DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023

Decreto esecutivo

concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti

dell’8 marzo 2023 (stato 27 ottobre 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge cantonale sull’energia dell’8 febbraio 1994 (Len);

visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'000'000 di franchi destinato a incentivi all'acquisto di veicoli totalmente elettrici, allo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica elettrica domestica e presso i datori di lavoro e all'acquisto di veicoli di ultima generazione vincolato alla messa fuori servizio di veicoli ad alte emissioni di CO2 e inquinanti del 19 ottobre 2022 (BU 2023, 21);

visto il decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 3’000’000 di franchi destinato a incentivare l’acquisto di veicoli elettrici e lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica elettrica domestica e sul posto di lavoro del 13 marzo 2019 (BU 2019, 168);

visto il decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 (BU 2019, 237), di seguito DE 2019,

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Scopo

Art. 1Il presente decreto regola gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti.

 

Capitolo secondo

Autorità competenti e procedura

 

Autorità competenti

Art. 21Le decisioni di concessione degli incentivi competono alla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).

2Nell’applicazione del presente decreto la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.

3Le autorità competenti possono pubblicare a scopo divulgativo dati statistici sugli oggetti incentivati ai sensi del presente decreto.

 

Procedura

Art. 31Le richieste per l'ottenimento degli incentivi di cui al presente decreto esecutivo devono essere presentate alla SPAAS, complete di tutta la documentazione necessaria, mediante gli appositi moduli disponibili nel sito internet www.ti.ch/incentivi. In particolare:

a)le richieste per incentivi di cui all’articolo 5 vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo la data della fattura dell’installazione, allegandone i giustificativi;

b)le richieste per incentivi di cui all’articolo 6 soggiacciono alla concessione di una promessa di versamento e vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito formulario prima dell’esecuzione dei lavori, allegandone i giustificativi. La durata della promessa di incentivo è di 12 mesi, al termine dei quali dovranno essere trasmessi alla SPAAS i giustificativi dell’esecuzione per l’ottenimento dell’incentivo;

c)le richieste per incentivi di cui agli articoli 7 e 8 vanno inoltrate alla SPAAS tramite l’apposito formulario al più tardi 30 giorni dopo l’immatricolazione del veicolo allegando copia della licenza di circolazione.

2La priorità per la valutazione e l’evasione delle richieste d’incentivo, sono determinate dalla data di inoltro del modulo di richiesta.

3La SPAAS può in ogni tempo richiedere informazioni supplementari direttamente all’istante oppure a terzi.

 

Capitolo terzo

Condizioni e ammontare degli incentivi

 

Condizioni generali

Art. 41Il presente decreto esecutivo si applica unicamente per installazioni di ricarica ubicate in Canton Ticino e/o veicoli immatricolati con targhe ticinesi acquistati, da persone fisiche residenti in Ticino e da persone giuridiche con sede sociale in Ticino.

2Per quanto concerne le definizioni tecniche contenute nel presente decreto esecutivo si fa riferimento al quaderno tecnico SIA 2060 “Infrastruttura per veicoli elettrici negli edifici”.

3Per la definizione dei generi di veicolo fanno stato le denominazioni ufficiali emanate dalla Sezione della circolazione e indicate al punto 19 della licenza di circolazione.

4I Comuni sono esclusi dagli incentivi ai sensi del presente decreto esecutivo.

5L’ammontare dell’incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi.

6Gli incentivi di cui agli articoli 7 e 8 sono concessi unicamente all’ottenimento di una targa definitiva. Sono pertanto esclusi veicoli con targhe temporanee.

 

Stazione di ricarica per veicoli elettrici

Art. 5 1Per l’installazione di una stazione di ricarica senza gestione del carico per veicoli elettrici a domicilio o presso datori di lavoro è concesso un incentivo forfettario di:

a)fr.    500.- per stazioni di ricarica monodirezionali (sia singole che doppie);

b)fr. 4'000.- per stazioni di ricarica bidirezionali.

2L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso a datori di lavoro solo se la stazione di ricarica è destinata ad uso esclusivo del personale impiegato.[1]

3La stazione di ricarica deve essere fissata in modo permanente al muro o su di un supporto dedicato.[2]

4La stazione di ricarica deve avere una potenza nominale minima di 3.7 kW ed essere conforme al Modo 2, Modo 3 o al Modo 4 secondo il quaderno tecnico SIA 2060.[3]

5L’allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d’arte da un installatore elettricista autorizzato e notificato al gestore di rete.

 

Impianto di ricarica con gestione dinamica del carico

Art. 61Per l’installazione di un impianto di ricarica per veicoli elettrici a domicilio o presso datori di lavoro, dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato finalizzato al controllo delle potenze di ricarica nei singoli punti di ricarica corrispondente al livello di equipaggiamento D, ready to charge pronta per l’uso, secondo il quaderno tecnico SIA 2060, è concesso il seguente incentivo forfettario:

fr. 1'200. a stazione di ricarica installata;

fr. 4'000. a stazione di ricarica bidirezionale installata.[4]

2L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso a datori di lavoro solo se l’impianto di ricarica è destinato ad uso esclusivo del personale impiegato.

