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19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
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Regolamento

della legge cantonale sulla protezione della natura

(RLCN)

(del 23 gennaio 2013)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

viste

la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) del 1. luglio 1966,

l’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991,

la legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001,

la legge concernente la raccolta di funghi del 30 maggio 2005,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capitolo primo

Competenze

 

Consiglio di Stato, Dipartimento del territorio,

Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità

Art. 11Il Consiglio di Stato esercita i compiti dettagliati dal presente regolamento.

2Il Dipartimento del territorio (in seguito DT) esercita i compiti che gli assegna il presente regolamento, e in particolare:

a)esercita la vigilanza sulla protezione delle componenti naturali (art. 30 cpv. 1 legge);

b)può delegare a terzi (società micologiche, mineralogiche, ecc.) attività di sorveglianza (art. 30 cpv. 2 legge);

c)esercita il diritto di ricorso giusta l’art. 12g cpv. 1 LPN (art. 46 cpv. 2 legge).

3La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (in seguito DSTM) decide:

a)il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge);

b)il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);

c)il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35 cpv. 2 e 36 legge) da fr. 100’000.– sino a fr. 500’000.–.

 

Sezione dello sviluppo territoriale

Art. 21La Sezione dello sviluppo territoriale (in seguito SST) prende le decisioni non attribuite per competenza ad altre autorità.

2In particolare, la SST:

a)gestisce la procedura relativa ai decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);

b)raccoglie i preavvisi interni, per i quali può imporre termini e scadenze;

c)ha la facoltà, nel caso vi fossero preavvisi discordanti sui decreti di protezione, di ponderare gli interessi e di formulare la proposta conclusiva all’attenzione del DT o del Consiglio di Stato, tenendo segnatamente conto dei principi materiali della legislazione;

d)elabora linee guida sui temi disciplinati dalla legislazione in materia di protezione della natura (art. 5 legge);

e)decide il finanziamento di misure di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione della natura, di lavori di ricerca e di studio nonché provvedimenti di sensibilizzazione e informazione (art. 33 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure la relativa partecipazione dei Patriziati (art. 33 cpv. 3 legge);

f)decide il finanziamento della protezione e della gestione degli oggetti d’importanza nazionale e cantonale (art. 34 cpv. 1 legge) sino a fr. 100’000.–, come pure il relativo contributo dei Comuni per gli oggetti d’importanza cantonale (art. 34 cpv. 2 legge);

g)decide il sussidio cantonale per la protezione e la gestione degli oggetti d’importanza locale (art. 35 cpv. 2 e 36 legge) sino a fr. 100’000.–.

 

Ufficio della natura e del paesaggio

Art. 31L’Ufficio della natura e del paesaggio (in seguito UNP) è il servizio ufficiale incaricato della protezione della natura ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OPN.

2In particolare, esso:

a)vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione delle componenti naturali, ad eccezione di quelli relativi a rocce, minerali e fossili;

b)cura l’informazione relativa all’applicazione della legge cantonale sulla protezione della natura e del regolamento (art. 4 legge);

c)provvede alla consulenza tecnica di Comuni, Patriziati e altri enti (art. 5 legge);

d)esige la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge;

e)elabora i decreti di protezione (art. 13 cpv. 2 legge);

f)attua i provvedimenti di protezione stabiliti dai decreti di protezione nonché gli interventi di valorizzazione dei biotopi e dei geotopi d’importanza nazionale e cantonale;

g)verifica l’esito dell’attuazione dei provvedimenti di protezione;

h)stipula gli accordi di gestione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale (art. 17 legge).

 

Museo di storia naturale

Art. 4Il Museo di storia naturale (in seguito MCSN):

a)svolge indagini scientifiche sulle componenti naturali (art. 4 legge);

b)cura la divulgazione scientifica e didattica relativa al patrimonio naturalistico del Cantone Ticino (art. 4 legge);

c)vigila sull’osservanza dei disposti in materia di protezione di rocce, minerali e fossili (art. 22 e segg. legge);

d)stabilisce l’ammontare delle indennità ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 della legge;

e)svolge gli altri compiti dettagliati dal regolamento.

 

Comuni

Art. 51I Comuni:

a)assicurano la protezione dei comparti naturali, degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale (art. 16 legge e art. 16 regolamento);

b)segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di compromettere la protezione delle componenti naturali (art. 31 cpv. 1 legge);

c)collaborano all’allestimento del rapporto periodico sulla natura (art. 31 cpv. 2 legge e art. 9 regolamento).

2I Municipi:

a)esigono la prestazione di garanzie (segnatamente fideiussioni bancarie o altre garanzie adeguate) per i provvedimenti di cui all’art. 9 della legge relativi ad oggetti degni di protezione di importanza locale;

b)svolgono gli altri compiti dettagliati dal regolamento.

 

Patriziati, enti regionali di sviluppo e associazioni

Art. 61I Patriziati cooperano alla protezione delle componenti naturali; in particolare essi segnalano all’UNP le situazioni suscettibili di comprometterle (art. 31 cpv. 1 legge).

2Gli Enti regionali di sviluppo tengono conto delle esigenze della protezione della natura nell’allestimento dei programmi di sviluppo (art. 31 cpv. 3 legge).

3Le associazioni di protezione della natura e del paesaggio collaborano con il Cantone e i Comuni alla realizzazione degli obiettivi della legge (art. 32 legge).

 

Capitolo secondo

Definizioni

 

Componenti naturali

(art. 2 legge)

Art. 71. Costituiscono comparti naturali le porzioni di territorio, in cui la natura è predominante per la ricchezza di ambienti e popolazioni animali, vegetali o fungine, oppure quale testimonianza di processi naturali.

2. Singoli elementi naturali del paesaggio (elementi emergenti) sono componenti isolate che si distinguono per il loro grado di naturalità (sorgenti e cascate, massi erratici, singoli alberi, ecc.).

3. Sono biotopi gli spazi vitali di popolazioni indigene di vegetali, funghi o animali (torbiere, prati magri, boschi golenali, siepi e cespuglieti, ecc.).

4. Sono geotopi le porzioni limitate di territorio di particolare significato morfologico (es. fenomeni carsici come grotte e doline, fenomeni di erosione fluviale o glaciale come le gole o le rocce montonate), geologico (es. giacimenti di minerali, manifestazioni del corrugamento alpino) o paleontologico (es. affioramenti fossiliferi).

5. La flora è l’insieme delle specie vegetali che crescono allo stato selvatico sul territorio cantonale.

6. Sono funghi l’insieme delle specie fungine che crescono allo stato selvatico sul territorio cantonale.

7. La fauna è l’insieme delle popolazioni animali che vivono allo stato selvatico sul territorio cantonale.

8. Per rocce s’intendono gli aggregati di minerali nelle loro manifestazioni più diverse: magmatiche, metamorfiche o sedimentarie (es. granito, gneiss, arenaria).

9. Per minerali s’intendono le strutture cristalline, singole e omogenee (es. i cristalli di quarzo, i granati, le rose di ferro, ecc.), come pure i composti minerari dei filoni metalliferi (es. minerali di piombo, oro e argento).

10. I fossili sono resti di organismi (oppure loro tracce) appartenuti a epoche remote, conservati nella crosta terrestre grazie a processi di mineralizzazione.

 

TITOLO II

Misure di promozione

 

Valorizzazione e recupero

(art. 6 legge, art. 18b cpv. 2 LPN, art. 15 OPN)

Art. 81L’utilizzazione del suolo (agricoltura, selvicoltura) e delle acque (correzioni dei corsi d’acqua, captazioni, immissioni di acque reflue e rilascio di deflussi) devono rispettare e promuovere, per quanto possibile, la diversità biologica del territorio.

2La compensazione ecologica all’interno dei comprensori intensivamente sfruttati (all’interno e all’esterno degli insediamenti) persegue lo scopo di:

a)migliorare le funzioni ecologiche, in particolare favorendo la varietà delle specie;

b)collegare fra loro biotopi isolati, ricostituendo ambienti naturali o seminaturali, o se necessario creandone di nuovi;

c)integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate;

d)diversificare il paesaggio.

 

Rapporto sulla natura

(art. 7 e 31 cpv. 2 legge)

Art. 91Il rapporto sulla natura è allestito, di regola ogni quattro anni, allo scopo di illustrare la situazione delle componenti naturali, riferire circa l’efficacia dei provvedimenti di protezione già adottati e proporre, se del caso, nuove misure.

2Esso è elaborato dall’UNP, previa raccolta presso i Comuni delle informazioni relative ai loro interventi.

3Il rapporto è adottato dal Consiglio di Stato e reso di pubblica consultazione mediante il sito web del Cantone.

