DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
31.12.2025
(Bollettino ufficiale 46/2025)
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 Regolamento sulla gestione delle acque del 12 novembre 2025 (RGA)

Regolamento

sulla gestione delle acque

(RGA)

del 12 novembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA),

decreta:

 

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Campo d’applicazione e diritto applicabile

(art. 1 LGA)

Art. 11Il presente regolamento disciplina l’applicazione della legge sulla gestione delle acque del 21 gennaio 2025 (LGA).

2Nella misura in cui non si dispone altrimenti, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

 

Autorità competenti

a) Consiglio di Stato

Art. 2Il Consiglio di Stato esercita in generale la vigilanza superiore sull’applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali in materia di gestione delle acque e ordina inoltre i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli legati all’utilizzo della forza idrica.

 

b) Dipartimento del territorio

Art. 3Il Dipartimento del territorio (DT) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal presente regolamento.

 

c) Divisione ambiente

Art. 4La Divisione dell’ambiente (DA) è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 2 LGA, ad eccezione degli ambiti espressamente attribuiti alla Divisione delle risorse e all’Ufficio dell’energia.

 

d) Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo

Art. 51La Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) svolge i compiti attribuitele dal presente regolamento, prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità e inoltre:

a)costituisce il servizio di protezione delle acque ai sensi dell’articolo 49 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);

b)esercita la polizia delle acque e il servizio incidenti (servizio avarie ai sensi dell’articolo 49 LPAc);

c)ordina i provvedimenti atti a prevenire ed eliminare gli effetti pregiudizievoli alle acque, come pure i risanamenti dei corsi d’acqua soggetti a prelievo ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 lettera e LGA;

d)garantisce la promozione, la consulenza, l’esame e l’approvazione ed esercita la sorveglianza dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS), dei piani generali dell’acquedotto (PGA) e dei piani cantonali dell’approvvigionamento idrico (PCAI);

e)sorveglia e verifica periodicamente il funzionamento degli impianti di depurazione delle acque (IDA), autorizza lo scarico di acque industriali e artigianali, controlla i sistemi di smaltimento degli scarichi industriali mediante prelievi e analisi e controlla le acque di scarico;

f)autorizza l’abbassamento e gli scavi in falda;

g)autorizza i sondaggi, le trivellazioni e gli scavi nelle zone in cui sono presenti acque sotterranee;

h)garantisce il monitoraggio delle qualità delle acque superficiali e sotterranee.

2Il Nucleo operativo incidenti (NOI) è istituito in seno alla SPAAS, che coadiuva nei compiti di servizio incidenti (avarie), e fornisce consulenza specialistica in tale ambito agli enti di primo intervento.

 

e) Ufficio dei corsi d’acqua

Art. 61L’Ufficio dei corsi d’acqua (UCA):

a)promuove i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua in base ai concetti di gestione del rischio;

b)vigila sugli interventi sui corsi d’acqua e all’interno dello spazio riservato alle acque;

c)eseguire la regolazione del Lago di Lugano e provvedere alla manutenzione dello sbarramento di regolazione;

d)garantisce il monitoraggio della qualità delle acque superficiali e, più ingenerale, delle risorse idriche cantonali, tramite la rete idrometeorologica cantonale;

e)sorveglia gli impianti di accumulazione di competenza cantonale.

2L’UCA, quale servizio tecnico, si occupa di sorvegliare gli impianti di accumulazione di competenza dei Cantoni e di promuovere i progetti di sistemazione dei corpi d’acqua.

 

f) Dipartimento delle finanze e dell’economia

Art. 7Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dal presente regolamento.

 

g) Divisone delle risorse

Art. 8 La Divisione delle risorse (DR) è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4, sezione 4 LGA, da 10'000 a 100'000 franchi.

 

h) Ufficio dell’energia

Art. 9L’Ufficio dell’energia (UEn) svolge i compiti attribuitigli dal presente regolamento e inoltre:

a)vigila al corretto adempimento delle condizioni imposte ai titolari di concessioni per l’utilizzo della forza idrica, tra cui l’applicazione dei deflussi minimi;

b)prende nell’ambito della gestione della forza idrica le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità;

c)persegue e giudica le contravvenzioni alle norme di cui al capitolo 4 sezione 4 LGA, fino a 10'000 franchi.

 

Corpo d’acqua

Art. 10Si definisce corpo d’acqua un elemento distinto e significativo di acque superficiali (lago, fiume, torrente, canale o bacino artificiale) o sotterranee (acquifero), oppure una parte di esso.