3Le stazioni di ricarica devono avere una potenza minima di 3.7 kW ed essere conformi al Modo 2, Modo 3 o al Modo 4 secondo il quaderno tecnico SIA 2060.[5]

4L’allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito a regola d’arte da un installatore elettricista autorizzato e notificato al gestore di rete.

 

Acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica

Art. 71Per l’acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h è concesso un incentivo forfettario di 1’000 franchi.

2L’erogazione dell’incentivo di cui al capoverso 1 è vincolata all’acquisto del veicolo presso concessionari o rivenditori in Ticino. Fanno eccezione i veicoli che non dispongono di concessionari o rivenditori in Ticino. Sono esclusi veicoli acquistati al di fuori della Svizzera.[6]

3L’incentivo di cui al capoverso 1 è concesso unicamente alla prima immatricolazione in Ticino di un veicolo mai immatricolato in precedenza, in un altro cantone all’estero.[7]

4In deroga al capoverso 3 la SPAAS si riserva la facoltà di concedere l’incentivo di cui al capoverso 1 per richieste inerenti motoveicoli, quadricicli o tricicli di dimostrazione di concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Veicoli di dimostrazione sono considerati tali solo se sono stati immatricolati da meno di un anno e se hanno meno di 2'000 km.[8]

5Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d’incentivo ai sensi del presente articolo.

6L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere il veicolo immatricolato a proprio nome per un periodo di almeno 12 mesi.

7L'incentivo di cui al presente articolo non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8.

 

Messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO2 e inquinanti

Art. 81Per la messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna immatricolata prima del 1° gennaio 2009 è concesso l'incentivo seguente:

fr. 2'000.- in caso di immatricolazione di una nuova automobile ibrida con codice di emissione B6a o superiore, oppure

fr. 4'000.- in caso di immatricolazione di una nuova automobile totalmente elettrica o a celle a combustibile, con codice di emissione A24 rispettivamente A27.

2Per la messa fuori circolazione di motoveicoli, quadricicli a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h immatricolati prima del 1° gennaio 2005 è concesso l'incentivo seguente:

fr. 1'000. in caso di immatricolazione di motoveicoli, quadricicli a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h con codice di emissione C05 o superiore, oppure

fr. 2'000. in caso di immatricolazione di motoveicoli, quadricicli a motore o tricicli a motore con propulsione totalmente elettrica aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h.[9]

3Gli incentivi di cui ai capoversi 1 e 2 sono concessi unicamente se sono date cumulativamente le seguenti condizioni:

il richiedente figurava come detentore del veicolo nella licenza di circolazione per almeno gli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;

il veicolo messo fuori circolazione è stato immatricolato con targhe ticinesi per almeno 3 mesi all'anno nel corso degli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione;

il veicolo messo fuori circolazione deve essere rottamato o ceduto a terzi. In nessun caso il veicolo potrà essere rimesso in circolazione in Svizzera;

il nuovo veicolo non è mai stato immatricolato in precedenza né in Ticino, né in un altro cantone né all'estero;

il nuovo veicolo è acquistato presso concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Fanno eccezione i veicoli che non dispongono di concessionari o rivenditori in Ticino. Sono esclusi veicoli acquistati al di fuori della Svizzera.[10]

4In deroga al capoverso 3 la SPAAS si riserva la facoltà di concedere l’incentivo per l'acquisto di veicoli di dimostrazione di concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Veicoli di dimostrazione sono considerati tali solo se sono stati immatricolati da meno di un anno e:

         per le automobili: se hanno meno di 5'000 km;

         per i motoveicoli, quadricicli a motore o tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione superiore a 45 km/h: se hanno meno di 2'000 km.[11]

5Ogni richiedente (persona fisica o giuridica) può presentare al massimo una richiesta d’incentivo ai sensi del capoverso 1 e una ai sensi del capoverso 2.

6L’ottenimento dell’incentivo vincola il richiedente a mantenere il nuovo veicolo immatricolato a proprio nome per un periodo di almeno 12 mesi.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 9Il decreto esecutivo concernente le condizioni per l’ottenimento degli incentivi per l’acquisto di automobili totalmente elettriche e per l’installazione di stazioni di ricarica elettrica a domicilio e presso datori di lavoro del 19 giugno 2019 è abrogato.

 

Norme transitorie

Art. 101Le richieste di incentivo per automobili totalmente elettriche giusta l’articolo 5 del DE 2019, pendenti e presentate entro il 30 settembre 2022, sono decise sulla base di tale decreto esecutivo.

2Le richieste di incentivo per stazioni di ricarica giusta l’articolo 6 del DE 2019 pendenti, sono decise sulla base di tale decreto.

 

Entrata in vigore

Art. 111Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.[12]

2Esso decade con l’esaurimento del credito.

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 74.


[1]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[2]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[3]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[4]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[5]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[6]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[7]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[8]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[9]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[10]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[11]  Cpv. modificato dal DE 25.10.2023; in vigore dal 27.10.2023 - BU 2023, 298.

[12]  Entrata in vigore: 10 marzo 2023 - BU 2023, 74.