DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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Regolamento

della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato

(RLIT)

(del 5 settembre 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo e oggetto

Art. 1Il presente regolamento precisa:

a)il campo di applicazione della legge;

b)l’informazione del pubblico (informazione attiva);

c)il diritto di accesso ai documenti ufficiali (informazione passiva);

d)le relative procedure e gli emolumenti.

 

Campo di applicazione personale

(art. 2 LIT)

Art. 2Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che svolgono compiti d’interesse pubblico sono soggette alla legge secondo il suo art. 2 cpv. 1 lett. e solo per la parte della rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l’adempimento di un compito pubblico.

 

Campo di applicazione materiale

(art. 1, 21 e 22 LIT)

Art. 31La legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente.

2L’accesso ai documenti ufficiali definitivamente archiviati è disciplinato dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale.

3La tutela, la gestione e la conservazione dei documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente sono disciplinati dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale, tenendo conto dei principi della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.

4Le autorità competenti possono emanare disposizioni specifiche in applicazione di tali normative.

 

Capitolo secondo

Informazione del pubblico

 

Modalità di diffusione delle informazioni su Internet

(art. 5 cpv. 1 e 4 e art. 7 LIT)

Art. 41Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle modalità seguenti:

a)pubblicano su Internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;

b)mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre che questo non comporti un dispendio sproporzionato.

2L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o ritenuti importanti, se:

a)ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e

b)la pubblicazione su Internet non è contraria ad alcuna disposizione legale.

 

Altre modalità di diffusione

(art. 5 e 7 LIT)

Art. 5Le autorità definiscono le modalità di diffusione dell’informazione della popolazione e dei media mediante comunicati e conferenze stampa e altri strumenti di divulgazione.

 

 

Rimedi giuridici

(art. 5 segg. LIT)

Art. 6Contro le decisioni dell’autorità responsabile è dato ricorso secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa e del diritto speciale.

 

Capitolo terzo

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

 

Documenti non ufficiali

(art. 8 cpv. 2 LIT)

Art. 71Per documento destinato a scopo personale si intende ogni informazione a scopo di servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti.

2Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un’autorità dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all’elaborazione di un prodotto.

 

Caratteristiche dei documenti ufficiali

(art. 8 cpv. 1 e 3 LIT)

Art. 81I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge:

a)indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate;

b)indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.

2L’elaborazione di un documento è considerata terminata quando esso è presentato nella sua versione definitiva, ovvero, in particolare:

a)quando è stato firmato, vistato o confezionato in modo da ragionevolmente dedurne il carattere definitivo; oppure

b)quando è stato trasmesso definitivamente al destinatario, segnatamente a titolo di informazione o per presa di posizione o decisione.

 

Documenti ufficiali esclusi dal diritto di accesso

(art. 3 e 4 cpv. 2 LIT)

Art. 91Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di documenti:

a)i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011;

b)le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999;

c)le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;

d)le note e le valutazioni di scolari e studenti;

e)gli atti del personale;

f)i certificati di assicurazione di previdenza professionale;

2Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso.

3Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.

 

Uguaglianza del diritto di accesso

(art. 9 LIT)

Art. 101L’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere concesso a qualsiasi altro richiedente nella stessa misura, con gli stessi contenuti e nella stessa modalità.

2Sono riservati i diritti di accesso alle informazioni da parte delle autorità secondo il diritto speciale.

 

Modalità dell’accesso

a) Assistenza al richiedente

(art. 9 cpv. 1 e art. 13 LIT)

Art. 111L’autorità informa in modo adeguato il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili che riguardano la sua richiesta e lo assiste nel suo intento, per quanto ciò non comporti un onere lavorativo sproporzionato.

2Se i documenti ufficiali sono disponibili su Internet oppure sono contenuti in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente i riferimenti necessari al loro reperimento.

3L’autorità non è tenuta né a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge né a spiegarne il contenuto.

 

b) Consultazione sul posto

(art. 9 cpv. 2 LIT)

Art. 121La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda di accesso ai documenti ufficiali richiesti.

2L’autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente a consultare una copia del documento ufficiale.

3L’identità del richiedente può essere verificata mediante la presentazione di un documento d’identità.

 

c) Consegna di una copia

(art. 9 cpv. 2 e 3 LIT)

Art. 13Su domanda del richiedente, l’autorità allestisce e consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l’atto di riproduzione non danneggi il documento e il richiedente ne sopporti le spese.

