DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
19.04.2024
(Bollettino ufficiale 13/2024)
>

676

150.100

< >
 Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP)

Legge

sull’esercizio dei diritti politici

(LEDP)

del 19 novembre 2018 (stato 1° luglio 2023)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;

visto il rapporto aggiuntivo 13 novembre 2018 n. 7185RA della Commissione di redazione,

decreta:

TITOLO I

Campo di applicazione

 

Campo di applicazione; definizione

Art. 11La presente legge si applica alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia cantonale nonché alla domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio.

2Essa si applica alle votazioni popolari federali, all’elezione del Consiglio nazionale e all’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in materia federale, riservate le disposizioni della legislazione federale.

3È votazione o elezione cantonale ai sensi della legge quella che ha luogo nell’intero Cantone o nel Circolo.

4La presente legge si applica anche alle votazioni consultive, riservate le leggi speciali.

 

TITOLO II

Diritti politici

 

Diritto di voto

a) in materia comunale

Art. 2Ha diritto di voto in materia comunale:

a)ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da tre mesi in un Comune del Cantone;

b)ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

 

b) in materia cantonale

Art. 3Ha diritto di voto in materia cantonale:

a)ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti, domiciliato da cinque giorni in un Comune del Cantone;

b)ogni cittadino ticinese all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

 

c) in materia federale

Art. 4Ha diritto di voto in materia federale:

a)ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone;

b)ogni cittadino svizzero all’estero di diciotto anni compiuti il cui Comune di voto ai sensi della legislazione federale è nel Cantone.

 

Catalogo elettorale

a) principio

Art. 51Il Municipio tiene il catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale.

2Il catalogo elettorale è tenuto in forma elettronica ed è costantemente aggiornato fino al quinto giorno prima di ogni votazione o elezione.

3Gli aventi diritto di voto nel Comune hanno diritto di consultare il catalogo elettorale.

4Il regolamento disciplina la forma, il contenuto, i modi di consultazione e la conservazione del catalogo elettorale.

 

b) iscrizione e radiazione

Art. 61L’avente diritto di voto è iscritto nel catalogo elettorale del Comune di domicilio.

2Il cittadino svizzero all’estero è iscritto nel Comune di voto determinato secondo la legislazione federale.

3Nessun cittadino può essere radiato dal catalogo elettorale di un Comune se non risulta iscritto in quello di un altro.

4Dell’iscrizione e della radiazione viene data comunicazione scritta al cittadino interessato.

 

c) cambiamento di domicilio

Art. 71Nel caso di cambiamento di domicilio, il termine di attesa per l’acquisto del diritto di voto in materia comunale e cantonale decorre dal giorno in cui il cittadino si annuncia al Municipio del Comune dove intende domiciliarsi sottoscrivendo la notifica di arrivo.

2Il cittadino che cambia domicilio nel Cantone, durante il termine di attesa esercita il diritto di voto nel Comune del precedente domicilio.

 

d) pubblicazione

Art. 8Il Municipio, riservata la delega ai servizi dell’amministrazione comunale, pubblica:

a)il catalogo elettorale aggiornato al 31 dicembre ogni anno durante tutto il mese di gennaio, negli orari di apertura della cancelleria comunale, con avviso all’albo comunale; la pubblicazione include i cittadini che acquisiscono il diritto di voto nell’anno per il quale il catalogo è allestito;

b)ogni variazione del catalogo elettorale per un periodo di quindici giorni all’albo comunale.

 

Diritto di eleggibilità

a) elezioni cantonali

Art. 91Nelle elezioni cantonali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.

2L’eletto non domiciliato in un Comune del Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati.

3Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

 

b) elezioni comunali

Art. 10Nelle elezioni comunali è eleggibile ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti domiciliato da tre mesi nel Comune; sono riservate le norme sull’ineleggibilità e sull’esclusione dai diritti politici.

 

Ineleggibilità

Art. 111È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; la disposizione non si applica all’elezione del Consiglio comunale.

2Per l’accertamento dell’ineleggibilità sono determinanti le condanne che figurano nell’estratto del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale svizzero.

3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio decide sull’ineleggibilità.

 

Esclusione dai diritti politici

Art. 12Sono escluse dai diritti politici le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

 

TITOLO III

Esercizio del diritto di voto

Capitolo primo

Luogo di voto

 

Principio

Art. 131Il cittadino esercita il diritto di voto nel Comune di domicilio o, nel caso di cittadino svizzero all’estero, nel Comune di voto definito dalla legislazione federale, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

2Il Municipio attribuisce l’avente diritto di voto a un ufficio elettorale; esso può consentire l’esercizio del diritto di voto in un altro ufficio elettorale, purché, nel caso siano istituiti circondari elettorali, il voto sia computato nel circondario elettorale cui è attribuito l’avente diritto di voto.

 

Capitolo secondo

Convocazione delle assemblee

 

Convocazione per le votazioni o le elezioni

a) cantonali e federali

Art. 141Il Consiglio di Stato convoca le assemblee dei Comuni mediante decreto pubblicato nel Foglio ufficiale:

a)per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;

b)per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.

2Il decreto indica lo scopo della convocazione e la data delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere e il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

3Il Municipio pubblica all’albo comunale almeno trenta giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione la data, l’ora e il luogo delle operazioni di voto.

4Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia cantonale.

5Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.

 

b) comunali

Art. 151Il Municipio convoca l’assemblea mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale:

a)per le votazioni, al più tardi trenta giorni prima del giorno della votazione;

b)per le elezioni, al più tardi sessanta giorni prima del giorno dell’elezione.

2La risoluzione indica lo scopo della convocazione, la data, l’ora, il luogo delle operazioni di voto e, in caso di elezione, il numero dei candidati da eleggere, il termine di presentazione delle proposte di candidati e la documentazione da depositare.

3Nei mesi di luglio e di agosto non possono avere luogo elezioni o votazioni in materia comunale.

4Il Municipio fissa la data di convocazione dell’assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni; di regola alle elezioni non vengono abbinate votazioni.

 

Capitolo terzo

Locali di voto

 

Edifici e locali di voto

Art. 161Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono nella sede del Municipio o in altri edifici pubblici designati dal Municipio.

2Ogni ufficio elettorale deve disporre di almeno una cabina e di un’urna di voto.

 

Capitolo quarto

Materiale di voto

 

Preparazione

Art. 171L’autorità competente per la votazione o l’elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi, riservato il capoverso 2.

2Il materiale di voto messo a disposizione dal Cantone è pagato da questo; le spese di invio sono assunte dal Comune.

3Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo.

4Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

5Il Consiglio di Stato e il Municipio custodiscono il materiale di voto in modo sicuro.

6Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto e sulla sua custodia.

 

Invio

Art. 181La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto in modo che questo lo riceva al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell’elezione.

2Nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio, il termine minimo del capoverso 1 è ridotto a dieci giorni.

 

Capitolo quinto

Operazioni di voto

 

Giorni e orari di voto

Art. 191Le operazioni di voto hanno luogo la domenica dalle ore 10.00 a mezzogiorno; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

2Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

3Il Consiglio di Stato può fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

 

Accesso ai locali di voto

Art. 201Durante le operazioni di voto, l’accesso ai locali di voto è consentito solo agli aventi diritto di voto per il tempo necessario per esercitare il loro diritto, ai membri degli uffici elettorali, ai loro ausiliari e ai delegati.

2Nei locali di voto e negli accessi ad essi è vietata qualsiasi attività di propaganda.

 

Capitolo sesto

Esercizio del voto

 

Voto di persona all’ufficio elettorale

Art. 211L’avente diritto di voto, prima di deporre di persona la scheda nell’urna, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione.

2L’ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l’elettore possa compilare la scheda in una cabina.

 

Voto accompagnato

Art. 22L’avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina.

 

Voto per corrispondenza

Art. 231Il voto per corrispondenza è esercitato mediante l’invio alla cancelleria comunale delle schede votate, riposte nelle apposite buste, e della carta di legittimazione compilata e firmata.

2Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la busta alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nella cassetta delle lettere comunale.