 

TITOLO III

Misure di protezione

Capitolo 1

Oggetti e principi della protezione

 

Oggetti particolarmente degni di protezione

(art. 8 legge, art. 18 cpv. 1bis LPN, art. 14 OPN)

Art. 10Sono particolarmente degni di protezione:

a)i comparti naturali esemplari, perché rappresentano i tratti tipici di una regione o fenomeni naturali particolari, o caratteristici per particolarità e originalità sia formali che di contenuto;

b)gli elementi naturali emergenti, che si distinguono da altri per valore naturalistico, esemplarità, valore storico-culturale o forza espressiva nel territorio;

c)i biotopi necessari alla sopravvivenza di piante, funghi e animali designati sulla base dell’art. 14 cpv. 3 OPN;

d)i geotopi di particolare interesse morfologico, geologico o paleontologico per pregio scientifico, valore didattico, significato storico-culturale o esemplarità paesaggistica;

e)le specie indigene vegetali, fungine e animali rare, perché poco diffuse sul territorio in ragione della loro bassa densità di popolazione, di specifiche esigenze di habitat o al margine della propria area di diffusione; minacciate, perché in regresso, segnatamente iscritte nelle liste rosse pubblicate o riconosciute dalla Confederazione, o d’interesse scientifico, come quelle sopravvissute in situ all’ultima glaciazione (endemiti);

f)le rocce e i minerali rari o di particolare interesse scientifico;

g)tutti i fossili.

 

Provvedimenti generali

(art. 9 legge, art. 18 cpv. 1ter LPN, art. 14 cpv. 6 e 7 OPN)

Art. 111Interventi suscettibili di pregiudicare oggetti particolarmente degni di protezione possono essere autorizzati solo se indispensabili nel luogo previsto e rispondenti ad esigenze preponderanti. Per i biotopi, nella ponderazione degli interessi si considerano gli aspetti elencati all’art. 14 cpv. 6 OPN.

2Nel caso in cui tali interventi debbano essere autorizzati, al responsabile dell’intervento sono ordinati provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile.

3Qualora ciò non fosse possibile, per i biotopi degni di protezione è ordinato al responsabile dell’intervento di provvedere alla loro ricostituzione o ad una sostituzione confacente nella medesima regione.

 

Capitolo 2

Protezione di comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi

Sezione 1

Classificazione e inventari

 

Inventari

(art. 11 legge)

Art. 121L’UNP elabora e aggiorna gli inventari cantonali, di carattere informativo, nei quali sono elencati i comparti naturali, gli elementi naturali emergenti, i biotopi e i geotopi:

a)particolarmente degni di protezione d’importanza cantonale;

b)per i quali si propone la protezione a livello locale.

2I Municipi elaborano e aggiornano l’inventario comunale dei comparti naturali, elementi naturali emergenti, biotopi e geotopi particolarmente degni di protezione d’importanza locale.

3L’inventario comunale, di carattere informativo, è approvato dall’UNP.

 

Sezione 2

Istituzione della protezione

 

Categorie di protezione

(art. 12 legge)

Art. 13Le categorie di protezione sono definite come segue.

I. Riserva naturale

1La riserva naturale è costituita da un’area, nella quale l’ambiente naturale è conservato e protetto nella sua integrità.

2Possono essere delimitate riserve naturali integrali, nelle quali alla natura è lasciato libero corso, o riserve naturali orientate, il cui sviluppo è indirizzato da provvedimenti gestionali mirati.

3La riserva naturale è di regola accessibile solo per interventi di salvaguardia, di gestione (riserva naturale orientata) o per motivi di studio.

II. Zona di protezione della natura

1La zona di protezione della natura è un’area con contenuti naturalistici protetti nelle loro specificità e particolarità.

2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è permesso, ma regolato con riguardo alle finalità di protezione.

3Sono incentivati interventi di gestione attiva dei contenuti naturalistici presenti.

III. Zona di protezione del paesaggio

1La zona di protezione del paesaggio delimita un comparto di territorio con contenuti naturalistici protetti nel loro complesso.

2Sono ammesse solo utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione; l’accesso è, di principio, garantito.

3Sono incentivate le utilizzazioni che valorizzano il comparto, segnatamente quelle agricole e forestali.

IV. Parco naturale

Il parco naturale è costituito da un comparto di territorio con contenuti naturalistici e paesaggistici importanti, nel quale la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti naturali sono abbinate ad attività didattiche, ricreative, culturali ed economiche.

V. Monumento naturale

1Il monumento naturale è costituito da un singolo elemento emergente.

2Il monumento naturale deve essere conservato e valorizzato. È segnatamente vietato qualsiasi intervento suscettibile di modificarne l’aspetto.

3Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del monumento naturale deve essere delimitato un perimetro di rispetto, entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del monumento.

 

Strumenti del Cantone

a) pianificazione del territorio

(art. 13 cpv. 1 legge)

Art. 141I comparti naturali d’importanza nazionale e cantonale sono protetti dal Cantone con piani d’utilizzazione cantonali (art. 44 e segg. Lst) oppure mediante i piani regolatori comunali (art. 18 e segg. Lst). In questo caso la protezione è disposta dal Consiglio di Stato in sede d’approvazione del piano (art. 29 Lst).

2Lo strumento adottato:

a)indica i contenuti naturalistici protetti;

b)dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a IV dell’art. 13;

c)disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi, come pure le misure di valorizzazione;

d)individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.

 

b) decreto di protezione

(art. 13 cpv. 2, 14 e segg. legge)

Art. 151Gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza nazionale e cantonale sono protetti mediante decreto di protezione, che

a)indica i contenuti naturalistici protetti;

b)dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;

c)disciplina almeno l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi; può inoltre stabilire le misure di valorizzazione.[1]

2La SST consulta i proprietari, i gestori e i Comuni interessati, in particolare sull’estensione della protezione e sui provvedimenti previsti, in vista dell’elaborazione del decreto di protezione.

3Il decreto è adottato dal Consiglio di Stato e pubblicato per trenta giorni presso i Comuni interessati, previo annuncio sul foglio ufficiale e avviso personale (per lettera semplice) ai proprietari interessati.

4In presenza di una revisione o modifica del piano regolatore comunale, il decreto può essere coordinato con la procedura di piano regolatore giusta la Lst; si applica la legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord). Di conseguenza:

a)il progetto di decreto è pubblicato per osservazioni contestualmente alla pubblicazione di cui all’art. 27 Lst;

b)il decreto è adottato contestualmente all’approvazione del piano regolatore giusta l’art. 29 cpv. 1 Lst.[2]

 

Strumenti del Comune

(art. 16 legge)

Art. 16I comparti naturali, gli elementi emergenti, i biotopi e i geotopi d’importanza locale sono protetti mediante il piano regolatore comunale, che:

a)indica i contenuti naturalistici protetti;

b)dispone l’istituzione di una protezione secondo le categorie da I a V dell’art. 13;

c)disciplina l’uso ammissibile del suolo, i provvedimenti di protezione e quelli di gestione ammessi, come pure le misure di valorizzazione;

d)individua le modalità di finanziamento e un programma di attuazione, di carattere indicativo.

 

Sezione 3

Gestione dei biotopi

 

Accordi di gestione

(art. 17 legge)

Art. 171Gli accordi di gestione sono stabiliti per la durata di almeno sei anni.

2Essi mirano a garantire la conservazione e il recupero del valore naturalistico del biotopo, mediante la definizione e l’adozione di adeguate modalità gestionali e tecniche, come pure con la delimitazione di zone cuscinetto attorno al biotopo, a protezione dalle attività suscettibili di comprometterne l’integrità.

3Al gestore è riconosciuto un equo compenso per l’esecuzione delle misure di gestione definite dall’accordo, tenuto conto dei contributi già previsti dalla legislazione in materia di agricoltura; esso è stabilito in base ad una Direttiva cantonale emanata dal DT.

 

Capitolo 3

Protezione di flora, funghi e fauna

 

Prevenzione dall’estinzione delle specie

(art. 18 LPN; art. 14 OPN; art. 18 legge)

Art. 181La prevenzione dall’estinzione delle specie ai sensi dell’art. 18 della legge, è perseguita in particolare mediante l’elaborazione di strategie, la definizione di specie prioritarie di conservazione e lo sviluppo di piani d’azione.

2Le strategie analizzano la situazione dei gruppi di specie interessati e definiscono gli obiettivi di conservazione e gli attori coinvolti. I piani d’azione definiscono i comparti territoriali di particolare interesse per la singola specie, identificano gli spazi vitali, analizzano i fattori di minaccia e propongono le misure necessarie.

3L’UNP, in collaborazione con il MCSN, elabora le strategie, definisce le specie prioritarie di conservazione a livello cantonale e sviluppa i relativi piani di azione.

 

Flora, funghi e licheni protetti

(art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge; art. 2 Legge raccolta funghi)

Art. 191Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:

a)elencate nell’allegato 2 all’OPN;

b)elencate nell’allegato 1 al regolamento.

