Regolamento
concernente le indennità e i rimborsi spese della Sezione cinofila della Polizia cantonale
(RCino)
del 16 ottobre 2024 (stato 1° gennaio 2025)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti la legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol), la legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), la legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip) e il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011,
decreta:
Oggetto
Art. 11Il presente regolamento definisce le condizioni e gli importi delle indennità e dei rimborsi spese riconosciuti agli agenti del Corpo di polizia che prestano servizio nella Sezione cinofila.
2Rimangono riservate le disposizioni del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.
Indennità e rimborso spese agenti cinofila
Art. 21Agli agenti della Polizia cantonale che prestano servizio nella Sezione sono riconosciuti, per ogni singolo cane posseduto e messo a disposizione della Polizia cantonale, i seguenti rimborsi spese e indennità:
a)il costo dell’acquisto del cane, anticipato dal conducente, che sarà rimborsato quando il cane avrà conseguito il brevetto operativo;
b)l’importo mensile complessivo di 200 franchi a far tempo dal giorno dell’acquisto del cane fino al conseguimento del brevetto operativo e a partire dalla cessazione dell’attività per vecchiaia o inabilità operativa, se il cane ha servito per almeno sei anni nella Polizia cantonale;
c)l’importo mensile complessivo di 300 franchi a far tempo dal conseguimento del brevetto operativo e durante tutto il periodo in cui il cane resta in attività;
d)le spese di iscrizione a concorsi autorizzati ai fini del perfezionamento professionale;
e)le spese per le cure veterinarie e per i medicamenti necessari, nonché eventuali maggiori costi dovuti a particolari diete alimentari a motivo di specifici disturbi di salute certificati da un veterinario;
f)le spese per interventi veterinari straordinari preventivamente autorizzati dal funzionario dirigente o dal suo sostituto;
g)le spese per cure veterinarie per cani divenuti inabili al servizio.
2Sono inoltre a carico della Polizia cantonale la tassa cantonale sui cani per la durata del servizio e la tassa della Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia (FSCCP).
3Le modalità, la procedura e l’esecuzione dei rimborsi spese e delle indennità sono disciplinate in una direttiva della Polizia cantonale.
Eccezioni
Art. 3I rimborsi spese e le indennità non sono riconosciuti nei seguenti casi:
a)il costo dell’acquisto del cane, nel caso in cui l’agente per ragioni diverse da possibili patologie mediche del cane lascia volontariamente la Sezione o viene escluso dalla stessa prima di aver svolto quattro anni di attività operativa. Se la somma gli è già stata corrisposta, l’agente sarà tenuto a restituire un quarto della stessa per ogni anno di servizio o parte di esso mancante;
b)le spese per le cure veterinarie e per i medicamenti necessari, se le stesse sono determinate da gravi negligenze del conducente del cane;
c)le spese per interventi veterinari straordinari, se non sono stati preventivamente autorizzati dal funzionario dirigente o dal suo sostituto;
d)le spese per le cure veterinarie per i cani divenuti inabili al servizio, se il cane dopo l’ottenimento del brevetto operativo ha servito la Sezione per meno di sei anni.
Cessazione del riconoscimento delle indennità e dei rimborsi spese
Art. 4Le indennità previste dall’articolo 2 non sono più corrisposte nei seguenti casi:
a)al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo direttive interne, per imperizia o incapacità del conducente o del cane;
b)alla cessazione dell'attività, se il cane dopo l’ottenimento del brevetto operativo ha servito la Sezione per meno di sei anni;
c)alla morte del cane.
Costi legati alla responsabilità civile
Art. 51I conducenti sono assicurati tramite la responsabilità civile professionale dello Stato per eventuali danni che il cane dovesse causare durante il servizio presso la Polizia cantonale.
2Il conducente del cane deve concludere una polizza assicurativa di responsabilità civile privata per eventuali incidenti fuori servizio. L’importo della polizza viene rimborsato annualmente su presentazione della relativa fattura.
Entrata in vigore
Art. 6Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Pubblicato nel BU 2024, 237.