 

Voto elettronico

Art. 241Il Consiglio di Stato può, con l’autorizzazione del Consiglio federale e d’intesa con i Comuni interessati, ammettere la sperimentazione del voto elettronico, limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale.

2Il voto elettronico è ammesso se sono prese tutte le misure efficaci e adeguate volte a garantire che:

a)possano partecipare allo scrutinio soltanto gli aventi diritto di voto (controllo della legittimazione al voto);

b)ciascun avente diritto di voto disponga di un solo voto e possa votare soltanto una volta (unicità del voto);

c)terzi non possano intercettare, modificare o deviare in modo sistematico ed efficace voti espressi per via elettronica (garanzia dell’espressione fedele e sicura della volontà popolare);

d)terzi non possano venire a conoscenza del contenuto di voti espressi per via elettronica (segreto del voto);

e)possa essere escluso qualsiasi abuso sistematico (scrutinio conforme alle norme).

3Le disposizioni emanate dalla Confederazione in materia di voto elettronico si applicano per analogia anche alle votazioni e elezioni del diritto cantonale.

4Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione. Esso può derogare alle disposizioni della presente legge laddove necessario per tenere conto delle particolarità del voto elettronico e delle disposizioni federali.

 

Capitolo settimo

Espressione del voto

 

Votazioni

Art. 25Il voto si esprime con la formula «sì» o «no» nelle lingue nazionali; nel caso di votazioni con domanda sussidiaria o varianti, il regolamento ne disciplina le modalità.

 

Elezioni

a) in generale

Art. 261L’elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti e, nelle elezioni con il sistema proporzionale, nella casella che affianca la denominazione della lista; la scheda intestata è valida anche se non è espresso alcun voto preferenziale.

2In ogni scheda il numero massimo dei voti che l’elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire.

 

b) con il sistema proporzionale

Art. 271Con il voto espresso a favore di una lista, è attribuito un voto a tutti i candidati di questa lista; nel caso di scheda non intestata, per ogni voto preferenziale espresso, viene attribuito un voto non emesso alla lista di appartenenza del candidato.

2L’elettore può rinunciare ad attribuire il voto alla lista; in questo caso la scheda è valida purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

3La scheda intestata a più liste è valida e considerata quale scheda senza intestazione purché sia espresso almeno un voto preferenziale a un candidato.

4Se in una scheda intestata a una lista il numero di voti preferenziali supera il numero massimo, i voti preferenziali sono annullati.

 

TITOLO IV

Uffici elettorali

 

Composizione e funzionamento

Art. 281L’ufficio elettorale si compone di un presidente, di due membri e di tre membri supplenti, designati dal Municipio avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici tra gli iscritti nel catalogo elettorale comunale; in caso di necessità il Municipio può fare capo a funzionari del Comune, anche se non iscritti nel catalogo elettorale comunale.

2Durante le operazioni di voto devono essere presenti almeno due membri dell’ufficio elettorale.

3Le cariche sono obbligatorie.

4Il regolamento disciplina il funzionamento dell’ufficio elettorale.

 

Numero; ufficio elettorale principale

Art. 291Il Municipio fissa, mediante risoluzione da pubblicare all’albo comunale almeno trenta giorni prima dell’elezione o della votazione, il numero e la composizione degli uffici elettorali.

2Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dal Consiglio di Stato.

3Nei Comuni con più uffici, il Municipio designa l’ufficio elettorale principale cui incombe di stabilire il risultato complessivo del Comune e di modificare eventuali manifesti errori di conteggio dei voti, ripetendo, qualora fosse necessario, lo spoglio delle schede.

 

Delegati

Art. 301In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista o candidatura hanno diritto di designare un delegato che partecipa alle attività dell’ufficio elettorale e un supplente.

2In caso di votazione, il diritto è conferito ai comitati di sostegno costituitisi per l’occasione.

3Il nome del delegato e del supplente deve essere notificato al presidente dell’ufficio elettorale per il tramite del Municipio al più tardi dieci giorni prima del giorno della votazione o dell’elezione.

4Può essere designato quale delegato chi è iscritto nel catalogo elettorale nel Comune; in caso di elezione o votazione cantonale, può essere designato quale delegato chi ha diritto di voto in materia cantonale.

5I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

 

Compiti

Art. 311L’ufficio elettorale dirige i lavori preparatori e le operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità di tali attività, custodisce il materiale di voto in modo sicuro, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati e si pronuncia sulla validità delle schede; le decisioni sono prese a maggioranza.

2L’ufficio elettorale può delegare i lavori preparatori a funzionari del Comune.

3L’ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l’elenco dei votanti.

4Sono riservate le competenze degli uffici cantonali di spoglio.

5L’ufficio elettorale può chiedere, per il mantenimento dell’ordine, l’assistenza degli uscieri e degli agenti comunali e se necessario della polizia cantonale.

 

TITOLO V

Spoglio e accertamento del risultato

 

Competenza

Art. 321Nelle votazioni, nelle elezioni con il sistema maggioritario e nelle elezioni del Consiglio nazionale lo spoglio è effettuato dal Comune.

2Negli altri casi lo spoglio è effettuato dal Cantone.

3Dal momento in cui rientrano le buste di trasmissione, l’ufficio elettorale le può aprire per registrare l’avente diritto di voto.

4La mattina della domenica del voto, l’ufficio elettorale può aprire le buste di voto contenenti le schede e, quando prescritto, numerare le schede.

5Lo spoglio avviene a porte chiuse da mezzogiorno della domenica del voto.

6Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulle operazioni di spoglio.

 

Compiti dell’ufficio elettorale

a) nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale

Art. 331Dopo la chiusura delle operazioni di voto,

a)l’ufficio elettorale:

effettua lo spoglio delle schede;

adotta le decisioni di sua competenza;

stabilisce i risultati;

redige il verbale delle operazioni di voto e di spoglio;

consegna il verbale e il materiale di voto al Municipio;

b)l’ufficio elettorale principale, sulla base dei verbali degli uffici elettorali:

stabilisce il risultato complessivo nel Comune;

redige il verbale;

stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;

nel caso di elezioni e votazioni federali e cantonali, comunica immediatamente i risultati nelle modalità stabilite dalla Cancelleria dello Stato.

2Nel caso di votazioni comunali e di elezioni comunali con il sistema maggioritario, l’ufficio elettorale ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.

3Negli altri casi di votazione o elezione con spoglio comunale, trasmette un esemplare originale del verbale all’autorità designata dal Consiglio di Stato.

4Se è designato un ufficio elettorale principale, questo si occupa della comunicazione dei risultati alla Cancelleria dello Stato e delle incombenze dei capoversi 2 e 3.

 

b) nelle elezioni con spoglio cantonale

Art. 341L’ufficio elettorale conta le schede, verificandone la corrispondenza con il numero degli elettori, le numera, segnala le schede non regolari e redige il verbale.

2L’ufficio elettorale trasmette un esemplare originale del verbale, l’elenco dei votanti e le schede votate all’autorità cantonale competente per lo spoglio.

3Un esemplare originale del verbale viene trasmesso al Municipio.

 

Composizione e compiti dell’ufficio cantonale di spoglio

Art. 351Gli uffici cantonali di spoglio si compongono di un presidente, che deve essere un magistrato dell’ordine giudiziario, e di due membri; il Consiglio di Stato fissa il numero degli uffici cantonali di spoglio e ne designa i componenti.

2I candidati non possono far parte degli uffici di spoglio.

3L’ufficio cantonale di spoglio:

verifica i verbali degli uffici elettorali;

effettua lo spoglio delle schede;

redige il verbale delle operazioni di spoglio.

4Il Consiglio di Stato ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

 

Consiglio di Stato

Art. 36Ad eccezione dei casi di competenza dell’ufficio elettorale (art. 33 cpv. 2) e dell’Ufficio cantonale di accertamento (art. 37 cpv. 1), il Consiglio di Stato:

stabilisce i risultati;

nelle elezioni stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;

rilascia le credenziali;

pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.

