Regolamento
sull’utilizzazione dell’energia
(RUEn)
del 16 settembre 2008 (stato 17 marzo 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
–la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999;
–la legge sull’energia (Lene) del 26 giugno 1998;
–l’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 1998;
–la legge cantonale sull’energia (Len) dell’8 febbraio 1994,[1]
decreta:
Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione
Art. 11Il presente regolamento definisce le condizioni quadro atte a favorire l’utilizzazione razionale e parsimoniosa dell’energia, l’impiego delle energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo, in particolare nell’edilizia.
2Esso disciplina l’applicazione dei provvedimenti sugli edifici, sugli impianti energetici e i relativi equipaggiamenti che devono essere progettati e gestiti in modo da garantire un uso parsimonioso e razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili indigene, minimizzando l’impatto ambientale.
3Le prescrizioni si applicano:
a)ai nuovi edifici destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati;
b)alle trasformazioni e ai cambiamenti di destinazione di edifici esistenti destinati ad essere riscaldati, ventilati, illuminati, raffreddati o umidificati, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni in materia edilizia;
c)al montaggio di nuove installazioni dell’edificio destinate alla produzione e alla distribuzione di calore, di freddo, d’acqua calda e di aria, e all’illuminazione anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia;
d)alla sostituzione, alla trasformazione o alla modifica di installazioni dell’edificio, anche se i lavori intrapresi non soggiacciono ad autorizzazione in virtù delle disposizioni legali in materia edilizia;
e)ai grandi consumatori di energia, agli impianti termici e di gassificazione per la produzione di energia elettrica e in presenza di calore residuo non utilizzato.
4Esclusi gli interventi di minore importanza, gli ampliamenti e le trasformazioni assimilabili alla costruzione a nuovo (per esempio la demolizione e il rifacimento delle strutture interne di un edificio ad eccezione dei muri portanti) sono considerate a tutti gli effetti come nuovi edifici e come tali devono soddisfare integralmente le esigenze previste per questi ultimi.
Autorità competenti
Art. 21Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento):
a)emana le direttive nel campo dell’utilizzazione dell’energia, in particolare per regolare i riscaldamenti mobili all’aperto (art. 25) e la certificazione energetica cantonale degli edifici (art. 36);
b)stipula e regola gli accordi con i grandi consumatori di energia (art. 33);
c)può delegare dei compiti di controllo, verifica e sorveglianza a degli specialisti, a delle associazioni o a enti privati;
d)coordina i rapporti con le autorità federali e quelle degli altri cantoni.
2La Sezione protezione aria acqua e suolo (in seguito SPAAS) nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento prende le decisioni di cui all’art. 5 e quelle non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità.
3L’ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili (in seguito UACER):
a)fornisce direttamente oppure tramite incarichi a terzi informazioni e consulenza a enti pubblici e privati nel campo del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili;
b)rilascia i preavvisi in materia di utilizzazione dell’energia e del risparmio energetico;
c)esegue direttamente oppure tramite incarichi a terzi, i controlli, le indagini e le verifiche dopo la messa in esercizio degli impianti nuovi, modificati o risanati, con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarne la conformità;
d)sorveglia la corretta osservanza delle norme applicabili in materia di risparmio energetico.[2]
4…[3]
5I Municipi provvedono alla verifica del rispetto delle prescrizioni sugli edifici, gli impianti e le installazioni nell’ambito delle competenze a loro assegnate dalla legislazione in materia edilizia e rispettivamente da quella in materia energetica.
Definizioni
Art. 31Le definizioni formulate all’art. 1 dell’ordinanza sull’energia (OEn) del 7 dicembre 1998, come pure al capitolo 1 (Terminologia) della norma SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» valgono fintanto che appaiono in modo analogo nel presente regolamento.[4]
2Inoltre i seguenti termini presenti nel regolamento sono definiti:
a)Costruzione / edificio: manufatto, appoggiato o affondato nel terreno, artificiale, destinato a durare, in grado di offrire degli spazi più o meno completamente chiusi destinati a riparare persone e cose dalle intemperie; rispondono ugualmente a questa definizione le costruzioni mobili dal momento che stazionano nello stesso posto per un lungo periodo di tempo;
b)Impianto: oggetto artificiale posato nel o sopra il suolo, destinato a durare, ma che non costituisce un edificio, come per es.: rampe d’accesso, parcheggi, campi sportivi, stand di tiro, teleferiche, ecc.;
c)Apparecchiature e equipaggiamenti / installazioni tecniche: installazioni rilevanti dal profilo energetico, che sono in relazione con un edificio o un impianto;
d)Oggetto di una trasformazione: un elemento costruttivo è «toccato da una trasformazione» quando subisce dei lavori più importanti di un semplice rinfresco delle superfici o di una riparazione;
e)Oggetto di un cambiamento di destinazione: un elemento costruttivo è «toccato da un cambiamento di destinazione» quando a causa di detto cambiamento ne consegue una variazione della temperatura rispetto alle condizioni d’uso standard;
f)Rete di teleriscaldamento: viene considerata rete di teleriscaldamento una rete gestita da un ente pubblico o da un’azienda distributrice di energia.[5]
Stato della tecnica
Art. 41I provvedimenti necessari in virtù di questo regolamento, dal punto di vista energetico e dell’igiene dell’aria, devono essere concepiti ed eseguiti conformemente allo stato della tecnica.
2Qualora la legge cantonale sull’energia o il presente regolamento non dispongano altrimenti, valgono quale «stato della tecnica» le esigenze e i metodi di calcolo delle vigenti norme e raccomandazioni edite dalle associazioni professionali o dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (in seguito EnDK) o dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (in seguito EnFK). La pubblicazione di tali norme è curata dall’UACER.[6]
Deroghe generali
Art. 51Se delle condizioni straordinarie rendono eccessivamente difficoltoso e sproporzionato il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, possono essere accordate delle deroghe alle esigenze, ma solo nella misura in cui viene meglio salvaguardato l’interesse pubblico, in particolare nel restauro dei beni culturali.
