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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Regolamento d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti inmateria di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008

Regolamento

della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero[1]

(del 24 settembre 2008)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008,[2]

decreta:

Capitolo primo

Autorità competenti

 

Dipartimento finanze e economia

Art. 1Sono incaricati dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di legge sui lavoratori distaccati e legge contro il lavoro nero il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL).

 

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

Art. 2L’USML è competente per:

a)il coordinamento dei diversi organi di controllo;

b)la ricezione delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL;

c)la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati (art. 6 LDist), i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile;

d)la comminazione di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per violazioni dell’art. 12 cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6 LDist;[3]

e)le decisioni d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 LLN);

f)lo svolgimento dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita (art. 5 LLDist-LLN );

g)i lavori preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’art. 360a CO;

h)l’informazione, la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di ricerca, in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro;

i)la redazione dei rapporti di attività;

j)prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva esplicitamente ad altre autorità.

 

Ufficio dell’ispettorato del lavoro

Art. 3L’UIL è competente per:

a)i controlli previsti dalla legislazione federale;

b)la comminazione delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di competenza dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione delle contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN;[4]

c)la trasmissione degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12 LDist);

d)i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le disposizioni dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro;[5]

e)l’adozione delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist;[6]

f)la riscossione di emolumenti giusta l’art. 16 LLN.[7]

 

Capitolo secondo

Commissione tripartita

 

Composizione

Art. 41La commissione tripartita è composta da 9 membri: 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza del Cantone.[8]

2I membri sono nominati dal Consiglio di Stato su proposta delle parti rappresentate.

 

Presidenza

Art. 5[9]1La presidenza è decisa dalla commissione.

2La presidenza ruota, di principio, a turno per la durata di due anni tra le parti rappresentate. Sono possibili ulteriori periodi di mandato.

 

Funzionamento

Art. 61La commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno, segnatamente riguardo alle convocazioni, alle deliberazioni, alla redazione dei verbali, alla costituzione di gruppi di lavoro e ai contatti con enti e servizi.

2Essa adotta a tale proposito un regolamento che viene approvato dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo terzo

Organizzazione e procedura

 

Funzionamento

Art. 71Le autorità e le organizzazioni tenute a collaborare nell’esecuzione della LDist (art. 8) e della LLN (art. 11 e 12) trasmettono per iscritto all’USML le informazioni necessarie.

2L’USML trasmette alle autorità competenti nei singoli settori le informazioni di loro pertinenza.

 

Elaborazione dei dati

Art. 81Gli organi d’esecuzione elaborano i dati di cui all’art. 7 conformemente alla legislazione federale e secondo le istruzioni dell’USML.

2Gli elenchi dei datori di lavoro sanzionati in virtù della LDist e/o della LLN sono resi accessibili al pubblico tramite procedura di richiamo sul sito dell’amministrazione cantonale.

 

Emolumenti e tasse di decisione

Art. 91Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi.[10]

2Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli art. 2 lett. d-e e 3 lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi.

 

Indennità degli interlocutori sociali

Art. 10Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori sociali che hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distaccati, in aggiunta all’esecuzione abituale dei CCL dichiarati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello specifico settore.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Disposizione finale

Art. 11Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[11]

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 560.


[1]  Titolo modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.

[2]  Ingresso modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.

[3]  Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.

[4]  Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.

[5]  Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU 2011, 371.

[6]  Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU 2011, 371; BU 2014, 500.

[7]  Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440.

[8]  Cpv. modificato dal R 16.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 46.

[9]  Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 385.

[10]  Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.

[11]  Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 560.