 

Capitolo secondo

Strumenti di gestione delle acque

 

Piano cantonale della gestione delle acque

(art. 4 LGA)

a) contenuto

Art. 11Il piano cantonale della gestione delle acque (PCGA):

a)fissa gli obiettivi e le priorità della gestione delle acque a livello cantonale e di bacino idrografico a medio e lungo termine, promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile e l’uso parsimonioso delle risorse;

b)definisce un piano d’azione comprendente le misure volte a raggiungere gli obiettivi e le autorità tenute ad attuarle.

 

b) procedura

Art. 121Il PCGA è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati.

2Il PCGA è adottato dal Consiglio di Stato.

 

c) effetti

Art. 13Il PCGA ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

 

d) verifica e modifica

Art. 14Il PCGA è sottoposto a verifica e aggiornamento di regola ogni quindici anni, mediante la procedura di adozione.

 

Catasto delle acque e inventario dei prelievi

(art. 5 LGA)

a) catasto delle acque

Art. 151Il catasto delle acque è allestito e tenuto a giorno dall’UCA, in collaborazione con l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI).

2Esso è costituito da un catalogo corredato da una rappresentazione cartografica georeferenziata (geodato digitale).

 

b) inventario dei prelievi

Art. 161L’inventario dei prelievi è allestito e tenuto a giorno dall’UEn, in collaborazione con l’UPAAI.

2Esso elenca i prelievi che eccedono l’uso comune relativi ai corpi d’acqua e alle sorgenti, le quantità di acqua prelevata, il deflusso residuale, la portata di dotazione e la situazione giuridica.

 

Piano dei settori di protezione delle acque

(art. 6 cpv. 1 LGA)

a) contenuto

Art. 17Il piano dei settori di protezione delle acque (PSP) indica i settori Ao e Au di protezione delle acque superficiali e sotterranee utilizzabili e i loro rispettivi settori d’alimentazione, nonché i settori Zo e Zu.

 

b) procedura

Art. 181Il PSP è allestito in formato di geodato digitale dall’UPAAI, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.

2Esso è adottato in formato di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

 

c) effetti

Art. 19Il PSP ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

 

d) modifica

Art. 20Il PSP può essere modificato mediante la procedura di adozione.

 

Piano di protezione delle acque sotterranee

(art. 6 cpv. 2 LGA)

a) contenuto

Art. 211Il piano di protezione delle acque sotterranee (PPAS) si compone di:

a)rapporto idrogeologico;

b)piano delle zone di protezione S1, S2 e S3 o eventualmente Sm, Sh in formato di geodato digitale secondo le direttive federali;

c)norme di applicazione;

d)catasto dei pericoli (piano dei conflitti) relativi alle attività e agli impianti all’interno delle zone di protezione;

e)piano di risanamento e gestione dei conflitti esistenti.

 

b) procedura

Art. 221Il PPAS è allestito dal proprietario delle captazioni d’interesse pubblico e sottoposto per verifica tecnica all’UPAAI.

2Il PPAS è adottato in forma di geodato digitale dall’Assemblea o dal Consiglio comunale. Il Comune lo notifica mediante il portale cantonale di pubblicazione ai proprietari interessati, i quali possono presentare ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.

3Il Consiglio di Stato approva il PPAS in formato digitale e decide i ricorsi.

 

c) effetti

Art. 231Il PPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.

2Il Consiglio di Stato, con l’approvazione del piano, può conferire ai proprietari delle captazioni il diritto di espropriazione dei diritti reali necessari. In tal caso è applicabile la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971.

 

d) verifica e modifica

Art. 241Il proprietario sottopone il PPAS a verifica di regola ogni quindici anni.

2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.

 

Piano delle aree di protezione delle acque sotterranee

(art. 6 cpv. 3 LGA)

a) contenuto

Art. 25Il piano delle aree di protezione delle acque sotterranee (PAPAS) si compone di:

a)rapporto idrogeologico;

b)piano in forma di geodato digitale che delimita le zone di protezione S2 e S3 (dimensionate per l’emungimento potenziale massimo espresso in l/min) e indica l’ubicazione di massima del futuro punto di prelievo;

c)norme di applicazione.

 

b) procedura

Art. 261Il PAPAS è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e gli altri interessati.

2Mediante il portale cantonale di pubblicazione esso è notificato ai proprietari interessati, i quali possono presentare opposizione al Consiglio di Stato entro trenta giorni.