 

Ufficio cantonale di accertamento

a) composizione

Art. 371Nei casi di votazione sulla domanda di revoca del Consiglio di Stato, di elezioni con spoglio cantonale e di elezione complementare del Consiglio di Stato, l’Ufficio cantonale di accertamento è costituito alla sede del Governo da tre giudici e uno o più supplenti del Tribunale di appello da esso designati e fa capo al personale indicato dal Consiglio di Stato.

2La composizione dell’Ufficio cantonale di accertamento è pubblicata nel Foglio ufficiale almeno trenta giorni prima dell’elezione.

3In caso di elezione, i proponenti di ciascuna lista hanno diritto di designare un delegato che assiste alle attività dell’ufficio e un supplente; il rappresentante della lista notifica il nome del delegato e del supplente all’Ufficio cantonale di accertamento al più tardi dieci giorni prima del giorno dell’elezione.

4I delegati hanno diritto di rilevare eventuali irregolarità e di far figurare nel verbale le loro osservazioni e contestazioni.

 

b) compiti

Art. 38L’Ufficio cantonale di accertamento:

vigila sulle operazioni di spoglio;

decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli uffici cantonali di spoglio e dai delegati;

stabilisce i risultati;

redige il verbale delle operazioni di spoglio;

nelle elezioni con il sistema proporzionale esegue la ripartizione dei seggi tra le liste e tra i circondari elettorali;

stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti;

nelle elezioni cantonali e nella votazione sulla revoca del Consiglio di Stato pubblica i risultati nel Foglio ufficiale;

nelle elezioni comunali ordina la pubblicazione dei risultati all’albo comunale.

 

Computo dei voti nelle elezioni con il sistema proporzionale

Art. 391Per ogni lista è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma dei voti emessi e dei voti non emessi.

2I voti emessi sono costituiti dalla somma:

dei voti preferenziali espressi a favore dei candidati della lista;

dei voti attribuiti a tutti i candidati della lista sulla scheda intestata.

3I voti non emessi sono costituiti dalla somma:

dei voti preferenziali spettanti alla lista che non sono stati espressi; per le liste incomplete, cioè con un numero di candidati inferiore al numero degli eleggendi, ai fini del computo dei voti non emessi viene considerato inoltre, per ogni scheda, il numero dei candidati che non sono stati proposti;

dei voti attribuiti alla lista di appartenenza del candidato votato sulla scheda non intestata.

4Per ogni candidato è calcolato il numero di voti, costituito dalla somma:

dei voti preferenziali attribuiti al candidato;

dei voti attribuiti al candidato sulle schede intestate alla sua lista di appartenenza.

5La scheda ha valore pari al doppio del numero dei seggi; il valore della scheda non intestata è ridotto del numero dei voti non espressi.

 

Schede non computabili

Art. 40Le schede bianche e le schede nulle non sono computabili per la determinazione del risultato.

 

Nullità delle schede

Art. 411Sono nulle le schede che:

a)portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee alla votazione o all’elezione;

b)non sono ufficiali;

c)sono illeggibili;

d)sono compilate o modificate non a mano;

e)nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali.

2Nelle elezioni con il sistema maggioritario sono inoltre nulle le schede che:

a)portano il nome di persona che non è tra i candidati;

b)portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

3Nelle elezioni con il sistema proporzionale sono inoltre nulle le schede non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

4Nell’elezione del Consiglio nazionale è considerato nullo il voto espresso mediante l’inserimento di più schede nella busta.

5Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

a)arrivate all’ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;

b)votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

 

Pubblicazione dei risultati

Art. 421La pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale e all’albo comunale comprende:

a)nelle votazioni e nelle elezioni:

il numero degli aventi diritto di voto;

il numero dei votanti;

il numero delle schede valide, nulle e bianche;

b)nelle votazioni:

il numero di «sì» e di «no» e, nel caso di domanda sussidiaria o di domanda con varianti, il numero di voti espressi per ciascuna proposta e di quelli «senza risposta»;

c)nelle elezioni con il sistema maggioritario:

il numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta e il numero di voti necessario per l’ammissione al turno di ballottaggio;

il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato e gli eletti;

d)nelle elezioni con il sistema proporzionale:

il numero delle schede intestate a ciascuna lista e delle schede non intestate;

il numero dei voti emessi e non emessi ottenuti da ciascuna lista;

il quoziente elettorale e il calcolo della ripartizione;

il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;

la ripartizione dei seggi nei circondari elettorali;

la graduatoria dei candidati con il numero dei voti ottenuti;

gli eletti.

2Nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono inoltre pubblicati per l’intero Cantone e, nelle elezioni comunali, per l’intero Comune:

per ogni lista, il numero delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse solo a candidati della lista prescelta, variate con preferenze a candidati della lista prescelta e di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;

per ogni lista, il numero dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;

per ogni candidato, il numero dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

3II Consiglio di Stato può inoltre prevedere che siano pubblicati in particolare:

i motivi di nullità delle schede;

il numero di votanti suddiviso per il modo di esercizio del voto;

il numero degli Svizzeri all’estero aventi diritto di voto e votanti;

le combinazioni di voto nel caso di iniziativa popolare con controprogetto o di domanda con varianti.

4Il Consiglio di Stato stabilisce il modo di pubblicazione dei dati di cui ai capoversi 2 e 3.

 

Conservazione e distruzione del materiale di voto

Art. 431Nelle elezioni con spoglio cantonale il materiale di voto è conservato dal Consiglio di Stato o dall’autorità da questo designata e nelle votazioni e nelle elezioni con spoglio comunale dal Municipio; il materiale di voto deve essere conservato in modo sicuro e tenuto a disposizione del Consiglio di Stato.

2L’avente diritto di voto non ha diritto di esaminare il materiale di voto.

3Il materiale di voto, che comprende i dati elaborati in forma elettronica, è distrutto dopo la crescita in giudicato dei risultati; i verbali sono conservati.

4Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni sulla conservazione e sulla distruzione.

 

TITOLO VI

Elezioni

Capitolo primo

Presentazione delle proposte di lista e di candidatura

 

Principio

Art. 441Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di lista e di candidatura; la proposta deve indicare a quale elezione si riferisce.

2Nelle elezioni con il sistema proporzionale ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre o da partiti esistenti.

3Nelle elezioni con il sistema maggioritario l’indicazione della denominazione è facoltativa.

4Le proposte di lista e di candidatura depositate non possono più essere completate o modificate, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

 

Proponenti

Art. 451La proposta deve essere firmata:

a)per le elezioni comunali:

da cinque elettori nei Comuni fino a trecento elettori;

da dieci elettori nei Comuni con oltre trecento fino a mille elettori;

da venti elettori nei Comuni con oltre mille fino a diecimila elettori;

da trenta elettori nei Comuni con oltre diecimila elettori;

b)per le elezioni del Consiglio degli Stati, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato e della Costituente da cinquanta elettori;

c)per ogni altra elezione da trenta elettori.

2I proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data completa di nascita e il domicilio.

3Un elettore non può firmare più di una proposta, né ritirare la sua firma dopo il deposito.

4Se un elettore ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

 

Rappresentanza dei proponenti

Art. 461Il primo proponente è il rappresentante autorizzato ad agire e firmare in nome dei proponenti e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

2Il secondo proponente è il supplente del primo proponente e rappresenta i proponenti se il primo proponente è impedito.

 

Candidature

Art. 471Nessuna proposta può contenere un numero di candidati superiore a quello degli eleggendi.

2I candidati devono essere designati unicamente con cognome, nome, data di nascita e domicilio; è ammesso l’uso del cognome d’affinità.[1]

3Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:

la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;

l’estratto del casellario giudiziale nelle elezioni cantonali ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 e nell’elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari;

un documento ufficiale dal quale risultino il numero e l’importo totale degli eventuali attestati di carenza di beni nell'elezione del Consiglio di Stato e del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.[2]

4Il medesimo candidato non può essere proposto da più liste; un candidato non può figurare tra i proponenti della propria o di un’altra lista.

