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22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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Regolamento

della Commissione cantonale per la protezione dei dati

(del 16 dicembre 2008)

 

LA COMMISSIONE CANTONALE 

PER LA PROTEZIONE DEI DATI

 

richiamato l’art. 22 del R sulla protezione dei dati personali,

pronuncia:

1. È adottato il seguente regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento e la procedura:

 

Art. 1La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; il Gran Consiglio ne conferma la nomina (art. 31 cpv. 1 LPDP).

La Commissione è indipendente; essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato che ne assume la presidenza (art. 31 cpv. 2 LPDP).

La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge (art. 31 cpv. 3 LPDP).

 

Art. 2Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP).

La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).

 

Art. 3[1]Prima di entrare nel merito di una denuncia o di un ricorso la Commissione esamina d’ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm).

In particolare, la Commissione non è competente se la denuncia rispettivamente il ricorso sono proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale. La Commissione non è competente se la domanda è già stata giudicata (art. 31a cpv. 3 LPDP).

Se si ritiene incompetente, la Commissione emana una formale decisione d’inammissibilità e, una volta cresciuta in giudicato, trasmette gli atti all’autorità competente e ne dà comunicazione al denunciante o ricorrente (art. 6 LPAmm).

 

Art. 4[2]Il Presidente può, d’ufficio o su istanza di parte, adottare le opportune misure provvisionali (art. 37 LPAmm).

 

Art. 5[3]L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del Presidente o del giudice delegato.

Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio.

Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti alla Commissione viene tenuto un verbale (art. 25 cpv. 2 LPAmm).

 

Art. 6[4]La Commissione accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

 

Art. 7La Commissione delibera di regola nella composizione di tre membri e giudica nella composizione di cinque membri se un membro o la particolarità della questione sottoposta a giudizio lo richiedono.

In caso di ricusa o di astensione di un membro la Commissione giudica in ogni caso nella composizione di tre membri.

La Commissione delibera oralmente se un membro lo chiede o non vi è unanimità. Negli altri casi, giudica mediante circolazione degli atti.

Il denunciante/ ricorrente ha il diritto di chiedere una seduta pubblica in applicazione dell’art. 6 CEDU.

 

Art. 8La sentenza dev’essere motivata.

La sentenza è intimata al denunciante/ ricorrente, all’organo che elabora i dati, all’Incaricato cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato.

 

Art. 9[5]Contro la sentenza della Commissione può essere interposto ricorso al TRAM entro 30 giorni, secondo le modalità descritte agli art. 68, 69 e 70 LPAmm.

 

Art. 10[6]Per la tassa di giustizia fa stato l’art. 47 LPAmm e per le indennità ripetibili l’art. 49 LPAmm.

 

Art. 11[7]Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

 

2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.[8]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 714.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[2]  Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[3]  Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[4]  Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[5]  Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[6]  Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[7]  Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

[8]  Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.