Regolamento
sulla medicina scolastica
(del 19 febbraio 2020)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan) e segnatamente gli articoli 26, 28, 44 e 47;
vista la legge della scuola del 1° febbraio 1990 e segnatamente gli articoli 11 cpv. 4 e 89;
vista la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp) e segnatamente gli articoli 21, 24 e 40,
decreta:
Scopo e autorità competente
Art. 11Il presente regolamento definisce il campo d’intervento, l’organizzazione, i compiti, il funzionamento e il finanziamento della medicina scolastica.
2Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è l’autorità competente per l’applicazione del presente regolamento.
Beneficiari
Art. 21Beneficiano dell’attività della medicina scolastica gli allievi delle scuole dell’obbligo pubbliche e private parificate o non parificate.
2Possono beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche gli allievi e il personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado su indicazione del Medico cantonale.
3Parimenti, su indicazione del Medico cantonale e per motivi legati alla protezione della salute della collettività, possono eccezionalmente beneficiare dell’attività della medicina scolastica anche i minorenni che frequentano strutture di accoglienza collettiva e il personale di tali strutture.
Organizzazione della medicina scolastica
Art. 31La medicina scolastica è coordinata dal Medico cantonale.
2La medicina scolastica è composta dai seguenti elementi che collaborano e interagiscono come specificato dal presente regolamento:
a)il Servizio di medicina scolastica;
b)i medici scolastici.
Servizio di medicina scolastica
Art. 41Il Servizio di medicina scolastica (di seguito Servizio) è un servizio interno all’Ufficio del medico cantonale.
2Il Servizio si avvale di personale sanitario e amministrativo. È dotato di un capo Servizio che organizza, dirige e supervisiona le attività previste.
3Al Servizio sono affidati i compiti di:
a)coordinare, documentare, sostenere operativamente i medici scolastici nelle attività per loro previste;
b)programmare e implementare le attività indicate negli orientamenti strategici per la medicina scolastica;
c)condurre in modo autonomo interventi rivolti alla salute della popolazione scolastica;
d)pianificare e realizzare studi per valutare sul territorio aspetti epidemiologici rilevanti per la salute pubblica;
e)intervenire puntualmente nelle sedi scolastiche per attività legate alla sorveglianza epidemiologica e al contenimento delle malattie infettive;
f)gestire gli aspetti amministrativi e finanziari legati alla medicina scolastica.
4Al Servizio è attribuito, inoltre, il compito di organizzare ed eseguire gli accertamenti della vista e dell’udito presso la popolazione scolastica, gestendo i dati necessari per l’esecuzione del compito. Le modalità sanitarie dell’accertamento sono concordate con il Medico cantonale e in accordo con i medici scolastici e i medici specialisti.
Medico scolastico
Art. 51Il medico scolastico svolge attività di protezione, di prevenzione e promozione della salute nella popolazione scolastica, in un’ottica di salute pubblica.
2Il medico scolastico è il medico di riferimento per le scuole a lui attribuite. È tenuto a garantire le attività previste nel mansionario e in particolare:
a)consulenza all’autorità scolastica e ai servizi specialistici attivi nella scuola;
b)contenimento delle malattie trasmissibili;
c)prevenzione e promozione della salute;
d)formazione dei docenti in ambito sanitario.
3Il medico scolastico segue regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti questi compiti promossi dal Comitato di cui all’art. 11.
4Il Medico cantonale può stabilire le modalità di esecuzione delle attività e conferire altri compiti.
Provvedimenti urgenti del medico scolastico
Art. 61Il medico scolastico ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti che ritiene necessari per evitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione scolastica e lo comunica immediatamente al Medico cantonale.
2Il Medico cantonale si pronuncerà sugli stessi nei termini previsti dalla legge.
Designazione dei medici scolastici
Art. 71Possono essere designati medici scolastici i medici in possesso dell’autorizzazione al libero esercizio nel Cantone, con un titolo di specialista in pediatria o in medicina interna generale e con particolari interessi nel campo della medicina scolastica e della salute pubblica.
