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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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Legge

cantonale sulla geoinformazione

(LCGI)

(del 28 gennaio 2013)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI);

visti il messaggio 13 marzo 2012 n. 6614 e la risoluzione 3 ottobre 2012 n. 5326 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 11La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI) nonché il rilevamento, la gestione e la diffusione dei geodati cantonali e comunali.

2Essa costituisce inoltre la base per la creazione di un’Infrastruttura cantonale di geodati (ICGD) integrata nell’Infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

 

Principi

Art. 21Il Cantone e i comuni collaborano nell’attuazione dei principi stabiliti dal diritto federale sulla geoinformazione e dalla presente legge, coordinando le loro attività e valorizzando le possibili sinergie.

2L’autorità e i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 sono responsabili della sicurezza, della protezione, della qualità e dell’attualità dei geodati.

3Il Cantone e i comuni si accordano reciprocamente l’accesso ai rispettivi geodati di base.

 

Competenze del Cantone

Art. 31L’applicazione di questa legge compete, per quanto non disposto diversamente, al Consiglio di Stato.

2Esso designa i servizi cantonali incaricati dell’esecuzione e può delegare determinati compiti ai comuni, agli altri enti pubblici o ai privati.

3In particolare, il Consiglio di Stato:

a)adotta uno o più regolamenti d’applicazione;

b)allestisce un catalogo dei geodati di base di diritto cantonale e uno dei geodati di base di diritto federale gestiti dal Cantone;

c)elabora una strategia per l’attuazione dei principi della geoinformazione;

d)istituisce un’infrastruttura cantonale di geodati dell’amministrazione cantonale;

e)emana prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base di diritto cantonale, dei relativi geometadati e dei geoservizi;

f)stabilisce disposizioni esecutive per i geodati di base di diritto federale la cui gestione è demandata al Cantone o ai comuni;

g)assicura la vigilanza e il coordinamento nell’ambito della modellizzazione dei geodati di base cantonali e comunali nonché dell’allestimento e dell’esercizio dei relativi servizi di accesso e utilizzo;

h)cura i contatti con la Confederazione (se del caso tramite la stipulazione di appositi accordi programmatici), con gli altri Cantoni e con gli enti locali nel campo della geoinformazione.

 

Competenze dei comuni

Art. 41I comuni svolgono i compiti di esecuzione loro affidati dalla presente legge e dai regolamenti.

2In particolare i comuni:

a)coadiuvano l’autorità cantonale nella raccolta dei geodati federali e cantonali di competenza comunale;

b)possono stabilire in un catalogo i geodati di base di diritto comunale dandone notizia al Cantone;

c)possono delegare determinati compiti di esecuzione a terzi.

 

Informazione, consulenza e formazione

Art. 51Il Consiglio di Stato fornisce agli enti pubblici e privati un’adeguata consulenza e il necessario supporto nel settore della geoinformazione.

2In collaborazione con gli istituti di ricerca e formazione e le associazioni professionali interessate, esso promuove la formazione e l’aggiornamento professionale, in particolare dei funzionari e del personale degli enti pubblici attivi nel settore.

 

Capitolo secondo

Infrastruttura cantonale di geodati

 

Cataloghi dei geodati di base cantonali e comunali

Art. 6I geodati di base cantonali e comunali sono contenuti in cataloghi conformi al catalogo dei geodati di base federali.

 

Requisiti qualitativi e tecnici

Art. 71I geodati di base cantonali, i relativi geometadati e i geoservizi devono rispettare i requisiti qualitativi e tecnici fissati dal Consiglio di Stato.

2Nell’elaborazione di tali requisiti, il Consiglio di Stato considera le norme di diritto superiore in modo da consentire uno scambio semplice e la più ampia utilizzazione dei dati. Esso può dichiarare vincolanti i requisiti stabiliti dalla Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da associazioni professionali.

 

Modelli di geodati e di geometadati

Art. 81Ai geodati di base cantonali e comunali è attribuito almeno un modello di geodati.

2I servizi competenti ai sensi dell’articolo 9 elaborano i modelli per i rispettivi geodati di base cantonali. In questo contesto il Consiglio di Stato assicura la vigilanza e il coordinamento.

3L’elaborazione dei modelli di geodati comunali competono al Municipio.

