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20.12.2024
(Bollettino ufficiale 42/2024)
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 Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per posteggi per biciclette presso le fermate del trasporto pubblico del 21 settembre 2022

Decreto esecutivo

concernente la concessione di contributi per posteggi per biciclette presso le fermate del trasporto pubblico

(del 21 settembre 2022)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per contribuire alla realizzazione di posteggi per biciclette presso le stazioni e le principali fermate del trasporto pubblico dell’11 aprile 2022;

vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,

decreta:

Oggetto

Art. 1Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione del credito stanziato con il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 1'000'000 di franchi per contribuire alla realizzazione di posteggi per biciclette presso le stazioni e le principali fermate del trasporto pubblico dell’11 aprile 2022, segnatamente le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi.

 

Definizioni

Art. 2Fanno stato le seguenti definizioni:

a)ente promotore: costituito da uno o più soggetti giuridici, si fa carico della realizzazione di posteggi per biciclette presso le stazioni e le fermate del trasporto pubblico;

b)posteggio per biciclette: superficie sistemata e utilizzata per lo stazionamento di biciclette che comprende uno o più stalli per biciclette;

c)box per biciclette: posteggio per biciclette dotato di sistema di chiusura antifurto e di protezione dalle intemperie.

 

Autorità competente

Art. 31L’esecuzione del presente decreto è di competenza della Sezione della mobilità (di seguito SM).

2In particolare essa esamina le domande di contributo, istruisce le relative pratiche, prende le decisioni e provvede all’informazione verso l’esterno.

3La SM può avvalersi della consulenza di enti e specialisti esterni.

 

Procedura

Art. 41Le domande di contributo devono essere presentate alla SM.

2La richiesta deve essere corredata dal progetto del posteggio per biciclette accompagnato da una relazione tecnica che indica il numero di stalli da realizzare, il sistema di posteggio, il tipo di illuminazione e il tipo di copertura previsti. Nella relazione tecnica deve essere indicata la ripartizione dei costi secondo gli enti finanziatori, compreso il contributo richiesto sulla base del presente decreto.

3La priorità per la valutazione e l’evasione delle domande di contributo è determinata dalla data d’inoltro della domanda. Si considerano solo domande complete e corredate da tutta la documentazione necessaria.

4La SM è autorizzata a richiedere in ogni tempo, direttamente all’istante oppure a terzi, informazioni in relazione al contributo o all’utilizzo delle infrastrutture realizzate.

5I beneficiari dei contributi devono mettere a disposizione della SM le informazioni relative alle infrastrutture e ai servizi realizzati, nonché consentire il monitoraggio degli stessi.

6La SM è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici e l’ubicazione delle infrastrutture per cui sono stati versati contributi finanziari.

 

Condizioni e ammontare dei contributi

Art. 51Il contributo è subordinato alle seguenti condizioni:

a)il posteggio per biciclette è ubicato presso una fermata del trasporto pubblico ed è inequivocabilmente a servizio degli utenti di questa fermata;

b)sono dimostrati la necessità e il potenziale di utenza del posteggio per biciclette per il quale è richiesto il contributo;

c)il posteggio per biciclette conta almeno cinque stalli secondo le direttive per il conteggio degli stalli per biciclette pubblicate dalla SM;

d)il posteggio è riservato esclusivamente alle biciclette ed è così segnalato;

e)il sistema di posteggio permette la sosta delle biciclette in sicurezza: è garantita la possibilità di legare il telaio (nel caso di posteggi per bicicletta esterni) e un’adeguata illuminazione.

2Non possono essere finanziati posteggi per stazioni di bike sharing.

3In assenza di una preventiva autorizzazione scritta della SM, la concessione o il versamento del contributo sono negati se i lavori di realizzazione dell’opera vengono iniziati prima dell’emanazione della decisione di contributo.

4L’autorizzazione preventiva della SM non conferisce alcun diritto alla concessione del contributo.

5Ogni beneficiario può ricevere complessivamente al massimo un importo di 100'000 franchi.

6Per il calcolo del contributo sono computabili i seguenti costi:

a)i costi inerenti alla pianificazione, alla direzione lavori e alla sorveglianza;

b)i costi d’acquisto del terreno e quelli inerenti alla rilottizzazione dovuti al progetto;

c)i costi di costruzione e dei lavori di adattamento necessari;

d)i costi relativi alle misure di protezione dell’ambiente e del paesaggio, nonché alle misure di protezione contro i pericoli naturali.

7Per il calcolo del contributo non sono computabili i seguenti costi:

a)i costi dovuti a misure particolari adottate su domanda di una delle parti interessate senza che siano assolutamente necessarie per l’opera; occorre tuttavia tenere conto in misura adeguata del progresso tecnico e degli usuali standard;

b)le indennità versate ad autorità e commissioni;

c)i costi d’acquisto e gli interessi dei crediti edilizi.

8Il contributo non può essere concesso se l’opera beneficia già di una partecipazione diretta cantonale ai costi, in particolare attraverso i programmi di agglomerato e i piani regionali dei trasporti.

9Il contributo può essere concesso soltanto se l’opera è eseguita da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

10Il versamento del contributo, sempre che siano confermate le condizioni che hanno portato alla decisione di concessione dello stesso, è esigibile dal momento in cui l’esecuzione dell’opera è confermata alla SM tramite l’invio di una documentazione finale di opera eseguita.

11Il pagamento avviene sulla base di un consuntivo corredato di documenti giustificativi. Il numero di stalli che beneficiano del contributo è definito secondo le direttive per il conteggio degli stalli per biciclette pubblicate dalla SM.

 

Decadenza del contributo

Art. 6Il diritto al contributo decade se, entro 24 mesi dalla decisione, il beneficiario non richiede per iscritto alla SM il versamento del contributo. Dietro motivata richiesta, la SM può prorogare tale termine.

 

Parametri per il contributo

Art. 71Il contributo è concesso all’ente promotore, al netto di eventuali contributi di terzi, secondo i parametri specificati di seguito:

a)posteggio per biciclette con copertura: fr. 1'000.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della spesa computabile;

b)posteggio per biciclette senza copertura: fr. 200.-/stallo bici fino ad un massimo del 30% della spesa computabile;

c)box per biciclette: fr. 1'500.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della spesa computabile;

d)posteggio per biciclette interrato: fr. 1'500.-/stallo bici fino ad un massimo del 50% della spesa computabile.

2Eventuali casi particolari non contemplati dal presente decreto sono decisi di volta in volta dalla SM.

 

Disponibilità finanziaria

Art. 8Il contributo è subordinato alla disponibilità del credito.

 

Contravvenzioni

Art. 9La SM è competente per il perseguimento delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 21 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

 

Entrata in vigore

Art. 10Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2022, 228.


[1]  Entrata in vigore: 23 settembre 2022 - BU 2022, 228.