5Se un candidato è proposto da più liste o figura tra i proponenti di un’altra lista, la sua candidatura è stralciata da tutte le liste e il suo nome è stralciato dai proponenti.

6Se un candidato figura tra i proponenti della propria lista, il suo nome è stralciato dai proponenti.

 

Deposito della proposta

Art. 481La proposta di lista o di candidatura deve essere depositata in originale.

2Per ogni proposta viene rilasciata una dichiarazione attestante l’ora, la data e il numero progressivo del deposito.

3All’atto del deposito è dovuta una cauzione in contanti di:

   300 franchi per le proposte che richiedono dieci firmatari;

   500 franchi per le proposte che richiedono venti e trenta firmatari;

2’000 franchi per le proposte che richiedono cinquanta firmatari.

4Nelle elezioni con il sistema proporzionale la cauzione è restituita se la lista ottiene almeno il due per cento dei voti validi o se un suo candidato è eletto o se l’elezione avviene in forma tacita o è prorogata; nelle elezioni con il sistema maggioritario la cauzione è restituita se il candidato è stato eletto o se è ammesso al turno di ballottaggio o se l’elezione avviene in forma tacita.

 

Esame della proposta

Art. 491Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Sindaco esamina le proposte e assegna al rappresentante dei proponenti un termine fino alle ore 18.00 del giorno in cui esse diventano definitive:

a)per modificare denominazioni che si prestano a confusione;

b)per stralciare candidati eccedenti;

c)per depositare la cauzione e ogni documento prescritto dalla legge;

d)per rimediare a semplici vizi formali.

2La mancata correzione della proposta o il mancato deposito dei documenti prescritti o della cauzione da parte del rappresentante dei proponenti entro il termine assegnato comporta lo stralcio della stessa. L’imperfetta designazione di un candidato o il mancato deposito dei documenti che lo riguardano entro il termine assegnato e nella forma prescritta dalla legge comporta solo lo stralcio dello stesso. Se la proposta contiene un numero di candidati superiore, l’autorità competente ne stralcia gli ultimi eccedenti.

3Le decisioni adottate sulla base dei capoversi 1 e 2 sono considerate notificate al momento del loro deposito nella Cancelleria dello Stato o, nelle elezioni comunali, nella cancelleria comunale; una copia è notificata al rappresentante dei proponenti per iscritto o, con il suo consenso, in forma elettronica.

4I candidati stralciati d’ufficio non possono essere sostituiti; sono riservate le disposizioni dell’elezione del Consiglio nazionale.

5Nelle elezioni con il sistema proporzionale, nel caso di presentazione di una sola proposta con un numero di candidati inferiore ai seggi da attribuire, tre quinti dei proponenti possono completare la proposta entro il termine di quindici giorni; devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 47 capoverso 3; se la proposta non è completata, è fissata una nuova data secondo la procedura per l’elezione prorogata.

 

Ritiro di proposte e candidati

Art. 50I tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato, con il consenso dei candidati, possono dichiarare per iscritto di ritirare la proposta o ridurre il numero dei candidati unicamente per permettere l’elezione tacita, entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla scadenza del termine di deposito delle proposte.

 

Liste e candidature

Art. 511Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del secondo lunedì successivo a quello di deposito.

2Le proposte definitive prendono il nome di liste.

3Il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio determina mediante sorteggio l’ordine di successione delle liste e, nel caso di elezione con il sistema maggioritario, delle candidature.

4In caso di elezioni contemporanee, alla lista è attribuito lo stesso rango per ogni elezione.

5L’ordine di successione dei candidati di ogni lista è stabilito dai proponenti con la presentazione della proposta.

6Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni di esecuzione e prevedere eccezioni ai capoversi 3-5.

 

Pubblicazione delle liste e delle candidature

Art. 521Le liste e le candidature definitive, i nomi dei proponenti, le eventuali iscrizioni figuranti nell’estratto del casellario giudiziale e il numero e l’importo totale degli attestati di carenza di beni sono pubblicati nel Foglio ufficiale o, nel caso di elezione comunale, all’albo comunale.[3]

2Esse possono essere pubblicate in forma elettronica.

 

Norme di applicazione

Art. 53Il Consiglio di Stato disciplina le modalità della presentazione delle proposte e stabilisce il luogo e il termine per il deposito.

 

Capitolo secondo

Disposizioni generali

 

Elezione tacita

Art. 541Se il numero dei candidati è pari a quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti.

2Nelle elezioni con il sistema maggioritario, i candidati sono proclamati eletti anche se il loro numero è inferiore a quello dei seggi da assegnare; in questo caso, è indetta un’elezione complementare.

3Le proposte di liste e di candidati, la proclamazione dell’elezione e la revoca dell’assemblea sono pubblicate all’albo comunale nel caso di elezioni comunali e nel Foglio ufficiale negli altri casi.

 

Elezione prorogata

Art. 551Se non sono depositate candidature o se, nelle elezioni con il sistema proporzionale, il numero dei candidati è inferiore a quello dei seggi da assegnare, l’elezione è annullata e il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali con il sistema maggioritario, il Municipio fissa una nuova data per l’elezione e il termine di presentazione delle proposte; per il resto si applicano le norme delle elezioni generali.

2Se il nuovo termine di presentazione delle proposte trascorre infruttuosamente, il Consiglio di Stato adotta le misure necessarie.

 

Facoltà di designazione dopo la ripartizione

Art. 561Se a una lista è assegnato un numero di seggi superiore a quello dei suoi candidati, i tre quinti dei proponenti della lista hanno la facoltà di completarla fino al numero di seggi che le sono stati attribuiti entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati; la proposta di completazione deve essere depositata con la documentazione prescritta nell’articolo 47 capoverso 3.[4]

2La pubblicazione delle proposte e la proclamazione degli eletti è effettuata dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

3Se le proposte non sono state completate o lo sono state solo in parte, per i seggi ancora vacanti è indetta un’elezione complementare da parte del Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, del Municipio.

 

Candidati eletti e subentranti

Art. 571Fra i candidati della lista sono eletti, nei limiti dei seggi assegnati alla lista o al circondario elettorale, coloro che hanno ottenuto il numero maggiore di voti.

2In caso di parità di voti determinante per l’elezione e in caso di parità di voti tra i subentranti, la graduatoria è stabilita per sorteggio.

 

Dimissioni e rinuncia al subingresso

Art. 58L’eletto che si dimette o che rinuncia alla carica per l’esercizio del diritto di opzione e il candidato che rinuncia al subingresso perdono il diritto di subentrare per l’intero periodo di elezione.

 

Subingresso

a) nelle elezioni con il sistema proporzionale

Art. 591Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema proporzionale è proclamato eletto il primo dei candidati subentranti, a meno che depositi la dichiarazione di rinuncia entro il termine di dieci giorni dalla notifica del subingresso; sono riservate le norme speciali.

2Se non vi sono subentranti, tre quinti dei proponenti possono presentare una proposta di candidatura nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

3Nel caso di candidati attribuiti a un circondario, si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.

4Se i proponenti non fanno uso della facoltà di designazione il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali secondo l’articolo 62, il Municipio indice un’elezione complementare.

 

b) nelle elezioni con il sistema maggioritario

Art. 60Nel caso di vacanza in una carica con elezione con il sistema maggioritario, il Consiglio di Stato o, nelle elezioni comunali, il Municipio indice un’elezione complementare.

 

Elezione complementare

a) con il sistema proporzionale

Art. 611Ha luogo con il sistema proporzionale l’elezione complementare di due o più membri delle autorità elette con il sistema proporzionale.

2Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali, con le seguenti variazioni:

a)in tutte le elezioni, il quoziente elettorale è il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione della somma dei voti di tutte le liste per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno;

b)per la ripartizione dei seggi si applica l’articolo 71;

c)non sono istituiti circondari elettorali.

 

b) con il sistema maggioritario

Art. 621Ha luogo con il sistema maggioritario l’elezione complementare:

a)di un membro delle autorità elette con il sistema proporzionale;

b)dei membri di autorità elette con il sistema maggioritario.

