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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 14 aprile 2021 (RLALM)

Regolamento

della legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

(RLALM)

(del 14 aprile 2021)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 17 dicembre 2020 (LALM),

decreta:

Capitolo primo

Competenze e definizioni

 

Sezione del militare e della protezione della popolazione

Art. 11La Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) del Dipartimento delle istituzioni è incaricata dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di esercito e amministrazione militare e della relativa vigilanza.

2La SMPP è l’autorità militare cantonale.

3Alla SMPP compete il potere disciplinare. Può in particolare ordinare un ammonimento, una multa, gli arresti nonché la commutazione di una multa disciplinare in arresti.

 

Comandante di circondario

Art. 21Il Comandante di circondario esercita le competenze che gli sono attribuite dal diritto federale e dal presente regolamento in materia di esercito e amministrazione militare e dirige il Comando di circondario.

2Il Comandante di circondario rappresenta il Cantone nei rapporti con la popolazione, i Comuni e le autorità militari federali.

 

Ufficio esazione e condoni e Ufficio dell’incasso e delle pene alternative

Art. 31L’Ufficio esazione e condoni è competente per l’incasso delle multe emesse dalla SMPP. Può concedere un pagamento rateale.

2L’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, per il tramite della polizia cantonale, è competente per l’esecuzione degli arresti.

 

Definizioni

Art. 41Sono considerati impianti di tiro fuori del servizio gli impianti di tiro destinati:

a)agli esercizi federali:

1.programmi obbligatori a 25m, 50m e 300m;

2.tiro di campagna a 25m, 50m e 300m;

b)agli esercizi di tiro facoltativi:

1.allenamenti delle società, gare di tiro ed esercizi preliminari agli esercizi federali;

2.gare di tiro delle associazioni e delle società militari;

c)ai corsi di tiro:

1.corsi per monitori di tiro;

2.corsi per monitori dei giovani tiratori;

3.corsi di ripetizione per monitori di tiro e per monitori dei giovani tiratori;

4.corsi per giovani tiratori;

5.corsi di tiro per ritardatari;

6.corsi di tiro per «rimasti».

2Per impianti di tiro sportivo si intendono impianti non disponibili per il tiro fuori del servizio.

 

Capitolo secondo

Società di tiro

 

In generale

Art. 51La SMPP riconosce le società di tiro, sentito il parere della Commissione cantonale di tiro (CCT) e dell’Ufficiale federale di tiro (UFT).

2Le società di tiro riconosciute devono adempiere i requisiti previsti dalle disposizioni federali. La SMPP revoca il riconoscimento alle società di tiro che non adempiono più tali requisiti.

3Prima del rapporto d’istruzione annuale, le società di tiro sono tenute a svolgere le loro assemblee sociali e a inviare copia del verbale d’assemblea al Presidente della CCT, all’UFT e al Comandante di circondario.

4La SMPP mette a disposizione un modello di statuto.

 

Ammissione di soci stranieri

Art. 61La SMPP è competente per concedere e revocare l’autorizzazione all’attività di tiro di soci stranieri di una società di tiro. I responsabili della società di tiro e la polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata, formulano un preavviso.

2L’autorizzazione viene rilasciata per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta della società di tiro. In caso di non rinnovo, l’autorizzazione all’attività di tiro decade automaticamente.

3Le società di tiro sono tenute ad avvisare entro un termine di 14 giorni il Comandante di circondario di ogni cambiamento dei suoi soci stranieri.

 

Scioglimento

Art. 71L’assemblea che dichiara lo scioglimento, nomina una commissione di liquidazione di almeno tre membri; quest’ultima, unitamente ad un membro della commissione cantonale di tiro competente, chiude gli affari sociali e cura la consegna del patrimonio e degli archivi.

2La SMPP, in collaborazione con l’UFT e la Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST), vigila sulla procedura di scioglimento.

 

Capitolo terzo

Comprensorio di tiro e amministrazione degli impianti di tiro

 

Comprensorio di tiro

Art. 81La SMPP, sentito l’UFT, stabilisce i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro; essa ordina in particolare l’assegnazione a ogni Comune di un impianto di tiro e di una società per le attività di tiro fuori del servizio.

2La SMPP definisce il Comune e la società di tiro di riferimento.

3Le assegnazioni vengono pubblicate nel Foglio ufficiale.

 

Comune di riferimento

Art. 91Di regola, il Comune proprietario dell’impianto di tiro viene designato come Comune di riferimento.

2Negli altri casi, il Comune di riferimento è il Comune sul cui territorio è ubicata la casa del tiratore, rispettivamente il Comune della sede della società di tiro di riferimento.

3Il Comune di riferimento e la società di riferimento di un impianto di tiro allestiscono una convenzione che regola i loro rapporti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.

4Il Comune di riferimento e i Comuni del comprensorio allestiscono una convenzione che regola in particolare la gestione dell’impianto di tiro e la ripartizione degli oneri di gestione ordinaria e degli investimenti. La convenzione è ratificata dalla SMPP. La SMPP mette a disposizione un modello di convenzione.