3Il Consiglio di Stato adotta il PAPAS in forma di geodato digitale.

 

c) effetti

Art. 27Il PAPAS ha durata indeterminata ed è vincolante per ognuno.

 

d) verifica e modifica

Art. 281Il PAPAS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.

2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.

 

Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia

(art. 7 e 43 cpv. 2 LGA)

a) contenuto

Art. 29Il piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (PSTAG) si compone di due piani in forma di geodato digitale che delimitano le aree in cui le captazioni a uso termico e rispettivamente le sonde geotermiche sono potenzialmente permesse, previa autorizzazione o concessione.

 

b) procedura

Art. 30Il PSTAG è allestito dal DT. Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

 

c) effetti

Art. 31Il PSTAG ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

 

d) verifica e modifica

Art. 321Il PSTAG è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.

2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.

 

Piano regionale di smaltimento delle acque

(art. 8 cpv. 1 LGA)

a) contenuto

Art. 331Il piano regionale di smaltimento delle acque (PRS) coordina e ottimizza i provvedimenti di protezione delle acque.

2Esso indica in particolare:

a)le ubicazioni delle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico e le regioni allacciate;

b)le acque superficiali si prestano all’immissione di acque di scarico, specie in caso di precipitazioni;

c)le stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che richiedono esigenze più severe relative all’immissione nel ricettore naturale.

 

b) procedura

Art. 341Il PRS è allestito dal DT, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.

2Esso è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato.

 

c) effetti

Art. 35Il PRS è vincolante per le autorità.

 

d) verifica e modifica

Art. 361Il PRS è sottoposto a verifica di regola ogni quindici anni.

2Esso può essere modificato con la procedura di adozione.

 

Piano generale di smaltimento delle acque

(art. 8 cpv. 2 LGA)

a) contenuto

Art. 371Il PGS si compone dei seguenti documenti:

a)i piani delle zone e le misure secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);

b)il piano di attuazione e di finanziamento.

2Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.

 

b) procedura ordinaria

Art. 38Il PGS è pubblicato e adottato in forma di geodato digitale.

 

c) procedura semplificata

Art. 391Sono soggette alla procedura semplificata le modifiche di secondaria importanza, ovvero modifiche che non alterano in modo sostanziale il concetto di smaltimento e non comportano un aumento importante dei costi.

2Il Municipio allestisce la modifica di secondaria importanza e la sottopone all’UPAAI per preavviso tecnico.

3La modifica è adottata e pubblicata in formato di geodato digitale dal Municipio per trenta giorni, previo avviso all’albo comunale. Nel termine di pubblicazione ogni cittadino del Comune e ogni altra persone o ente che dimostra un interesse legittimo può presentare osservazioni.

4Il DT approva la modifica in formato di geodato digitale; essa entra in vigore con l’approvazione.

 

d) verifica e modifiche

Art. 401Il PGS è sottoposto a verifiche di regola ogni quindici anni.

2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione.

 

e) intervento sostitutivo

Art. 411In caso di inadempienza da parte del Comune, il Consiglio di Stato lo diffida, avvertendolo che in caso d’ulteriore inosservanza interverrà a titolo sostitutivo a sue spese.

2Il Consiglio di Stato allestisce il PGS sostitutivo secondo la procedura dell’articolo 8 LGA e lo sottopone al Comune con l’invito ad esprimersi entro un congruo termine; trascorso questo termine il Consiglio di Stato adotta il PGS sostitutivo.

 

Piano cantonale dell’approvvigionamento idrico

(art. 9 cpv. 1 LGA)

a) contenuto

Art. 42Il PCAI è costituito da un piano e un relativo rapporto.

 

b) procedura

Art. 431Il PCAI è allestito dal DT per l’intero territorio cantonale o per singoli comprensori, sentiti i municipi, gli enti pubblici e le associazioni interessate.

2Il PCAI è adottato in forma di geodato digitale dal Consiglio di Stato; esso entra immediatamente in vigore.

 

c) impianti di interesse generale

Art. 441Sono impianti di interesse generale destinati all’approvvigionamento idrico gli impianti, i manufatti e le condotte necessari alla produzione e al trasporto di acqua potabile fino alla rete di distribuzione, segnatamente:

a)captazioni e sorgenti;

b)pozzi;

c)stazioni di pompaggio e sovrappressione;

d)impianti di trattamento;

e)serbatoi e relative riserve antincendio;

f)condotte di adduzione e di collegamento sovracomunale;

g)camere di rottura e di ripartizione;

h)infrastrutture di telegestione.

