DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst)

Legge

sull’esercizio della prostituzione

(LProst)

del 22 gennaio 2018 (stato 15 giugno 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 199 del Codice penale svizzero;

visto il messaggio 16 gennaio 2013 n. 6734 del Consiglio di Stato;

visto il messaggio aggiuntivo 4 novembre 2015 n. 6734A del Consiglio di Stato,

visto il rapporto 22 novembre 2017 n. 6734R-6734AR della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo e campo d’applicazione

Art. 11La legge ha lo scopo di:

aarginare il fenomeno della prostituzione illecita;

b)proteggere dallo sfruttamento e dalla violenza le persone che esercitano la prosti­tuzione, tutelandone la libertà di azione e di decisione;

c)disciplinare l’esercizio della prostituzione allo scopo di salvaguardare la popolazione dalle ripercussioni negative che ne derivano;

d)favorire l’adozione di misure preventive, sociosanitarie e di promozione della salute, nonché d’informazione del pubblico e di chi esercita la prostituzione.

2La presente legge si applica all’esercizio della prostituzione, indipendentemente dalle modalità e dai luoghi in cui è svolto.

 

Definizioni

Art. 21È considerata prostituzione ai sensi della legge ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L’acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione.

2È considerato locale erotico ai sensi della legge uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un’unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all’esercizio della prostituzione.

3Il gerente è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione del locale erotico, al quale è rilasciata l’autorizzazione prevista a tale scopo.

 

Luoghi vietati all’esercizio della prostituzione

a) Prostituzione di strada

Art. 31L’esercizio della prostituzione di strada è vietato in tutti i luoghi e nei momenti in cui questa può turbare l’ordine o la quiete pubblica, segnatamente all’aperto ed in tutti i luoghi, anche su suolo privato, visibili al pubblico. In particolare, è vietato in prossimità di scuole, ospedali e case per anziani, luoghi di culto riconosciuti, cimiteri, fermate di mezzi di trasporto pubblici, edifici pubblici aperti al pubblico e parchi gioco.

b) Prostituzione nelle zone residenziali

2I Municipi possono stabilire mediante ordinanza altri luoghi e le distanze in cui la prostituzione all’aperto è vietata.

3L’esercizio della prostituzione è vietato nelle zone che il piano regolatore destina in misura preponderante all’abitazione.

 

Capitolo secondo

Esercizio della prostituzione

 

a) Notifica

Art. 41Ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.

2La polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l’esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale.

 

Registro cantonale

Art. 51La polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati.

2Il regolamento ne disciplina i particolari.

 

Capitolo terzo

Locale erotico

 

Autorizzazione

Art. 61Un locale erotico può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell’autorizzazione.

2L’autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato.

3L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in grado di dimostrare che:

a)il locale dispone della licenza edilizia attestante che può essere destinato all’esercizio della prostituzione;

b)nella misura in cui fornisce anche un servizio di ristorazione e/o di alloggio, il locale dispone dell’autorizzazione quale esercizio pubblico;

c)qualora sia esercitata contemporaneamente un’attività accessoria, siano parimenti ossequiati i requisiti richiesti in tale ambito;

d)il locale dispone del certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dal competente servizio cantonale;

e)la gestione del locale è affidata a un gerente in possesso dei requisiti di legge;

4L’autorizzazione è personale, non è trasferibile ed è vincolata a determinati spazi di un edificio, che formano un’unità funzionale. Il rilascio dell’autorizzazione e il suo rinnovo possono essere assoggettati a condizioni e oneri.

5Se l’autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere designata una persona fisica, designata in qualità di responsabile. Nel caso in cui la persona giuridica sia una società anonima, essa deve disporre esclusivamente di azioni nominative.

6L’autorizzazione è rilasciata la prima volta per la durata di due anni ed è rinnovabile ogni due anni. La durata della sua validità può essere ridotta in presenza di giustificati motivi, o revocata se i presupposti per il suo rilascio vengono a mancare.

7L’autorizzazione deve essere esposta in maniera visibile all’entrata del locale. Negli appartamenti, essa può anche essere posta all’interno.

8La polizia cantonale gestisce un registro dei locali erotici e dei loro gerenti.

 

Accesso ai locali

Art. 7L’accesso ai locali erotici è vietato ai minorenni ai sensi del Codice civile svizzero.

