DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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Regolamento

della Commissione del controllo del mandato pubblico

della Banca dello Stato del Cantone Ticino

(del 13 aprile 2010)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino del 25 ottobre 1988,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Istituzione della Commissione del

controllo del mandato pubblico

Art. 1Nell’ambito dell’esercizio della vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino (detta in seguito «Banca») da parte del Gran Consiglio è istituita una Commissione di controllo denominata «Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino» (detta in seguito «Commissione»).

 

Scopo del regolamento

Art. 2Questo regolamento disciplina l’organizzazione, le competenze e il campo di attività della Commissione, nonché la procedura che regola i rapporti della stessa con il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato nell’ambito dell’adempimento del mandato di vigilanza sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino e nel processo di approvazione dei conti annuali della Banca e relativo scarico agli organi della stessa.

 

Capitolo secondo

Organizzazione

A. Composizione

 

Ufficio presidenziale

Art. 31La Commissione elegge, all’inizio del suo mandato:

a)un Presidente;

b)un Vice Presidente;

c)un Segretario.

2I mandati sono rinnovabili.

3Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario formano l’Ufficio presidenziale.

 

B. Organizzazione

 

Convocazione

Art. 41La Commissione si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. La Commissione definisce il programma di  lavoro ed il piano annuale delle sedute che va trasmesso per conoscenza all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca e alla Presidenza del Gran Consiglio.

2Il Presidente della Commissione notifica all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca l’ordine del giorno delle sedute della Commissione.

 

Convocazione straordinaria

Art. 5Ogni membro della Commissione ha il diritto di chiedere, con istanza motivata e con preavviso scritto di 3 giorni lavorativi, la convocazione di una seduta straordinaria.

 

Costituzione

Art. 6La Commissione è validamente costituita e può deliberare alla presenza di almeno tre membri.

 

Deliberazioni

Art. 71Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

2L’astensione al voto non è ammessa.

3In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza quello del Vice Presidente.

4Il voto è aperto.

5La maggioranza dei membri della Commissione presenti alla seduta può richiedere il voto segreto.

6Ogni commissario è tenuto a serbare il segreto sulle discussioni e sulle deliberazioni della Commissione.

 

Verbale - Protocollo delle decisioni

Art. 81La Commissione allestisce un verbale delle sedute ed un protocollo delle decisioni, che sarà conservato in luogo sicuro ed inaccessibile a terzi non autorizzati.

2Copia del verbale viene trasmesso unicamente ai membri della Commissione.

3Il Presidente della Commissione può decidere di inviare copia del verbale a terzi, sotto condizione dell’obbligo del rispetto della riservatezza del documento.

4La Segreteria del Gran Consiglio metterà a disposizione della Commissione un’adeguata struttura per l’archivio dei documenti.

 

Capitolo terzo

Competenze

 

In generale

Art. 9La Commissione svolge i compiti di controllo, di vigilanza e di preavviso previsti dalla Legge, secondo la procedura fissata con questo regolamento.

 

Competenze di controllo del mandato pubblico

Art. 101La Commissione esegue il controllo del rispetto del mandato pubblico, formalizzato nel documento elaborato dal Consiglio di amministrazione della Banca, e verifica che la Banca realizzi lo scopo della Legge (articolo 3).

2In particolare la Commissione verifica:

a)il raggiungimento degli obbiettivi generali e specifici perseguiti a medio termine dalla Banca per favorire lo sviluppo dell’economia cantonale;

b)gli strumenti utilizzati dalla Banca per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del mandato pubblico;

c)le priorità d’intervento predisposte dalla Banca nell’ambito del mandato pubblico.

3La Commissione ha diritto di esigere dalla Banca le spiegazioni e i documenti che le occorrono per svolgere il suo mandato.

 

Competenze di preavviso

Art. 111La Commissione preavvisa l’approvazione dell’esercizio della Banca ai sensi dell’art. 39 della Legge all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze.

2In tale ambito essa ha la facoltà di visionare tutta la documentazione utile allo scopo e di sentire i rappresentanti della Banca.

3È riservato l’art. 17 di questo regolamento.

4Nell’allestire il preavviso scritto all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze, la Commissione si attiene agli obblighi di riservatezza previsti all’art. 18 di questo regolamento.

 

Limiti di competenza della Commissione

Art. 12[1]Sono escluse dai compiti della Commissione le verifiche riservate alla competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e dell’Ufficio di revisione esterno ai sensi della legislazione federale applicabile alla Banca (art. 36 Legge sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino).

 

Richieste di informazione

Art. 13[2]1Ogni richiesta va formulata all’Ufficio presidenziale del Consiglio di amministrazione della Banca, che fornirà le informazioni e la documentazione direttamente o per il tramite della Direzione Generale.

2Alla Commissione non possono essere forniti documenti o informazioni attinenti alle relazioni bancarie della clientela.

3Sono pure esclusi i documenti interni allestiti all’attenzione della FINMA e dell’Ufficio di revisione esterno della Banca.

 

Principio della riservatezza

Art. 14I documenti e le informazioni acquisite dalla Commissione, con l’eccezione di quelli indicati nell’art. 39 cpv. 2 della Legge sottostanno al principio della riservatezza ed hanno carattere strettamente confidenziale: richiamato l’art. 320 Codice penale svizzero non possono essere trasmessi o divulgati a terzi.

 

Capitolo quarto

Rapporto della commissione al Gran Consiglio

 

Termini

Art. 151La Commissione allestisce all’attenzione del Gran Consiglio, un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato pubblico della Banca.

2Prima di trasmetterlo al Gran Consiglio lo invia al Consiglio di amministrazione della Banca per le sue osservazioni.

 

Contenuto generale

Art. 16Il rapporto allestito dalla Commissione deve contenere una valutazione complessiva dell’espletamento del mandato pubblico da parte della Banca e precisare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali e specifici contenuti nel documento allestito dalla Banca ai sensi dell’art. 3a della Legge.

 

Valutazione specifica sul mandato pubblico

Art. 171Le verifiche sul corretto adempimento del mandato pubblico vengono eseguite analizzando il bilancio sociale ed ambientale annuale allestito dalla Banca.

2Esse devono tener conto in particolare dei seguenti criteri:

a)la qualità del rapporto intrattenuto dalla Banca con i clienti privati (individui, aziende, gruppi od organizzazioni) e pubblici (istituzionali);

b)l’importanza del contributo allo sviluppo dell’economia cantonale;

c)la qualità del rapporto della Banca con l’ambiente (bilancio sociale ed ambientale);

d)l’incidenza dell’esecuzione del mandato pubblico sul risultato d’esercizio della Banca.

 

Capitolo quinto

Indennità

 

Art. 18Le indennità dei membri della Commissione sono fissate dal Consiglio di Stato conformemente al Regolamento del 5 maggio 2008 concernente le Commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.

 

Capitolo sesto

Disposizioni transitorie e finali

 

Entrata in vigore

Art. 191Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[3]

2Esso si applica a partire dal corrente esercizio della Banca.

 

Norma transitoria

Art. 20La Commissione in carica al giorno dell’entrata in vigore scade al termine della corrente legislatura.

 

Disposizioni abrogative

Art. 21È abrogato il Regolamento della Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato del Cantone Ticino del 31 maggio 2005 emanato dalla Commissione del controllo del mandato pubblico della Banca dello Stato.

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 138.

 

 


[1]  Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.

[2]  Art. modificato dal R 13.4.2010; in vigore dal 16.4.2010 - BU 2010, 159.

[3]  Entrata in vigore: 16 aprile 2010 - BU 2010, 138.