2Sono vietati la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, la distruzione, il trasporto, l’offerta in vendita, la vendita e la compera delle specie vegetali e fungine e dei licheni protetti.

3L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.

 

Raccolta di piante, fiori e licheni

(art. 18 cpv. 2 e 3 legge)

Art. 201La raccolta di qualsiasi specie di piante, fiori e licheni che crescono allo stato selvatico, non protette ai sensi dell’art. 19, è limitata alla quantità che ognuno può tenere nella mano.

2Per la raccolta di quantitativi superiori, indipendentemente dallo scopo (commercio, studio), dev’essere chiesto il permesso all’UNP.

 

Raccolta di bacche

Art. 211La raccolta di bacche e simili è limitata a complessivamente 5 kg giornalieri per persona.

2La raccolta di bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante. È ammesso l’uso delle palette dentate (pettini) per la raccolta dei mirtilli; è per contro vietato l’utilizzo di macchinette, rastrelli e ogni altro arnese che possa provocare danni all’ambiente naturale.

3L’UNP può rilasciare autorizzazioni in deroga alle limitazioni previste dal presente regolamento per motivi didattici, di ricerca scientifica oppure, in via del tutto eccezionale, per motivi commerciali, nei casi in cui le persone interessate traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di bacche e simili.

4L’autorizzazione ha la validità di un anno, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati della sorveglianza (art. 35).

 

Vegetazione ripuale

(art. 21 LPN, art. 20 legge)

Art. 221È vietata la manomissione di ogni specie vegetale sulle rive di laghi, di stagni e di corsi d’acqua allo stato naturale (vegetazione riparia).

2L’UNP può concedere deroghe in casi eccezionali, segnatamente nell’ambito di interventi di valorizzazione di biotopi, rinaturazione e rivitalizzazione delle acque, nonché di progetti utili alla protezione contro le piene o strettamente d’ubicazione vincolata.

 

Fauna protetta

(art. 20 LPN; art. 20 OPN; art. 19 legge)

Art. 231Su tutto il territorio del Cantone sono protette le specie:

a)soggette a protezione giusta l’art. 7 legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP) e nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 dicembre 1990;

b)elencate nell’allegato 3 all’OPN;

c)elencate nell’allegato 2 al regolamento.

2È vietato, per malizia o a scopo alimentare o di lucro:

a)uccidere o catturare per appropriarsene esemplari delle specie protette, come pure danneggiare, distruggere o asportare le loro uova, larve, crisalidi, nidi o cove;

b)condurli seco, spedirli, metterli in vendita, esportarli, cederli, acquistarli, prenderli in custodia, vivi o morti, compresi le uova, le larve, le crisalidi e i nidi, oppure partecipare a tali atti.

3L’UNP può concedere deroghe ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPN.

 

Cattura di animali

(art. 18 cpv. 3 legge)

Art. 241La cattura di animali che vivono allo stato selvatico sul territorio cantonale, non protetti ai sensi dell’art. 23, è soggetta ad autorizzazione dell’UNP nei seguenti casi:

a)cattura a scopo di lucro;

b)cattura a scopo scientifico, didattico, terapeutico o collezionistico di specie particolarmente degne di protezione giusta l’art. 10 lett. e o all’interno di oggetti particolarmente degni di protezione giusta l’art. 10 lett. a-d.

2È riservata la legislazione in materia di caccia e pesca.

 

Bandite di raccolta

(art. 21 legge)

Art. 251Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di cinque anni, rinnovabili.

2Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento e lo sviluppo naturale della flora, della fauna o dei funghi; esse possono essere generali o limitate a singole specie.

3L’UNP provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.

 

Capitolo 4

Protezione di rocce, minerali e fossili

 

Autorizzazioni

a) Principi

(art. 22 e segg. legge)

Art. 261La ricerca e la raccolta di rocce e di minerali sono soggette all’autorizzazione del MCSN.

2La ricerca e la raccolta di fossili sono vietate su tutto il territorio cantonale; il MCSN può concedere deroghe solo nell’ambito di studi scientifici condotti in collaborazione con il MCSN stesso.

3Il cercatore deve avere con sé l’autorizzazione ed esibirla a richiesta delle persone incaricate della sorveglianza (art. 35).

 

b) Categorie di autorizzazione

(art. 23 legge)

Art. 27Sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

a)autorizzazione personale (patente): ha validità annuale (1. gennaio – 31 dicembre) e si distingue in:

autorizzazione scientifica, per comprovate finalità scientifiche

autorizzazione commerciale, nei casi di vendita del materiale estratto con un introito annuo superiore a fr. 6'000.–

autorizzazione dilettantistica, negli altri casi

b)autorizzazione per escursioni, rilasciata:

a persone singole, al massimo per una settimana l’anno

a gruppi di almeno cinque persone, su base giornaliera.

 

c) Richiesta

Art. 281La richiesta di autorizzazione personale (patente) deve indicare:

a)i dati personali e il domicilio del richiedente;

b)lo scopo della ricerca.

2Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere:

a)la documentazione e le referenze che comprovino tale scopo;

b)l’indicazione delle zone di esplorazione;

c)l’oggetto specifico della ricerca e della raccolta;

d)la durata prevista dell’attività di ricerca e di raccolta.

 

d) Tasse

(art. 24 legge)

Art. 29Sono stabilite le seguenti tasse:

a)per la patente scientifica: nessuna tassa;

b)per la patente commerciale:

1.domiciliati nel Cantone: fr. 2’000.–

2.domiciliati fuori Cantone: fr. 3’000.–

c)per la patente dilettantistica:

1.domiciliati nel Cantone: fr. 150.–

2.domiciliati fuori Cantone: fr. 250.–

3.richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.–

d)per l’autorizzazione per escursioni:

1.a persone singole (una settimana): fr. 70.–

2.a gruppi di più di 5 persone:

fino a 10 personefr. 200.– al giorno

da 11 a 20 personefr. 350.– al giorno

per più di 21 personefr. 500.– al giorno.

 

e) Rifiuto o revoca

Art. 30Il MCSN può negare o revocare le autorizzazioni senza indennità quando l’interesse pubblico lo esige e in particolare quando il cercatore contravviene alle disposizioni di legge.

 

Mezzi per la ricerca e la raccolta

a) Principio

(art. 25 legge)

Art. 31Per la ricerca e la raccolta possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.

 

b) Deroghe

(art. 24 e 25 cpv. 3 legge)

Art. 321Il MCSN può concedere deroghe per l’uso di esplosivi, macchine perforanti o altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (come sostanze chimiche, leve idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente, quando si tratti di singoli giacimenti il cui sfruttamento richieda necessariamente l’uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che operano sul territorio.

2È esclusa la concessione di deroghe la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti, come pure durante il periodo di caccia alta.

3La richiesta di deroga deve contenere:

a)l’ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25’000) e la descrizione del giacimento;

b)le modalità di estrazione;

c)l’indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l’attività;

d)l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;

e)per l’uso di esplosivi, il permesso d’uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;

f)per l’uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un’assicurazione sulla responsabilità civile da parte del titolare del permesso, che preveda la copertura per almeno fr. 1’000'000.– per sinistro e per l’insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.

4La concessione della deroga è soggetta alle seguenti tasse:

a)per l’uso di macchinari e mezzi non manuali o suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio (ad esclusione degli esplosivi), fr. 250.–;

b)per l’uso di esplosivi, fr. 500.–.

 

Informazione, presentazione e consegna

(art. 27 e segg. legge)

Art. 331I cercatori sono tenuti a notificare al MCSN una lista dettagliata dei ritrovamenti effettuati, nel caso delle patenti entro il 31 marzo dell’anno seguente a quello del rilascio, rispettivamente entro 60 giorni nel caso delle autorizzazioni per escursioni.

2Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e minerali devono essere presentati al MCSN.

3I ritrovamenti di fossili, così come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico, nonché i ritrovamenti effettuati nell’esecuzione di opere pubbliche, devono essere sempre consegnati al MCSN.

 

Bandite di ricerca e di raccolta

(art. 29 legge)

Art. 341Le bandite di raccolta sono istituite dal Consiglio di Stato per una durata di 5 anni, rinnovabili.

2Esse mirano a garantire a lungo termine il mantenimento dell’ambiente naturale.

3Il MCSN provvede alla segnalazione dei confini della bandita con cartelli o altri mezzi adeguati.

 

TITOLO IV

Disposizioni organizzative e finanziarie

Capitolo 1

Sorveglianza

 

Sorveglianza

(art. 30 cpv. 2 legge)

Art. 351La sorveglianza del territorio, e segnatamente delle componenti naturali, compete all’UNP, al corpo delle guardie della natura (art. 36 e segg.), al personale forestale, ai guardiacaccia, ai guardapesca, alla polizia, agli altri servizi del Cantone ed a terzi delegati dal DT.