2Le deroghe possono essere condizionate al rispetto di condizioni particolari, degli obblighi e/o delle compensazioni definite a seconda delle specificità del caso.
3Il richiedente può essere chiamato a fornire delle verifiche e dei giustificativi in relazione all’economicità, alla fisica delle costruzioni, ai bilanci energetici ed ecologici, o al rilievo dei fabbisogni di energia.
Capitolo secondo
Esigenze in materia di protezione termica degli edifici
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica invernale
Art. 61Le esigenze e i metodi di verifica in materia di protezione termica invernale degli edifici sono quelli stabiliti dai cpv. da 2 a 8, eccetto per i locali frigoriferi e di congelazione, le serre e gli spazi coperti con strutture pressostatiche che sono regolati separatamente.
2Per la verifica dell’isolamento termico si applicano le due procedure definite nella norma SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» con le seguenti delimitazioni:[7]
a)Il rispetto delle esigenze puntuali per l’isolamento termico delle singole parti dell’involucro costruttivo:
–per i nuovi edifici e per i nuovi elementi costruttivi devono essere soddisfatte le esigenze secondo l’allegato 1a;
–per tutti gli edifici e i singoli elementi costruttivi che ne fanno parte, toccati da una trasformazione o da un cambiamento di destinazione, si applicano le esigenze secondo l’allegato 1b;
b)Il rispetto delle esigenze globali sottoforma del calcolo del fabbisogno specifico di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. L’esigenza specifica da soddisfare deve essere calcolata utilizzando i valori indicati nell’allegato 1c.
Nel caso in cui la temperatura ambiente d’esercizio, definita nelle condizioni normali di utilizzo, relativa all’edificio oppure a una parte di esso sia inferiore risp. superiore a 20°C, i valori limite degli allegati 1a e 1b devono essere aumentati risp. diminuiti del 5% per ogni grado Kelvin di differenza (valori limite più bassi per temperature interne più elevate).[8]
3La stesura del giustificativo tramite le esigenze globali si effettua con i dati climatici di una delle seguenti stazioni climatiche: Locarno-Monti, Lugano, Magadino, Robbia, San Bernardino. In base alla località in cui sorge l’edificio e alla similitudine del clima viene determinata la stazione di riferimento, secondo la lista di collegamento pubblicata dall’UACER.[9]
4Nel calcolo e nella valutazione delle esigenze puntuali non sono applicabili le correzioni climatiche.
5Per la verifica delle esigenze globali i valori limite si calcolano con i valori medi dell’allegato 1c, validi per una temperatura media annua di 8,5°C. Quando la temperatura media annuale è inferiore rispettivamente superiore, i valori limite devono essere maggiorati o ridotti dell’8% per ogni grado K di differenza.
6Nel caso delle trasformazioni e dei cambiamenti di destinazione, la verifica del fabbisogno termico, concerne tutti i locali e i rispettivi elementi costruttivi che sono oggetto di questi interventi. Nel sistema di verifica possono essere inclusi anche i locali che non sono toccati dalla trasformazione o dal cambiamento di destinazione.
7Il fabbisogno termico per il riscaldamento (Qh) non può superare i valori limite imposti, direttamente o indirettamente nel caso delle esigenze puntuali, da licenze di costruzione ottenute in precedenza.
8Nelle trasformazioni e nei cambiamenti di destinazione le esigenze puntuali valgono per tutti gli elementi costruttivi che sono stati toccati da trasformazione, da cambiamento di destinazione o che sono sostituiti.
Esigenze e verifiche concernenti la protezione termica estiva
Art. 7[10]1Le esigenze per la protezione termica estiva devono essere verificate, in base allo stato della tecnica, considerando anche lo sfruttamento ottimale della luce naturale.
2Per i locali raffreddati e per quelli dove è necessario o auspicato un raffreddamento, le esigenze da rispettare in relazione al valore g, al comando automatico in funzione dell’irraggiamento solare e alla resistenza al vento delle protezioni solari, sono quelle dettate dallo stato della tecnica.
3Per gli altri locali sono da rispettare le esigenze relative al valore g della protezione solare secondo lo stato della tecnica.
4Nel caso dell’installazione di singole unità di raffreddamento fisse per appartamento o per locale, l’UACER può esigere delle verifiche supplementari per le esigenze e i provvedimenti di protezione estiva in base allo stato della tecnica.[11]
Deroghe
Art. 8[12]1Delle deroghe al rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale secondo l’art. 6 sono possibili per:
a)gli edifici riscaldati in modo attivo al di sotto di 10°C, escluse le celle frigorifere o di congelazione;
b)le celle frigorifere raffreddate al di sopra di 8°C;
c)gli edifici la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni (costruzioni provvisorie).
2Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia d’isolamento termico invernale sull’involucro secondo l’art. 6 i cambiamenti di destinazione che non comportano un aumento o un abbassamento della temperatura ambiente e che di conseguenza non aumentano la differenza di temperatura misurata al livello dell’involucro termico dell’edificio.
3Sono dispensati dal rispetto delle esigenze in materia di protezione termica estiva secondo l’art. 7:
a)gli edifici la cui licenza di costruzione è limitata a non più di tre anni (costruzioni provvisorie);
b)le trasformazioni dove nessun locale rientra in quelli descritti all’art. 7;
c)i progetti per i quali, in base a un sistema di calcolo riconosciuto, si dimostra che non vi sarà un maggior fabbisogno energetico.
Locali frigoriferi o di congelazione
Art. 91Nei locali frigoriferi o di congelazione mantenuti ad una temperatura inferiore a 8°C, il flusso di calore attraverso gli elementi costruttivi che costituiscono l’involucro del locale, non deve superare i 5 W/m2 per zona di temperatura. Per il calcolo ci si fonderà da un lato sulla temperatura prefissata per il locale frigorifero e, dall’altro, sulle temperature ambiente qui elencate:
a)verso locali riscaldatila temperatura di riscaldamento designata
b)verso il clima esterno20°C
c)verso il suolo o locali non riscaldati10°C
2Per i locali frigoriferi o di congelazione con meno di 30 m3 di volume utile, le esigenze sono considerate soddisfatte se gli elementi costruttivi presentano un valore U medio inferiore o uguale a 0,15 W/m2K.