 

Orari d’esercizio

Art. 8I locali erotici possono essere aperti durante gli orari fissati dalla licenza edilizia, in nessun caso prima delle 10:00 o dopo le 03:00. Il Municipio può ridurre gli orari, previa diffida, in caso di ripetute turbative della quiete pubblica e dell’ordine pubblico, tuttavia non ad un orario che precede la 01:00.

 

Attività accessorie

Art. 91I locali erotici possono offrire anche servizi di ristorazione e di alloggio se risultano soddisfatti i presupposti per l’apertura e la gestione di un esercizio pubblico prescritti dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) del 15 marzo 2023. Devono comunque essere qualificati e presentarsi al pubblico come tali.[1]

2Qualora in un locale erotico fossero esercitate ulteriori attività collaterali disciplinate da specifiche norme settoriali, tali disposizioni devono essere parimenti ossequiate.

 

Gerente del locale erotico

Art. 101Il gerente del locale erotico:

a)deve disporre dell’esercizio dei diritti civili;

b)deve essere di nazionalità svizzera o se straniero in possesso dell’autorizzazione per esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;

c)deve presentare sufficienti garanzie di corretto adempimento dell’attività; in particolare, non deve aver subito condanne per reati inconciliabili con l’attività di gerente di locale erotico in Svizzera o all’estero negli ultimi cinque anni;

d)deve essere solvibile; in particolare, non deve essere in stato di fallimento, trovarsi in stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o versare in una situazione economica che pregiudica la sua indipendenza;

e)non deve essere stato oggetto, negli ultimi cinque anni, di revoche dell’autorizzazione per la gestione di un locale erotico o di un esercizio pubblico;

f)deve avere diritto di firma ed essere iscritto a registro di commercio.

2Non adempie altresì ai requisiti di cui al cpv. 1 lett. c) chi in altro modo rappresenti o abbia rappresentato una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici sia in Svizzera che all’estero.

3Chi intende qualificarsi come gerente deve presentare un estratto del casellario giudiziale (o simili) del Paese o dei Paesi ove ha avuto il proprio domicilio nel corso degli ultimi cinque anni. Al responsabile che non ha avuto domicilio in Svizzera nel corso degli ultimi cinque anni, spetta anche la prova del domicilio nei Paesi per i quali presenta l’estratto del casellario giudiziale (o simili).

 

Responsabilità e doveri del gerente

Art. 111Il gerente è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una conduzione conforme alla legge.

2Il gerente è tenuto in particolare a:

a)garantire la sua costante presenza nel locale durante gli orari di apertura e la sua reperibilità;

b)accertare che tutte le persone in attività nel locale siano in regola con la legislazione in materia di stranieri;

c)assicurare che tutte le persone in attività nel locale siano in possesso dei documenti di identità e svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento;

d)tenere un registro costantemente aggiornato indicante l’identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti;

e)assicurare il mantenimento dell’ordine nel locale e di condizioni igienico-sanitarie impeccabili;

f)assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico nelle zone adiacenti il locale;

g)garantire la disponibilità gratuita di adeguati mezzi di prevenzione, incoraggiandone l’uso;

h)esporre la documentazione informativa e di promozione della salute, messa a disposizione dal Cantone e dagli enti preposti da quest’ultimo designati;

i)ha l’obbligo di trattenere giornalmente l’imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, conformemente al Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche;

j)ha l’obbligo di versare entro il 1° di ogni mese le imposte trattenute ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) all’autorità fiscale competente.

3Il gerente è tenuto a segnalare senza indugio alle competenti autorità situazioni che potrebbero originare inchieste penali.

4In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gerente deve essere immediatamente sostituito da un supplente in grado di assumersi i compiti demandati dalla presente legge e dal regolamento di applicazione. Tale persona deve essere celermente notificata al Dipartimento ed essere in possesso dei requisiti dell’art. 10.

 

Revoca dell’autorizza-zione e chiusura

Art. 121L’autorizzazione per la gestione di un locale erotico è revocata se non sono più dati i presupposti per il rilascio.

2In caso di revoca, il Dipartimento ordina la chiusura del locale erotico e, se le condizioni poste dalle rispettive leggi non sono più adempiute, anche le autorizzazioni rilasciate per attività accessorie e collaterali sono revocate.

 

 

Estinzione dell’autorizzazione

Art. 13L’incapacità civile o il decesso del gerente comporta l’estinzione dell’autoriz­zazione per la gestione, qualora non venga sostituito entro cinque giorni con una persona che ossequia quanto stabilito dall’art. 10.

