DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
31.12.2025
(Bollettino ufficiale 46/2025)
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 Regolamento sulle tasse dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 28 febbraio 2022

Regolamento

sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario

del 14 gennaio 2013 (stato 1° gennaio 2026)

 

L’Autorità di vigilanza

sull’esercizio delle professioni di fiduciario

 

visti l’articolo 12 capoversi 1 e 2 della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid) e l’articolo 3 capoverso 1 del relativo regolamento d’applicazione del 30 maggio 2012 (RFid);

visto l’articolo 9 capoverso 5 del regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 24 settembre 2012,[1]

emana:

Tassa di esercizio annuale

Art. 1[2]1L’importo della tassa annuale di esercizio per ogni singola categoria è fissato in 600 franchi.

2Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa annuale di esercizio.

3La tassa annuale di esercizio è dovuta per l’intero anno civile, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 capoverso 2.

 

Tassa di autorizzazione

Art. 2[3]1La tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario è fissata in 800 franchi.

2Per le nuove autorizzazioni la tassa annuale di esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese.

3Per ogni nuova concessione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario.

 

Tasse per le singole decisioni

Art. 31L’Autorità di vigilanza stabilisce l’importo delle singole tasse sulla base del principio della copertura dei costi.

2L’importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l’importo massimo di 1'000 franchi.[4]

 

Spese di cancelleria

Art. 4[5]Per le singole spese di cancelleria l’importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi.

 

Entrata in vigore

Art. 5Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 14.


[1]  Ingresso modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.

[2]  Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.

[3]  Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.

[4]  Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.

[5]  Art. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.