2La rete di distribuzione, gli allacciamenti privati, i contatori per l’acqua presso le utenze e gli idranti sono esclusi.

3La ridondanza delle condotte di collegamento sovracomunale non è considerata ai fini dei sussidi.

 

c) modifiche

Art. 451Il PCAI viene periodicamente aggiornato, di regola ogni quindici anni.

2Esso può essere modificato mediante la procedura di adozione.

3Modifiche di secondaria importanza o dovute a interventi urgenti sono adottate dal Consiglio di Stato senza consultazione.

4Sono modifiche di secondaria importanza quelle che non modificano in modo sostanziale il funzionamento della rete, il sistema di approvvigionamento idrico o la modalità di distribuzione, in particolare:

a)l’adeguamento alle normative di opere di interesse generale e sovracomunale;

b)modifiche dell'ubicazione di opere o del tracciato di condotte di interesse generale già previste a PCAI.

 

Piano generale dell’acquedotto

(art. 9 cpv. 2 LGA)

a) contenuto

Art. 461Il PGA è costituito da:

a)un piano e uno schema idraulico;

b)un rapporto sullo stato dell’approvvigionamento idrico.

2Il PGA è coordinato con il PCAI.

3Il DT può emanare linee guida o dichiarare applicabili direttive allestite da associazioni di categoria.

 

b) procedura

Art. 47Per la procedura fanno stato per analogia l’articolo 8 capoversi 2 e 3 e gli articoli 37 e 38 LGA.

 

c) verifica e modifiche

Art. 481Il PGA è sottoposto a verifica, di regola ogni quindici anni.

2Lo stesso può essere modificato con la procedura di adozione

 

Piano delle rivitalizzazioni

(art. 10 cpv. 1 LGA)

a) procedura

Art. 49Il piano delle rivitalizzazioni è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti i comuni, gli enti pubblici e gli altri interessati.

 

b) effetti

Art. 50Il piano delle rivitalizzazioni ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

 

c) modifica

Art. 51Il piano delle rivitalizzazioni può essere modificato mediante la procedura di adozione.

 

Piano dei risanamenti

(art. 10 cpv. 2 LGA)

a) procedura

Art. 52Il piano dei risanamenti è allestito in forma di geodato digitale dal DT, sentiti l’UEn e i proprietari delle opere e degli impianti oggetto di risanamento.

 

b) effetti

Art. 53Il piano dei risanamenti ha durata indeterminata ed è vincolante per le autorità.

 

c) modifica

Art. 54Il piano dei risanamenti può essere modificato mediante la procedura di adozione.

 

Capitolo terzo

Qualità delle acque

Sezione 1

Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

 

Approvazione dei progetti

Art. 55L’approvazione è rilasciata nell’ambito della procedura di domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) o di altre procedure speciali.

 

Edifici, impianti ed interventi con effetti sulla qualità delle acque

(art. 17 cpv. 1 LGA)

Art. 561Detentore di edifici e impianti è il proprietario, superficiario, affittuario o qualsiasi altra persona che, indipendentemente dal legame di tipo reale o personale, ha un potere di fatto sull’edificio o impianto.

2Con impianti pubblici sono intesi tutti gli impianti destinati a uno scopo di interesse pubblico.

 

Sezione 2

Impianti di smaltimento delle acque di scarico

 

Obbligo di allacciamento

(art. 19 e 20 LGA)

Art. 571L’obbligo di allacciamento è deciso dal Municipio all’interno della zona edificabile e dall’UPAAI all’esterno della zona edificabile.

2Il progetto di allacciamento è preventivamente approvato dall’autorità competente giusta il precedente capoverso.

 

Sezione 3

Finanziamento degli impianti pubblici di smaltimento delle acque di scarico

 

Contributi di costruzione

(art. 22 LGA)

a) comprensorio

Art. 581Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi di costruzione.

2Gli edifici per i quali è esigibile l’allacciamento alle canalizzazioni ai sensi della legislazione federale sono equiparati a quelli all’interno del perimetro.

 

b) contributi definitivi

Art. 59Prima del calcolo del contributo definitivo deve essere eseguita la revisione generale dei valori di stima.

 

c) adeguamenti in base agli abitanti equivalenti

Art. 60Ai fini dell’adeguamento in base agli abitanti equivalenti si considera in particolare l’intensità dell’uso e il grado di inquinamento delle acque immesse negli impianti.

