DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024 del 29 novembre 2023

Decreto esecutivo

concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024

del 29 novembre 2023 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

decreta:

Rate e scadenze dell'imposta ordinaria

(art. 240 LT)

Art. 11La riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2024 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

2Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

3I termini di scadenza delle singole rate dell’imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la Irata di accontoil 1° maggio 2024

per la IIrata di accontoil 1° luglio 2024

per la IIIrata di accontoil 1° settembre 2024

rata a conguaglioa partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell’articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994.

 

Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire

(art. 241 LT)

Art. 21Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall’autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

2Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell’articolo 3.

 

Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta

(art. 242 e 247 LT)

Art. 31Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

2Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

 

Accrediti dell’imposta preventiva

Art. 4L’imposta preventiva sui crediti fiscali sorti nel 2023 è accreditata nel conteggio d’imposta del medesimo anno con valuta 30 giorni dopo l’intimazione della rata a conguaglio.

 

Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

Art. 51I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

2Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

 

Interessi di ritardo

(art. 243 LT)

Art. 61Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

2Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

 

Trattenuta dell'imposta alla fonte

Art. 7Sulla trattenuta dell’imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

 

Importi minimi: rinuncia alla riscossione

(art. 243a LT)

Art. 8Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.

 

Validità temporale dei tassi di interesse

Art. 91I tassi d’interesse rimunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell’anno civile 2024.

2Il tasso d’interesse di ritardo dell’articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell’anno civile 2024; il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

 

Acconto equo

Art. 101Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.

2In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall’articolo 6.

3In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.

 

Interesse rimunerativo sulle eccedenze da deposito

(art. 253a LT)

Art. 11Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica nell’anno civile 2024 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

 

 

Pubblicato nel BU 2023, 328.

 

 

Allegato

 

Tabella riassuntiva concernente i tassi d’interesse rimunerativi e di ritardo

 

Periodo

anno civile*

Interesse di ritardo

 

 

 

 

 

 

 

 

(in %)

Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza

 

 

 

 

 

 

(in %)

Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte

 

(in %)

Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito

 

 

 

 

 

(in %)

2024

3.50

0.25

0.10

0.25

2023

2.50

0.10

0.10

0.10

2022

2.50

0.10

0.10

0.10

2021

2.50

0.10

0.10

0.10

2020

2.50

0.10

0.10

0.10

2019

2.50

0.25

0.10

0.25

2018

2.50

0.25

0.10

0.25

2017

2.50

0.25

0.10

0.25

2016

2.50

0.50

0.25

0.25

2015

(dal 01.04.

al 31.12.2015)

2.50

1.50

0.25

0.25

2015

(dal 01.01.

al 31.03.2015)

2.50

1.50

0.25

1

2014

2.50

1.50

0.25

1.50

2013

2.50

1.50

0.25

 

2012

2.50

2.50

1

 

2011

2.50

2.50

1

 

2010

3

3

1

 

2009

3

3

1.50

 

2008

3

3

2

 

2007

3

3

2

 

2006

3

3

2

 

2005

3

3

3

 

2004

3

3

3

 

2003

3

3

3

 

2002

4

4

1.50

 

2001

4.50

4.50

2

 

2000

4

4

1.50

 

1999

4

4

1.50

 

1998

5

5

2

 

1997

5

5

2

 

1996

5

5

2.50

 

1995

5

5

3.50

 

 

* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.