DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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 Regolamento delle Isole di Brissago del 3 giugno 2020

Regolamento

delle Isole di Brissago

del 3 giugno 2020 (stato 3 maggio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati:

l’art. 3 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986;

il decreto legislativo concernente la ratifica delle convenzioni per l’acquisizione di quote di comproprietà delle Isole di Brissago e la fusione per assorbimento dell’Amministrazione Isole di Brissago del 18 settembre 2019,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo e oggetto

Art. 11Il presente regolamento definisce l’organizzazione amministrativa delle Isole di Brissago e disciplina la loro gestione e valorizzazione secondo un indirizzo sostenibile dal profilo ambientale e sociale, commisurato alle risorse finanziarie a disposizione.

2Le Isole di Brissago sono costituite dall’Isola di San Pancrazio (Isola grande) e dall’Isola dei Conigli (Isolino), situate sul territorio del comune di Brissago.

3Le aree naturali o ricreate artificialmente e la flora presenti sulle isole costituiscono il Giardino botanico delle Isole di Brissago.

 

Organi

Art. 2[1]La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si avvale:

a)della Divisione dell’ambiente;

b)di un’unità amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»;

c)di una commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico.

 

Capitolo secondo

Organizzazione

 

Divisione dell’ambiente e unità amministrativa

Art. 3[2]1La Divisione dell’ambiente è competente per spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 20'000 franchi.

2L’unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle isole.

3La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

a)organizzare e coordinare l’attività del personale attivo sulle isole;

b)definire, previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di gestione e valorizzazione del Giardino botanico;

c)assicurare la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico;

d)elaborare un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull’attività scientifica

e)autorizzare spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 5'000 franchi.

 

Commissione scientifica

Art. 41La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.

2Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.

3Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazioni e far capo a collaboratori esterni per singoli progetti.

 

Capitolo terzo

Principi e norme di gestione e valorizzazione

 

In generale

Art. 5La gestione delle Isole deve concorrere in particolare a:

a)promuovere il turismo e l’immagine del Cantone;

b)promuovere la funzione didattica, di educazione ambientale e scientifica del Giardino botanico;

c)mantenere l’equilibrio raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell’ambiente.

 

Giardino botanico

Art. 61Il Giardino botanico è destinato a scopi scientifici, didattici e turistici.

2Esso è gestito secondo i principi di sostenibilità ambientale.

 

Villa Emden

Art. 71Villa Emden, comprendente gli spazi assegnati all’Hôtel Villa Emden nonché quelli amministrativi e di supporto per la gestione delle isole, deve essere gestita secondo i principi di sostenibilità.

2Le condizioni di gestione dell’Hôtel Villa Emden sono regolate mediante apposita convenzione.

 

Casa sull’Isolino

Art. 8La casa presente sull’Isola dei Conigli è destinata principalmente a scopi didattici e formativi promossi dagli istituti delle scuole speciali cantonali.

 

Autorizzazioni e concessioni

Art. 9Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 10Il regolamento del Parco Botanico del 7 febbraio 1995 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[3]

 

 

Pubblicato nel BU 2020, 190.


[1]  Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.

[2]  Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.

[3]  Entrata in vigore: 5 giugno 2020 - BU 2020, 190.