DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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Accordo di reciprocità

tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione

d’imposta sulle successioni e le donazioni

(del 30 agosto 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO, E

IL CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON VAUD

considerato:

l’articolo 154 della legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994 e l’articolo 20 della loi cantonale vaudoise del 27 febbraio 1963 relativa al droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations (LMSD), entrambi concernenti l’esenzione di certe persone giuridiche dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni,

convengono di stipulare il seguente accordo:

 

Art. 1La reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud è convenuta in materia di esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Art. 2L’esenzione fiscale reciproca concerne le liberalità fatte a favore:

a.del Cantone e dei Comuni, così come dei loro stabilimenti e delle istituzioni di diritto pubblico di carattere non commerciale o industriale;

b.delle persone giuridiche di diritto privato che si dedicano in modo disinteressato alla beneficenza, all’educazione, all’istruzione o ad altri scopi di pubblica utilità, nella misura in cui esse siano esentate nel loro Cantone di sede; l’esenzione non può essere superiore a quella che sarebbe accordata dal Cantone competente ad un’istituzione similare che avrebbe sede nel suo territorio.

 

Art. 3Le autorità dei due Cantoni s’impegnano ad informarsi reciprocamente di tutte le modifiche delle loro leggi fiscali che creano un nuovo diritto così come di tutte le altre modifiche essenziali di condizioni materiali o formali sulle quali si fonda l’accordo di reciprocità.

 

Art. 4Per l’interpretazione della presente convenzione di reciprocità, i testi italiano e francese hanno lo stesso valore.

 

Art. 5La presente convenzione può essere disdetta in qualsiasi momento da ciascuno dei due Governi osservando un termine di preavviso di sei mesi.

 

Art. 6Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo del 1° gennaio 2011.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 241.