5Il Comune di riferimento è responsabile della coordinazione, e se proprietario dell’impianto, dell’esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l’impianto di tiro di propria pertinenza.

 

Società di riferimento

Art. 101La società di tiro di riferimento è il gestore del poligono assegnato; essa è responsabile per le attività che vi vengono svolte e se proprietaria dell’impianto, dell’esecuzione di tutti i lavori correnti e straordinari ordinati per l’impianto di tiro di propria pertinenza.

2La società di tiro di riferimento, raccolti i dati di tutte le società assegnate allo stesso poligono, trasmette al Comune di riferimento, al Comandante di circondario e all’UFT, il formulario per il computo delle spese dei poligoni di tiro, compilato conformemente al tariffario per le attività dei poligoni di tiro.

 

Società convenzionate

Art. 111Le altre società attribuite ad un impianto di tiro nel medesimo comprensorio dipendono dalla società di riferimento per tutte le loro attività; sono considerate società convenzionate.

2La società di riferimento e la società convenzionata organizzano le loro attività con una convenzione che viene ratificata dalla SMPP.

 

Compiti dei Comuni

Art. 121I Comuni mettono a disposizione gratuitamente gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio, nonché per la corrispondente attività delle società di tiro, conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

2Le spese di gestione ordinaria, manutenzione, di rinnovo, di ristrutturazione, di risanamento e dei lavori straordinari e urgenti ordinati dal perito federale degli impianti di tiro, dall’UFT, dai membri delle CCT, dalla SMPP o da ogni altra autorità competente, sono a carico dei Comuni del comprensorio dell’impianto di tiro interessato in base alla ripartizione degli oneri della convenzione di cui all’art. 9 cpv. 4.

3Per il riconoscimento e il pagamento dei costi, la società di riferimento presenta tempestivamente al Comune di riferimento i preventivi e consuntivi per la gestione ordinaria, rispettivamente consulta preventivamente il Comune di riferimento sugli investimenti.

4Se non diversamente previsto nella convenzione, i Comuni del comprensorio sono tenuti a versare al Comune di riferimento un contributo, proporzionale alla popolazione, a copertura dei costi totali dell’impianto di tiro al quale sono attribuiti.

 

Computo delle spese dei poligoni di tiro

Art. 131Il Comandante di circondario, in collaborazione con l’UFT e la FTST, mette a disposizione dei Comuni e delle società di tiro un formulario per il computo delle spese dei poligoni di tiro.

2La SMPP, in collaborazione con il Comandante di circondario, l’UFT e la FTST, stabilisce un tariffario cantonale per le attività dei poligoni di tiro.

 

Indennità per le commissioni cantonali di tiro

Art. 141Ai presidenti e ai membri delle commissioni cantonali di tiro sono riconosciuti i seguenti compensi:

a)10 franchi per l’ispezione e il controllo dei tiri obbligatori e dei corsi per giovani tiratori;

b)20 franchi per i rapporti d’istruzione con l’UFT, con i presidenti delle CCT, con i rappresentanti delle società di tiro nonché per la partecipazione quale istruttore o collaboratore a corsi per monitori, per ritardatari e per rimasti.

2Per le altre indennità trova applicazione l’allegato 2 dell’ordinanza del DDPS sugli ufficiali federali di tiro e sulle commissioni cantonali di tiro dell’11 dicembre 2003. Per le spese di viaggio, previamente concordate con la SMPP, si applica il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

 

Capitolo quarto

Impianti di tiro e attività di tiro

 

In generale

Art. 151La procedura per l’edificazione e la modifica di un impianto di tiro è definita dalla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991. La licenza edilizia può essere rilasciata solo se il perito federale degli impianti di tiro oppure l’ufficiale federale di tiro competente ha approvato i piani.

2La SMPP e la Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) vigilano sugli aspetti legati ad esercizio e impatto ambientale degli impianti di tiro. Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all’Esercito, alla polizia cantonale, alle CCT e all’UFT.

3Nel caso di irregolarità nei poligoni di tiro, la SMPP, su segnalazione dell’UFT o della SPAAS, può imporre un divieto di tiro oppure assegnare un termine ai Comuni o al proprietario dell’impianto per la rimessa a norma o il risanamento.

 

Impianti di tiro sportivo

Art. 161L’omogolazione di impianti di tiro sportivo compete alla SMPP.

2La SMPP può avvalersi, a spese del committente, di uno specialista oppure dell’UFT per il collaudo, rispettivamente per le perizie necessarie al collaudo.

3L’impianto deve in particolare rispettare le direttive e le prescrizioni dell’USS Assicurazioni e della SUVA.

 

Sussidio

Art. 171Il Comune di riferimento e la società di tiro di riferimento possono inoltrare una domanda scritta al Consiglio di Stato per l’ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, l’ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione di un impianto di tiro parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori del servizio. La domanda, corredata della dovuta documentazione, deve essere inoltrata prima dell’inizio dei lavori e dopo la crescita in giudicato della licenzia edilizia. Il Consiglio di Stato decide su preavviso della SMPP.