4Di regola, qualora in un determinato settore già esistano dei modelli di geodati elaborati dalla Confederazione, da organizzazioni intercantonali o da associazioni professionali, gli stessi devono essere considerati nell’elaborazione dei modelli cantonali e comunali.

5Ai geometadati è attribuito un modello definito dal Consiglio di Stato rispettivamente dal Municipio.

 

Rilevamento, aggiornamento, gestione,

archiviazione e storicizzazione

Art. 91Le autorità o i servizi competenti per il rilevamento, l’aggiornamento, la gestione, l’archiviazione e la storicizzazione dei geodati di base cantonali sono definiti nei cataloghi di cui all’art. 6.

2Tali autorità o servizi sono tenuti a garantire la disponibilità duratura dei geodati di base conformemente alle disposizioni del Consiglio di Stato.

 

Accesso e utilizzo

Art. 101I geodati di base cantonali e comunali sono pubblicamente accessibili e possono essere utilizzati da chiunque, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti e fatte salve le disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

2Nei cataloghi dei geodati è definita l’accessibilità degli stessi e segnatamente il livello di autorizzazione all’accesso.

3L’autorità o i servizi competenti ai sensi dell’art. 9 curano l’allestimento e l’esercizio dei geoservizi.

4Essi possono subordinare ad autorizzazione l’accesso ai geodati e il loro utilizzo. L’autorizzazione è rilasciata mediante:

a)decisione;

b)contratto;

c)controlli organizzativi o tecnici dell’accesso.

5Nell’ambito dell’infrastruttura cantonale dei geodati (art. 3 cpv. 3 lett. d), il Consiglio di Stato designa un servizio cantonale incaricato del coordinamento dei geoservizi.

 

Finanziamento

Art. 11Il Cantone e i comuni finanziano l’attuazione dei rispettivi compiti fissati dalla legge.

 

Emolumenti

Art. 121Il Cantone e i comuni possono riscuotere degli emolumenti per l’accesso ai rispettivi geodati e per il loro utilizzo.

2L’ammontare degli emolumenti cantonali è stabilito in uno o più tariffari emanati dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo terzo

Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP)

 

Organizzazione e procedura

Art. 13L’organizzazione amministrativa e tecnica del CRDPP nonché le procedure di iscrizione e di accesso al medesimo sono definite dal Consiglio di Stato in un apposito regolamento.

 

Funzione di organo di pubblicazione ufficiale

Art. 14Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà indicate nel regolamento, il Consiglio di Stato può conferire al CRDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale.

 

Capitolo IV

Disposizioni finali

 

Ricorsi

Art. 151Riservate le norme della presente legge, le procedure di ricorso sono quelle stabilite dalla legge che regola la procedura nell’ambito della quale la decisione viene emanata.

2In difetto di una legge applicabile giusta il cpv. 1 e nella misura in cui il regolamento non disciplini a sua volta la procedura applicabile, contro le decisioni di autorità amministrative cantonali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

 

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Art. 161Ogni autorità competente ad ordinare provvedimenti può imporne coattivamente l’esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria delle sanzioni penali previste dall’art. 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 e dell’esecuzione sostitutiva a spese dell’obbligato.

2Qualora un comune, un altro ente pubblico o terzi si rivelassero inadempienti nei compiti di esecuzione loro attribuiti da questa legge o dal regolamento, il Consiglio di Stato, dopo diffida e comminatoria dell’esecuzione sostitutiva, può sostituirsi ad essi accollando loro le relative spese.

3Resta riservata l’esecuzione sostitutiva anticipata, nel caso in cui si renda necessaria l’adozione di misure d’urgenza. I ricorsi contro le decisioni che dispongono l’esecuzione sostitutiva anticipata non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente dell’autorità di ricorso.

 

Disposizioni penali

Art. 171Chiunque intenzionalmente contravviene a questa legge o al regolamento o a decisioni fondate su tali norme è punibile con la multa fino a fr. 5’000.–. Se l’autore ha agito per negligenza l’importo della multa può raggiungere al massimo fr. 3’000.–.

2Restano riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

3Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 sono applicabili, quale diritto cantonale, agli atti punibili secondo la presente legge.

4Le contravvenzioni previste dalla legislazione federale e dalla presente legge sono perseguite e giudicate dall’autorità amministrativa conformemente al Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 e alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Entrata in vigore

Art. 181Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e il suo allegato sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 537.


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2014 - BU 2013, 537.