 

d) prospetto dei contributi

Art. 611Il Municipio provvede all’allestimento del prospetto dei contributi.

2Il prospetto dei contributi deve contenere in particolare:

a)il comprensorio d’imposizione;

b)l’elenco dei contribuenti con i relativi fondi gravati;

c)gli importi dei singoli contributi;

d)il preventivo delle opere, se si tratta di contributi provvisori; il consuntivo/preconsuntivo, se si tratta di contributi definitivi;

e)il tasso d’interesse;

f)i termini di pagamento;

g)il termine di reclamo al Municipio.

3Il Municipio ha facoltà di stabilire un prospetto dei contributi provvisori e di operare i prelevamenti in fasi successive, a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti.

 

e) pubblicazione del prospetto

Art. 621Il prospetto dei contributi è pubblicato per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale.

2Contemporaneamente un estratto del prospetto è notificato al contribuente per la parte che lo interessa, con l’indicazione dei mezzi e dei termini di reclamo.

 

f) reclamo

Art. 631Nel termine di pubblicazione del prospetto ogni contribuente può interporre reclamo al Municipio.

2Il reclamo può essere diretto:

a)contro il principio dell’assoggettamento;

b)contro l’ammontare del contributo;

c)contro l’elenco dei contribuenti o il contributo loro imposto.

3Qualora un reclamo possa pregiudicare legittimi interessi di terzi, quest’ultimi devono essere chiamati in lite. La decisione sul reclamo dev’essere motivata e notificata al reclamante e a ogni altro interessato.

 

Sussidi cantonali

(art. 31 LGA)

a) spese sussidiabili

Art. 641Il Cantone sussidia i costi per l’allestimento dei PGS, ossia:

a)catasto allacciamenti privati;

b)catasto impianti pubblici;

c)allestimento banca dati;

d)onorari per prestazioni previste dal capitolato d’oneri approvato dall’UPAAI del DT;

e)ispezioni con telecamera delle canalizzazioni;

f)prestazioni di terzi necessarie per l’esecuzione di misurazioni di acque chiare, di prove d’infiltrazione ecc.

2Non sono sussidiabili le spese per:

a)rifacimento di opere che hanno già beneficiato di sussidio;

b)progetti approvati dopo dell’esecuzione delle opere;

c)sorpassi o prestazioni non contemplate che non siano stati tempestivamente annunciati all’UPAAI del DT;

d)allacciamenti privati;

e)migliorie della pavimentazione.

 

b) ammontare

Art. 651I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni ticinesi con i seguenti criteri:

a)per comuni finanziariamente forti:

10% (zona superiore);

20% (zona inferiore).

b)per comuni finanziariamente medi:

30% (zona superiore);

40% (zona inferiore).

c)per comuni finanziariamente deboli: dal 50% all’80%.

2La decisione di sussidio è adottata in funzione della percentuale di sussidio stabilita dal Gran Consiglio con la concessione del credito, da:

SPAAS fino a 30'000 franchi;

DA fino a 100'000 franchi;

Consiglio di Stato oltre 100'000 franchi.

 

Tasse per l’utilizzo degli impianti

Art. 661Sono soggetti alla tassa per l’utilizzo degli impianti i proprietari e i beneficiari di diritti di superficie dei fondi inclusi nelle zone allacciate alle canalizzazioni pubbliche definite dal PGS.

2La tassa è composta da una tassa base e da una tassa variabile:

a)la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi ed è calcolata sulla base del valore di stima delle proprietà allacciate alle canalizzazioni pubbliche o sulla base di altri parametri quali la tipologia dell’utenza in base agli abitanti equivalenti;

b)la tassa variabile copre almeno il 20% dei costi complessivi degli impianti ed è calcolata in funzione del consumo d’acqua della proprietà allacciata e può tenere conto del carico inquinante in base agli abitanti equivalenti.

3Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:

a)personale;

b)gestione del servizio amministrativo di smaltimento;

c)ammortamenti;

d)costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;

e)costi di elementi consumabili con scadenza temporale;

f)altri costi indipendenti dalla qualità di acqua smaltita.

4La DA può emanare linee guida sul prelievo delle tasse di utilizzo degli impianti.

 

Capitolo quarto

Utilizzo delle acque

Sezione 1

Norme generali

 

Riduzione temporanea della quantità di acqua autorizzata o concessionata

Art. 671La quantità di acqua autorizzata o concessionata può essere ridotta fino a un massimo del 50% in periodi di grave penuria d’acqua o in casi di emergenza.