2Le elezioni complementari si tengono secondo le norme delle elezioni generali.

3La data delle elezioni complementari comunali con il sistema maggioritario è fissata dal Municipio.

 

Maggioranza assoluta

Art. 631La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un’unità a quello delle schede valide.

2Sono eletti i candidati che hanno ricevuto un numero di voti pari o superiore a quello della maggioranza assoluta; se la maggioranza assoluta è stata raggiunta da un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

 

Ripetizione delle operazioni di voto con il sistema della maggioranza relativa

Art. 641Nelle elezioni con il sistema maggioritario, se non tutti i seggi sono stati assegnati al primo turno, le operazioni di voto sono ripetute la quarta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio).

2Il Consiglio di Stato avvisa mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale e, nelle elezioni comunali, il Municipio mediante pubblicazione all’albo comunale gli aventi diritto di voto sulla ripetizione delle operazioni di voto e sui candidati che vi partecipano.

3Nelle elezioni con il sistema della maggioranza relativa sono eletti i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di voti, finché tutti i seggi sono stati assegnati.

4I candidati che al primo turno non ottengono un numero di voti pari almeno al cinque per cento delle schede valide sono esclusi dal turno di ballottaggio; se risulta ammesso al turno di ballottaggio un numero di candidati non superiore a quello dei seggi da assegnare, questi candidati sono eletti e gli eventuali ulteriori seggi sono attribuiti nel turno di ballottaggio, al quale sono ammessi tutti gli altri candidati.

5Se nella seconda operazione di voto si constata parità di voti decisiva per l’elezione fra due o più candidati, l’elezione è determinata per sorteggio.

 

Ritiro di candidature prima della ripetizione delle operazioni di voto

Art. 651Nelle elezioni con il sistema maggioritario il candidato, tre quinti dei proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 del giovedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

2Se il numero dei candidati rimanenti non è superiore a quello dei seggi da assegnare si applicano le disposizioni dell’elezione tacita.

 

Decesso di un candidato

Art. 661Se un candidato decede prima che le liste diventino definitive, il suo nome è stralciato. Entro il momento in cui le liste diventano definitive, i tre quinti dei proponenti o il rappresentante della lista possono presentare un candidato sostituto, con la documentazione prescritta nell’articolo 47 capoverso 3; se vi sono vizi le nuove candidature sono stralciate.[5]

2Se un candidato decede dopo che le liste sono divenute definitive, il suo nome è stralciato solo se richiesto dai tre quinti dei proponenti o dal rappresentante della lista, purché i lavori di stampa del materiale di voto lo permettano; in questo caso non è ammessa la sostituzione del candidato.

3Queste disposizioni si applicano per analogia anche alle elezioni con il sistema maggioritario.

 

Entrata in carica delle persone elette

Art. 671Gli eletti assumono la carica al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.

2Al momento dell’entrata in carica dei membri di un’autorità di nuova elezione, quelli uscenti cessano la funzione.

3Sono riservate le disposizioni speciali.

 

Capitolo terzo

Elezione del Gran Consiglio

 

Ripartizione

Art. 681La somma dei voti di tutte le liste è divisa per novanta. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

2Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

3Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

4Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

5In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

6I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

 

Rappresentanza regionale

Art. 691Al fine di garantire una rappresentanza regionale, le liste possono suddividere le candidature in circondari elettorali.

2Sono stabiliti i seguenti circondari:

  1.Distretto di Mendrisio;

  2.Comune di Lugano;

  3.Circoli di Vezia, Capriasca e Taverne;

  4.Circoli di Agno, Magliasina, Sessa, Breno, Ceresio e Paradiso;

  5.Distretto di Locarno;

  6.Distretto di Vallemaggia;

  7.Distretto di Bellinzona;

  8.Distretto di Riviera;

  9.Distretto di Blenio;

10.Distretto di Leventina.

3Per ogni circondario elettorale è calcolato il numero di voti, costituito dai voti emessi e non emessi a favore della lista nelle schede votate nel circondario elettorale.

4La somma dei voti di tutti i circondari è divisa per il numero dei seggi assegnati alla lista. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale per la ripartizione dei seggi tra i circondari della lista.

5Nella prima ripartizione, a ciascun circondario sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

6Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati sono attribuiti:

a)qualora il numero dei seggi sia pari o superiore al numero dei circondari della lista, ai circondari che, pur non avendo raggiunto il quoziente, hanno raccolto un numero di voti pari almeno a un terzo del quoziente elettorale;

b)alle liste aventi le maggiori frazioni; la maggiore frazione è costituita dal numero di voti del circondario meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

7L’articolo 68 capoversi 5 e 6 è applicabile per analogia.

 

Rilascio delle credenziali

Art. 701Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento.

2In caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.

 

Capitolo quarto

Elezione del Consiglio di Stato

 

Ripartizione

Art. 711La somma dei voti di tutte le liste è divisa per sei. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

2Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

3Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

a)il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno;

b)la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

4In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

 

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

Art. 721I candidati eletti nel Consiglio di Stato rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Tribunale di appello entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati o, in caso di subingresso, dal deposito dell’accettazione del subingresso.

2Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti cessano la funzione.

3Le credenziali sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento o, in caso di subingresso, dal presidente del Tribunale di appello.

 

Capitolo quinto

Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati

 

Sistema di elezione

Art. 731I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti dal popolo ogni quattro anni con il sistema maggioritario.

2L’elezione ha luogo in un circondario unico costituito dall’intero Cantone, contemporaneamente all’elezione dei deputati al Consiglio nazionale.

 

Capitolo sesto

Elezione dei giudici di pace e dei loro supplenti

 

Sistema di elezione

Art. 74I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono eletti dal popolo nel comprensorio corrispondente alla loro giurisdizione, con il sistema maggioritario.

 

Data dell’elezione

Art. 75Le elezioni dei giudici di pace e dei loro supplenti hanno luogo ogni dieci anni entro il 30 aprile, in una data fissata dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo settimo

Elezione del Consiglio comunale e del Municipio

 

Elezione del Consiglio comunale

a) ripartizione

Art. 761La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

2Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla ripartizione.

3Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

4Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

5In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

6I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

 

b) circondari

Art. 771Al fine di garantire una rappresentanza locale, se il regolamento comunale lo prevede, nell’elezione del Consiglio comunale le liste possono suddividere le candidature tra i circondari elettorali.

2I circondari devono essere stabiliti nel regolamento comunale.

3La ripartizione dei seggi tra i circondari avviene secondo la procedura dell’articolo 69 capoversi 3-7.

 

Elezione del Municipio: ripartizione

Art. 781La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale.

2Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

3Nelle ripartizioni successive, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste secondo la procedura seguente finché tutti i seggi sono stati attribuiti:

a)il numero dei voti della lista è diviso per il numero dei seggi già assegnatile, aumentato di uno;

b)la lista che ottiene il maggiore quoziente ottiene il seggio.

4In caso di parità di quozienti, il seggio è assegnato alla lista con il numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità, il seggio è attribuito per sorteggio.

 

Designazione dei membri supplenti del Municipio

Art. 791Se i supplenti sono più di due, le cariche di membro supplente del Municipio sono assegnate alle liste proporzionalmente ai voti ottenuti nell’elezione del Municipio, applicando per analogia l’articolo 78.

2Se i supplenti sono due, i seggi sono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti; se ciò non è il caso, i seggi sono assegnati alle due liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

3Nel caso di elezione tacita, la ripartizione è effettuata per analogia sulla base dei seggi assegnati alle liste; nel caso in cui le liste hanno pari diritto e non vi è accordo tra i proponenti delle liste, i seggi sono attribuiti per sorteggio.

4Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, tre quinti dei proponenti o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato designano i nomi dei membri supplenti del Municipio spettanti alla lista.

5Nel caso di vacanza, tre quinti dei proponenti o il rappresentante autorizzato ai sensi del capoverso 4 possono designare il nome del sostituto entro il termine di trenta giorni fissato al rappresentante della lista dal Municipio.

