Regolamento
concernente gli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio del registro di commercio
(del 16 dicembre 2020)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti l’ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio del 6 marzo 2020 (OEmol-RC) e l’articolo 10 della legge cantonale sul registro di commercio del 12 marzo 1997,
decreta:
Art. 1L’Ufficio del registro di commercio riscuote i seguenti emolumenti:
1. |
Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridico |
fr. 50.– |
2. |
Allestimento di un estratto legalizzato di un ente giuridico prima della pubblicazione dell’iscrizione nel FUSC |
fr. 100.– |
3. |
Allestimento di esemplare di statuto legalizzato di un ente giuridico |
fr. 50.– |
4. |
Allestimento di altre attestazioni |
fr. 80.– |
5. |
Allestimento di copie semplici di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione) |
fr. 1.– per pagina min. fr. 10.– max. fr. 120.– |
6. |
Legalizzazione di notificazioni e documenti giustificativi (per singola iscrizione), supplemento alla cifra 5 |
fr. 50.– |
7. |
Legalizzazione di una firma |
fr. 20.-- |
8. |
Visione di notificazioni e documenti giustificativi |
fr. 100.– all’ora |
9. |
Compilazione di notificazioni |
fr. 150.– all’ora |
10. |
Avviso di rifiuto dell’iscrizione, esame preliminare di notificazioni e documenti giustificativi, e informazioni e pareri giuridici |
fr. 250.– all’ora |
Art. 2L’importo degli emolumenti per le prestazioni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento è retto dal diritto anteriore.
Art. 3Il regolamento concernente le tasse per le prestazioni del registro di commercio del 21 ottobre 2014 è abrogato.
Art. 4Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Pubblicato nel BU 2020, 395.