Serre e spazi riscaldati realizzati con strutture pressostatiche
Art. 101Le serre artigianali e agricole nelle quali la riproduzione, la produzione e la commercializzazione di piante impongono delle condizioni per la crescita ben definite, devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «Serre riscaldate» dell’EnFK.
2Gli spazi realizzati con strutture pressostatiche devono soddisfare le esigenze richieste nella raccomandazione «spazi riscaldati realizzati con strutture pressostatiche» dell’EnFK.
Esigenze energetiche accresciute per gli edifici pubblici, parastatali o sussidiati
Art. 11[13]1Gli edifici nuovi e le trasformazioni di proprietà pubblica, parastatale o sussidiati dall’ente pubblico devono essere certificati secondo gli standard MINERGIE®.
2…
3Nel caso di interventi parziali, limitati a singoli elementi dell’involucro, questi devono rispettare i valori previsti per gli edifici nuovi (Allegato 1a).
Capitolo terzo
Esigenze accresciute a favore dell’uso di energia rinnovabile
Parte massima di energia non rinnovabile
Art. 12[14]1La costruzione di nuovi edifici, la ricostruzione o la costruzione sostitutiva di edifici demoliti o distrutti e gli ampliamenti sono realizzati in modo che l’energia non rinnovabile copra al massimo l’80% del fabbisogno ammissibile di calore per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
2…
3Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli ampliamenti di edifici esistenti quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m2, oppure essa rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i 1000 m2.
Principi di calcolo
Art. 131Il fabbisogno termico ammesso per gli edifici nuovi è determinato sommando il valore limite per il fabbisogno termico per il riscaldamento con quello per la produzione di acqua calda sanitaria calcolati secondo le condizioni d’utilizzazione standard stabilite nella norma SIA 380/1:2009.[15]
2L’elettricità destinata al riscaldamento e all’acqua calda sanitaria è ponderata con un fattore 2.
3Negli edifici dotati di una installazione meccanica di ventilazione, il calcolo dei bisogni termici per il riscaldamento può essere effettuato in funzione del fabbisogno energetico reale per la ventilazione includendo la domanda d’energia per il trasporto dell’aria. Il tasso di ricambio d’aria medio deve corrispondere a quello fissato dalle condizioni d’utilizzazione standard. L’apporto di aria fresca deve comunque soddisfare le esigenze minime per l’igiene dell’aria interna.
Giustificativo tramite le soluzioni standard
Art. 14[16]L’esigenza richiesta nell’art. 12 cpv. 1 è considerata soddisfatta quando il progetto risponde ad una delle seguenti soluzioni standard realizzate secondo le regole dell’arte:
a)Isolamento termico maggiorato:
–Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,12 W/m2K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m2K.
b)Isolamento termico maggiorato, aerazione controllata:
–Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,15 W/m2K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m2K.
–Impianto di aerazione controllata con immissione e aspirazione d’aria e recupero di calore.
c)Isolamento termico maggiorato, collettori solari ≥ 2% AE:
–Valori U degli elementi costruttivi opachi verso l’esterno ≤ 0,15 W/m2K, valore U delle finestre ≤ 1,0 W/m2K.
–Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 2% della superficie di riferimento energetica (AE). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo.
d)Riscaldamento a legna, collettori solari ≥ 2% AE:
–Impianto a legna per il riscaldamento.
–Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 2% della superficie di riferimento energetica (AE). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo.
e)Riscaldamento automatico a legna:
–Riscaldamento automatico a legna per il riscaldamento e la produzione dell’acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno.
f)Pompe di calore salamoia-acqua (geotermiche) o acqua-acqua:
–Pompa di calore elettrica salamoia-acqua abbinata a delle sonde geotermiche o pompa di calore elettrica acqua-acqua abbinata ad un prelievo di acqua sotterranea o di acqua superficiale, destinate al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno.
g)Pompe di calore aria-acqua:
–Pompa di calore elettrica aria-acqua, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno. La pompa di calore deve essere dimensionata in modo che la sua potenza termica possa assicurare il fabbisogno di calore (riscaldamento e acqua calda) per tutto l’edificio senza ulteriori appoggi elettrici. La temperatura massima di andata per il riscaldamento è di 35° C.
h)Aerazione controllata, collettori solari ≥ 5% AE:
–Impianto di aerazione controllata con immissione e aspirazione d’aria e recupero di calore;
–Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria, con una superficie pari almeno al 5% della superficie di riferimento energetica (AE). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo.
i)Collettori solari ≥ 7% AE:
–Collettori solari, per la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento, con una superficie pari almeno al 7% della superficie di riferimento energetica (AE). La superficie dei collettori solari vetrati corrisponde alla superficie netta dell’assorbitore con rivestimento selettivo.
j)Calore residuo:
–Sfruttamento del calore residuo per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto l’arco dell’anno (per es. riscaldamento a distanza alimentato da un termovalorizzatore, da un impianto di depurazione delle acque o dal calore residuo di un’industria).
k)Impianto di cogenerazione:
–Impianto di cogenerazione con un grado di rendimento elettrico superiore al 30% che copra almeno il 70% del fabbisogno di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.
Esigenze accresciute a favore dell’energia solare
Art. 14a[17]1Le abitazioni plurifamiliari rientranti nella categoria di edificio «I - Abitazioni plurifamiliari» secondo la SIA 380/1:2009 «L’energia termica nell’edilizia» edifici di nuova costruzione, i loro ampliamenti, così come quelli esistenti soggetti a risanamento del sistema di produzione e di distribuzione del riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere muniti di collettori solari termici così da coprire almeno il 30% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria.
