Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi nel pomeriggio del 31 dicembre 2025.
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Regolamento
sulle tasse dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario
del 14 gennaio 2013 (stato 1° gennaio 2026)
L’Autorità di vigilanza
sull’esercizio delle professioni di fiduciario
visto l’articolo 9 capoverso 5 del regolamento sull’organizzazione e la gestione dell’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario del 24 settembre 2012,[1]
emana:
Art. 1[2]1L’importo della tassa annuale di esercizio per ogni singola categoria è fissato in 600 franchi.
2Per ogni autorizzazione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa annuale di esercizio.
3La tassa annuale di esercizio è dovuta per l’intero anno civile, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2 capoverso 2.
Tassa di autorizzazione
Art. 2[3]1La tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario è fissata in 800 franchi.
2Per le nuove autorizzazioni la tassa annuale di esercizio è computata in dodicesimi rispetto alla durata effettiva dell’attività nel corso dell’anno civile, ritenuto che la frazione del mese è calcolata come mese.
3Per ogni nuova concessione supplementare si aggiungono 300 franchi alla tassa di autorizzazione all’esercizio della professione di fiduciario.
Tasse per le singole decisioni
Art. 31L’Autorità di vigilanza stabilisce l’importo delle singole tasse sulla base del principio della copertura dei costi.
2L’importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l’importo massimo di 1'000 franchi.[4]
Spese di cancelleria
Art. 4[5]Per le singole spese di cancelleria l’importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi.
Entrata in vigore
Art. 5Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 2013, 14.
[1] Ingresso modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
[2] Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
[3] Art. modificato dal R 17.11.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 317.
[4] Cpv. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.
[5] Art. modificato dal R 28.2.2022; in vigore dal 1.6.2022 - BU 2022, 137.