2Costituiscono titoli preferenziali:
a)la conoscenza del sistema sanitario e scolastico ticinesi;
b)esperienze e diplomi relativi all’età evolutiva, all’epidemiologia e alla salute pubblica.
3A parità di requisiti e titoli preferenziali di cui sopra, sarà data priorità alla localizzazione geografica dello studio e/o al comprovato radicamento al territorio.
4Il Dipartimento, previo pubblico concorso e sentito il Medico cantonale, designa venti medici scolastici entro l’anno successivo alle elezioni politiche cantonali. La designazione ha, di regola, una durata di quattro anni.
Attribuzione delle sedi scolastiche
Art. 81Il Dipartimento, sentito il Medico cantonale e le Divisioni della scuola e della formazione professionale, attribuisce le sedi scolastiche ai medici scolastici designati tenendo in considerazione un’equa distribuzione del numero degli allievi, favorendo laddove possibile la prossimità territoriale e la continuità nel tempo.
2Il Dipartimento attribuisce a ogni sede scolastica un medico scolastico supplente che possa intervenire in assenza del medico scolastico titolare.
Collegio dei medici scolastici
Art. 91I medici scolastici formano un Collegio.
2Il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno in Assemblea, il Medico cantonale e il capo Servizio vi partecipano di diritto.
3Il Collegio:
a)elegge un Presidente e due Vicepresidenti in occasione della prima Assemblea dopo la designazione;
b)discute e approva gli orientamenti strategici e il rapporto di attività per la medicina scolastica;
c)può organizzarsi in gruppi d’interesse per approfondire temi, proporre attività e progetti legati al presente regolamento e agli orientamenti strategici;
d)si esprime sulle proposte di modifica del presente regolamento.
Presidenza del Collegio
Art. 101Il Presidente rappresenta il Collegio verso le istituzioni e gli enti esterni. I Vicepresidenti suppliscono il Presidente in caso di assenza.
2Sono retribuiti con un’indennità annuale come segue:
a)Presidente: fr. 3’000.–;
b)Vicepresidente: fr. 2’000.–.
Comitato
Art. 111Il Comitato è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Medico cantonale e dal capo Servizio di medicina scolastica.
2Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e riunisce il Collegio in Assemblea.
3Il Comitato:
a)collabora con le autorità scolastiche e con il Dipartimento;
b)definisce gli orientamenti strategici della medicina scolastica e stende un rapporto di attività;
c)organizza incontri di studio e aggiornamento;
d)assicura i rapporti con la medicina scolastica di altri Cantoni.
Progetti particolari
Art. 121Il Medico cantonale può, nell’ambito dei crediti disponibili nel preventivo annuale, assegnare mandati per l’esecuzione di progetti particolari e per la loro valutazione.
2Parimenti il Medico cantonale può assegnare indennità ai medici scolastici per compiti specifici, per esigenze di formazione, perfezionamento e aggiornamento.
Retribuzione dei medici scolastici
Art. 131Il medico scolastico è retribuito per l’esecuzione dei suoi compiti con un’indennità di base e con un compenso orario.
2La retribuzione è stabilita come segue:
a)indennità di base: fr. 2’000.– annui;
b)compenso orario: fr. 180.– ritenuto un massimo annuo individuale di fr. 15’000.–.
3La partecipazione all’Assemblea è computata con un forfait di fr. 200.–.
4Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici scolastici sono computati per anno scolastico sulla base dei dati forniti dal medico scolastico stesso al Servizio al termine di ogni anno scolastico.
Partecipazione ai costi
Art. 14Il Servizio provvede alla fatturazione e all’incasso presso i Comuni delle partecipazioni alle spese per le prestazioni dei medici scolastici, previste dall’art. 47 della legge sanitaria.
Controllo
Art. 151L’Ufficio del medico cantonale esercita il controllo dell’applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni.
2Contro le decisioni dell’Ufficio del medico cantonale è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Abrogazione
Art. 16Il regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998 è abrogato.
Entrata in vigore
Art. 17Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2020.
Pubblicato nel BU 2020, 60.