2Sono esentati dalle esigenze di cui al cpv. 1 gli edifici:
a)esistenti soggetti ad ampliamenti, quando la parte nuova ha una superficie di riferimento energetico inferiore a 50 m2 oppure rappresenta meno del 20% della superficie di riferimento energetico della parte esistente, ma senza superare i 1000 m2;
b)per i quali è dimostrabile un potenziale di irraggiamento solare annuo inferiore a 800 kWh/m2a;
c)situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS);
d)protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei relativi perimetri di rispetto;
e)allacciati ad una rete di teleriscaldamento;
f)in cui l’acqua calda sanitaria è prodotta per mezzo di una pompa di calore elettrica a condizione che siano muniti di un impianto fotovoltaico di potenza pari ad almeno 6 W per ogni m2 di superficie di riferimento energetica (AE), concepito in modo da prevedere l’autoconsumo.
Obbligo di sfruttamento dell’energia solare
Art. 14b[18]1I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici.
2Per superficie determinante si intende la proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro dell’edificio.
3L’impianto solare deve essere di dimensioni tali da coprire una superficie pari al 50% della superficie determinante.
4L’esigenza di cui al cpv. 1 non è applicabile se l’installazione dell’impianto:
a)concerne gli edifici situati nei nuclei e negli insediamenti elencati nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) o protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 o situati nei relativi perimetri di rispetto;
b)viola altre prescrizioni di diritto pubblico; oppure
c)risulta sproporzionato dal punto di vista economico.
Esigenze accresciute per le energie rinnovabili negli edifici pubblici, parastatali o sussidiati
Art. 15[19]1Di principio non è ammessa l’installazione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in edifici pubblici, parastatali o sussidiati di nuova costruzione.
2Nella sostituzione di sistemi alimentati con combustibili fossili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria di edifici pubblici, parastatali o sussidiati esistenti, deve essere coperta una quota minima di sfruttamento di energia rinnovabile pari ad almeno il 40% del fabbisogno complessivo di energia per il riscaldamento presente prima della sostituzione dell’impianto, e il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Nel computo della quota di energia rinnovabile necessaria per coprire il fabbisogno energetico per il riscaldamento è possibile tenere conto di riduzioni del fabbisogno energetico dell’edificio ottenute tramite interventi di coibentazione termica.
3Le esigenze di cui ai cpv. 1 e 2 sono ritenute soddisfatte nel caso di allacciamenti a reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione a gas naturale.
Capitolo quarto
Esigenze per le installazioni
Generatori di calore di grande potenza alimentati con energia fossile
Art. 161Gli impianti di potenza termica superiore a 1 MW che utilizzano energia fossile per la produzione di calore devono di regola essere concepiti come impianti di cogenerazione per la produzione di elettricità, calore e/o freddo.
2L’UACER può esigere in questi casi la presentazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica.[20]
Generatori di calore con sfruttamento della condensazione
Art. 17[21]1I nuovi impianti a combustione alimentati a olioEL o a gas così come la sostituzione di impianti esistenti, devono sfruttare la tecnologia della condensazione. Gli impianti a combustione possono essere definiti «a condensazione» quando viene dimostrato che sfruttano il principio del calore latente di condensazione. Vale la regola che la temperatura dei gas combusti non può essere più alta di quella di mandata del termovettore.[22]
2…
3…
4Deroghe possono essere ammesse per gli impianti ad aria calda, per gli impianti in cui la temperatura di mandata deve superare i 110° C, e per gli impianti speciali ai sensi dell’art. 5 delle Direttive per i controlli della combustione.
Scaldacqua e accumulatori di calore
Art. 181L’isolante termico degli scaldacqua come pure quella degli accumulatori per l’acqua calda sanitaria e di riscaldamento, per i quali non esiste alcuna esigenza legale a livello federale, deve rispettare gli spessori prescritti nell’allegato 2.
2Gli scaldacqua devono essere regolati su una temperatura non superiore ai 60°C. Fanno eccezione gli scaldacqua che, per dimostrate ragioni d’esercizio o igieniche, devono essere regolati su una temperatura superiore.
3La posa di nuovi sistemi elettrici diretti per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria per le abitazioni può essere autorizzata soltanto se:
a)durante il periodo di riscaldamento l’acqua calda è riscaldata o preriscaldata dal generatore di calore utilizzato per il riscaldamento; oppure
b)l’acqua calda è prodotta per la maggior parte con dell’energia rinnovabile o con del calore residuo altrimenti non sfruttabile.[23]
Distribuzione e resa del calore
Art. 191Quando la temperatura esterna raggiunge il valore di dimensionamento (temperatura esterna determinante), nei sistemi di distribuzione del calore nuovi o sostituiti, la temperatura di mandata non deve superare i 50°C, nelle serpentine a pavimento i 35°C. Fanno eccezione il riscaldamento di capannoni tramite pannelli radianti e i sistemi di riscaldamento per le serre o costruzioni simili, nella misura in cui vi sia l’effettiva necessità di una temperatura di mandata più elevata.
2Le seguenti installazioni nuove o quelle sostituite nell’ambito di trasformazioni, comprese le armature e le pompe, devono essere completamente isolate contro le perdite termiche conformemente alle esigenze fissate nell’allegato 3:
a)per la distribuzione di calore nei locali non riscaldati, nei vani tecnici e all’esterno;
b)condotte dell’acqua calda nei locali non riscaldati, nei vani tecnici e all’esterno, eccetto le piccole tratte verso punti isolati di erogazione che non dispongono di un nastro riscaldante;
c)tubazioni dell’acqua calda, di sistemi di circolazione o condotte dell’acqua calda con nastri riscaldanti nei locali riscaldati;
d)condotte dell’acqua calda tra l’accumulatore e la batteria di distribuzione (compresa quest’ultima).
3Si può ammettere uno spessore inferiore dell’isolante termico nei casi giustificati, come per esempio all’incrocio di tubazioni, nell’attraversamento di muri, ma anche con temperature di mandata che non superano i 30°C.
4Gli spessori isolanti indicati nell’allegato sono validi per delle temperature d’esercizio fino a 90°C. Nel caso di temperature d’esercizio più elevate, si aumenterà proporzionalmente l’isolamento termico.