2Tale sussidio è concesso al massimo nella misura del 25% della spesa preventivata, dedotti eventuali contributi di altri enti. Esso è versato ad avvenuto collaudo dell’opera da parte dell’UFT, su presentazione del consuntivo e dopo una revisione dei conti da parte dell’Ufficio cantonale di consulenza tecnica e dei lavori sussidiati.

3La SMPP mette a disposizione i formulari necessari per le richieste di sussidio.

 

Attività di tiro

Art. 181La SMPP è competente per concedere e revocare l’autorizzazione d’esercizio per le attività di tiro sportivo e di tiro fuori dal servizio. In questo ultimo caso, l’autorizzazione viene rilasciata ad avvenuto collaudo da parte dell’UFT.

2La SMPP autorizza il tiro con armi e munizioni non d’ordinanza unicamente su impianti di tiro appositamente collaudati dall’UFT e assicurati tramite l’USS Assicurazioni. La SMPP chiede se necessario il preavviso della polizia cantonale, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata. Il Comandante di circondario, la polizia cantonale e l’UFT indicano dove necessario le disposizioni particolari per l’esercizio di tali attività.

3La SMPP, sentito il preavviso dell’UFT, può concedere l’autorizzazione per la partecipazione di tiratori stranieri alle manifestazioni di tiro. Rimane riservata la partecipazione ad una manifestazione di tiro sportivo per la quale i tiratori stranieri sono già ammessi.

4Le attività di tiro fuori del servizio sono regolate da una convenzione tra il Cantone e la FTST, fatto salvo i tiri previsti dalle ordinanze federali.

5Il Comandante di circondario, sentito il preavviso dell’UFT, può concedere deroghe alla Convenzione tra il Cantone e la FTST in merito a orari e giorni di tiro.

 

Chiusura

Art. 19La SMPP può decidere, per motivi tecnici di sicurezza, la chiusura, la chiusura parziale o la soppressione di un impianto di tiro; può intervenire in particolare su segnalazione dell’UFT o della SPAAS.

 

Messa fuori servizio

Art. 201In caso di chiusura definitiva o di soppressione di un impianto di tiro, la SMPP ordina la messa fuori servizio e informa il Comune di riferimento e la SPAAS.

2L’autorità competente ordina i necessari provvedimenti di risanamento e stabilisce le modalità di esecuzione con il Comune interessato.

3I lavori di risanamento ordinati dopo la messa fuori servizio dalle autorità competenti sono a carico di tutti i Comuni del comprensorio interessato; i costi vengono ripartiti in base alla chiave di riparto di cui all’art. 12 cpv. 4.

 

Poligoni di tiro occasionali

Art. 211L’esercizio di poligoni di tiro occasionali è autorizzato dal Comune, sentito il preavviso dell’UFT e informata la SMPP.

2Rimangono riservate le competenze espressamente attribuite all’Esercito, alla SMPP, alla polizia cantonale e all’UFT.

 

Tiri di polizia

Art. 22I tiri della polizia cantonale e delle polizie comunali sono autorizzati dalla Sezione formazione della polizia cantonale, con informazione al Comandante di circondario e all’UFT.

 

Incidenti di tiro

Art. 23Tutti gli incidenti di tiro vanno segnalati immediatamente alla polizia cantonale, all’UFT e al Comandante di circondario.

 

Capitolo quinto

Disposizioni varie

 

Mobilitazione

Art. 241Il Comando di circondario, è l’organo incaricato dal Cantone per i compiti relativi alla preparazione per la mobilitazione secondo quanto previsto dall’ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi del 22 novembre 2017. Il Comandante di circondario è il responsabile della mobilitazione e la persona di contatto con il comando operazioni dell’Esercito.

2In caso di mobilitazione per il servizio attivo il Comando di circondario attiva entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio e fornisce informazioni sul luogo, sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l’entrata in servizio.

3Se non disposto differentemente da parte dei Comuni il responsabile comunale della protezione della popolazione agisce anche in veste di responsabile comunale per la mobilitazione.

 

Contestazioni

Art. 251Le contestazione tra i Comuni in relazione al presente regolamento sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali.

2In assenza di conciliazione si applicano le vie ordinarie di contestazioni.

 

Consorzio

Art. 26Il presente regolamento si applica per analogia ai Comuni che hanno formato un consorzio per la gestione di un impianto di tiro.

 

Capitolo sesto

Disposizioni finali

 

Disposizioni transitorie

Art. 27Gli impianti di tiro che non rispettano le condizioni previste dal diritto federale e cantonale, devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2024. In caso contrario, la SMPP adotta tutti i necessari provvedimenti al ripristino dell’ordine legale e alla soppressione delle irregolarità.

 

Entrata in vigore

Art. 28Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2021, 118.


[1]  Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 118.