonale d’approvvigionamento idrico (detto in seguito PCAI).

2Il Consiglio di Stato:

a)allestisce il progetto di PCAI;

b)notifica il progetto di PCAI ai Comuni, ai Consorzi e agli enti pubblici interessati, per eventuali osservazioni e proposte, da presentare entro due mesi;

c)esamina le osservazioni e le proposte presentate e adotta il PCAI.

 

b) contenuto

Art. 141Il PCAI indica segnatamente:

a)i comuni che devono far capo alle proprie riserve idriche;

b)le opere d’interesse generale necessarie ad assicurare un normale approvvigionamento e il loro grado di priorità;

c)i tempi di attuazione di tali opere;

d)gli enti pubblici incaricati della loro esecuzione, come pure i Consorzi istituiti o da istituire;

e)le previsioni di spesa.

2Il PCAI è costituito da un rapporto corredato dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche ed è coordinato con il Piano direttore e con il Piano finanziario.

 

c) adozione per comprensori

Art. 15La procedura d’adozione del PCAI può essere avviata e portata a termine anche per singoli comprensori definiti dal Consiglio di Stato.

 

d) entrata in vigore

Art. 16Con la sua adozione globale o per comprensorio, il PCAI entra immediatamente in vigore ed esplica gli effetti previsti dalla legge.

 

e) modifiche

Art. 171Le modifiche del PCAI sottostanno alle norme per la sua adozione.

2Modifiche o correzioni di marginale importanza o dovute ad interventi urgenti sono disposte dal Consiglio di Stato senza la consultazione di cui all’art. 12 cpv. 2.

3Gli interessati sono tempestivamente informati.

 

TITOLO IV

Attuazione e sussidiamento degli interventi previsti dal PCAI

Capitolo I

Attuazione del PCAI

 

Enti competenti

Art. 181Gli enti designati provvedono all’attuazione degli interventi previsti, secondo tempi indicati dal PCAI.

2Gli enti competenti possono delegare la realizzazione e la gestione delle opere prescritte dal PCAI ad altri enti di diritto pubblico o privato.

 

Provvedimenti coattivi

Art. 191Il Consiglio di Stato può procedere all’istituzione coattiva dei consorzi indicati dal PCAI in caso di mancata istituzione volontaria conformemente all’apposita legislazione.

2In caso di inadempienza e di fronte ad un pericolo incombente il Consiglio di Stato, previa diffida, può intervenire d’ufficio a spese degli obbligati.

 

Capitolo II

Sussidiamento

 

Sussidio per gli interventi

a) competenza

Art. 201Il Cantone, per le opere di interesse regionale o sovraccomunale definite dal piano cantonale di approvvigionamento, accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell’art. 18.[2]

2[3]

3Per il computo e la procedura di concessione è applicabile la legge sui sussidi.

 

b) importi

Art. 21[4]1Il sussidio cantonale è al minimo del 10% e al massimo del 60%.

2Tenuto conto delle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria, i contributi sono commisurati alla forza finanziaria dei Comuni e al gruppo e alla zona di loro appartenenza.

3Il Consiglio di Stato può ridurre il sussidio se il beneficiario non ha esaurito le altre possibilità di finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste.

4In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può accordare sussidi anche per opere di interesse generale di singoli comuni, per i quali l’onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato, applicando i criteri dei capoversi precedenti.

 

TITOLO IVa[5]

Rimedi di diritto

 

Autorità di ricorso

Art. 21a[6]Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

 

TITOLO V

Norme transitorie e finali

 

Diritto intertemporale

Art. 221Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge vengono evase secondo quanto previsto dal decreto legislativo concernente il sussidiamento degli acquedotti non agricoli del 3 novembre 1986.

2Le disposizioni del TITOLO II, Capitoli III e IV della presente legge sono applicabili ai casi previsti dal cpv. 1.

 

Modifica di leggi esistenti

Art. 23

I.

La Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 è così modificata:

Acqua potabile.

Art. 39cpv. 2, 3 e 4 (nuovo)

2abrogato

3abrogato

4Il Dipartimento assicura la vigilanza sugli acquedotti nonché sulle modalità di distribuzione per il tramite dei competenti servizi tecnico-sanitari, che, segnatamente, provvedono ai controlli batteriologici e chimici dell’acqua potabile nonché alla tenuta del casellario tecnico-sanitario delle acque potabili del Cantone.

 

II.

La legge di applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 è così modificata:

Contenuto.

Art. 401Il piano indica, di regola alla scala 1:1000, le zone I, II e III relative alle aree che presentano interesse per la futura utilizzazione e la rialimentazione artificiale delle falde freatiche.

2L’uso delle riserve idriche di cui al cpv. 1 è regolato dal piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) ai sensi dell’art. 12 della Legge sull’approvvigionamento idrico.

 

Entrata in vigore

Art. 24Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[7]

 

 

Pubblicata nel BU 1994, 289.

 

 


[1]  Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

[2]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 174.

[3]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.

[4]  Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 174.

[5]  Titolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

[6]  Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.

[7]  Entrata in vigore: 5 agosto 1994 - BU 1994, 289.