2Essi segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN per rocce, minerali e fossili, ogni intervento non conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio.

3Il DT coordina le attività di sorveglianza.

 

Guardie della natura

a) Costituzione e requisiti

(art. 30 cpv. 3 legge)

Art. 361Il corpo delle guardie della natura (in seguito guardie) è costituito da persone che collaborano a titolo volontario alle attività di protezione della natura del DT, nei limiti dei compiti loro assegnati.

2Le guardie devono adempiere i seguenti requisiti:

a)aver compiuto l’età di diciotto anni;

b)essere cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone e godere dell’esercizio dei diritti civili;

c)essere incensurati e di condotta irreprensibile.

 

b) Compiti

Art. 37Le guardie della natura:

a)sensibilizzano e informano la popolazione in merito al valore del paesaggio e delle sue componenti naturali, sui motivi e le modalità della loro tutela, nonché sulle relative norme giuridiche;

b)effettuano un servizio di sorveglianza territoriale e di controllo dello stato di conservazione dei biotopi, dei geotopi e delle aree protette;

c)vigilano sull’applicazione delle norme riguardanti la protezione della flora, della fauna e dei funghi, nonché sulle disposizioni concernenti la raccolta di rocce, minerali e fossili;

d)segnalano all’UNP, rispettivamente al MCSN, ogni intervento non conforme alle disposizioni in materia di protezione della natura e del paesaggio;

e)nell’ambito delle loro mansioni, possono collaborare con i comuni, con i servizi cantonali competenti in materia di foreste, della protezione delle acque, della caccia e della pesca, nonché con la polizia cantonale e comunale.

 

c) Designazione

Art. 381Le persone interessate ad esercitare la mansione di guardia della natura si annunciano all’UNP.

2Le guardie sono designate dal DT dopo aver seguito un corso di formazione e superato un esame di idoneità.

3Dopo aver prestato dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi davanti al direttore del DT, esse ricevono una tessera di legittimazione della validità di tre anni.

4L’UNP procede al rinnovo della tessera, previa verifica delle attività svolte e dell’aggiornamento delle conoscenze in materia di protezione della natura e del paesaggio.

 

d) Prestazioni dell’UNP

Art. 391L’UNP:

a)organizza l’attività delle guardie in funzione delle mansioni loro assegnate;

b)provvede all’istruzione delle guardie, in particolare con giornate di formazione e di aggiornamento;

c)organizza almeno una giornata d’incontro l’anno tra tutte le guardie.

2Esso provvede affinché le guardie ricevano:

a)la tessera di legittimazione;

b)buste affrancate per la corrispondenza;

c)le leggi e i regolamenti necessari;

d)materiale divulgativo su temi di tutela della natura e del paesaggio;

e)le informazioni riguardanti le aree protette e i biotopi sorvegliati.

 

e) Servizio

Art. 401Le guardie svolgono la loro attività sotto la direzione e per conto dell’UNP.

2Esse devono prestare almeno 50 ore di servizio all’anno e sono tenute a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall’UNP.

3Nell’ambito delle loro mansioni, le guardie:

a)si attengono al principio dell’oggettività, della correttezza e del comportamento diligente;

b)si presentano con la tessera di legittimazione, che deve essere sempre esibita prima di ogni intervento;

c)osservano il segreto d’ufficio, che sussiste anche dopo la cessazione del servizio.

4Le guardie svolgono il servizio gratuitamente. In casi particolari l’UNP può riconoscere un rimborso per spese direttamente legate all’attività svolta o all’acquisto di materiale.

 

f) Sorveglianza dei biotopi e dei geotopi

Art. 411Salvo accordi particolari con l’UNP, ogni guardia è tenuta a sorvegliare almeno due biotopi o geotopi d’importanza nazionale o cantonale.

2I biotopi o geotopi devono essere visitati regolarmente. Per ogni visita deve essere compilato un rapporto.

3Le guardie collaborano con i Comuni per la tutela dei biotopi e dei geotopi d’importanza locale.

 

g) Resoconto dell’attività

Art. 421Le guardie sono tenute a rendere conto all’UNP dell’attività svolta.

2A tal fine, esse:

a)redigono un diario, nel quale indicano in forma schematica la data, il luogo, la durata e l’esito di ogni intervento;

b)compilano un rapporto annuale che, unitamente al diario, deve essere consegnato all’UNP entro il 15 gennaio dell’anno seguente.

 

h) Coordinatori regionali

Art. 431Il coordinamento delle attività su scala regionale può essere assunto da una guardia designata dall’UNP.

2Il coordinatore aiuta le guardie nell’esercizio dei loro compiti, crea occasioni di incontro e di formazione, funge da contatto con l’UNP e anima il gruppo.

 

i) Fine del servizio

Art. 441Il mancato rinnovo della tessera di legittimazione comporta la fine del rapporto di servizio.

2Ogni guardia può interrompere il rapporto di servizio inoltrando le proprie dimissioni all’UNP. Il DT ratifica le dimissioni.

3La guardia che non adempie coscienziosamente ai propri doveri o che contravviene alle disposizioni di legge o di regolamento può essere sospesa dalle sue funzioni dall’UNP e destituita dal DT.

4La cessazione del rapporto di servizio comporta l’obbligo di restituzione della tessera di legittimazione e delle buste affrancate per la corrispondenza.

 

Capitolo 2

Disposizioni finanziarie

 

Contributo comunale per la protezione e la gestione

di oggetti d’importanza nazionale e cantonale

(art. 34 cpv. 2 legge)

Art. 451Il contributo comunale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli art. 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

2Il contributo comunale è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri:

forza finanziaria contributo massimo

debole10%

media15%

forte25%.

 

Contributo cantonale per la protezione e la gestione

di oggetti d’importanza locale

(art. 35 cpv. 2 legge)

Art. 461Il contributo cantonale è stabilito in base all’indice di forza finanziaria (IFF) degli art. 8 e 9 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

2Il contributo ai Comuni è calcolato in particolare in base ai seguenti parametri, di principio:

forza finanziaria contributo massimo

debole50%

media 35%

forte20%.

3In casi eccezionali, il contributo ai Comuni a debole capacità finanziaria può essere aumentato sino all’80%.

 

TITOLO V

Misure provvisionali

 

Misure provvisionali

(art. 37 legge)

Art. 47Il DT o il Municipio ordinano misure provvisionali per gli oggetti protetti o particolarmente degni di protezione esposti a minaccia.

 

Convalida

(art. 38 legge)

Art. 48La misura provvisionale adottata per oggetti particolarmente degni di protezione è convalidata da qualsiasi atto dell’autorità competente ad istituire la protezione, da cui traspaia la volontà di dare avvio alla procedura di protezione.

 

TITOLO VI

Inosservanza della legge e rimedi giuridici

 

Contravvenzioni

(art. 40 ss. legge)

Art. 491I delitti puniti dalla legge federale (art. 24 LPN) sono perseguiti dall’autorità giudiziaria.

2Le contravvenzioni punite dalla legge federale (art. 24a LPN), come pure le contravvenzioni al diritto cantonale, sono perseguite giusta la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010:

a)dalla DSTM, rispettivamente dalla SST fino a fr. 10’000.–;

b)dalla Divisione dell’ambiente (DA), nella misura in cui riguardano la protezione di rocce, minerali e fossili.

 

Sequestro

Art. 50I servizi incaricati della sorveglianza (art. 35) possono sequestrare oggetti a norma dell’art. 263 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, in particolare se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova o confiscati.

 

Confisca

(art. 42 legge)

Art. 51La confisca degli oggetti costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile a norma dell’art. 24a LPN o del diritto cantonale è stabilita nell’ambito della decisione di contravvenzione.

 

Obbligo di ripristino

(art. 43 legge)

Art. 52Il ripristino è ordinato dal DT per gli oggetti d’importanza nazionale o cantonale; dal Municipio, sentita la SST, per quelli d’importanza locale.

 

Ricorsi

(art. 45 legge)

Art. 53[3]Contro le decisioni del DT, della DSTM, della SST, dell’UNP e del MCSN è dato ricorso al Consiglio di Stato giusta la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 54Sono abrogati:

il regolamento sulle guardie della natura del 1. luglio 2003;

il regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili del 25 gennaio 2005;

il regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi del 1. luglio 1975.

 

Entrata in vigore

Art. 55Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[4]

 

Norma transitoria

Art. 561La Riserva naturale della foce della Maggia e l’art. 4 del regolamento sulla protezione della flora, della fauna e dei funghi del 1. luglio 1975, sulla cui base è stata istituita, restano in vigore sino all’adozione e alla crescita in giudicato di un corrispondente decreto di protezione ai sensi dell’art. 14 della legge.