 

Appartamenti

Art. 141Purché non vi sia condivisione degli spazi con altre persone che esercitano la stessa attività, non è necessaria l’autorizzazione di cui all’art. 6:

a)se chi esercita l’attività della prostituzione lo fa a titolo individuale, in locali di sua proprietà o per i quali vanta dei diritti d’uso;

b)se una persona non mette a disposizione più di un appartamento destinato all’esercizio della prostituzione e questa attività è esercitata unicamente dalla persona alla quale il locale è messo a disposizione.

2I locali rimangono soggetti ai controlli di cui agli art. 20 e 21.

3L’accesso agli enti della rete d’aiuto designati dal Consiglio di Stato deve essere garantito.

4L’esercizio della prostituzione in tali locali va notificato al Dipartimento. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.

5L’eccezione prevista dal cpv. 1 non vale nel caso in cui nel medesimo stabile vi siano più appartamenti in cui è esercitata la prostituzione, indipendentemente dal numero di persone che la esercitano all’interno dello stesso appartamento. In tal caso tutti gli appartamenti devono chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 6. Il Consiglio di Stato ne stabilisce i dettagli.

 

Capitolo quarto

Tasse

 

Tasse

Art. 15Le decisioni concernenti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo o la revoca dell’autorizzazione sono soggette al prelevamento di una tassa a copertura dei costi da fr. 50.– a fr. 1’000.–.

 

Capitolo quinto

Prevenzione sanitaria, informazione e assistenza

 

Difesa della salute pubblica

Art. 161Al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e del singolo individuo, lo Stato promuove, finanzia e sostiene l’informazione volta a sensibilizzare sulle possibili conseguenze sanitarie legate al fenomeno della prostituzione. Esso collabora con enti pubblici o privati senza scopo di lucro, preposti all’aiuto e al sostegno di persone che esercitano la prostituzione, alla prevenzione dal contagio di malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione della salute. Rimane riservata la responsabilità personale del cliente e di chi esercita la prostituzione in caso di contagio da malattie sessualmente trasmissibili.

2Il Cantone può sussidiare i progetti o le attività presentati e gestiti dai summenzionati enti, tramite un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo.

3Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento del sussidio.

 

Aiuto alle persone nella condizione di sfruttamento

Art. 171Le persone che esercitano la prostituzione in Ticino possono rivolgersi gratuitamente agli enti designati dal Consiglio di Stato, che prestano loro una consulenza di natura psicologica, sociale, sanitaria e legale, per aiutarle ad uscire dalla condizione di sfruttamento.

2Tutte le persone che prestano assistenza conformemente al cpv. 1 sono tenute al segreto professionale.

 

Lotta alla tratta degli esseri umani

Art. 181Il Cantone mette in atto tutte le misure necessarie per combattere la tratta degli esseri umani attraverso un dispositivo che preveda:

a)l’identificazione delle potenziali vittime e delle situazioni a rischio;

b)la presa a carico delle vittime (consulenza psicosociale e giuridica);

c)la concessione di un periodo di riflessione di 30 giorni alle vittime ai fini della denuncia;

d)la concessione di un permesso di soggiorno per la durata del processo e il riconoscimento di uno statuto legale duraturo nel tempo al fine di garantire alle vittime adeguata protezione;

e)l’identificazione di un luogo protetto per il soggiorno delle vittime;

f)il finanziamento del soggiorno delle vittime a corto e medio termine;

g)la collaborazione tra le autorità giudiziarie e gli enti d’aiuto.

2I membri delle autorità di polizia, di giustizia e dell’Ufficio immigrazioni ricevono una formazione continua sul tema della tratta degli esseri umani. All’interno di questi uffici vengono designati collaboratrici e collaboratori specializzati nella trattazione di casi di tratta.

3Il Cantone designa un servizio di aiuto alle vittime di tratta e ne sostiene finanziariamente l’attività.

 

Facoltà degli enti

Art. 19Gli enti designati dal Consiglio di Stato che svolgono i compiti previsti agli art. 16 e 17 hanno diritto di accedere ai locali in cui viene esercitata la prostituzione e possono disporre al riguardo delle informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

 

Capitolo sesto

Controlli

 

Diritto d’ispezione

Art. 20La Polizia cantonale e, su sua delega, la Polizia comunale, come pure i competenti funzionari dell’autorità cantonale possono, in ogni momento, eseguire controlli nei locali in cui si esercita o si ritiene sia esercitata la prostituzione, al fine di accertare l’identità delle persone che si trovano all’interno e verificare il rispetto della presente legge.

