DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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 Regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale del 5 giugno 2024

Regolamento

che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia cantonale

del 5 giugno 2024 (stato 7 giugno 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

 

vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR);

vista la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI);

vista l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA);

vista la legge sui campeggi del 26 gennaio 2004,

decreta:

 

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Autorità competente

Art. 1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi è l’autorità competente per l’applicazione delle norme di cui al presente regolamento.

 

Capitolo secondo

Notifica

 

Principio

Art. 21Il datore di alloggio entro 24 ore notifica al Servizio l’arrivo di ogni ospite:

a)che intende pernottare in campeggio, in esercizio pubblico con alloggio o in azienda agricola agrituristica;

b)che intende pernottare a pagamento in altre strutture destinate all’alloggio;

c)che pernotta gratuitamente per una durata superiore ai 30 giorni.

2Non sottostanno all’obbligo di notifica le capanne e i rifugi di montagna nonché gli alloggi per gruppi ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera g LEAR.

 

Modalità

Art. 3 1Le notifiche sono trasmesse al Servizio in forma elettronica tramite l’apposita piattaforma su internet.

2Eccezionalmente, previa richiesta scritta e debitamente motivata, il Servizio può autorizzare la notifica degli ospiti in forma cartacea, tramite appositi blocchetti forniti gratuitamente.

 

Notifica delle famiglie

Art. 4 1Di principio, tutti gli ospiti devono essere registrati sulla base di un documento d’identità valido.

2Le famiglie (marito, moglie, partner registrato e figli maggiorenni) sono notificate separatamente con una notifica per persona. I figli minori di 18 anni vengono notificati con uno dei genitori.

 

Notifica di comitive, scuole, colonie e gruppi

Art. 5 1Per le comitive, le scuole, le colonie e i gruppi devono essere registrati i dati personali del capogruppo, indicando il numero dei componenti e il numero di questi ultimi rispettivamente con più e meno di 14 anni.

2In aggiunta ai dati del capogruppo, dev’essere compilato l’ulteriore modulo con le generalità (nome, cognome, data di nascita e nazionalità) dei componenti della comitiva o la scuola; lo stesso dev’essere conservato dal datore di alloggio e rimanere per 5 anni a disposizione del Servizio e delle organizzazioni turistiche regionali.

3Per gruppo si intende un minimo di 6 persone compreso il capogruppo.

 

Capitolo terzo

Disposizioni diverse

 

Documenti di identità

Art. 6 1Al momento della notifica di arrivo, tutti gli ospiti devono consegnare un documento di identità valido che gli viene restituito una volta registrati i dati.

2Viene registrato anche il numero e il genere del documento, senza procedere alla fotocopia dello stesso.

3I minori di 18 anni, non accompagnati, devono inoltre presentare un’autorizzazione scritta dei genitori. I datori di alloggio devono tenere copia di questo documento per 5 anni. In assenza di tale dichiarazione il datore di alloggio deve avvisare senza indugio la Polizia cantonale.

 

Responsabilità e vigilanza

Art. 71Il datore di alloggio è responsabile dell’esattezza e della completezza dei dati.

2Nella notifica di polizia devono essere obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

cognome e nome;

data di nascita;

nazionalità;

data di arrivo e data di partenza;

dati del datore di alloggio e indirizzo della struttura.

3Il Servizio vigila sul corretto funzionamento delle notifiche da parte dei datori di alloggio.

 

Infrazioni

Art. 81Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono perseguite e punite dal Servizio. Sono punibili il datore di alloggio o il gerente in applicazione degli articoli 42 e 43 LEAR.

2Il Municipio persegue e punisce il gerente per le infrazioni commesse nell’ambito della legge sui campeggi.

 

Capitolo quarto

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 9Il regolamento che disciplina le notifiche degli ospiti alla Polizia dell’11 novembre 2003 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 10Il presente regolamento entra in vigore immediatamente[1].

 

 

Pubblicato nel BU 2024, 138.


[1]  Entrata in vigore: 7 giugno 2024 - BU 2024, 138.