2Le riserve naturali e le zone di protezione istituite dai piani regolatori comunali a tutela di biotopi d’importanza nazionale e cantonale restano in vigore sino alla loro sostituzione mediante decreti di protezione ai sensi dell’art. 15.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 43.

 

 

Allegato 1: flora, funghi e licheni protetti

 

 

Nome scientifico

Italiano

Tracheophyta

Piante vascolari

Achillea clavenae L.

Millefoglio di Clavena

Aconitum anthora L.

Aconito antora

Acorus calamus L.

Calamo aromatico

Adenophora liliifolia (L.) A. DC.

Campanella odorosa

Adonis aestivalis L.

Adonide estiva

Adonis annua L.

Adonide annua

Adonis flammea Jacq.

Adonide scarlatta

Aethionema saxatile (L.) R. Br.

Erba storna carnicina

Agrostemma githago L.

Gittaione comune

Agrostis schleicheri Jord. & Verl.

Cappellini di Schleicher

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Iva artritica

Allium rotundum L.

Aglio arrotondato

Allium scorodoprasum L.

Aglio romano, Rocambola

Alyssum alyssoides (L.) L.

Alisso annuo

Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause

Centonchio minore

Anemone baldensis L.

Anemone del Monte Baldo

Anemone narcissiflora L.

Anemone narcissino

Anogramma leptophylla (L.) Link

Felcetta annuale

Apium nodiflorum (L.) Lag.

Sedano d’acqua

Aquilegia einseleana F. W. Schultz

Aquilegia di Einsele

Aquilegia vulgaris L.

Aquilegia comune

Arabis auriculata Lam.

Arabetta orecchiuta

Aristolochia rotunda L.

Aristolochia rotonda

Artemisia borealis Pall.

Assenzio nano

Asplenium adulterinum Milde

Asplenio ibrido

Asplenium billotii F. W. Schultz

Asplenio lanceolato

Asplenium foreziense Magnier

Asplenio foresiaco

Astragalus leontinus Wulfen

Astragalo di Lienz

Astragalus monspessulanus L.

Astragalo rosato

Atriplex prostrata DC.

Atriplice comune

Bidens cernua L.

Forbicina intera

Biscutella cichoriifolia Loisel.

Biscutella maggiore

Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

Centauro giallo

Bromus grossus DC.

Forasacco del farro

Buglossoides purpurocaerulea (L.)  I. M. Johnst.

Erba-perla azzura

Bunium bulbocastanum L.

Bulbocastano comune

Calamintha ascendens Jord.

Mentuccia ascendente

Calendula arvensis L.

Fiorrancio selvatico

Calepina irregularis (Asso) Thell.

Miagro rostellato

Camelina microcarpa DC.

Dorella minore

Campanula bononiensis L.

Campanula bolognese

Campanula cenisia L.

Campanula del Moncenisio

Campanula cervicaria L.

Campanula ruvida

Campanula thyrsoides L.

Campanula gialla

Cardamine matthioli Moretti

Billeri di Mattioli

Carex diandra Schrank

Carice tondeggiante

Carex dioica L.

Carice dioica

Carex fimbriata Schkuhr

Carice sfrangiata

Carex otrubae Podp.

Carice nemorosa

Carex vulpina L.

Carice volpina

Carpesium cernuum L.

Capo-chino comune

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.

Gramignone di palude

Cerastium arvense subsp. suffruticosum (L.) Ces.

Peverina suffruticosa

Cerastium austroalpinum Kunz

Peverina di Carinzia

Ceratophyllum submersum L.

Ceratofillo sommerso

Cistus salviifolius L.

Cisto femmina, Brentina, Scornabecco

Cladium mariscus (L.) Pohl

Falasco

Clematis alpina (L.) Mill.

Clematite alpina

Colutea arborescens L.

Vesicaria

Cyperus rotundus L.

Zigolo infestante

Cyperus serotinus Rottb.

Zigolo tardivo

Cytisus emeriflorus Rchb.

Citiso insubrico

Dianthus monspessulanus L.

Garofano di bosco

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub

Licopodio spinato

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub

Licopodio di Issler

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

Licopodio cipressino

Dipsacus pilosus L.

Scardaccione peloso

Doronicum pardalianches L.

Doronico medicinale

Draba nemorosa L.

Draba dei boschi

Draba tomentosa Clairv.

Draba tomentosa

Dracunculus vulgaris Schott

Dragontea, Erba Serpona

Elatine alsinastrum L.

Pepe d’acqua maggiore

Elatine hexandra (Lapierre) DC.

Pepe d’acqua a sei stami

Elatine hydropiper L.

Pepe d’acqua ad otto stami

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.

Giunchina aghiforme

Eleocharis atropurpurea (Retz.) C. Presl

Giunchina minore

Eleocharis mamillata H. Lindb.

Giunchina mammellonata

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.

Giunchina ovata

Eleocharis uniglumis (Link) Schult.

Giunchina con una brattea

Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri

Garofanino lanceolata

Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F. W. Schultz) Nyman

Garofanino di Lamy

Equisetum x trachyodon A. Br.

Equiseto con denti ruvidi

Euphorbia palustris L.

Euforbia lattaiola

Euphrasia christii Gremli

Eufrasia di Christ

Euphrasia cisalpina Pugsley

Eufrasia cisalpina

Falcaria vulgaris Bernh.

Falcaria comune

Filago lutescens Jord.

Bambagia rossastra

Filago minima (Sm.) Pers.

Bambagia minima

Filago pyramidata L.

Bambagia spatolata

Filago vulgaris Lam.

Bambagia germanica

Filipendula vulgaris Moench

Olmaria peperina

Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult.

Zigolo annuale

Gagea minima (L.) Ker Gawl.

Cipollaccio minore

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet

Cipollaccio dei campi

Galanthus nivalis L.

Bucaneve

Galium boreale L.

Caglio boreale

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.

Forasacchino

Genista sagittalis L.

Ginestra alata

Gentiana alpina Vill.

Genziana acaule

Gentiana anisodonta Borbás

Genziana delle Dolomiti

Gentiana cruciata L.

Genziana minore

Gentiana germanica Willd.

Genziana germanica

Gentiana insubrica Kunz

Genziana insubrica

Gentiana lutea L.

Genziana maggiore

Globularia nudicaulis L.

Vedovelle alpine

Gratiola officinalis L.

Graziella

Groenlandia densa (L.) Fourr.

Brasca a foglie opposte

Helianthemum apenninum (L.) Mill.

Eliantemo degli Appennini

Helleborus niger L.

Elleboro bianco, Rosa di Natale

Hieracium cymosum L.

Sparviere corimboso

Hippuris vulgaris L.

Coda di cavallo

Holoschoenus romanus (L.) Fritsch

Giunchetto

Horminum pyrenaicum L.

Ormino

Hydrocharis morsus-ranae L.

Morso di Rana

Hypericum hirsutum L.

Erba di San Giovanni irsuta

Hypochaeris glabra L.

Costolina liscia

Inula britannica L.

Enula laurentiana

Inula hirta L.

Enula scabra

Inula salicina L.

Enula aspra

Inula spiraeifolia L.

Enula uncianata

Iris graminea L.

Giaggiolo susinario

Isoëtes echinospora Durieu

Calamaria setacea

Isoëtes lacustris L.

Calamaria lacustre

Juncus ambiguus Guss.

Giunco delle rane

Juncus arcticus Willd.

Giunco artico

Juncus squarrosus L.

Giunco delle torbiere

Juncus tenageia L. f.

Giunco delle pozze

Knautia transalpina (H. Christ) Briq.

Ambretta sudalpina

Knautia velutina Briq.

Ambretta vellutata

Leontodon incanus subsp. tenuiflorus (Gaudin) Schinz & R. Keller

Dente di leone insubrico

Leontopodium alpinum Cass.

Edelweiss, Stella alpina

Leucojum vernum L.

Campanelle comuni

Limosella aquatica L.

Limosella

Linaria repens (L.) Mill.

Linajola striata

Littorella uniflora (L.) Asch.

Littorella

Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet

Vedovina strisciante

Lonicera etrusca Santi

Caprifoglio etrusco

Ludwigia palustris (L.) Elliott

Porracchia dei fossi

Lythrum hyssopifolia L.

Salcerella con foglie d’issopo

Melampyrum arvense L.

Spigarola campestre

Menyanthes trifoliata L.

Trifoglio fibrino

Minuartia capillacea (All.) Graebn.

Minuartia capillare

Minuartia cherlerioides subsp. rionii (Gremli) Friedrich

Minuartia di Rion

Minuartia rubra (Scop.) McNeill

Minuartia fastigiata

Moenchia mantica (L.) Bartl.

Peverina di Mantico

Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters

Pendolino minore

Muscari botryoides (L.) Mill.