 

Idoneità della struttura

Art. 211Le autorità competenti possono procedere in ogni momento a verificare l’idoneità della struttura soggetta all’autorizzazione.

2Il diritto d’ispezione si estende a tutti i locali della struttura soggetta all’autorizzazione ai sensi della legge e agli appartamenti.

 

Capitolo settimo

Collaborazione e assistenza amministrativa tra autorità

 

Collaborazione e assistenza

Art. 221Le autorità competenti per l’applicazione della presente legge si assistono vicendevolmente nell’adempimento dei loro compiti, scambiandosi tempestivamente le informazioni utili e necessarie ai fini di un’applicazione coerente ed efficace della presente legge.

2Le altre autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni utili e necessarie all’applica­zione della presente legge.

3Esse segnalano inoltre d’ufficio alle autorità competenti tutti i casi constatati nella loro attività che possono dare adito a un intervento o ad una revoca ai sensi dell’art. 25 della presente legge.

4Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano alle autorità competenti, una volta cresciute in giudicato, le sentenze e i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti inconciliabili con l’attività autorizzata.

 

Trasmissione a organi pubblici da parte della Polizia cantonale

Art. 231La Polizia cantonale trasmette d’ufficio alle autorità fiscali, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all’adempimento dei rispettivi compiti legali.

2Il regolamento d’applicazione disciplina, segnatamente, i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d’accesso alle informazioni come pure l’organizzazione e la gestione del registro cantonale per l’esercizio della prostituzione e l’apertura dei locali erotici.

3Per quanto non disciplinato dalla legge o dal regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla Polizia cantonale e dalle Polizie comunali (LPDPpol) del 13 dicembre 1999.

Capitolo ottavo

Pubblicità

 

Pubblicità

Art. 241Ogni forma di comunicazione al pubblico di un locale erotico deve essere accompagnata dalla seguente formulazione: «locale autorizzato all’esercizio secondo la LProst».

2È fatto divieto di utilizzare la formulazione di cui al cpv. 1 a locali non autorizzati ai sensi della presente legge.

3La pubblicità dell’attività della prostituzione mediante cartellonistica stradale all’interno dei perimetri definiti dai Comuni è vietata.

4Rimane riservata l’applicazione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

 

Capitolo nono

Sanzioni

 

Revoca

Art. 25L’autorizzazione a gestire un locale erotico è revocata:

a)se sono state rilasciate sulla base di indicazioni inveritiere;

b)in caso di grave o ripetuta violazione della legge o del regolamento;

c)in caso di mancato pagamento degli oneri sociali e delle imposte;

d)in caso di mancata trattenuta dell’imposta dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst;

e)in caso di mancato versamento, entro il 1. di ogni mese, dell’imposta trattenuta all’autorità fiscale ai sensi dell’art. 11 cpv. 2 lett. i) e lett. j) LProst.

 

Capitolo decimo

Rimedi di diritto

 

Ricorso

Art. 26La procedura ricorsuale è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Capitolo undicesimo

Disposizione penale

 

Multa

Art. 271Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 200.– a un massimo di fr. 40 000.–.

2Al contravventore residente all’estero può essere chiesto un’anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa.

3Le infrazioni sono perseguite dal Dipartimento; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

 

Capitolo dodicesimo

Disposizioni finali, transitorie e abrogative

 

Regolamento di applicazione

Art. 28Al Consiglio di Stato è delegata la competenza per emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione e designa le autorità competenti preposte all’applicazione della presente legge.

 

Abrogazione

Art. 29La legge sull’esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 è abrogata.

 

Norma transitoria

Art. 30Le persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto un’autorizzazione comunale per l’apertura e la gestione di un locale erotico, sono tenute a richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 5, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Se chi ne fa richiesta rende verosimile l’esistenza dei presupposti all’autorizzazione, viene concessa per questi locali un’autorizzazione provvisoria.

 

Entrata in vigore

Art. 311Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2II Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore[2].

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2018, 111 e 439

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 214.

[2]  Entrata in vigore: 1° luglio 2019 - BU 2018, 439.