Legge
d’applicazione della legge federale sulla politica regionale
(del 22 giugno 2009)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti:
-la Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006;
-l’Ordinanza sulla politica regionale del 22 marzo 2007;
-il messaggio 11 febbraio 2009 n. 6173 del Consiglio di Stato;
-il rapporto 12 maggio 2009 n. 6173R / 6174R della Commissione della gestione e delle finanze,
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Scopo
Art. 1La presente legge ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico attraverso il coordinamento delle politiche settoriali e stimolando l’innovazione, la creazione di valore aggiunto e la competitività territoriale cantonale.
Principi
Art. 2La politica regionale si fonda sui seguenti principi:
a)lo sviluppo sostenibile;
b)la sostenibilità economica a medio-lungo termine dei progetti;
c)la partecipazione pubblica e privata al finanziamento dei progetti;
d)il coordinamento delle politiche settoriali;
e)la complementarietà e le sinergie tra centri urbani e periferie;
f)la cooperazione transfrontaliera.
Programma d’attuazione della politica economica regionale e Convenzione di programma[1]
Art. 3[2]Il programma d’attuazione della politica economica regionale e la Convenzione di programma definiscono i contenuti, le priorità, le strategie e l’impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale.
Capitolo secondo
Autorità competenti
Autorità competenti
a) Consiglio di Stato
Art. 41L’applicazione della presente legge è di competenza del Consiglio di Stato.
2Esso ha in particolare i seguenti compiti:
a)elaborare, approvare e aggiornare il programma cantonale d’attuazione quadriennale, quale base per la stesura della Convenzione di programma, avvalendosi della collaborazione del gruppo strategico per la politica regionale;
b)negoziare e stipulare la Convenzione di programma con la Confederazione sulla base del programma cantonale d’attuazione;
c)garantire la conformità della Convenzione di programma con gli altri strumenti di pianificazione strategica cantonale e coordinare le varie politiche settoriali cantonali;
d)sorvegliare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella Convenzione di programma;
e)favorire le sinergie e assicurare la necessaria coerenza tra i progetti sostenuti;
f)definire le zone a basso potenziale di sviluppo e le relative strategie;
g)adottare misure che consistono nel contribuire al finanziamento degli Enti regionali per lo sviluppo e alle piattaforme tematiche, nel concedere sussidi e nell’aggiudicare commesse pubbliche;[3]
h)fissare i termini e le modalità di presentazione dei progetti;
i)indire bandi di concorso per progetti particolari;
l)assicurare la collaborazione fra tutte le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge;
m)nominare il gruppo strategico per la politica regionale e la commissione consultiva.
b) altre autorità
Art. 5Collaborano nell’applicazione della presente legge:
a)i Comuni tramite gli Enti regionali per lo sviluppo;
b)le agenzie regionali per lo sviluppo;
c)il gruppo strategico per la politica regionale;
d)le piattaforme tematiche;
e)la commissione consultiva.
Enti regionali per lo sviluppo
Art. 61Gli enti regionali per lo sviluppo (ERS) sono costituiti dai Comuni, eventualmente con la partecipazione di altri enti pubblici o privati.
2I Comuni determinano la forma giuridica pubblica o privata e l’organizzazione degli ERS, garantendo un’equa rappresentanza delle diverse componenti territoriali.
3Il Consiglio di Stato riconosce gli ERS il cui comprensorio è coerente con le regioni funzionali individuate dal Piano Direttore attorno ai quattro agglomerati urbani.
4Essi hanno in particolare il compito di:
a)partecipare all’allestimento e all’aggiornamento del programma cantonale d’attuazione quadriennale;
b)valorizzare il potenziale economico e territoriale della regione;
c)diventare ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi;
d)collaborare con il Cantone nell’applicazione della presente legge, in sintonia con gli indirizzi delle politiche settoriali.
Agenzie regionali per lo sviluppo
Art. 71Le agenzie regionali per lo sviluppo sono costituite dagli ERS.
2Esse hanno in particolare il compito di:
a)contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma;[4]
b)recepire, concepire, promuovere, coordinare e sostenere programmi e progetti;
c)catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a beneficio della regione;
d)svolgere funzione di sportello regionale per l’applicazione della presente legge.