 

Protezione della sfera privata e dei dati personali

(art. 10 cpv. 1 lett. e LIT)

Art. 141L’accesso a un documento ufficiale suscettibile di ledere la personalità, la sfera privata e i dati personali di terzi, può essere eccezionalmente accordato se, previa individuazione e ponderazione degli interessi in gioco, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza.

2L’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando:

a)la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi;

b)la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica;

c)la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli.

 

Capitolo quarto

Procedura d’accesso

 

Contenuto della domanda

(art. 13 LIT)

Art. 151Per domanda presentata in forma scritta si intende per principio anche la domanda inoltrata tramite fax o posta elettronica, a condizione che il richiedente sia identificabile.

2La domanda di accesso può essere presentata sulla base dei modelli ufficiali messi a disposizione dalle autorità.

3La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all’autorità di identificare il documento ufficiale richiesto. Se ragionevolmente esigibile, il richiedente è tenuto a indicare in particolare:

a)i dati generalmente ottenibili che permettono di identificare chiaramente un documento, quali la data di allestimento, il titolo e il riferimento;

b)un preciso lasso di tempo;

c)l’autorità che ha allestito il documento;

d)l’ambito in questione.

4L’autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

5Se il richiedente non fornisce entro 10 giorni le indicazioni complementari necessarie per l’identificazione del documento richiesto, la sua domanda è inammissibile. L’autorità informa il richiedente sulle conseguenze del mancato rispetto del termine impartito.

 

Domanda abusiva

(art. 13 LIT)

Art. 16La domanda di accesso è inammissibile se è abusiva, ossia se è manifestamente insensata o di contenuto querulomane, oppure se il richiedente perturba deliberatamente il funzionamento dell’attività amministrativa o chiede in modo ripetuto la comunicazione di un documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo.

 

Domanda che richiede un

trattamento particolarmente dispendioso

(art. 15 cpv. 2 lett. a LIT)

Art. 17Una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso quando l’autorità non è in grado di trattarla con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere considerevolmente l’adempimento di altri compiti.

 

Autorità responsabile della presa di posizione

(art. 15 cpv. 1 LIT)

Art. 181Se un documento ufficiale è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.

2Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono la stessa pratica e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottoposte alla legge, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.

3Se la responsabilità è condivisa in ugual misura tra più autorità, se non è palese o se non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l’autorità responsabile della presa di posizione. Quest’ultima prende posizione d’intesa con le altre autorità interessate.

4Se un documento è stato allestito su mandato di un’altra autorità, quest’ultima deve essere consultata prima della presa di posizione.

 

Capitolo quinto

Mediazione

 

Commissione di mediazione

(art. 17 LIT)

Art. 191Un membro e un supplente della Commissione indipendente di mediazione devono disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione amministrativa.

2La Commissione esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.

3La Commissione o una sua delegazione sente i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di pervenire a una soluzione. Se lo ritiene opportuno, sottopone alle parti delle proposte. La procedura può essere scritta o orale.

4La Commissione può attribuire la preparazione e l’esecuzione del suo mandato in un caso specifico a una sua delegazione. Quest’ultima provvede a un’adeguata e tempestiva informazione dei suoi membri.

 

Esame della domanda di mediazione

(art. 18 LIT)

Art. 20La Commissione di mediazione esamina la domanda e conclude la procedura il più presto possibile, tenendo conto delle sue particolarità, delle difficoltà di trattamento e della complessità delle questioni giuridiche, tecniche o politiche che essa solleva.

 

Obbligo di collaborare

(art. 18 LIT)

Art. 211Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, la Commissione ne informa l’autorità interessata e le impartisce un termine per:

a)completare, se necessario, la motivazione della sua presa di posizione;

b)trasmetterle i documenti necessari;

c)comunicarle il nome della persona autorizzata a rappresentarla nella mediazione.

2Il richiedente e il terzo che è stato consultato secondo l’art. 14 della legge possono farsi rappresentare. In caso di procedura orale, essi devono comparire personalmente.

3Nella procedura orale, l’autorità deve essere rappresentata da un suo funzionario dirigente o da un funzionario specialmente incaricato con potere decisionale sull’oggetto della mediazione.

