DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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 : R della L sulle acque sotterranee - 19 gennaio 1979

 

Regolamento

della legge sulle acque sotterranee

(del 19 gennaio 1979)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978,

decreta:

Dipartimento competente (art. 2)

Art. 1[1]Competente per l’applicazione della Legge sulle acque sotterranee è il Dipartimento del territorio (in seguito abbreviato Dipartimento).

 

Domanda di concessione, contenuto (art. 13)

Art. 21Il richiedente nella domanda di concessione espone il motivo, lo scopo e il modo di prelievo dell’acqua, indica la quantità d’acqua che intende captare e i tempi di captazione.

2La domanda di concessione deve essere corredata da:

-un piano catastale aggiornato su cui viene indicata la posizione della captazione;

-una prova della proprietà o documenti attestanti la possibilità di realizzare l’opera nel luogo stabilito;

-i piani della costruzione, in scala non inferiore a 1:100, con indicati gli elementi essenziali dell’opera (pozzo, pompe, eventuali serbatoi, adduzioni, ecc.);

-un rapporto tecnico indicante la capacità massima dell’impianto, lo spessore dell’acquifero, la profondità del foro, la qualità dell’acqua, la composizione geologica del sottosuolo e una valutazione dell’estensione del cono di abbassamento con pompaggio massimo.

3La domanda di concessione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.

 

Art. 2b...[2]

 

Domanda di autorizzazione, contenuto (art. 21)

Art. 31La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi della domanda di concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4).

2La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.

 

Collaborazione per i servizi

Art. 4Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati.

 

Tasse (art. 29)

Art. 51Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse:

fr. 0,30 per litro al minuto d’acqua per uso agricolo;

fr. 0,50 per litro al minuto d’acqua per uso industriale o idrotermico.

2La tassa è ridotta del:

20 %se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’anno per 24 ore al giorno;

40 %se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’anno per 24 ore al giorno;

50 %se il prelievo non sorpassa 5 ore al giorno o 2 mesi all’anno per 24 ore al giorno.

3Le tasse per le captazioni provvisorie saranno calcolate secondo i parametri adottati per le concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-.

 

Entrata in vigore

Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1979.

 

 

Pubblicato nel BU 1979, 58.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 295.

[2]  Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981, 129.