2Sono considerati casi di emergenza, in particolare:

a)situazioni di grave penuria in acqua potabile;

b)contaminazione di captazioni d’acqua a scopo potabile;

c)siccità prolungata.

3La decisione di riduzione temporanea di quantità di acqua è adottata dal DT, sentiti i servizi interessati.

 

Sezione 2

Approvvigionamento idrico

 

Autorizzazione o concessione per approvvigionamento idrico

(art. 37 LGA)

a) domanda

Art. 681La domanda deve esporre: il motivo, lo scopo, la modalità di prelievo dell’acqua, il quantitativo di acqua captata e i tempi di captazione.

2La domanda deve essere corredata da un rapporto tecnico conforme alle linee guida emanate dalla DA.

3La domanda e gli allegati, firmati dal richiedente e dal proprietario del fondo, devono essere presentati alla SPAAS.

 

b) procedura

Art. 691La SPAAS pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale.

2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.

3L’autorizzazione è decisa dalla SPAAS, la concessione dalla DA.

 

c) rinnovo e modifica

Art. 70Per il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione e della concessione valgono le stesse condizioni previste per il rilascio.

 

Autorizzazione d’emergenza

(art. 37 cpv. 3 LGA)

Art. 71In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, guasti agli impianti e simili), la DA può autorizzare captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto per la durata massima di due mesi.

 

Prelievi di acque pubbliche

(art. 38 LGA)

Art. 72Per il rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 38 LGA si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.

 

Tasse

Art. 731La tassa cantonale per l’utilizzo di acqua potabile a scopi commerciali (art. 39 cpv. 1 LGA) ammonta a:

a)1 franco al metro cubo, nel caso di bevande;

b)0.5 franchi al metro cubo, nel caso di altri usi.

2La tassa comunale è composta da una tassa base e da una tassa sul consumo:

a)la tassa base copre una parte o la totalità dei costi fissi;

b)la tassa sul consumo copre almeno il 20% dei costi complessivi e può essere differenziata in forma crescente se l’uso è comune, accresciuto o privativo.

3Per differenziazione in base al tipo d’uso e al quantitativo si intende:

a)l’uso a copertura dei bisogni primari (uso comune) della popolazione, quando l’acqua è destinata a scopi alimentari e sanitari;

b)l’uso accresciuto, quando i quantitativi di acqua utilizzati superano ampiamente quelli necessari per un uso comune;

c)l’uso commerciale (privativo), quando l’acqua è destinata alla fabbricazione di prodotti o a offrire servizi a pagamento.

4Con la nozione costi fissi si intendono le spese relative a:

a)personale;

b)gestione del servizio amministrativo e di approvvigionamento;

c)ammortamenti;

d)costi delle analisi dell'acqua;

e)costi di manutenzione e revisione regolare degli impianti;

f)costi di elementi consumabili con scadenza temporale;

g)altri costi indipendenti dalla quantità di acqua fornita.

5L’accordo del Cantone, ai sensi dell’articolo 40 capoverso 4 LGA, è conferito dalla DA.

6La DA può emanare linee guida.

 

Impianti per l’approvvigionamento idrico

(art. 41 LGA)

Art. 74Le prescrizioni tecniche ai sensi dell’articolo 41 LGA sono emanate dalla DA, sulla base dello stato dell’arte definito dalle associazioni di categoria.

 

Sussidi

Art. 751I sussidi sono stabiliti sulla base della graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei comuni ticinesi con i seguenti criteri:

a)per comuni finanziariamente forti:

10% (zona superiore)

20% (zona inferiore)

b)per comuni finanziariamente medi:

30% (zona superiore)

40% (zona inferiore)

c)per comuni finanziariamente deboli: dal 50% al 60%.

2Sono sussidiabili unicamente le opere di interesse generale definite giusta l’articolo 41 e i relativi costi di progettazione. La DA può emanare linee guida sulle opere e i costi sussidiabili.

3Sono erogati sussidi in funzione di un onere finanziario manifestamente sproporzionato (art. 42 cpv. 1 LGA) se il costo complessivo medio a carico di un’economia domestica per l’approvvigionamento in acqua potabile è uguale o superiore a 470 franchi annui.

4L’autorizzazione all’inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 della legge sui sussidi del 22 giugno 1994 è rilasciata dalla SPAAS.

5La decisione di sussidio è adottata dal Consiglio di Stato in funzione della percentuale di sussidio stabilita dal Gran Consiglio con la concessione del credito.

