DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
31.10.2025
(Bollettino ufficiale 36/2025)
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 Decreto esecutivo concernente i criteri d'occupazione residente del 17 febbraio 2016

Decreto esecutivo

concernente i criteri d’occupazione residente

del 17 febbraio 2016 (stato 24 ottobre 2025)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn),[1]

decreta:

Art. 1[2]Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.

 

Art. 2[3]L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente in Svizzera. Tale percentuale minima si applica anche alle aziende del settore primario. Per le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%.

 

Art. 3[4]1Il beneficiario del sostegno deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su base annua per 10 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.

2Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.[5]

3Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende fino all’anno in cui avviene la liquidazione.[6]

 

Art. 4[7]Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[8]

 

 

Pubblicato nel BU 2016, 84.


[1]  Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.

[2]  Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

[3]  Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 208; precedente modifica: BU 2019, 251.

[4]  Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

[5]  Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.

[6]  Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.

[7]  Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

[8]  Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 84.