DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni del 12 luglio 2011

Regolamento

di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni

(del 12 luglio 2011)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (in seguito legge),

decreta:

Approvazione dello statuto e successive modifiche

Art. 11L’adesione al Consorzio e l’approvazione dello statuto devono essere oggetto di un’unica trattanda da sottoporre al Legislativo.

2Il progetto di nuovo statuto e le successive modifiche statutarie vanno approvati dai Legislativi comunali entro 4 mesi dalla trasmissione da parte della Delegazione dei Municipi o della Delegazione consortile. Sono riservati gli adeguamenti secondo l’art. 9.

 

Istanza di ratifica degli statuti; documentazione annessa

Art. 21La Delegazione dei Municipi o la Delegazione consortile sono l’organo competente a trasmettere al Consiglio di Stato l’istanza di ratifica del nuovo statuto o delle modifiche dello statuto, dopo l’approvazione dei Legislativi comunali.

2All’istanza vanno allegati i messaggi municipali, i rapporti delle commissioni, l’estratto delle risoluzioni dei Legislativi comunali con la dichiarazione di avvenuta pubblicazione agli albi e di crescita in giudicato.

 

Eleggibilità negli organi consortili; procedura di elezione

Art. 31È eleggibile quale rappresentante o supplente del Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

1bisSe per la designazione del rappresentante o del supplente vi sono proposte di più candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio. In caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.[1]

2È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione  consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. È riservato l’art. 21 cpv. 4 della legge.

3Se per l’elezione dei membri, dei supplenti, del presidente o del vicepresidente della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità si procede come previsto nel cpv. 1bis.[2]

4I Municipi propongono i candidati del proprio Comune alla carica di membro o di supplente della Delegazione consortile al più tardi entro cinque giorni prima della seduta costitutiva, dandone comunicazione scritta al Consorzio e al rappresentante del Comune nel Consiglio consortile.[3]

 

Seduta costitutiva

Art. 4La seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede per i nuovi Consorzi, dalla Delegazione consortile uscente per quelli esistenti.

 

Resoconto dei rappresentanti

Art. 5Per il resoconto dei rappresentanti valgono le indicazioni di cui all’art. 5 del regolamento di applicazione della legge organica comunale.

 

Art. 6[4]

 

Art. 7[5]

 

Vigilanza: Dipartimento competente

Art. 8Il Dipartimento delle istituzioni esercita la vigilanza sui Consorzi di Comuni, riservata quella di carattere tecnico spettante ai Dipartimenti o servizi competenti per materia.

 

Termine di adeguamento alla legge dei Consorzi esistenti; Consorzi speciali

Art. 91Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla legge al più tardi entro il 31 marzo 2012. È riservato l’art. 47 cpv. 7 della legge.

2La legge è applicabile immediatamente ai Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore e ai nuovi Consorzi.

3Il Consiglio di Stato, su istanza sottoscritta dalla Delegazione consortile e preavvisata dai Municipi, può autorizzare la permanenza in carica degli organi consortili fino al 31 marzo 2014, se per giustificati motivi l’adeguamento statutario non è stato portato a termine entro i termini stabiliti. Un’ulteriore proroga può essere concessa solo in via del tutto eccezionale e per motivi giustificati.[6]

4L’istanza ai sensi dell’art. 47 cpv. 7 della legge va inoltrata al Consiglio di Stato entro il 31 dicembre 2011, sottoscritta dalla Delegazione consortile e dai Municipi dei Comuni membri.

 

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 101Il regolamento di applicazione della legge sul consorziamento dei Comuni del 16 aprile 1975 è abrogato.

2Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2011.

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 429 e 441.


[1]  Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

[2]  Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

[3]  Cpv. introdotto dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

[4]  Art. abrogato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.

[5]  Art. abrogato dal R 13.9.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 221.

[6]  Cpv. modificato dal R 7.5.2013; in vigore dal 10.5.2013 - BU 2013, 223.