 

Sezione 3

Sfruttamento termico delle acque e della geotermia

 

Autorizzazione o concessione per sfruttamento termico e geotermia

(art. 43 LGA)

a) competenza

Art. 76Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.

 

b) durata

Art. 771La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.

2La durata massima delle concessioni è di venti anni; possono essere rinnovate.

 

c) condizioni

Art. 781Lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia è autorizzato o concessionato solo a partire da 15 kW di potenza estratta.

2I punti di perforazione per le sonde geotermiche e per i prelievi e le relative restituzioni di acque sotterranee a scopo termico devono rispettare le seguenti condizioni:

a)una perizia idrogeologica deve dimostrare che l’impianto non interferisca con le captazioni rispettivamente con le sonde geotermiche esistenti;

b)le sonde geotermiche devono rispettare una distanza dal confine del fondo di almeno il 5% della lunghezza della sonda;

c)la distanza tra due sonde geotermiche deve essere di almeno 5 m;

d)per i prelievi ad uso termico, la restituzione non deve modificare la temperatura della falda in misura superiore a 3 °C oltre un raggio di 100 m dal punto di resa.

 

d) tasse

Art. 791Per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia è prelevata una tassa una tantum in base alla potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:

a)fr. 60 al kW per impianti dai 15 ai 40 kW;

b)fr. 40 al kW per impianti dai 40 ai 100 kW;

c)fr. 30 al kW per impianti oltre i 100 kW.

2Per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per captazioni di acqua sotterranea a scopo termico è prelevata una tassa una tantum in base alla potenza estratta dal sottosuolo così suddivisa:

a)fr. 100 al kW per impianti dai 15 ai 30 kW;

b)fr. 90 al kW per impianti dai 30 ai 40 kW;

c)fr. 80 al kW per impianti dai 40 ai 200 kW;

d)fr. 70 al kW per impianti oltre i 200 kW.

3Sono esenti da tassa le reti di teleriscaldamento.

 

Sezione 4

Utilizzo della forza idrica

 

Concessione per utilizzo della forza idrica

(art. 51 LGA)

a) domanda

Art. 801La domanda deve contenere:

a)le generalità dell’istante;

b)un piano di situazione rilasciato dal geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere progettate;

c)un profilo longitudinale;

d)la denominazione del lago e del corso d’acqua che si vuole utilizzare;

e)la quantità di acqua da derivare;

f)una descrizione degli impianti:

presa d’acqua con l’indicazione delle coordinate e della quota,

sbarramento e relative quote,

opere di accumulazione o per l’utilizzazione a pelo libero, condotte di adduzione e canale di scarico, camera di messa in pressione, pozzo piezometrico e condotta forzata,

centrale,

impianti di pompaggio,

curva delle portate dei corsi d’acqua utilizzati non influenzate da sbarramenti, prelievi o apporti d’acqua,

curva delle portate utilizzabili,

volume di accumulazione,

caduta lorda,

caduta netta,

capacità di produzione,

opere di restituzione al corso d’acqua;

g)un preventivo sui costi di costruzione e un piano di finanziamento;

h)un rapporto sull’impatto ambientale e un rapporto sui deflussi minimi e discontinui, ai sensi della legislazione federale;

i)indicazioni sul trasporto e l’utilizzazione dell’energia elettrica;

j)eventualmente un rapporto geologico.

2La domanda e gli allegati devono essere presentati all’UEn.

3L’UEn può concedere delle deroghe al capoverso 1 nel caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti.

 

b) procedura

Art. 811L’UEn pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale e nell’albo comunale. La domanda è inoltre notificata agli eventuali beneficiari di diritti acquisiti, iscritti nel registro fondiario.

2I comuni interessati possono formulare osservazioni entro il termine di pubblicazione.

3La concessione per impianti con una potenza lorda media inferiore a 1.5 MW è decisa dal Consiglio di Stato.

 

c) responsabilità e obblighi

Art. 821I concessionari sono obbligati a mantenere gli impianti e le opere connesse in uno stato idoneo all’esercizio, a regolare la captazione e lo scarico delle acque, e sono responsabili dei danni causati nell’esercizio della concessione, salvo gli eventi naturali straordinari.

2Durante l’intera durata della concessione il concessionario, sulla base delle direttive dell’Ente pubblico, deve garantire nel proprio impianto un’utilizzazione razionale della forza idrica.

3Il concessionario è tenuto ad eseguire i necessari spurghi degli impianti idroelettrici, da effettuare in modo che escludano o minimizzino i danni all’ambiente.