5Per le condotte interrate, non si devono superare i valori Uc indicati nell’allegato 4.
6Nel caso di sostituzione di una caldaia o di uno scaldacqua, le condotte accessibili devono essere adattate alle esigenze indicate nell’allegato 3, nella misura concessa dallo spazio disponibile.
7Tutti i locali riscaldati devono essere dotati di dispositivi che consentano di fissare la temperatura ambiente in modo indipendente e di regolarla automaticamente. Fanno eccezione i locali che beneficiano di un riscaldamento a superficie radiante con una temperatura di mandata inferiore a 30°C.
Installazioni di ventilazione
Art. 201Le installazioni di ventilazione a doppio flusso, con espulsione e immissione d’aria, devono essere dotate di un sistema di recupero del calore con un grado di rendimento conforme allo stato della tecnica.
2Le installazioni meccaniche semplici d’estrazione dell’aria di locali riscaldati devono in ogni caso essere equipaggiate di un dispositivo di controllo dell’immissione dell’aria fresca e di un sistema di recupero del calore, o di un sistema per l’utilizzo del calore espulso qualora il volume d’aria estratta supera i 1000 m3/h e il tempo di esercizio supera le 500 h/anno. In questo senso più impianti semplici di estrazione dell’aria nello stesso edificio sono da considerare come un unico impianto.
3Deroghe o alleggerimenti possono essere concessi quando il volume d’aria estratta non supera i 1000 m3/h e/o il tempo d’esercizio non supera le 500 h/anno. Se nel medesimo edificio vi sono più sistemi meccanici di ventilazione o di estrazione dell’aria questi sono da considerare al pari di un unico impianto.
4La velocità dell’aria, rapportata alla sezione netta, deve essere inferiore a 2 m/s negli apparecchi mentre nei canali di distribuzione non deve superare le seguenti velocità:
Fino a 1 000 m3/h3 m/s
Fino a 2 000 m3/h4 m/s
Fino a 4 000 m3/h5 m/s
Fino a10 000 m3/h6 m/s
Più di10 000 m3/h7 m/s
Sono ammesse velocità dell’aria superiori, se tramite un calcolo specialistico si riesce a dimostrare che ciò non causa un consumo energetico supplementare, o ancora se queste velocità sono inevitabili per via di condizioni d’esercizio specifiche dei locali interessati, o quando l’installazione funziona meno di 1000 ore all’anno o se non è possibile fare altrimenti a causa delle condizioni specifiche dei locali.
5Le installazioni di ventilazione che servono locali o gruppi di locali con destinazioni sensibilmente diverse, devono essere concepite in modo da permettere un esercizio differenziato.
Isolamento termico delle installazioni di ventilazione
Art. 211I condotti dell’aria, le tubazioni e gli apparecchi di ventilazione e di climatizzazione devono essere protetti contro la trasmissione del calore (guadagno o cessione di calore) secondo l’allegato 5 in funzione della differenza di temperatura (in base al valore di dimensionamento) e al valore del materiale isolante.
2Nei casi giustificati lo spessore delle isolazioni indicate al cpv. 1 può essere ridotto, come ad esempio nei punti d’incrocio dei canali, nei passaggi attraverso pareti o soffitti o per mancanza di spazio adeguato nei casi di rinnovazioni o trasformazioni o infine per canali poco utilizzati a condizione che i rispettivi organi di regolazione siano situati entro i confini delle parti isolate.
Installazioni di raffreddamento, umidificazione e deumidicazione
Art. 22[24]1La posa o la sostituzione di installazioni per il raffreddamento, l’umidificazione e/o la deumidificazione, di regola sono sempre ammesse quando la potenza elettrica necessaria al trasporto e al trattamento dei fluidi, incluso il raffreddamento, l’umidificazione, la deumidificazione e il trattamento dell’acqua, non supera i 7 W/m2 per gli edifici nuovi o i 12 W/m2 negli edifici esistenti.
2Per le installazioni di raffrescamento che non rientrano nel cpv. 1 le temperature dell’acqua fredda e i coefficienti di rendimento per la produzione del freddo devono rispettare lo stato della tecnica.
3Per le installazioni che non rientrano nel cpv. 1 l’eventuale umidificazione deve essere dimensionata e gestita secondo lo stato della tecnica.
4Il ricorso a installazioni di climatizzazione che richiedono una potenza superiore a quanto specificato al cpv. 1 può essere eccezionalmente ammesso a dipendenza dell’utilizzazione particolare dell’edificio, del locale o della sua posizione. In questi casi l’UACER può chiedere di dimostrare il fabbisogno e il dimensionamento dell’impianto di raffreddamento in accordo alle norme SIA 382/1, SIA 382/2 e al quaderno tecnico SIA 2044.
5La tipologia dell’edificio non è motivo sufficiente per giustificare la realizzazione di un impianto di climatizzazione.
Riscaldamento fisso a resistenza elettrica
Art. 23[25]1Di principio non è ammessa:
a)l’installazione di nuovi riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per riscaldare gli edifici;
b)la sostituzione di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica esistente, che distribuisce il calore tramite un circuito idraulico, con un nuovo sistema a resistenza elettrica;
c)l’installazione di un riscaldamento fisso a resistenza elettrica come sistema di riscaldamento d’appoggio. È considerato quale riscaldamento d’appoggio ogni installazione che completa un impianto di riscaldamento principale che non è in grado di coprire totalmente il fabbisogno di potenza;
d)l’installazione di riscaldamenti di soccorso a resistenza elettrica, fatto salvo di quelli di cui al cpv. 2;
e)l’installazione di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica per il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda in impianti e installazioni fisse.
2Sono ammessi i riscaldamenti di soccorso per le pompe di calore quando la temperatura esterna è inferiore alla temperatura minima di calcolo o per gli impianti di riscaldamento a legna, a carica manuale, con una potenza che copre al massimo il 50% del fabbisogno.
3L’UACER può concedere delle deroghe o degli alleggerimenti in casi giustificati, se sono stati adottati tutti i provvedimenti per ridurre la potenza e il fabbisogno e non è possibile la posa di un altro sistema di riscaldamento.