Muscari azzurro

Muscari neglectum Guss.

Muscari ignorato

Myosotis discolor Pers.

Nontiscordardimè cangiante

Najas minor All.

Ranocchina minore

Narcissus poëticus L.

Narciso selvatico

Narcissus pseudonarcissus L.

Narciso trombone

Narcissus radiiflorus Salisb.

Narciso a foglie strette

Narcissus x verbanensis (Herb.) M. Roem.

Narciso del Lago Maggiore

Nigella arvensis L.

Damigella campestre

Notholaena marantae (L.) Desv.

Felcetta lanosa

Odontites vernus (Bellardi) Dumort.

Perlina rossa

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

Lupinella dei colli

Ononis natrix L.

Ononide bacaja

Onopordum acanthium L.

Onopordo tomentoso

Ophioglossum vulgatum L.

Ofioglosso comune

Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (A. Kern.) Hegi

Latte di gallina a foglie effimere

Orobanche artemisiae-campestris Gaudin

Succiamele dell’assenzio di campo

Orobanche lucorum F. W. Schultz

Succiamele del crespino

Orobanche lutea Baumg.

Succiamele prataiolo

Orobanche major L.

Succiamele della centaurea

Orobanche ramosa L.

Succiamele ramoso

Osmunda regalis L.

Felce florida, Osmunda regale

Oxytropis campestris subsp. tyroliensis (Fritsch) Leins & Merxm.

Astragalo delle Alpi tirolesi

Pedicularis gyroflexa Vill.

Pedicolare spiralata

Phleum paniculatum Huds.

Codolina lima

Polycnemum arvense L.

Canforata selvatica

Polycnemum majus A. Braun

Canforata maggiore

Polygonum amphibium L.

Poligono anfibio

Potamogeton filiformis Pers.

Brasca filiforme

Potamogeton friesii Rupr.

Brasca di Fries

Potamogeton plantagineus Roem. & Schult.

Brasca arrossata

Potentilla alpicola Fauc.

Cinquefoglia alpicola

Potentilla grammopetala Moretti

Cinquefoglia a petali sottili

Potentilla inclinata Vill.

Cinquefoglia cenerognola

Primula halleri J. F. Gmel.

Primula di Haller

Pseudostellaria europaea Schaeftl.

Centocchio bulboso

Pteris cretica L.

Pteride di Creta

Pulicaria vulgaris Gaertn.

Incensaria fetida

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre s.str.

Pulsatilla alpina

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.

Pulsatilla montana

Pyrola chlorantha Sw.

Piroletta verdastra

Pyrus nivalis Jacq.

Pero alpino

Pyrus pyraster Burgsd.

Pero selvatico

Ranunculus aquatilis L.

Ranuncolo acquatico comune

Ranunculus lingua L.

Ranuncolo delle canne

Ranunculus peltatus Schrank

Ranuncolo peltato

Ranunculus reptans L.

Ranuncolo reptante

Ranunculus sardous Crantz

Ranuncolo sardo

Ranunculus sceleratus L.

Ranuncolo tossico

Ranunculus thora L.

Ranuncolo erba-tora

Rhinanthus antiquus (Sterneck) Schinz & Thell.

Cresta di gallo bergamasco

Rhododendron hirsutum L.

Rododendro irsuto

Rosa elliptica Tausch

Rosa a foglie ellittiche

Rosa jundzillii Besser

Rosa di Jundzill

Rosa majalis Herrm.

Rosa cannella

Rosa montana Chaix

Rosa montana

Rosa sherardii Davies

Rosa di Sherard

Ruta graveolens L.

Ruta comune

Salix apennina A. K. Skvortsov

Salice dell’Appennino

Salix laggeri Wimm.

Salice di Lagger

Salix repens L.

Salice strisciante

Salix x hegetschweileri Heer

Salice di Hegetschweiler

Saponaria lutea L.

Saponaria gialla

Saxifraga diapensioides Bellardi

Sassifraga simile a diapensia

Saxifraga exarata subsp. pseudoexarata (Braun-Blanq.) D. A. Webb

Sassifraga pseudosolcata

Saxifraga mutata L.

Sassifraga gialla

Scheuchzeria palustris L.

Giuncastrello delle torbiere

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Giunco da stuoje, Lisca lacustre

Schoenoplectus supinus (L.) Palla

Lisca prostrata

Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla

Lisca del Tabernemontano

Schoenoplectus triqueter (L.) Palla

Lisca trigona

Sedum hispanicum L.

Borracina glauca

Senecio incanus subsp. insubricus (Chenevard) Braun-Blanq.

Senecione d’Insubria

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.

Silao

Silene flos-jovis (L.) Clairv.

Crotonella fior di Giove

Silene saxifraga L.

Silene sassifraga

Sparganium emersum Rehmann

Coltellaccio a fusto semplice

Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin

Coltellaccio a frutti piccoli

Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) K. Richt.

Coltellaccio negletto

Sparganium minimum Wallr.

Coltellaccio minore

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

Lenticchia d’acqua maggiore

Stachys arvensis (L.) L.

Stregona minore

Staphylea pinnata L.

Lacrime di Giobbe, Pistacchio falso

Tephroseris capitata (Wahlenb.) Griseb. & Schenk

Senecione capitato

Teucrium botrys L.

Camedrio secondo

Teucrium scordium L.

Camedrio scordio

Thalictrum morisonii C. C. Gmel.

Pigamo lucido

Thalictrum simplex L.

Pigamo erba-scopaia

Thelypteris palustris Schott

Felce palustre

Thlaspi rotundifolium subsp. corymbosum Gremli

 

Thlaspi sylvium Gaudin

Erba storna piemontese

Thlaspi virens Jord.

Erba storna verdeggiante

Trientalis europaea L.

Trientalis

Trifolium ochroleucon Huds.

Trifoglio bianco-giallo

Trifolium scabrum L.

Trifoglio scabro

Trifolium striatum L.

Trifoglio striato

Typha angustifolia L.

Lisca a foglie strette

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Ombelico di Venere

Utricularia australis R. Br.

Erba-vescica delle risaie

Utricularia bremii Heer

Erba-vescica di Bremi

Utricularia minor L.

Erba-vescica minore

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert

Cetino dei campi

Veratrum album L. s.str.

Veratro bianco, Veratro comune

Veratrum nigrum L.

Veratro nero

Verbascum pulverulentum Vill.

Verbasco a candelabro

Veronica fruticulosa L.

Veronica rosea

Veronica montana L.

Veronica montana

Veronica scutellata L.

Veronica delle paludi

Veronica triphyllos L.

Veronica trifogliata

Veronica verna L.

Veronica primaverile

Viola kitaibeliana Schult.

Viola di Kitaibel

Viola pinnata L.

Viola pennata

Viola pumila Chaix

Viola minore

Vitis silvestris C. C. Gmel.

Vite selvatica

Vulpia bromoides (L.) Gray

Paléo bromoide

Woodsia pulchella Bertol.

Felcetta glabra

 

Characeae

Caracee

Chara denudata A. Braun

 

Chara polyacantha A.Braun

 

Chara tenuispina A. Braun

 

Nitella flexilis (Linné) Agardh

 

Nitella tenuissima (Desvaux) Kützing

 

 

Bryophyta

Briofite (muschi, epatiche, antocerote)

Acaulon muticum (Hedw.) C. Müll.

 

Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll.

 

Aloina aloides (K. F. Schultz) Kindb.

 

Anacamptodon splachnoides (Brid.) Brid.

 

Anastrophyllum assimile (Mitt.) Steph.

 

Andreaea crassinervia Bruch

 

Andreaea heinemannii Hampe & Müll.Hal.

 

Anoectangium hornschuchianum (Hook.) ex Hornsch.

 

Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp.

 

Archidium alternifolium (Hedw.) Schimp.

 

Asterella saccata (Wahlenb.) Evans

 

Barbula bicolor (B., S. & G.) Lindb.

 

Barbula revoluta Brid.

 

Barbula vinealis vinealis Brid.

 

Bartramia subulata B. & S.

 

Brachydontium trichodes (Web.) Milde

 

Brachythecium geheebii Milde

 

Braunia alopecura (Brid.) Limpr.

 

Bryum blindii B.,S.&G.

 

Bryum gemmiparum De Not.

 

Bryum mildeanum Jur.

 

Bryum muehlenbeckii B., S. & G.

 

Bryum neodamense C. Müll.

 

Bryum uliginosum uliginosum (Brid.) B. & S.

 

Campylium elodes (Lindb.) Kindb.

 

Campylopus oerstedianus (C. Müll.) Mitt.

 

Cephaloziella elegans (Heeg) Schiffn.

 

Cephaloziella grimsulana (Gott. & Rabenh.) Lac.

 

Cephaloziella phyllacantha (Mass. & Carest.) K. Müll.

