DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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Legge

di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi

nei rapporti di lavoro di diritto pubblico

(del 24 giugno 2010)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;

-richiamato l’articolo 6 della legge del 24 giugno 2010 di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero,

decreta:

Campo di applicazione

Art. 1La presente legge disciplina la procedura di conciliazione nelle controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico davanti all’Ufficio conciliazione in materia di parità dei sessi.

 

Competenza dell’Ufficio di conciliazione

Art. 2Le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi sorte nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto pubblico possono essere sottoposte a un esperimento di conciliazione davanti all’Ufficio di conciliazione.

 

Istanza

Art. 31L’istanza di conciliazione può essere inoltrata nel termine di ricorso; in tal caso, quest’ultimo è sospeso.

2L’istanza di conciliazione deve essere inoltrata nella forma scritta all’Ufficio e contenere:

a)l’indicazione delle parti nonché il loro domicilio;

b)l’oggetto, i motivi e le conclusioni della domanda succintamente enunciati;

c)tutti i documenti concernenti l’istanza;

d)la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.

3Il presidente dell’Ufficio può invitare l’istante a precisare, prima dell’intimazione alla controparte ed entro un termine improrogabile, la sua domanda se questa si presenta prolissa, incompleta o imprecisa.

 

Citazione, atti preliminari

Art. 41Il presidente cita le parti all’udienza di conciliazione, da tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; alla citazione deve essere unita copia della domanda.

2La parte convenuta può, prima dell’udienza di conciliazione, esporre le sue precisazioni mediante un succinto riassunto scritto. È nondimeno facoltà del presidente chiedere alla parte convenuta, prima dell’udienza di conciliazione, delle precisazioni scritte circa le adduzioni della parte istante.

3La citazione indica le conseguenze previste per il caso di mancata comparsa all’udienza.

 

Comparsa all’udienza

Art. 5Le parti possono essere tenute a comparire personalmente.

 

Verbale

Art. 61L’Ufficio redige il verbale contenente le seguenti indicazioni:

a)la composizione dell’Ufficio;

b)il nome delle parti, degli eventuali patrocinatori o rappresentanti;

c)il riassunto delle allegazioni e delle conclusioni delle parti;

d)la menzione della mancata o dell’avvenuta conciliazione e eventualmente il tenore dell’accordo;

e)la possibilità di adire l’autorità amministrativa o giudiziaria competente entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della mancata intesa.

2Copia del verbale viene firmata da tutti i comparenti ed è intimata alle parti seduta stante.

 

 

 

 

Proposta conciliativa

Art. 71Esaminati i documenti e sentite le rispettive ragioni, l’Ufficio verifica se vi sia possibilità di una conciliazione diretta fra le parti; allorché ciò non sia il caso formula esso stesso una proposta conciliativa.

2Di regola le parti si pronunciano seduta stante sulla proposta conciliativa; tuttavia nel caso in cui vi siano concrete possibilità di conciliazione, l’Ufficio può assegnare alle parti un termine improrogabile, non superiore a dieci giorni, per pronunciarsi oppure indire un’ulteriore udienza a tale scopo; in tal caso la proposta viene verbalizzata.

 

Esecutività della conciliazione

Art. 8La conciliazione determina la fine della lite ed ha forza di cosa giudicata.

 

Mancata conciliazione

Art. 9In caso di mancata comparsa di una parte o se l’esperimento di conciliazione fallisce, l’autorità di nomina, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso e il Tribunale cantonale amministrativo possono essere aditi entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della mancata conciliazione.

 

Gratuità delle spese

Art. 101La procedura di conciliazione è gratuita e non possono essere assegnate indennità alle parti.

2Nel caso di temerarietà di una o dell’altra parte possono essere addossate in tutto o in parte le spese cagionate dalla procedura e può essere fatto obbligo di assegnazione di un’indennità alla controparte.

 

Entrata in vigore

Art. 11La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore contemporaneamente alla legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero.[1]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2010, 327.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 327.