Regolamento
della legge sulle acque sotterranee
(del 19 gennaio 1979)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la Legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978,
decreta:
Dipartimento competente (art. 2)
Art. 1[1]Competente per l’applicazione della Legge sulle acque sotterranee è il Dipartimento del territorio (in seguito abbreviato Dipartimento).
Domanda di concessione, contenuto (art. 13)
Art. 21Il richiedente nella domanda di concessione espone il motivo, lo scopo e il modo di prelievo dell’acqua, indica la quantità d’acqua che intende captare e i tempi di captazione.
2La domanda di concessione deve essere corredata da:
-un piano catastale aggiornato su cui viene indicata la posizione della captazione;
-una prova della proprietà o documenti attestanti la possibilità di realizzare l’opera nel luogo stabilito;
-i piani della costruzione, in scala non inferiore a 1:100, con indicati gli elementi essenziali dell’opera (pozzo, pompe, eventuali serbatoi, adduzioni, ecc.);
-un rapporto tecnico indicante la capacità massima dell’impianto, lo spessore dell’acquifero, la profondità del foro, la qualità dell’acqua, la composizione geologica del sottosuolo e una valutazione dell’estensione del cono di abbassamento con pompaggio massimo.
3La domanda di concessione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.
Art. 2b...[2]
Domanda di autorizzazione, contenuto (art. 21)
Art. 31La domanda di autorizzazione deve contenere gli stessi elementi della domanda di concessione, fatta eccezione per il rapporto tecnico (art. 2 cpv. 2 al. 4).
2La domanda di autorizzazione e gli allegati devono essere presentati in due copie al Dipartimento.
Collaborazione per i servizi
Art. 4Le domande sono istituite in collaborazione con gli altri servizi cantonali interessati.
Tasse (art. 29)
Art. 51Le concessioni e le autorizzazioni di captazioni sono soggette alle seguenti tasse:
fr. 0,30 per litro al minuto d’acqua per uso agricolo;
fr. 0,50 per litro al minuto d’acqua per uso industriale o idrotermico.
2La tassa è ridotta del:
20 %se il prelievo dura da 11 a 17 ore al giorno o da 5 a 8 mesi all’anno per 24 ore al giorno;
40 %se il prelievo dura da 5 a 11 ore al giorno o da 2 a 5 mesi all’anno per 24 ore al giorno;
50 %se il prelievo non sorpassa 5 ore al giorno o 2 mesi all’anno per 24 ore al giorno.
3Le tasse per le captazioni provvisorie saranno calcolate secondo i parametri adottati per le concessioni e le autorizzazioni sino ad un massimo di fr. 500.-.
Entrata in vigore
Art. 6Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1979.
Pubblicato nel BU 1979, 58.
[1] Art. modificato dal R 4.11.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 295.
[2] Art. abrogato dal R 1.7.1998; in vigore dal 3.7.1998 - BU 1998, 238; introdotto dal R 5.6.1981 - BU 1981, 129.