6Se entro il termine fissato non viene fatto uso del diritto di designare i membri supplenti, tale diritto è assegnato, secondo i medesimi principi dei capoversi precedenti, alle altre liste.

 

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

a) Consiglio comunale

Art. 801I candidati eletti nel Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Consiglio comunale nella seduta costitutiva o in una seduta successiva.

2Le credenziali dei membri del Consiglio comunale sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal Municipio.

 

b) Municipio

Art. 811I candidati eletti nel Municipio rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato che viene loro consegnato dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

2Con il rilascio della dichiarazione di fedeltà gli eletti entrano in carica e gli uscenti, compresi il Sindaco e i membri supplenti del Municipio, cessano la funzione.

3Le credenziali dei membri del Municipio sono rilasciate dall’Ufficio cantonale di accertamento; in caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario, esse sono rilasciate dal giudice di pace.

 

Capitolo ottavo

Elezione del Sindaco

 

Data e sistema di elezione

Art. 821Il Sindaco viene eletto fra i membri del Municipio con il sistema maggioritario, la quarta domenica successiva a quella fissata per l’elezione del Municipio.

2Nel caso di elezione tacita del Municipio, l’elezione del Sindaco ha luogo la domenica in cui è fissata l’elezione per il Municipio.

 

Convocazione dell’assemblea

Art. 831L’avviso di convocazione dell’assemblea con l’indicazione della data dell’elezione e del termine per la presentazione delle proposte di candidati è pubblicato all’albo comunale con i risultati dell’elezione del Municipio o, nel caso di elezione tacita, con la pubblicazione del nome degli eletti; l’articolo 15 capoverso 1 lettera b non è applicabile.

2Le proposte di candidatura alla carica di Sindaco devono essere depositate entro le ore 18.00 del giovedì successivo all’elezione del Municipio.

3Nel caso di elezione tacita del Municipio, le proposte di candidatura devono essere depositate entro le ore 18.00 del lunedì successivo alla pubblicazione degli eletti.

4Le proposte di candidatura diventano definitive alle ore 18.00 del lunedì successivo al giorno di deposito; entro questo termine possono essere depositate la dichiarazione di rinuncia e il ritiro della candidatura.

5Nell’elezione del Sindaco non è dovuta la cauzione.

 

Sindaco ad interim

Art. 841Prima dell’elezione del Sindaco le sue funzioni sono assunte dal membro del Municipio che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

2In caso di parità di voti tra due o più membri del Municipio e in caso di elezione tacita, le funzioni sono assunte dal Sindaco in carica nel precedente quadriennio se figura fra gli eletti e, in caso contrario, dal membro più anziano per carica, subordinatamente per età. Se tutti i membri del Municipio sono di nuova elezione, le funzioni di Sindaco sono assunte dal membro più anziano per età.

 

Dichiarazione di fedeltà e rilascio delle credenziali

Art. 851Il candidato eletto alla carica di Sindaco rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l’attestato consegnatogli dal giudice di pace entro otto giorni dalla pubblicazione dei risultati.

2Le credenziali sono rilasciate dal giudice di pace.

 

Capitolo nono

Disposizioni varie

 

Incompatibilità per parentela

Art. 861Se risultano contemporaneamente eletti sulla medesima lista o su liste diverse due o più candidati in grado di parentela incompatibile, è proclamato eletto quello che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

2In caso di parità di voti, l’elezione viene determinata per sorteggio dal Consiglio di Stato o dall’Ufficio cantonale di accertamento o, nelle elezioni comunali, dal Municipio.

3Se in occasione di un subingresso o di un’elezione complementare risulta eletto un candidato in grado di parentela incompatibile con una persona già in carica, rimane in carica quest’ultima.

4Se risultano eletti un candidato alla carica principale e un candidato a quella di supplente in grado di parentela incompatibile, entra in carica il primo, anche se eletto in un’elezione complementare.

5Il candidato escluso viene inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

6Qualora l’incompatibilità sopraggiunga successivamente, si applicano per analogia i capoversi 1-4.

7Sono riservati gli ulteriori casi di incompatibilità per parentela previsti nelle leggi speciali.

 

Incompatibilità per funzione

Art. 871Nell’elezione del Gran Consiglio, l’eletto o il subentrante che occupa una funzione incompatibile o l’eletto nel caso in cui l’incompatibilità sopraggiunga successivamente decade dalla carica sei mesi dopo l’accertamento dell’incompatibilità, a meno che questa nel frattempo sia caduta.

2Sono riservati i casi di incompatibilità per funzione previsti nelle leggi speciali.

 

Incompatibilità per carica e diritto di opzione

Art. 881L’autorità che rilascia le credenziali fissa all’eletto che occupa una carica incompatibile un termine di cinque giorni per depositare alla Cancelleria dello Stato o alla cancelleria comunale la dichiarazione di esercizio del diritto di opzione.

2Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.

3Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi equivale ad opzione.

 

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Art. 89L’eletto a una carica secondo la presente legge rilascia la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e firma l’attestato che gli viene consegnato dall’autorità designata, del seguente tenore:

«Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio».

 

Notifica dei contributi

a) obbligo di notifica

Art. 901I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 10’000 franchi ricevuti nel corso dell’anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.

2I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

3I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l’ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l’importo di 5’000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

4La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.

5I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all’albo comunale per un periodo di quindici giorni.

 

b) sanzioni

Art. 911Chi contravviene all’obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10’000 franchi, riservato il capoverso 2.

2Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all’obbligo di cui all’articolo 90 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

3Riservato il capoverso 2, nel caso dell’articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

4Nel caso dell’articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

 

Finanziamento di campagne da parte degli enti pubblici

Art. 921Il Consiglio di Stato e gli enti cantonali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante comunicazione pubblica sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.

2Il Municipio e gli enti comunali di diritto pubblico informano entro tre giorni mediante pubblicazione all’albo comunale sulla decisione di versamento di qualsiasi contributo per il finanziamento della campagna di una votazione.

 

TITOLO VII

Iniziativa popolare

 

Promotori

Art. 931La domanda di iniziativa popolare deve essere presentata alla Cancelleria dello Stato da almeno cinque e al massimo venti promotori che costituiscono il comitato di iniziativa.

2Il primo promotore è il rappresentante dei promotori autorizzato ad agire e firmare in loro nome e a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge.

 

Esame della domanda

Art. 941La Cancelleria dello Stato accerta se la domanda corrisponde alle esigenze formali della legge.

2Se il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono incompleti o si prestano a confusione, la Cancelleria dello Stato assegna al rappresentante un termine di dieci giorni per la correzione.

3In caso di mancata correzione o quando il titolo o il contenuto dell’iniziativa sono contrari all’ordine pubblico, la domanda è respinta con decisione della Cancelleria dello Stato.

4Se la domanda di iniziativa adempie i requisiti, la Cancelleria dello Stato la pubblica nel Foglio ufficiale, indicando i nomi dei promotori e fissando il periodo di raccolta delle firme.

5È riservato l’esame di ricevibilità da parte del Gran Consiglio.

 

Requisiti della lista

Art. 951La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

a)la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;

b)il titolo e il testo dell’iniziativa; nel caso di iniziativa presentata nella forma elaborata, anziché il testo, può essere riportato un breve riassunto;

c)l’indicazione della data di pubblicazione della domanda di iniziativa nel Foglio ufficiale;

d)una clausola di ritiro incondizionato a favore dei promotori;

e)i nomi dei promotori, indicando il loro rappresentante;

f)la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

2La lista che non adempie i requisiti del capoverso 1 è nulla.

 

Apposizione della firma

Art. 961L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio.

2L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.

3Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.

4Chiunque contravviene a quanto prescritto dal capoverso 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1’000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero.

 

Raccolta delle firme

Art. 971La raccolta delle firme è libera.

2I promotori possono depositare le liste nelle cancellerie comunali affinché vengano messe a disposizione dei cittadini, nelle ore di apertura della cancelleria comunale.

3La cancelleria comunale annuncia entro il giorno successivo l’avvenuto deposito, nonché gli orari di apertura della cancelleria comunale, mediante pubblicazione all’albo.