 

Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. & S.

 

Cinclidotus mucronatus (Brid.) Mach.

 

Crossidium aberrans Holz. & Bartr.

 

Desmatodon cernuus (Hüb.) B. & S.

 

Desmatodon systylius Schimp.

 

Dicranodontium asperulum (Mitt.) Broth.

 

Dicranodontium uncinatum (Harv.) Jaeg.

 

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

 

Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.

 

Drepanocladus sendtneri (H. Müll.) Warnst.

 

Encalypta affinis affinis Hedw. f.

 

Encalypta longicolla Bruch

 

Entodon cladorrhizans cladorrhizans (Hedw.) C. Müll.

 

Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe

 

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul.

 

Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.

 

Fissidens celticus J.A. Paton

 

Fossombronia foveolata Lindb.

 

Funaria microstoma Schimp.

 

Funaria muhlenbergii Turn.

 

Funaria obtusa (Hedw.) Lindb.

 

Funaria pulchella Philib.

 

Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

 

Grimmia apiculata Hornsch.

 

Grimmia teretinervis Limpr.

 

Hygrohypnum alpinum (Lindb.) Loeske

 

Hygrohypnum cochlearifolium (Vent.) Broth.

 

Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske

 

Hygrohypnum norvegicum (Schimp.) Amann & Meyl.

 

Hypnum sauteri Schimp.

 

Leptodontium styriacum (Jur.) Limpr.

 

Mannia androgyna (L.) Evans

 

Marsupella revoluta (Nees) Dum.

 

Neckera menziesii Hook.

 

Neckera pennata pennata Hedw.

 

Oreas martiana (Hoppe & Hornsch.) Brid.

 

Oreoweisia torquescens (Brid.) Wijk & Marg.

 

Orthothecium chryseon (Schwaegr.) Schimp.

 

Orthotrichum alpestre B., S. & G.

 

Orthotrichum callistomum B., S. & G.

 

Orthotrichum microcarpum De Not.

 

Orthotrichum rogeri Brid.

 

Orthotrichum scanicum Grönv.

 

Orthotrichum stellatum Brid.

 

Orthotrichum urnigerum Myr.

 

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.

 

Phascum floerkeanum Web. & Mohr

 

Philonotis marchica (Hedw.) Brid.

 

Physcomitrium sphaericum (Ludw.) Brid.

 

Plagiobryum demissum (Hook.) Lindb.

 

Plagiothecium neckeroideum Schimp.

 

Pogonatum nanum (Hedw.) P. Beauv.

 

Pohlia muyldermansii Wilcz. & Demar.

 

Pohlia vexans (Limpr.) Lindb. f.

 

Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.

 

Pseudoleskea artariae Thér.

 

Pterygoneurum lamellatum (Lindb.) Jur.

 

Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr.

 

Rhynchostegiella jacquinii (Garov.) Limpr.

 

Riccia bifurca Hoffm.

 

Riccia canaliculata Hoffm.

 

Riccia cavernosa Hoffm.

 

Riella notarisii (Mont.) Mont.

 

Scapania gymnostomophila Kaal.

 

Scapania helvetica Gott.

 

Scapania scapanioides (Mass.) Grolle

 

Scopelophila ligulata (Spruce) Spruce

 

Scorpidium turgescens (T. Jens.) Loeske

 

Seligeria austriaca Schauer

 

Seligeria brevifolia (Lindb.) Lindb.

 

Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.

 

Seligeria oelandica C. Jens. & Medel.

 

Tayloria acuminata Hornsch.

 

Tayloria hornschuchii (Grev. & Arn.) Broth.

 

Tayloria splachnoides (Schwaegr.) Hook.

 

Tetraplodon urceolatus B., S. & G.

 

Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

 

Thuidium virginianum (Brid.) Schimp.

 

Tortula brevissima Schiffn.

 

Tortula canescens Mont.

 

Tortula fragilis Tayl.

 

Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr.

 

Tortula obtusifolia (Schwaegr.) Math.

 

Tortula revolvens (Schimp.) G. Roth

 

Tortula sinensis (C. Müll.) Broth.

 

Trematodon brevicollis Hornsch.

 

Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar

 

Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.

 

Zygodon gracilis Wils.

 

 

Lichenes

Licheni

Acarospora nodulosa (Dufour) Hue

 

Arthonia cinereopruinosa (Pers.) Nyl.

 

Arthonia elegans (Pers.) A. L. Sm.

 

Arthonia helvola Schaer.

 

Arthonia medusula (Ach.) Almq.

 

Arthonia pruinata (Nyl.) Nyl.

 

Arthothelium spectabile A. Massal.

 

Arthrorhaphis vacillans Th. Fr.

 

Bacidia auerswaldii (Stizenb.) Mig.

 

Bacidia fraxinea Lönnr.

 

Bacidia friesiana (Hepp) Körb.

 

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb.

 

Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw.

 

Buellia arnoldii Servít

 

Buellia asterella Poelt & Sulzer

 

Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.

 

Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant.

 

Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

 

Cladonia peziziformis (With.) J. R. Laundon

 

Cladonia polycarpoides Nyl.

 

Cladonia turgida Ehrh. ex Hoffm.

 

Cladonia uliginosa (Ahti) Ahti

 

Collema conglomeratum Hoffm.

 

Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz

 

Gomphillus calycioides (Duby) Nyl.

 

Heppia lutosa (Ach.) Nyl.

 

Lecanographa amylacea (Pers.) Egea & Torrente

 

Massalongia carnosa (Dicks.) Körb.

 

Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory

 

Peltigera hymenina (Ach.) Duby

 

Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr.

 

Pertusaria trachythallina Erichsen

 

Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal

 

Rinodina intermedia Bagl.

 

Rinodina laxa H. Magn.

 

Rinodina polyspora Th. Fr.

 

Strigula ziziphi (A. Massal.) Cl. Roux & Sérus.

 

Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr.

 

Thelenella modesta (Nyl.) Nyl.

 

Thelenidia monosporella Nyl.

 

Thelocarpon imperceptum (Nyl.) Mig.

 

Toninia lutosa (Ach.) Timdal

 

Fungi

Funghi

Armillaria ectypa (Fr.: Fr.) Lamoure

 

Cortinarius caesiocortinatus Jul. Schaeff.

 

Entoloma roseum (Longyear) Hesler

 

Gastrosporium simplex Mattir.

 

Inocybe humilis J. Favre

 

Inocybe hygrophorus Kühner

 

Lactarius luteolus Peck

 

Leucopaxillus macrocephalus (Schulzer) Bohus

 

Lobulicium occultum K.H. Larss. & Hjortstam

 

Melanophyllum eyrei (Massee) Singer

 

Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm.

 

Mycena mucor (Batsch) Quél.

 

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda

 

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill

 

Russula galochroa (Fr.) Fr.

 

Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers.

 

Skeletocutis lilacina A. David & Jean Keller

 

Stropharia hornemannii (Fr.) S. Lundell & Nannf.

 

Tricholoma roseoacerbum A. Riva

 

Tulostoma melanocyclum Bres.

 

 

 

Allegato 2: fauna protetta

 

 

Invertebrata

Invertebrati

 

Anellida

Anellidi

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758

Sanguisuga medicinale

 

Mollusca

Molluschi

Cecilioides veneta (Strobel, 1855)

 

Chilostoma achates adelzona (Rossmässler, 1835)

 

Chilostoma cingulatum cingulatum (S. Studer, 1820)

 

Chilostoma cingulatum tigrinum (De Cristofori & Jan, 1832)

 

Chondrina generosensis H. Nordsieck, 1962

 

Chondrina megacheilos (De Cristofori & Jan, 1832)

 

Graziana quadrifoglio Haase, 2003

 

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Lumaca («di Borgogna»)

Limacus flavus (Linnaeus, 1758)

 

Marstoniopsis insubrica (Küster, 1853)

 

Mediterranea (Oxychilus) adamii (Westerlund, 1886)

 

Pupilla bigranata (Rossmässler, 1839)

 

Solatopupa similis (Bruguière, 1792)

 

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

 

 

Isopoda

Isopodi

Androniscus dentiger subterraneus Verhoeff, 1908

 

Calconiscellus gibbosus Carl, 1908

 

Leucocyphoniscus verruciger Verhoeff, 1908

 

 

Insecta

Insetti

 

Ephemeroptera

Efemerotteri

Ephoron virgo (Olivier, 1791)

 

Heptagenia coerulans Rostock, 1877

 

Heptagenia longicauda (Stephens, 1836)

 

Nigrobaetis niger (Linné, 1761)

 

 

Odonata

Odonati (libellule)

Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)

Agrion ornato

Lestes virens vestalis Rambur, 1842

Leste virente

Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)

Simpetro piemontese

 

Plecoptera

Plecotteri

Besdolus ventralis (Pictet, 1841)

 