Valori limite per il fabbisogno di elettricità
Art. 241Negli edifici nuovi, nelle trasformazioni o nei cambiamenti di destinazione che toccano una superficie di riferimento energetico (AE) superiore a 1000 m2 occorre verificare e comprovare il rispetto dei valori limite per il fabbisogno d’elettricità annuo secondo la Norma SIA 380/4 «L’energia elettrica nella costruzione», per l’illuminazione E’Li, la ventilazione E’V o la ventilazione/climatizzazione E’Vc.[26]
2Le esigenze di cui al cpv. 1 non si applicano agli edifici o alle parti che rientrano nelle categorie I e II della Norma SIA (abitazioni plurifamiliari e monofamiliari).
3Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per l’illuminazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per l’illuminazione Lii è rispettato.
4Si può rinunciare alla verifica del valore limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione se è dimostrato che il valore mirato per la potenza specifica per la ventilazione PV è rispettato o quando la superficie netta ventilata totale è inferiore ai 500 m2.
5Si può rinunciare alla verifica del rispetto dei valori limite per il fabbisogno annuo di energia elettrica per la ventilazione/climatizzazione E’Vc se è dimostrato che la potenza elettrica per la ventilazione/climatizzazione è inferiore ai 7 W/m2 nelle nuove installazioni o ai 12 W/m2 nelle installazioni esistenti o risanate.
Riscaldamenti all’aperto
Art. 251I sistemi di riscaldamento fissi all’aperto (per esempio di terrazze, rampe, canali, panchine, ecc.) devono essere alimentati esclusivamente con energia rinnovabile o tramite calore residuo altrimenti inutilizzabile.
2Delle eccezioni al cpv. 1 possono essere accordate dall’UACER per la posa, la sostituzione o la modifica di un riscaldamento all’aperto se è dimostrato che:
a)la sicurezza delle persone e delle cose o la protezione di equipaggiamenti tecnici lo esigono;
b)delle misure costruttive (protezione tramite copertura) o delle misure di esercizio (sgombero della neve) sono impossibili o richiedono dei mezzi sproporzionati;
c)il sistema di riscaldamento all’aperto è equipaggiato di una regolazione termica ed igrometrica.[27]
3Il Dipartimento può emanare delle direttive per regolare l’utilizzazione di sistemi di riscaldamento mobili all’aperto.
Piscine riscaldate all’aria aperta
Art. 261La costruzione e il risanamento di piscine riscaldate all’aria aperta, come pure il rinnovo e le modifiche importanti delle installazioni per riscaldarle, sono ammesse soltanto se si impiega esclusivamente dell’energia rinnovabile o del calore residuo altrimenti non utilizzabile.
2Il ricorso ad una pompa di calore per riscaldare una piscina all’aperto è ammesso soltanto quando è presente una copertura contro le perdite termiche.
3Sono considerate come piscine, ai sensi del cpv. 1, i bacini che superano la capacità di 8 m3.
Residenze secondarie
Art. 271Le nuove residenze monofamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua devono essere dotate di un sistema per regolare a distanza (per es. tramite telefono, SMS, internet) almeno due livelli di temperatura ambiente.
2Nelle nuove residenze plurifamiliari, con un sistema di riscaldamento automatico, destinate ad essere utilizzate in maniera discontinua, ogni singolo appartamento deve essere dotato di un sistema per regolare a distanza almeno due livelli di temperatura ambiente (per es. tramite telefono, SMS, internet).
3Le stesse prescrizioni sono applicabili alle residenze plurifamiliari esistenti, con un sistema di riscaldamento automatico, nel caso della sostituzione della distribuzione e la resa del calore e a quelle monofamiliari nel caso della sostituzione del generatore di calore.
Sfruttamento del calore residuo
Art. 281Il calore residuo, in particolare quello proveniente dalla produzione di freddo e da processi artigianali o industriali, deve sempre essere recuperato nel limite consentito dalle condizioni d’esercizio, dalla fattibilità tecnica ed economica.
2L’UACER può chiedere l’allestimento di un bilancio energetico e delle verifiche sul potenziale calore residuo a disposizione e delle valutazioni sulla fattibilità tecnica ed economica del suo sfruttamento.[28]
Capitolo quinto
Conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e per l’acqua calda
Equipaggiamento obbligatorio
Art. 291I nuovi edifici e i gruppi d’edifici dotati di una centrale termica per cinque o più unità d’uso devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo di energia termica per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria.
2Nel caso di superfici riscaldanti, l’elemento costruttivo che separa il sistema di emissione del calore e l’unità d’uso adiacente, deve presentare un valore U ≤ 0,7 W/m2K.
3Gli edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata per cinque o più unità d’uso nel caso del risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o dell’acqua calda sanitaria devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione individuale del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria. Il risanamento completo del sistema di riscaldamento e/o di quello di produzione di acqua calda sanitaria è da intendersi comprensivo del sistema di distribuzione del calore.[29]
4Gruppi di edifici esistenti con la produzione del calore centralizzata devono essere equipaggiate con i necessari apparecchi per la determinazione del consumo termico per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria per ogni edificio quando più del 75% dell’involucro di uno o più edifici è stato risanato.
Conteggio delle spese
Art. 301Negli edifici o gruppi d’edifici, per i quali sussiste l’obbligo di equipaggiamento con apparecchi per il conteggio individuale, la maggior parte delle spese devono essere ripartite sulla base del consumo misurato per ogni unità d’uso.
2Possono essere utilizzati per allestire il conteggio unicamente gli apparecchi la cui idoneità sia stata certificata dall’Ufficio federale di metrologia (METAS).
3La chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e acqua calda deve essere determinata rispettando i principi contenuti nel «Modello di conteggio» edito dall’Ufficio federale dell’energia.
Deroghe
Art. 31Sono esentati dall’obbligo di equipaggiamento e dal conteggio individuale delle spese per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria gli edifici o i gruppi d’edifici nei seguenti casi:
a)quando la potenza termica installata (incluso l’acqua calda) è inferiore a 20 W per metro quadrato di superficie di riferimento energetico; oppure
b)quando sono soddisfatte le esigenze dello standard MINERGIE.