4L’uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata delle firme richiede l’autorizzazione preventiva del Municipio, che stabilisce le condizioni di tempo e di luogo per la raccolta. L’uso del suolo pubblico a tale scopo, come pure il rilascio della necessaria autorizzazione, sono esentati da qualsiasi emolumento e sono favoriti in specie in occasione di votazioni o elezioni.

5Le firme apposte non possono essere ritirate.

 

Attestazione di validità delle firme

Art. 981Il funzionario del Comune:

a)attesta la validità delle firme depositate entro il termine, apposte dai cittadini iscritti nel Comune con diritto di voto in materia cantonale;

b)annulla gli spazi non riempiti da firme;

c)attesta il numero di firme valide;

d)segnala alla Cancelleria dello Stato le irregolarità constatate in occasione dell’attestazione del diritto di voto;

e)registra le firme già vidimate.

2È nulla:

a)la firma illeggibile;

b)la firma di persona non identificabile;

c)la firma ripetuta;

d)la firma di stessa mano;

e)la sottoscrizione che riporta il nome o la firma non manoscritta;

f)la firma di persona non iscritta nel catalogo elettorale;

g)la sottoscrizione senza la firma autografa;

h)la sottoscrizione che riporta la data di nascita errata;

i)la firma già stralciata al momento del deposito della lista.

3La lista e le firme senza l’attestazione comunale sono nulle.

 

Termine per la consegna delle liste

Art. 991Le liste con le firme devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato o presso le cancellerie comunali entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme.

2Il Municipio trasmette entro cinque giorni direttamente alla Cancelleria dello Stato le liste consegnate entro le ore 18.00 dell’ultimo giorno utile per la raccolta delle firme.

3Le liste depositate dopo le ore 18.00 dell’ultimo giorno valido per la raccolta delle firme sono nulle.

 

Accertamento del risultato

Art. 1001La Cancelleria dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di raccolta delle firme, accerta se la domanda di iniziativa ha raggiunto il numero prescritto di firme valide.

2Essa può procedere presso l’interessato a controlli dell’effettiva personale sottoscrizione della lista.

 

Pubblicazione del risultato

Art. 1011La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda. Se la domanda è riuscita, trasmette gli atti al Gran Consiglio; se il numero delle firme non è raggiunto, dichiara la domanda non riuscita.

2Su richiesta dei promotori la Cancelleria dello Stato è tenuta a mettere loro a disposizione per visione le liste con le firme stralciate.

3Trattandosi di una domanda per la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione preliminare.

 

Ricevibilità

Art. 102Il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

 

Ritiro della domanda

Art. 1031La domanda di iniziativa per la revisione totale della Costituzione può essere ritirata fino al giorno della pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale.

2La domanda di iniziativa legislativa e la domanda di iniziativa per la revisione parziale della Costituzione possono essere ritirate fino a dieci giorni dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale della decisione del Gran Consiglio.

3La dichiarazione di ritiro deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto e depositata entro le ore 18.00 del giorno di scadenza.

4Il ritiro dell’iniziativa è pubblicato nel Foglio ufficiale.

 

Iniziativa costituzionale

a) riforma totale

Art. 1041Se la domanda di iniziativa chiede la riforma totale della Costituzione, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre preliminarmente e contemporaneamente al popolo il quesito, se intende o no rivedere la Costituzione e, in caso affermativo, se il progetto debba essere elaborato dal Gran Consiglio o da una Costituente, la quale in tale caso sarà eletta con le norme stabilite per l’elezione del Gran Consiglio.

2Il Gran Consiglio o la Costituente allestisce il progetto di riforma totale entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione dei risultati della votazione preliminare nel Foglio ufficiale.

 

b) riforma parziale

Art. 1051La domanda di iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

2Se la domanda di iniziativa per l’adozione o per la modifica o abrogazione di più articoli riguarda materie differenti, ciascuna di queste dovrà formare oggetto di una domanda particolare di iniziativa.

3La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

4Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

 

c) procedura

Art. 1061Se l’iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora il progetto di riforma parziale nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.

2Il Gran Consiglio può contrapporre al progetto di iniziativa popolare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

3Se l’iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l’accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell’iniziativa.

4Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.

5In ogni caso, il Gran Consiglio dovrà elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa, dichiarare di accogliere o di respingere la domanda o di opporvi un suo controprogetto entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

6Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l’indicazione della data della votazione.

 

Iniziativa legislativa

a) modalità

Art. 1071L’iniziativa può essere presentata in forma di proposta generica o di progetto elaborato.

2Ogni domanda di iniziativa deve comprendere un solo oggetto. Se la domanda si riferisce a materie diverse, ciascuna di esse deve essere oggetto di un’iniziativa distinta.

3La Cancelleria dello Stato trasmette la domanda di iniziativa al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale.

4Il Consiglio di Stato comunica entro due mesi se intende esprimersi con un rapporto entro un termine di nove mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

 

b) procedura

Art. 1081Se la domanda di iniziativa popolare non è accolta dal Gran Consiglio, essa viene sottoposta al voto popolare.

2Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio elabora un progetto nel senso della domanda, avvalendosi della collaborazione del Consiglio di Stato.

3Qualunque sia la forma della domanda di iniziativa, il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l’accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia.

4Il Consiglio di Stato può chiedere una seconda lettura sul controprogetto.

5In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

 

c) ritiro

Art. 1091Non si procede a votazione quando la maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto ritira la domanda di iniziativa o quando essa è accettata dal Gran Consiglio.

2È riservato il diritto di referendum.

 

Domanda di riforma totale della Costituzione

Art. 1101La votazione preliminare sulla domanda di riforma totale della Costituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati della raccolta delle firme.

2Nella votazione sono posti i quesiti seguenti:

«Volete la riforma totale della Costituzione?».

e in caso affermativo:

«Volete che il progetto sia elaborato dal Gran Consiglio o dalla Costituente?».

3Se la maggioranza si pronuncia in favore della Costituente, il Consiglio di Stato convoca le assemblee per l’elezione della Costituente secondo le modalità per l’elezione del Gran Consiglio.

 

Domanda di riforma parziale della Costituzione e di iniziativa legislativa: votazione

Art. 1111La votazione sulla domanda di riforma parziale della Costituzione e sulla domanda di iniziativa legislativa deve aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

2Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

3La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

4Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della domanda sussidiaria. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il numero maggiore di voti.

 

TITOLO VIII

Referendum

 

Requisiti della lista

Art. 112La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

a)la denominazione del Comune nel quale i firmatari della lista hanno diritto di voto;

b)il titolo dell’atto contro il quale il referendum è proposto;

c)l’indicazione, con data e numero del Foglio ufficiale, nel quale il testo è stato pubblicato;

d)la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

 

Procedura: norme applicabili

Art. 1131La raccolta delle firme, l’attestazione comunale, l’accertamento e il controllo delle firme avvengono nei modi e nelle forme prescritti per le iniziative.

2I motivi di nullità delle firme sono quelli stabiliti per le iniziative.

3Non è ammesso il ritiro della domanda di referendum.

 

Pubblicazione del risultato

Art. 1141La Cancelleria dello Stato pubblica nel Foglio ufficiale il risultato della domanda.

2Se il numero prescritto di firme non è raggiunto, la domanda è dichiarata non riuscita.

3Se il numero di firme è raggiunto, il Consiglio di Stato fissa la data della votazione.

 

TITOLO IX

Iniziativa legislativa e referendum dei Comuni

 

Autorità competente

Art. 1151La presentazione dell’iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale.

2Il regolamento comunale può delegare la decisione al Municipio.

 

Iniziativa

a) presentazione della domanda

Art. 1161I Comuni che intendono proporre un’iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre Comuni promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale.

2I promotori devono designare un loro rappresentante.

3La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e indicare i Comuni promotori autorizzati a presentare la dichiarazione di ritiro.

 

b) esame della domanda

Art. 117Per l’esame della domanda valgono le disposizioni dell’articolo 94.

