Regolamento
concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote
(del 4 maggio 2010)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista l’Ordinanza federale sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993;
visto l’art. 5 cpv. 2 della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009,
decreta:
Art. 11L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del mercato dell’alloggio.
2A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio e su ogni elemento che interessa il censimento.
Art. 21I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione.
2Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla statistica cantonale (art. 22 e segg.)
Art. 3I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat.
Art. 4Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1]
Pubblicato nel BU 2010, 171.
[1] Entrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.