DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
29.11.2024
(Bollettino ufficiale 39/2024)
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 Decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate del 9 gennaio 2007

 

Decreto esecutivo

concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate

(del 28 ottobre 2020)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamate:

         la legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr);

         l’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt);

         la legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970,

decreta:

Art. 1L’obbligo di rimborso fa stato per i seguenti comprensori di raggruppamento e bonifica:

 

 

Importo rimborso (fr./mq.)

Data scadenza rimborso

a)Distretto di Mendrisio

 

 

 

1.Breggia

Sezione Caneggio

 

1.40

18 luglio 2026

2.Castel San Pietro

Sezione 1: Campora (RT Caneggio)

 

 

0.20

18 luglio 2026

b)Distretto di Lugano

 

 

 

1.Capriasca

Sezione 4: Sala Capriasca

 

0.80

26 febbraio 2039

2.Monteceneri

Sezione di Rivera

 

0.30

22 settembre 2026

3.Sessa

 

0.35

19 agosto 2036

4.Monteceneri

Sezione di Medeglia

 

0.65

28 novembre 2026

5.Lugano

Sezione Valcolla

RT Colla-Cozzo

RT Scareglia-Signôra

 

 

 

 

0.25

4.95

 

 

12 gennaio 2021

12 gennaio 2021

c)Distretto di Locarno

 

 

 

1.Cugnasco-Gerra

Sezione Gerra

RT Gerra Verzasca Valle

 

 

 

 

I zona

II zona

 

 

20.00

0.20

 

 

23 dicembre 2024

23 dicembre 2024

d)Distretto di Vallemaggia

1.Cevio

Sezione di Cavergno

RT Valle Bavona

 

 

 

 

 

 

 

0.85

 

 

 

10 maggio 2037

2.Maggia

Sezione 6: Moghegno

 

I zona

II zona

 

1.20

0.25

 

28 novembre 2026

28 novembre 2026

3.Lavizzara

Sezione di Menzonio

 

 

 

0.60

 

19 febbraio 2033

e)Distretto di Riviera

1.Lodrino

 

I zona

II zona

 

0.70

0.10

 

12 settembre 2021

12 settembre 2021

 

Art. 21I geometri assuntori di opere di raggruppamento terreni e di bonifica ed i geometri revisori delle misurazioni catastali delle zone bonificate e raggruppate sopra elencate, riportano su tutti gli estratti censuari prima e dopo il raggruppamento (vecchio particellare, nuovo riparto provvisorio e definitivo) e su tutti gli estratti censuari rilasciati fino all'impianto del registro fondiario definitivo, la menzione di “Restrizioni RT: Obbligo di rimborso sussidi in caso di cambiamento di destinazione (LRPT-UCRF)” iscritta a registro fondiario.

2Nel periodo decorrente fino all’approvazione del nuovo riparto, se gli estratti censuari sono rilasciati dalla cancelleria comunale, il riporto di detta menzione compete alla cancelleria stessa.

 

Art. 3Contro la decisione di rimborso dei sussidi è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

 

Art. 4È abrogato il decreto esecutivo concernente il rimborso dei sussidi in caso di sottrazione dei fondi alla destinazione agricola nelle zone raggruppate o bonificate del 9 gennaio 2007.

 

Art. 5Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° dicembre 2020.

 

 

Pubblicato nel BU 2020, 313.