Brachyptera braueri (Klapalek, 1900)

 

Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841)

 

Brachyptera trifasciata (Pictet, 1832)

 

Isogenus nubecula Newman, 1833

 

Isoperla orobica Ravizza, 1975

 

Leuctra sesvenna Aubert, 1953

 

Leuctra vinconi aubertorum Ravizza & Ravizza Dematteis, 1994

 

Perla abdominalis Burmeister, 1839

 

Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)

 

Taeniopteryx schoenemundi Mertens, 1923

 

Xanthoperla apicalis (Newman, 1836)

 

Orthoptera

Ortotteri (grilli e cavallette)

Bryodemella tuberculata (Fabricius, 1775)

 

Melanogryllus desertus (Pallas, 1771)

 

Odontopodisma decipiens Nadig, 1980

 

Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835)

 

Tetrix tuerki (Krauss, 1876)

 

Xya variegata Latreille, 1809

 

 

Trichoptera

Tricotteri

Agrypnia picta Kolenati, 1848

 

Anabolia lombarda Ris, 1897

 

Athripsodes leucophaeus (Rambur, 1842)

 

Brachycentrus montanus Klapalek, 1892

 

Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834

 

Drusus alpinus (Meyer-Dür, 1875)

 

Hydroptila insubrica Ris, 1903

 

Hydroptila martini Marshall, 1977

 

Hydroptila rheni Ris, 1896

 

Hydroptila tigurina Ris, 1894

 

Limnephilus affinis Curtis, 1834

 

Limnephilus politus McLachlan, 1865

 

Micrasema minimum McLachlan, 1876

 

Microptila minutissima Ris, 1897

 

Orthotrichia angustella McLachlan, 1865

 

Oxyethira simplex Ris, 1897

 

Platyphylax frauenfeldi (Brauer, 1857)

 

Rhyacophila orobica Moretti, 1991

 

Rhyacophila pascoei McLachlan, 1879

 

Stactobia eatoniella McLachlan, 1880

 

Stactobiella risi (Felber, 1908)

 

Tinodes luscinia Ris, 1903

 

Tinodes sylvia Ris, 1903

 

Wormaldia mediana McLachlan, 1878

 

Wormaldia subnigra McLachlan, 1865

 

 

Lepidoptera

Lepidotteri (farfalle e falene)

Bembecia albanensis (Rebel, 1918)

 

Bijugis bombycella helvetica (Trautmann, 1914)

 

Bijugis bombycella helvetica Wehrli, 1923

 

Brevantennia siederi (Sauter, 1954)

 

Carcharodus alceae (Esper, 1780)

 

Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)

 

Chelis simplonica (Boisduval, 1840)

 

Coscinia striata Linnaeus, 1758

 

Cupido argiades (Pallas, 1771)

 

Dahlica ticinensis (Hättenschwiler, 1977)

 

Erebia styx triglites (Freyer, 1834)

 

Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)

 

Megalophanes turatii (Staudinger, 1877)

 

Orgyia recens (Hübner, 1819)

 

Rebelia ferruginans Rebel, 1937

 

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)

 

Thumatha senex (Hübner, 1808)

 

 

Coleoptera

Coleotteri

Acmaeodera degener (Scopoli, 1763)

 

Agonum carbonarium Dejean, 1828

 

Agonum versutum Sturm, 1824

 

Agrilus antiquus Mulsant & Rey, 1863

 

Amara anthobia A. Villa & G.B. Villa, 1833

 

Amara cursitans Zimmermann, 1832

 

Amara fulvipes (Audinet-Serville, 1821)

 

Amara nigricornis C.G. Thomson, 1857

 

Amblystomus niger (Heer, 1841)

 

Anommatus besucheti Dajoz, 1973

 

Anommatus dentatus Dajoz, 1973

 

Anommatus scherleri Dajoz, 1973

 

Apristus europaeus Mateu, 1980

 

Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)

 

Bathysciola tarsalis (Kiesenwetter, 1861)

 

Bembidion bugnioni K. Daniel, 1902

 

Bembidion coeruleum Audinet-Serville, 1821

 

Bembidion doderoi Ganglbauer, 1891

 

Bembidion foraminosum Sturm, 1825

 

Bembidion inustum Jacquelin du Val, 1857

 

Bembidion penninum Netolitzky, 1918

 

Bembidion scapulare oblongum Dejean, 1831

 

Boldoria robiatii Reitter, 1889

 

Boldoriella tedeschii (Sciaky, 1977)

 

Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)

 

Calathus rubripes Dejean, 1831

 

Calosoma maderae (Fabricius, 1775)

 

Carabus castanopterus A. Villa & G.B. Villa, 1833

 

Carabus lepontinus Born, 1908

 

Carabus monticola Dejean, 1826

 

Cephennium helveticum Machulka, 1930

 

Cephennium montanum Reitter, 1884

 

Cephennium stolzi Machulka, 1932

 

Cychrus angustatus Hoppe & Hornschuch, 1825

 

Dichotrachelus lepontinus Osella, 1971

 

Dolichus halensis (Schaller, 1783)

 

Duvalius longhii (Comolli, 1837)

 

Dyschirius thoracicus (P. Rossi, 1790)

 

Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792

 

Euconnus eppelsheimi Croissandeau, 1893

 

Euplectus validus Besuchet, 1958

 

Geostiba zeithammeri (Bernhauer, 1940)

 

Glaphyra kiesenwetteri (Mulsant & Rey, 1861)

 

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)

 

Harpalus flavicornis Dejean, 1829

 

Harpalus marginellus Gyllenhal, 1827

 

Harpalus modestus Dejean, 1829

 

Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923

 

Laemostenus macropus (Chaudoir, 1861)

 

Lebia scapularis scapularis (Geoffroy, 1785)

 

Lebia trimaculata (Villers, 1789)

 

Leptinus seriatus Dodero, 1916

 

Leptusa brixiensis Pace, 1979

 

Leptusa fauciumredortae Scheerpeltz, 1972

 

Leptusa media (ticinensis) Scheerpeltz, 1973

 

Leptusa monguzzii (schilleri) Pace, 1989

 

Metrotyphlus serianensis besucheti Pace, 1976

 

Neoplinthus caprae F. Solari, 1941

 

Notiophilus substriatus G.R. Waterhouse, 1833

 

Orestia heikertingeri Leonardi, 1975

 

Otiorhynchus heerii Stierlin, 1858

 

Otiorhynchus lombardus Stierlin, 1866

 

Paederus melanurus Aragona, 1830

 

Platyderus rufus (Duftschmid, 1812)

 

Poecilium pusillum (Fabricius, 1787)

 

Poecilus sericeus Fischer von Waldheim, 1824

 

Porotachys bisulcatus (Nicolai, 1822)

 

Protaetia angustata (Germar, 1817)

 

Pselaphogenius quadricostatus (Reitter, 1844)

 

Pterostichus rutilans (Dejean, 1828)

 

Pygoxyon lombardum Binaghi, 1943

 

Sericoda quadripunctata (De Geer, 1774)

 

Stenopterus ater (Linnaeus, 1767)

 

Stomis rostratus rostratus (Duftschmid, 1812)

 

Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828)

 

Tachyura hoemorrhoidalis (Ponza, 1805)

 

Tanythrix edurus (Dejean, 1828)

 

Trechus piazzolii Focarile, 1950

 

Trechus pochoni Jeannel, 1939

 

Trechus schaumi Pandellé, 1867

 

Trechus strasseri Ganglbauer, 1891

 

Trichotichnus rimanus Schauberger, 1936

 

Ubychia leonhardi ticinensis Reitter, 1914

 

 

Hymenoptera

Imenotteri

Anthidium loti Perris, 1852

 

Anthidium septemspinosum Lepeletier, 1841

 

Anthophora retusa (Linnaeus, 1758)

 

Bombus distinguendus Morawitz, 1869

 

Chelostoma foveolatum (Morawitz, 1868)

 

Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 1861)

 

Lasioglossum tarsatum (Schenck, 1868)

 

Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761)

 

 

Diplopoda

Diplopodi

Ophyiulus rubrodorsalis (Verhoeff, 1901)

 

Polydesmus castagnolensis Verhoeff, 1925

 

 

Pseudoscorpiones

Pseudoscorpioni

Chthonius comottii Inzaghi 1987

 

 

Vertebrata

Vertebrati

 

Mammalia

Mammiferi

 

Insectivora

Insettivori

Erinaceus europaeus

Riccio europeo

Suncus etruscus

Mustiolo

 

Rodentia

Roditori

Pitymys savii

Arvicola di Savi

 

 


[1]  Lett. modificata dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.

[2]  Cpv. introdotto dal R 21.10.2014; in vigore dal 24.10.2014 - BU 2014, 476.

[3]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.

[4]  Entrata in vigore: 29 gennaio 2013 - BU 2013, 55.