Regolamento
sull’utilizzazione delle acque
(del 29 aprile 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la Legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002,
decreta:
Autorità competente
Art. 1L’Ufficio dell’energia (UEn) del Dipartimento delle finanze e dell’economia esercita le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Stato e al Dipartimento, salvo disposizione contraria del presente Regolamento.
Concessioni:
Contenuti della domanda (art. 5)
Art. 21Ogni domanda di concessione deve contenere:
a)le generalità dell’istante. Se la domanda viene presentata da una società devono essere indicati gli organi nei modi previsti dal Codice delle obbligazioni;
b)un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere progettate;
c)un profilo longitudinale;
d)la denominazione del lago e del corso d’acqua che si vuole utilizzare;
e)lo scopo per cui la derivazione è richiesta e la quantità di acqua da derivare;
f)una descrizione degli impianti:
-presa d’acqua con l’indicazione delle coordinate e della quota,
-sbarramento e relative quote,
-opere di accumulazione o per l’utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata;
-centrale,
-impianti di pompaggio,
-curva delle portate dei corsi d’acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti d’acqua,
-curva delle portate utilizzabili,
-volume di accumulazione,
-caduta lorda,
-caduta netta,
-capacità di produzione;
g)un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento;
h)un rapporto sull’impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi, ai sensi della legislazione federale;
i)indicazioni sul trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica;
l)eventualmente un rapporto geologico.
2L’UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti.
Pubblicazioni (art. 6)
Art. 31Le domande di concessione che soddisfano i requisiti formali di cui all’art. 2 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 30 giorni.
2I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
Inizio (art. 7 e 15)
Art. 4Ultimate le opere il concessionario informerà l’UEn, il quale accertata la conformità alla concessione, stabilisce la data di inizio della medesima.
Esecuzione d’ufficio (art. 11)
Art. 5Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui all’art. 11 della Legge sull’utilizzazione delle acque, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) potrà farli eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.
Obblighi del concessionario (art. 14)
Art. 6Il DFE è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere.
Autorizzazioni: Contenuti della domanda (art. 25)
Art. 71Ogni domanda di autorizzazione oltre all’apposito formulario, da richiedere all’UEn, deve contenere:
a)le generalità dell’istante. Se la domanda viene presentata da una società devono essere indicati gli organi nei modi previsti dal Codice delle obbligazioni;
b)un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere progettate;
c)un profilo longitudinale;
d)la documentazione del lago e del corso d’acqua che si vuole utilizzare;
e)lo scopo per cui la derivazione è richiesta e la quantità di acqua da derivare;
f)una descrizione delle principali opere dell’impianto con l’indicazione delle coordinate e della quota;
g)per impianti destinati alla produzione di energia elettrica con una potenza lorda media fino a 50 kW, vale quanto richiesto all’articolo 2 cpv. 1 lett. f del presente Regolamento.
2L’UEn può concedere delle deroghe al cpv. 1 e semplificare le formalità richieste nel caso di utilizzazioni temporanee o di lieve importanza o nel caso di modifica o rinnovo di autorizzazioni per impianti esistenti.
Pubblicazione (art. 25)
Art. 81Le domande di autorizzazione che soddisfano i requisiti formali di cui all’art. 7 del presente Regolamento sono pubblicate per un periodo di 15 giorni.
2I Comuni formulano il loro preavviso entro un termine di 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
Tasse (art. 29)
Art. 9Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti tasse annuali da versare entro il 31 gennaio per l’anno successivo:
a)prelievi a scopo industriale per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di macchine, per il raffreddamento di locali e per l’alimentazione di pompe di calore, fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
b)prelievi per allevamenti piscicoli fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
c)prelievi per approvvigionamento privato in acqua potabile o sanitaria fino a 5 l/s fr. 150.--, per ogni litro in più fr. 30.--;
d)prelievi per il riempimento di piscine con impianto di filtraggio fr. 150.-- + fr. 2.-- per mc di volume del bacino (al massimo 3 riempimenti annui);
e)sono esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa i prelievi di interesse pubblico finalizzati all’approvvigionamento in acqua potabile.
Vigilanza: in generale (art. 2 cpv. 2)
Art. 101L’UEn è incaricato di vigilare al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni e autorizzazioni.
2A tal fine i titolari devono garantire l’accesso agli impianti e alle installazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia prodotta.
Abusi (art. 13, 28 e 31)
3L’UEn informerà l’autorità concedente di eventuali abusi commessi dai titolari.
Contravvenzioni (art. 31)
Art. 11Le contravvenzioni alla presente legge sono punite:
-dall’UEn per le multe fino a fr. 5’000.--;
-dalla Divisione delle risorse per le multe da fr. 5’000.-- a fr. 10’000.--;
-dal DFE per le multe da fr. 10’000.-- a fr. 100’000.--.
Abrogazioni
Art. 12Il presente Regolamento abroga:
-il Regolamento per l’esecuzione della legge cantonale sull’utilizzazione delle acque del 28 novembre 1895;
-il regolamento sul catasto dei diritti d’acqua del 31 maggio 1899;
-il decreto circa l’insinuazione delle domande di concessione per utilizzazione di acque pubbliche del 9 gennaio 1896;
-il decreto esecutivo in applicazione degli art. 32 al 37, 70 e 71 della Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche dell’11 giugno 1918;
-il decreto esecutivo concernente il riordino del catasto delle acque pubbliche del 30 marzo 1954.
Entrata in vigore
Art. 13Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]
Pubblicato nel BU 2003, 166.
[1] Entrata in vigore: 2 maggio 2003 - BU 2003, 163.