 

Deposito delle adesioni

Art. 118Le adesioni dei Comuni devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

 

Altre disposizioni

Art. 1191Valgono per analogia le norme sulle iniziative e sui referendum popolari.

2Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità.

 

TITOLO X

Revoca del Consiglio di Stato e del Municipio

 

Presentazione della proposta di revoca

Art. 1201La proposta di revoca del Consiglio di Stato deve essere firmata da cinquanta elettori; essa è presentata all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ed è pubblicata nel Foglio ufficiale.

2La proposta di revoca del Municipio deve essere firmata dal numero di elettori prescritto nell’articolo 45 capoverso 1 lettera a; essa è presentata al Municipio ed è pubblicata all’albo comunale.

3La proposta di revoca può essere motivata; il Consiglio di Stato e il Municipio hanno il diritto di pubblicare ufficialmente le proprie osservazioni.

 

Requisiti della lista

Art. 121La lista delle firme deve contenere le seguenti indicazioni:

a)il testo della domanda;

b)l’indicazione della data di pubblicazione nel Foglio ufficiale o all’albo comunale;

c)la punibilità con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

 

Deposito delle firme

Art. 1221Le firme della domanda di revoca del Consiglio di Stato e del Municipio devono essere depositate alla Cancelleria dello Stato.

2Per la domanda di revoca del Municipio, nel computo del numero di firme si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale al momento della pubblicazione della proposta di revoca all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.

 

Accertamento e pubblicazione del risultato della domanda

Art. 1231L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio accerta e pubblica il risultato della domanda di revoca del Consiglio di Stato nel Foglio ufficiale.

2La Cancelleria dello Stato, avvalendosi della collaborazione della cancelleria comunale, accerta il risultato della domanda di revoca del Municipio e ne fa eseguire la pubblicazione all’albo comunale.

3Gli articoli 100 e 101 sono applicabili per analogia.

 

Votazione

Art. 124Il Consiglio di Stato o il Municipio fissa la data della votazione.

 

Elezione del nuovo Consiglio di Stato o Municipio

Art. 1251Se la domanda di revoca del Consiglio di Stato è accolta, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio fissa la data dell’elezione e convoca le assemblee; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

2Se la domanda di revoca del Municipio è accolta, il Consiglio di Stato fissa la data dell’elezione e il Municipio convoca l’assemblea; l’elezione ha luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del risultato della votazione.

3Per l’elezione del Sindaco si applicano gli articoli 82 e seguenti.

 

Assunzione della carica e periodo di elezione

Art. 1261Il Consiglio di Stato e il Municipio revocato restano in funzione sino all’entrata in carica dei nuovi membri.

2I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del periodo in corso.

 

Diritto suppletorio

Art. 127Sono applicabili per analogia le norme in materia di referendum.

 

TITOLO XI

Pubblicazioni

 

Pubblicazioni

a) in generale

Art. 1281Le pubblicazioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono effettuate nel Foglio ufficiale.

2Le pubblicazioni del Municipio, del Sindaco e dell’ufficio elettorale sono effettuate all’albo comunale.

3Sono riservate le disposizioni speciali.

 

b) nei casi di urgenza

Art. 129Nei casi di urgenza, il Consiglio di Stato può disporre che la pubblicazione determinante sia effettuata con altre modalità.

 

TITOLO XII

Termini e rimedi di diritto

Capitolo primo

Termini

 

Termini

a) in generale

Art. 1301I termini stabiliti dalla presente legge non possono essere né interrotti né sospesi né prorogati; non vi sono ferie.

2Quando la legge prescrive il deposito di un atto, il termine è rispettato quando l’autorità riceve tale atto entro le ore 18.00 del giorno della scadenza; negli altri casi si applicano i principi generali della procedura amministrativa.

3Se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

4Nei termini espressi in giorni non viene computato quello dell’intimazione, della pubblicazione o del fatto per cui si ricorre.

 

b) nella presentazione delle candidature

Art. 131Le proposte di candidati, le modifiche delle proposte medesime, le notifiche di candidati, nonché le dichiarazioni di ritiro di una proposta devono essere depositate a mano all’autorità o all’ufficio competente entro le ore 18.00 del termine di scadenza.

 

Capitolo secondo

Rimedi di diritto

 

Ricorso contro il catalogo elettorale

Art. 1321Ogni cittadino attivo del Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro il catalogo elettorale federale, cantonale e comunale del proprio Comune durante il periodo di pubblicazione.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di catalogo elettorale cantonale e comunale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.

 

Ricorso contro gli atti della procedura preparatoria

Art. 1331Per atti della procedura preparatoria si intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto.

2Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un’istanza subordinata nella procedura preparatoria delle votazioni o elezioni e in materia di iniziativa, referendum o revoca può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato; la decisione su reclamo è definitiva, riservato il diritto federale.

4Contro la decisione del Consiglio di Stato in materia di ineleggibilità è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

5Il termine è di tre giorni a decorrere da quello in cui è stato compiuto l’atto che si intende impugnare o dalla scoperta del motivo di impugnazione.

6Il Tribunale cantonale amministrativo o il Consiglio di Stato, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d’urgenza, riservato il ricorso secondo l’articolo 134.

 

Ricorso contro i risultati delle votazioni e delle elezioni

Art. 1341Le decisioni del Consiglio di Stato e dell’Ufficio cantonale di accertamento sono definitive, riservato il diritto federale.

2I ricorsi contro le decisioni di altre autorità devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati.

3I ricorsi contro i risultati delle elezioni non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.

 

Ricorso contro le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale

Art. 135I ricorsi contro le votazioni federali o l’elezione del Consiglio nazionale devono essere inoltrati al Consiglio di Stato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale.

 

Impugnabilità delle decisioni

Art. 136Il Consiglio di Stato decide in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge.

 

TITOLO XIII

Sanzioni disciplinari

 

Sanzioni disciplinari

Art. 1371Il Consiglio di Stato può infliggere multe disciplinari fino a un massimo di 5’000 franchi ai membri del Municipio e degli uffici elettorali colpevoli di inosservanza della presente legge e delle norme di applicazione.

2Le infrazioni commesse dagli aventi diritto di voto sono punibili dal Consiglio di Stato con una multa fino a un massimo di 1’000 franchi.

3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Obbligatorietà della carica

Art. 1381Ogni eletto dal popolo a una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla, a meno che non vi ostino ragioni di salute o altri motivi giustificati.

2Il Consiglio di Stato, e il Gran Consiglio per l’elezione del Governo, può infliggere una multa fino a un massimo di 5’000 franchi all’eletto o al subentrante che non accetta la carica senza giustificati motivi.

3Contro le decisioni del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

4È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

TITOLO XIV

Strumenti tecnici e informatici

 

Impiego di strumenti per le operazioni di spoglio

Art. 139Per le operazioni di spoglio, il Consiglio di Stato può prevedere l’impiego di strumenti tecnici e informatici; sono riservate le disposizioni federali.

 

Raccolta di informazioni

Art. 139a[6]1La Cancelleria dello Stato raccoglie dai Comuni le informazioni in merito alla riuscita, alla ricevibilità, all’eventuale ritiro e al risultato della votazione di iniziative popolari, di referendum e delle domande di revoca del Municipio.

2Le informazioni sono pubblicate gratuitamente sulla pagina internet del Cantone.

 

TITOLO XV

Disposizioni finali

 

Disposizioni esecutive

Art. 140Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della legge.

 

Abrogazione del diritto previgente

Art. 141La legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è abrogata.

 

Entrata in vigore

Art. 1421Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ricevuta l’approvazione della Confederazione,[7] la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[8]

 

 

Pubblicata nel BU 2019, 265.


[1]  Cpv. modificato dalla L 24.1.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 212.

[2]  Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.

[3]  Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.

[4]  Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.

[5]  Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 213.

[6]  Art. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 14.1.2022 - BU 2022, 18.

[7]  Approvata dalla Cancelleria federale: il 30 aprile 2019 - BU 2019, 265.

[8]  Entrata in vigore: 1° settembre 2019 - BU 2019, 265.