Capitolo sesto
Recupero del calore residuo degli impianti per la produzione di energia elettrica
Recupero del calore residuo nelle installazioni per la produzione di energia elettrica
Art. 32[30]1La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica senza recupero del calore è ammessa solo per impianti di soccorso o per prove tecniche di funzionamento il cui tempo di esercizio è inferiore a 50 ore all’anno.
2La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili fossili è ammesso soltanto a condizione che il calore residuo venga completamente utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Fanno eccezione gli impianti che non possono essere allacciati alla rete elettrica pubblica e dove i costi di questo allacciamento oppure del recupero di calore siano sproporzionati.
3La costruzione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con combustibili gassosi provenienti da fonti rinnovabili è ammessa solo se una grande parte del calore da essi generato è utilizzato in maniera conforme allo stato della tecnica. Questa esigenza non si applica nel caso in cui l’impianto utilizzi solo una minima parte di rifiuti biodegradabili non agricoli e non sia collegato a una rete pubblica di approvvigionamento di gas o dove i costi di questo allacciamento risultino sproporzionati.
4La costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con combustibili rinnovabili solidi o liquidi è ammesso soltanto a condizione che la maggior parte del calore residuo venga utilizzato conformemente allo stato della tecnica.
Capitolo settimo
Grandi consumatori di energia
Grandi consumatori di energia
Art. 331Il Dipartimento può obbligare i grandi consumatori, a documentare e analizzare il proprio consumo energetico e ad adottare delle ragionevoli misure costruttive e/o organizzative per l’ottimizzazione del fabbisogno energetico, come ad esempio la designazione di un responsabile per le questioni energetiche.[31]
2Sono considerati dei grandi consumatori i soggetti:
a)il cui consumo annuo lordo di calore supera i 5 GWh; oppure
b)il cui consumo annuo lordo di energia elettrica supera i 0,5 GWh.[32]
3Il cpv. 1 non si applica ai grandi consumatori che si impegnano, individualmente o in gruppo, a raggiungere degli obiettivi, fissati con il Dipartimento, in materia di evoluzione dei consumi di energia.
4Le misure che i grandi consumatori possono essere chiamati a mettere in atto sono considerate ragionevoli se corrispondono allo stato della tecnica, se possono essere ammortizzate sulla durata d’esercizio degli investimenti necessari e se non comportano degli inconvenienti rilevanti a livello dell’esercizio.
5Nel quadro degli obiettivi fissati ai sensi del cpv. 1 il Dipartimento può stipulare delle convenzioni individuali o collettive nelle quali fissare degli obiettivi di consumo a medio e lungo termine. A questo scopo si prenderanno in considerazione l’efficienza con la quale è impiegata l’energia al momento della stesura degli obiettivi, così come l’evoluzione tecnica ed economica probabile per i grandi consumatori.
6Nel quadro di questi impegni il Dipartimento se necessario può esentarli dallo stretto rispetto di determinate esigenze tecniche in campo energetico, nei casi di comprovata necessità.
7Il Dipartimento può rescindere la convenzione qualora gli obiettivi di consumo non siano raggiunti e imporre il recupero di eventuali deroghe alle prescrizioni tecniche.
8I grandi consumatori possono riunirsi nell’ambito di un gruppo, di cui dovranno regolare autonomamente il funzionamento e i criteri di ammissione e di esclusione dei suoi membri.
Capitolo ottavo
Norme di attuazione
Dichiarazione sui provvedimenti in materia energetica
Art. 341Per ogni progetto che comporta dei cambiamenti nell’uso di energia, deve essere inoltrato all’UACER l’incarto energia con i giustificativi sui provvedimenti adottati che comprovino un uso razionale dell’energia e il rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e sfruttamento delle energie rinnovabili.[33]
2La certificazione provvisoria MINERGIE può essere ritenuta valida quale giustificativo. Il certificato MINERGIE vale come verifica energetica dell’edificio.
3L’incarto energia e le relative verifiche energetiche devono essere firmati dai progettisti e dall’istante o dal proprietario.
Attestato di conformità della realizzazione
Art. 351Nell’ambito dei controlli previsti all’art. 49 della legge edilizia, il Municipio richiede all’istante o al proprietario l’attestato di conformità con cui si certifica che l’esecuzione dei lavori è conforme al progetto approvato.
2Entro 30 giorni dal collaudo, il Municipio trasmette all’UACER una copia dell’attestato di cui al cpv. 1. L’UACER può chiedere al Municipio, all’istante o al proprietario delle verifiche supplementari.[34]
3La certificazione definitiva Minergie può essere ritenuta valida come attestato di conformità.
Certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE)
Art. 361Un proprietario che, a fini informativi, desidera attestare l’efficienza energetica globale di un edificio, può farlo certificare ai sensi del cpv. 3 e impiegare l’attestazione così ottenuta nei confronti di terzi.
2L’attestazione è indicativa e non vincola il Dipartimento nei confronti del proprietario e di terzi.
3Il Dipartimento emana delle direttive sulle modalità per la certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE) tenendo conto delle direttive elaborate dalla Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (EnFK).
Capitolo nono
Norme transitorie e finali
Art. 37…[35]
Entrata in vigore
Art. 381Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[36]
2Il decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell’edilizia del 5 febbraio 2002 è abrogato.
Pubblicato nel BU 2008, 528.
