DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
21.03.2025
(Bollettino ufficiale 10/2025)
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 Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali del 29 gennaio 2014

Decreto legislativo

concernente l’introduzione di una partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali

del 29 gennaio 2014 (stato 21 febbraio 2025)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 15 ottobre 2013 n. 6860 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto di maggioranza 14 gennaio 2014 n. 6860 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Partecipazione finanziaria comunale

Art. 1[1]La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.

 

Importo e periodo

Art. 2[2]1La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per l’insieme dei comuni.

2La partecipazione comunale per il 2025 e per gli anni seguenti è ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione.[3]

3Essa resta in vigore fino alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni secondo la riforma denominata «Ticino 2020».[4]

4Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all’iniziativa legislativa denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».

 

Art. 3Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[5]

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 161.


[1]  Art. modificato dal DL 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 453.

[2]  Art. modificato dal DL 10.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 35; precedente modifica: BU 2016, 453.

[3]  Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.

[4]  Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU 2022, 77; BU 2024, 102.

[5]  Entrata in vigore: 21 marzo 2014 - BU 2014, 161.