Gruppo strategico per la politica regionale
Art. 81Il gruppo strategico per la politica regionale è composto da rappresentanti del Cantone, degli ERS e da esperti tematici, nominati dal Consiglio di Stato.
2Esso ha in particolare il compito di:
a)partecipare all’allestimento e all’aggiornamento del programma cantonale d’attuazione quadriennale;
b)assicurare il coordinamento delle iniziative degli ERS;
c)identificare le piattaforme tematiche;
d)valutare annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma;
e)esaminare l’attuazione delle misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione.
Piattaforme tematiche
Art. 9Le piattaforme tematiche, composte da esperti dei vari campi d’attività relativi alla Convenzione di programma, hanno il compito di individuare e attuare modalità operative specifiche volte a raggiungere i relativi obiettivi.
Commissione consultiva
Art. 101La commissione consultiva è composta da rappresentanti del gruppo strategico e delle agenzie regionali per lo sviluppo, nominati dal Consiglio di Stato.
2Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione dei sussidi.[5]
Capitolo terzo
Misure
Principio
Art. 11[6]1Le misure federali possono essere adottate unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.
2Le misure cantonali possono essere adottate per progetti conformi al programma d’attuazione della politica economica regionale o alla Convenzione di programma e devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.
Sussidi agli Enti regionali per lo sviluppo[7]
Art. 12[8]Il Cantone concede, per il tramite di una convenzione di sussidiamento, agli ERS riconosciuti un sussidio per le spese dell’agenzia per lo sviluppo regionale relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.
Sussidi alle piattaforme tematiche[9]
Art. 13[10]Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche sussidi in base ad un contratto di prestazione o a un mandato specifico.
Sostegno a progetti
Art. 14[11]1Le misure possono essere adottate per preparare, eseguire e valutare progetti o programmi che:
a)promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali;
b)consolidano la capacità di innovazione;
c)sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto;
d)promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con agglomerati urbani;
e)promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.
2Le misure previste dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti specifiche:
a)nei centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti unicamente progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone;
b)le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.
Sussidi federali e cantonali
Art. 15[12]1Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti sussidi, definiti in modo percentuale sull’importo computabile oppure forfettari:
a)sussidi nella forma di mutui a tassi d’interesse agevolati o senza interesse;
b)sussidi a fondo perso.
2Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:
a)i promotori di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento complessivo;
b)i mutui concessi ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 30% dell’importo computabile;
c)iI cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può̀ superare il 50% dell’importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell’aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell’importo computabile;
d)fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile concedere sussidi fino al 90% dell’importo computabile.
3Il Consiglio di Stato può adottare misure, fino a copertura integrale dei costi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti, convenzioni o programmi.
Capitolo quarto
Competenze finanziarie
Credito quadro
Art. 161Le misure sono finanziate mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, sulla base del programma d’attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma.[13]
2La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma d’attuazione della politica economica regionale e nella Convenzione di programma.[14]
Autorità competente
Art. 17[15]1Le misure vengono decise dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.
2Il Gran Consiglio decide le misure per importi superiori a 1’000’000 di franchi.
Restituzione
Art. 181Se l’oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all’autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.[16]
2L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data della concessione del sussidio.[17]
3A garanzia dell’obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell’art. 836 del Codice civile svizzero.
Diritto suppletorio
Art. 19Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Capitolo quinto
Rimedi giuridici
Diritto di ricorso
Art. 20[18]Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo sesto
Disposizioni finali e abrogative
Norma abrogativa
Art. 21La legge di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 221Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.[19]
Pubblicata nel BU 2009, 379.
[1] Nota marginale modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[2] Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[3] Lett. modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[4] Lett. modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[5] Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[6] Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[7] Nota marginale modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[8] Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[9] Nota marginale modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[10] Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[11] Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[12] Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[13] Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[14] Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[15] Art. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[16] Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[17] Cpv. modificato dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.
[18] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
[19] Entrata in vigore: 1° ottobre 2009 - BU 2009, 379.