Allegato 1a[37]
Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C.
|
Valori limite Uli in W/(m2K) con giustificativo per i ponti termici |
Valori limite Uli in W/(m2K) senza giustificativo per i ponti termici |
||
|
Verso esterno o interrati a meno di 2 m |
Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m |
Verso esterno o interrati a meno di 2 m |
Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m |
Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento |
0,20 0,20 |
0,25 0,28 |
0,17 0,17 |
0,25 0,25 |
Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento |
0,20 |
0,25 |
0,17 |
0,25 |
Finestre, porte-finestre e porte |
1,3 |
1,6 |
1,3 |
1,6 |
Finestre con anteposto un corpo riscaldante |
1,0 |
1,3 |
1,0 |
1,3 |
Portoni con più di 6 mq |
1,7 |
2,0 |
1,7 |
2,0 |
Cassonetti degli avvolgibili |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
Allegato 1b[38]
Valori limite dei coefficienti di trasmissione termica U per le trasformazioni e i cambiamenti di destinazione
(art. 6 cpv. 2a)
Valori limite riferiti ad una temperatura ambiente di 20°C.
|
Valori limite Uli in W/(m2K) |
|
|
Verso esterno o interrati a meno di 2 m |
Verso locali non riscaldati o interrati a più di 2 m |
Elementi opachi: - tetto, solai - parete, pavimento |
0,25 0,25 |
0,28 0,30 |
Elementi opachi con integrato sistema di riscaldamento |
0,25 |
0,28 |
Finestre, porte-finestre e porte |
1,3 |
1,6 |
Finestre con anteposto un corpo riscaldante |
1,0 |
1,3 |
Portoni con più di 6 m2 |
1,7 |
2,0 |
Cassonetti degli avvolgibili |
0,50 |
0,50 |
Valori limite per il fabbisogno annuo di calore per il riscaldamento degli edifici nuovi, trasformati o per i cambiamenti di destinazione
(art. 6 cpv. 2b)
Valori limite per i fabbisogni annui di calore per il riscaldamento (per una temperatura media annua di 8.5°C)
Categoria dell’edificio |
Valori limite per edifici nuovi |
Valori limite per trasformazioni o cambiamenti di destinazione |
||
|
Qh,li0 MJ/m2 |
Qh,li0 MJ/m2 |
Qh,li trasformazione o cambiamento di destinazione MJ/m2 |
|
I |
Abitazioni plurifamiliari |
55 |
65 |
1,25 * Qh,li edificii nuovi |
II |
Abitazioni monofamiliari |
65 |
65 |
|
III |
Amministrativi |
65 |
85 |
|
IV |
Scuole |
70 |
70 |
|
V |
Commercio |
50 |
65 |
|
VI |
Ristorazione |
95 |
75 |
|
VII |
Edifici pubblici |
95 |
75 |
|
VIII |
Ospedali |
80 |
80 |
|
IX |
Industria |
60 |
70 |
|
X |
Depositi |
60 |
70 |
|
XI |
Installazioni sportive |
75 |
70 |
|
XII |
Piscine coperte |
70 |
90 |
Allegato 2
Spessore dell’isolamento termico di scaldacqua, di accumulatori d’acqua calda o di calore (art. 18)
Capacità in litri |
Spessore dell’isolante termico se > 0,03 fino a < 0,05 W/mK |
Spessore dell’isolante termico se < 0,03 W/mK |
Fino a 400 |
110 mm |
90 mm |
>400 fino a 2000 |
130 mm |
100 mm |
> 2000 |
160 mm |
120 mm |
Spessore minimo dell’isolamento termico delle tubazioni di riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria (art. 19)
Diametro del tubo DN |
Pollici |
Se > 0,03 fino a < 0,05 W/mK |
se < 0,03 W/mK |
10 - 15 |
3/8’’ - ½ " |
40 mm |
30 mm |
20 - 32 |
¾" - 1 ¼" |
50 mm |
40 mm |
40 - 50 |
1 ½" – 2" |
60 mm |
50 mm |
65 - 80 |
2 ½" - 3" |
80 mm |
60 mm |
100 - 150 |
4" - 6" |
100 mm |
80 mm |
175 - 200 |
7" - 8" |
120 mm |
80 mm |
Valori Uc massimi per le condotte interrate in W/mK (art. 19)
Dimensioni dei tubi
DN |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
|
3/4" |
1" |
5/4" |
1 ½" |
2" |
2 ½" |
3" |
4" |
5" |
6" |
7" |
8" |
Valore Uc per tubi rigidi [W/mK]
|
0,14 |
0,17 |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,25 |
0,27 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,36 |
0,37 |
Valore Uc per tubi flessibili e doppi tubi [W/mK]
|
0,16 |
0,18 |
0,18 |
0,24 |
0,27 |
0,27 |
0,28 |
0,31 |
0,34 |
0,36 |
0,38 |
0,40 |
Allegato 5
Spessori minimi dell’isolamento termico per dei canali d’aerazione, le condotte e gli apparecchi di aerazione e di climatizzazione (art. 21)
Differenza di temperatura in K rispetto alla temperatura di calcolo |
5 |
10 |
15 o più |
Spessore dell’isolante in mm per un λ di 0,03 W/mK fino a 0,05 W/mK |
30 |
60 |
100 |
[1] Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[2] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[3] Cpv. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
[4] Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014, 553.
[5] Lett. introdotta dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[6] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[7] Frase introduttiva modificata dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75.
[8] Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU 2014, 553.
[9] Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[10] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[11] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[12] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[13] Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[14] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedenti modifiche: BU 2014, 553; BU 2015, 382 e 427.
[15] Cpv. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2014, 553.
[16] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU 2014, 553.
[17] Art. modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2016, 461.
[18] Art. introdotto dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 92.
[19] Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553; precedente modifica: BU 2013, 91.
[20] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[21] Art. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[22] Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU 2015, 382.
[23] Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[24] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[25] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU 2015, 382.
[26] Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
[27] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[28] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[29] Cpv. modificato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382.
[30] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461; precedente modifica: BU 2015, 382.
[31] Cpv. modificato dal R 9.12.2008; in vigore dal 12.12.2008 - BU 2008, 694.
[32] Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.
[33] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[34] Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 553.
[35] Art. abrogato dal R 1.7.2015; in vigore dal 3.7.2015 - BU 2015, 382; precedente modifica: BU 2014, 553.
[36] Entrata in vigore: 19 settembre 2008 - BU 2008, 528.
[37] Allegato modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 75; precedente modifica: BU 2016, 461.
[38] Allegato modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 11.11.2016 - BU 2016, 461.