Regolamento
sulle pubblicazioni ufficiali
(RPU)
(del 15 aprile 2015)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU),
decreta:
Oggetto
Art. 1Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
Raccolta delle leggi
a) contenuto (art. 4 LPU)
Art. 21La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.
2La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.
b) correzioni formali (art. 5 LPU)
Art. 3Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.
Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)
Art. 4[1]Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.
Protezione dei dati (art. 12 LPU)
Art. 5[2]1La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.
2In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.
3Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.
Sicurezza dei dati
Art. 6[3]Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.
Abrogazione
Art. 7Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 8Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015.
Pubblicato nel BU 2015, 140.
[1] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.
[2] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.
[3] Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.