DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.09.2023
(Bollettino ufficiale 31/2023)
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 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complemetari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 dell'11 dicembre 2019

 

Decreto legislativo

concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13’000’000 di franchi

a favore di misure cantonali di politica regionale complementari

al programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023

(dell’11 dicembre 2019)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

visto il rapporto 26 novembre 2019 n. 7725R della Commissione economia e lavoro,

decreta:

Art. 1Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 13 milioni di franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2020-2023.

 

Art. 2Il credito di cui all’art. 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

a)progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell’ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni funzionali;

b)progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023, considerando in particolare l’obiettivo «Regioni periferiche»;

c)manutenzione di impianti di risalita invernali minori per le stagioni invernali dal 2021/22 al 2024/25 (Impianti Sciistici Alpe di Neggia, Sci Club Lavizzara/Mogno, Sport Club Pizzo Castello/Piano di Peccia, Sciovia Luina SA, Sci Club Prato Leventina, Bedrina Sport SA Dalpe, Impianti Cioss Prato, Sci Club Monte Lema/Sciovia Bedea-Novaggio).[1]

 

Art. 31I progetti di cui all’art. 2 lett. a) e lett. c) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo in linea con quanto previsto dalla convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.[2]

2Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2020-2023, 1’500’000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo cantonale per il sostegno di progetti di cui all’art. 2 lett a). Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all’art. 2 lett. a) del presente decreto, possono essere attribuiti ulteriori 500’000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo a favore di progetti nelle proprie regioni periferiche.

2bisIl Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimo di complessivi 226’000 franchi per il sostegno di progetti di cui all’art. 2 lett. c).[3]

3Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo.

4Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull’utilizzo della dotazione finanziaria nell’ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2020-2023 con il Cantone Ticino.

 

Art. 41Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023 di cui all’art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

a)mutui a tassi d’interesse agevolati o senza interesse;

b)a fondo perso.

2Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

a)i promotori di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento complessivo;

b)il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può̀ superare il 50% dell’importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell’aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell’importo computabile;

c)per l’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell’importo computabile.

3Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

4Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio.

5Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all’art. 2 lett. b).

6Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.

7Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Art. 5Il credito di cui all’art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Divisione dell’economia.

 

Art. 61Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[4]

2Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

 

 

Pubblicato nel BU 2020, 52.


[1]  Lett. introdotta dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.

[2]  Cpv. modificato dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.

[3]  Cpv. introdotto dal DL 19.10.2021; in vigore dal 24.12.2021 - BU 2021, 415.

[4]  Entrata in vigore: 21 febbraio 2020 - BU 2020, 52.