Decreto esecutivo
concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche
(del 21 gennaio 1966)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il Decreto legislativo regolante gli scavi dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928;
su proposta del Dipartimento costruzioni[1],
decreta:
Autorizzazione. Contenuto della domanda
Art. 11L’estrazione di sabbia, ghiaia, ciottoli o altro materiale dall’alveo dei laghi, dei fiumi, dei torrenti o di corsi d’acqua pubblici in genere è soggetta ad autorizzazione.
2Le relative domande vanno presentate quali progetto di estrazione e devono in particolare indicare:
a)il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’estrazione;
b)l’uso del materiale da estrarre;
c)i mezzi previsti per l’estrazione;
d)la zona dell’estrazione, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;
e)le valutazioni sulle ripercussioni ambientali.[2]
3Se è previsto l’uso di impianti fissi, devono essere allegati i progetti relativi e quelli dei servizi annessi.
Decisione
Art. 21Il Dipartimento del territorio decide sulla domanda tenendo conto in primo luogo del buon governo delle acque e secondariamente della eventuale necessità d’impiego del materiale per esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità.[3]
2Prima di decidere il Dipartimento sente gli interessati e in particolare le delegazioni consortili.
3…[4]
Natura della autorizzazione
Art. 31L’autorizzazione è personale e non trasferibile. Mutando la ragione sociale, essa decade.
2L’autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.
Categorie: durata e rinnovo
Art. 41Le autorizzazioni sono di due categorie:
a)Categoria A: per l’estrazione mediante impianti fissi; durata massima 10 anni;
b)Categoria B: per l’estrazione mediante mezzi mobili; durata massima, di regola, un anno.
2Le domande di rinnovo dell’autorizzazione devono essere presentate sei mesi prima della scadenza per la categoria A, e un mese prima per la categoria B. La procedura di rinnovo soggiace agli Art 1 e segg.
Tassa
a) Computo e prelevamento
Art. 51L’autorizzazione è soggetta a una tassa dell’importo fino a fr. 25.-- per metro cubo, a seconda del luogo d’estrazione e della qualità del materiale.[5]
2…[6]
3Il titolare, nei termini stabili nell’autorizzazione, deve notificare al Dipartimento i quantitativi estratti. L’ammontare della tassa è stabilito sulla base della notificazione, riservati gli accertamenti d’ufficio da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche ed amministrative.[7]
b) esenzione
Art. 61Per i lavori eseguiti per conto dello Stato, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi non è dovuta nessuna tassa quando la possibilità di estrazione sia prevista nel capitolato d’appalto.
2Il capitolato stabilisce in tal caso la zona di estrazione e le condizioni relative.
3Non è dovuta nessuna tassa per le estrazioni a uso privato fino a 5 metri cubi.
Condizioni particolari
Art. 7[8]Il Dipartimento fissa, caso per caso, i limiti e le condizioni particolari dell’autorizzazione.
Modifica o revoca della autorizzazione
Art. 81L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.
2Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza degli argini esistenti o l’equilibrio del corso d’acqua in genere, o quando l’interessato non si attenga alle condizioni dell’autorizzazione: per la categoria A, segnatamente, quando i mezzi previsti per l’estrazione non sono apprestati entro due anni dal rilascio.
3La revoca non implica obbligo di indennità.
Ricorsi
Art. 9[9]Contro le decisioni del Dipartimento gli interessati possono ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.
Responsabilità del titolare
Art. 101Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dei danni illecitamente cagionati.
2In particolare egli è tenuto al ripristino delle opere di arginatura danneggiate o all’esecuzione di nuove opere di protezione.
Norma finale
Art. 111È abrogato il decreto esecutivo disciplinante l’estrazione di sabbia e ghiaia dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 14 marzo 1947.
2Il presente decreto entra in vigore[10] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 1966, 19.
[1] Ora Dipartimento del territorio.
[2] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
[3] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
[4] Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
[5] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU 1981, 149; BU 1987, 162.
[6] Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU 1981, 149; BU 1987, 162.
[7] Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU 1981, 149; BU 1987, 162.
[8] Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
[9] Art. modificato dal DE 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 362.
[10] Entrata in vigore: 1° febbraio 1966 - BU 1966, 19.