Decreto legislativo
che designa l’autorità competente ad esercitare la sorveglianza
sugli impianti di accumulazione
(del 18 aprile 2005)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-visti l’art. 3bis della Legge federale sulla polizia delle acque del 22 giugno 1877 e l’art. 22 dell’Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione del 7 dicembre 1998 (OIA);
-visto il messaggio 17 agosto 2004 n. 5557 del Consiglio di Stato,
decreta:
Autorità competente
Art. 1Il Consiglio di Stato esercita la sorveglianza sugli impianti di accumulazione che sottostanno alla vigilanza cantonale (art. 22 OIA).
Rimedi giuridici
Art. 2[1]Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Entrata in vigore
Art. 3Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]
Pubblicato nel BU 2005, 185.
[1] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
[2] Entrata in vigore: 10 giugno 2005 – BU 2005, 185.