4Le parti sono tenute a contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione e a collaborare alla ricerca di un accordo.

5Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, la Commissione può constatare l’insuccesso della mediazione.

 

Comunicazione della conclusione della procedura

(art. 18 cpv. 5 e 7 LIT)

Art. 221Nella comunicazione scritta, la Commissione menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione secondo l’art. 19 della legge e il termine a loro disposizione.

2La comunicazione non deve contenere alcun tipo di informazione che potrebbe ledere gli interessi tutelati dall’art. 10 della legge.

 

Informazione della Commissione da

parte delle autorità

(art. 19 cpv. 3 e art. 20 LIT)

Art. 23Le autorità responsabili e le autorità di ricorso trasmettono alla Commissione di mediazione una copia delle proprie decisioni, nella misura in cui il relativo oggetto sia stato sottoposto a una procedura di mediazione conclusasi senza successo.

 

Capitolo sesto

Emolumenti

 

Principio di gratuità

(art. 16 LIT)

Art. 24Le procedure di consultazione dei documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite. È riservato l’art. 25.

 

Riscossione di un emolumento

(art. 16 LIT)

Art. 251Se sono effettuate delle riproduzioni o se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza è percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nell’allegato al presente regolamento.

2È data facoltà agli organi e alle autorità di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d ed e della legge di stabilire tariffe inferiori.

3Un onere amministrativo è considerato di una certa importanza se l’esame della domanda d’accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l’accesso eccedono una mezz’ora.

4L’autorità che intende percepire un emolumento ne informa immediatamente il richiedente e gli comunica il presumibile importo.

5Il richiedente può sottoporre l’ammontare presumibile dell’emolumento alla procedura di mediazione secondo l’art. 18 della legge.

6Se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione debitamente motivata sull’ammontare dell’emolumento. Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge.

 

Capitolo settimo

Consulenza per la trasparenza e valutazione

 

Consulenza per la trasparenza

(art. 23 LIT)

Art. 261La Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza.

2Essa designa al proprio interno un Servizio di consulenza per la trasparenza che ha il compito di:

a)coordinare a livello cantonale l’attuazione uniforme della legge, in collaborazione con l’Incaricato cantonale della protezione dei dati, l’Archivio di Stato e il Centro dei sistemi informativi;

b)assicurare e promuovere l’informazione del pubblico e delle autorità sottoposte alla legge;

c)offrire consulenza e coordinare la formazione delle autorità sottoposte alla legge.[1]

 

Art. 27[2]

 

Valutazione

(art. 24 LIT)

Art. 281Ogni autorità comunica annualmente al Cancelliere dello Stato:

a)il numero di domande di accesso che le sono state presentate durante l’anno;

b)il numero di domande accettate, respinte o parzialmente respinte.

2Il Cancelliere dello Stato definisce le modalità di comunicazione di tali informazioni.

 

Capitolo ottavo

Disposizioni finali

 

Entrata in vigore

Art. 29Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 429.

 

 

ALLEGATO

(art. 25)

 

Tariffa degli emolumenti in franchi

 

PrestazioneFranchi

1. Riproduzioni

Fotocopia formato A4 o A3

da foglio singolo normale fino a A3, in bianco/nero, per pagina0.50

da foglio singolo normale fino a A3, a colori, per pagina2.–

da formati speciali, fogli rilegati o da originali di qualità scadente, per pagina2.–

Copia elettronica (se i documenti non sono già disponibili in forma elettronica)

allestita e trasmessa online da foglio singolo fino a A3, per pagina0.50

allestita e trasmessa online da formati speciali, fogli rilegati o originali di qualità scadente, per pagina              2.–

Copia elettronica memorizzata su supporto elettronico

leggibile da una macchina, oltre al prezzo per pagina

per CD-ROM, DVD o supporti analoghi35.–

Riproduzioni di foto, film 16 o 35 mm registrati su videocassetta o altri formati su CD-ROM, DVD o supporti analoghi (effettuati da ditte esterne)              secondo l’offerta

2. Esame e preparazione dei documenti ufficiali per la concessione dell’accesso

Tempo di lavoro per l’esame e la preparazione dei documenti ufficiali, all’ora, esclusa la prima mezz’ora              60.–

3. Spese di spedizione

Spese per l’invio postale delle riproduzionispese effettive

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.

[2]  Art. abrogato dal R 22.3.2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.