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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 : DE conc. l’ estrazione di materiale dalle acque pubbliche - 21 gennaio 1966

 

Decreto esecutivo

concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche

(del 21 gennaio 1966)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il Decreto legislativo regolante gli scavi dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 17 settembre 1928;

su proposta del Dipartimento costruzioni[1],

decreta:

Autorizzazione. Contenuto della domanda

Art. 11L’estrazione di sabbia, ghiaia, ciottoli o altro materiale dall’alveo dei laghi, dei fiumi, dei torrenti o di corsi d’acqua pubblici in genere è soggetta ad autorizzazione.

2Le relative domande vanno presentate quali progetto di estrazione e devono in particolare indicare:

a)il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’estrazione;

b)l’uso del materiale da estrarre;

c)i mezzi previsti per l’estrazione;

d)la zona dell’estrazione, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;

e)le valutazioni sulle ripercussioni ambientali.[2]

3Se è previsto l’uso di impianti fissi, devono essere allegati i progetti relativi e quelli dei servizi annessi.

 

Decisione

Art. 21Il Dipartimento del territorio decide sulla domanda tenendo conto in primo luogo del buon governo delle acque e secondariamente della eventuale necessità d’impiego del materiale per esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità.[3]

2Prima di decidere il Dipartimento sente gli interessati e in particolare le delegazioni consortili.

3[4]

 

Natura della autorizzazione

Art. 31L’autorizzazione è personale e non trasferibile. Mutando la ragione sociale, essa decade.

2L’autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

 

Categorie: durata e rinnovo

Art. 41Le autorizzazioni sono di due categorie:

a)Categoria A: per l’estrazione mediante impianti fissi; durata massima 10 anni;

b)Categoria B: per l’estrazione mediante mezzi mobili; durata massima, di regola, un anno.

2Le domande di rinnovo dell’autorizzazione devono essere presentate sei mesi prima della scadenza per la categoria A, e un mese prima per la categoria B. La procedura di rinnovo soggiace agli Art 1 e segg.

 

Tassa

a) Computo e prelevamento

Art. 51L’autorizzazione è soggetta a una tassa dell’importo fino a fr. 25.-- per metro cubo, a seconda del luogo d’estrazione e della qualità del materiale.[5]

2[6]

3Il titolare, nei termini stabili nell’autorizzazione, deve notificare al Dipartimento i quantitativi estratti. L’ammontare della tassa è stabilito sulla base della notificazione, riservati gli accertamenti d’ufficio da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche ed amministrative.[7]

 

b) esenzione

Art. 61Per i lavori eseguiti per conto dello Stato, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi non è dovuta nessuna tassa quando la possibilità di estrazione sia prevista nel capitolato d’appalto.

2Il capitolato stabilisce in tal caso la zona di estrazione e le condizioni relative.

3Non è dovuta nessuna tassa per le estrazioni a uso privato fino a 5 metri cubi.

 

Condizioni particolari

Art. 7[8]Il Dipartimento fissa, caso per caso, i limiti e le condizioni particolari dell’autorizzazione.

 

Modifica o revoca della autorizzazione

Art. 81L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo, quando ciò sia imposto da un interesse pubblico prevalente.

2Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza degli argini esistenti o l’equilibrio del corso d’acqua in genere, o quando l’interessato non si attenga alle condizioni dell’autorizzazione: per la categoria A, segnatamente, quando i mezzi previsti per l’estrazione non sono apprestati entro due anni dal rilascio.

3La revoca non implica obbligo di indennità.

 

Ricorsi

Art. 9[9]Contro le decisioni del Dipartimento gli interessati possono ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

 

Responsabilità del titolare

Art. 101Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dei danni illecitamente cagionati.

2In particolare egli è tenuto al ripristino delle opere di arginatura danneggiate o all’esecuzione di nuove opere di protezione.

 

Norma finale

Art. 111È abrogato il decreto esecutivo disciplinante l’estrazione di sabbia e ghiaia dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti del 14 marzo 1947.

2Il presente decreto entra in vigore[10] con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

 

Pubblicato nel BU 1966, 19.

 

 


[1]  Ora Dipartimento del territorio.

[2]  Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

[3]  Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

[4]  Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

[5]  Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU 1981, 149; BU 1987, 162.

[6]  Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU 1981, 149; BU 1987, 162.

[7]  Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU 1981, 149; BU 1987, 162.

[8]  Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.

[9]  Art. modificato dal DE 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 362.

[10]  Entrata in vigore: 1° febbraio 1966 - BU 1966, 19.