4Il concessionario deve garantire l’accesso agli impianti e alle istallazioni e fornire tutte le informazioni che verranno richieste relative all’esercizio dell’impianto e all’utilizzazione dell’energia prodotta.

5Qualora il concessionario non eseguisse i lavori di cui ai capoversi precedenti, l’UEn potrà farli eseguire d’ufficio. Le spese saranno a carico del concessionario.

6Nel caso di decadenza o estinzione della concessione, il beneficiario della concessione è tenuto a fare eseguire, per ordine dell’UEn e a proprie spese, tutte le opere atte a ristabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedirne qualsiasi danno.

7L’UEn può nondimeno ordinare la conservazione totale o parziale delle opere eseguite dal beneficiario della concessione procedendo alla loro espropriazione.

8L’UEn è competente per ordinare l’esecuzione delle opere atte a stabilire e garantire il buon regime delle acque e ad impedire qualsiasi danno, nonché per ordinare la conservazione parziale o totale delle opere.

 

Modifiche della concessione

Art. 831Le modifiche della concessione sono notificate al Gran Consiglio, tramite l’Ufficio presidenziale.

2Di principio sono essenziali solo le modifiche che comportano un aumento del prelievo d’acqua rispetto alla concessione.

3Non sono essenziali le modifiche che riguardano, in particolare:

a)interventi volti a spostare la produzione di energia dal periodo estivo a quello invernale;

b)variazione dell’invaso utile nei bacini di accumulo;

c)variazione delle caratteristiche costruttive delle opere di captazione, ritenzione e restituzione delle acque (ad es. quote, coordinate ecc.);

d)ampliamento e realizzazione di nuovi impianti tra la quota di captazione e quella di restituzione delle acque, previste dalla concessione.

 

Sezione 5

Altri utilizzi

 

Competenza

Art. 841Per l’ottenimento dell’autorizzazione e della concessione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 68−70.

2Le autorizzazioni e le concessioni per il pompaggio di accumulo di energia sono di competenza del Consiglio di Stato; l’UEn esercita i compiti attribuiti dagli articoli 68 capoverso 3 e 69 capoverso 1 alla DA rispettivamente alla SPAAS.

3In circostanze d’emergenza (siccità, inquinamenti, incidenti, incendi e simili), la DA può autorizzare captazioni provvisorie per la durata massima di due mesi.

 

Durata

Art. 851La durata massima delle autorizzazioni è di dieci anni; possono essere rinnovate.

2La durata massima delle concessioni per altri utilizzi è di venti anni, ad eccezione di quelle per il pompaggio per l’accumulo di energia la cui durata è di quaranta anni; possono essere rinnovate.

 

Tasse

Art. 861Le autorizzazioni e concessioni per altri prelievi da acque di superficie sono soggette alle seguenti tasse annuali:

a)pompaggio per l’accumulo di energia: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30 l/s;

b)a scopo industriale, artigianale, di cantiere, per il lavaggio di inerti, per il raffreddamento di macchine: fino a 5 l/s fr. 200, per ogni litro in più fr. 40.- l/s;

c)allevamenti piscicoli: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;

d)irrigazione (giardini, ecc.): fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;

d)innevamento artificiale: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s;

e)altri usi: fino a 5 l/s fr. 150, per ogni litro in più fr. 30.- l/s

2Prelievi da acque sotterranee non destinati all’uso potabile, agricolo o termico sono soggetti ad una tassa annuale di fr. 150 fino a 5 l/s e di fr. 30.- l/s per ogni litro in più.

3In caso di utilizzi misti si applica la tassa più elevata.

 

Capitolo quinto

Sistemazioni dei corpi d’acqua e protezione dai pericoli

Sezione 1

Norme generali

 

Principi di intervento

Art. 87Le sistemazioni dei corpi d’acqua e la protezione dai pericoli naturali che l’acqua può generare sono attuate conformemente alla legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 (LSCA), alla legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc) e alla legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat).

 

Proprietari rivieraschi

(art. 64 LGA)

Art. 88Sono proprietari rivieraschi i proprietari di fondi prossimi ad un corpo d’acqua.

 

Sezione 2

Spazio riservato alle acque

 

Grandi corsi d’acqua

(art. 65 cpv. 1 LGA)

Art. 891Sono grandi corsi d’acqua:

a)Ticino, nella tratta da Bedretto, All’Acqua (46°29’12”N 8°28’38”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’22”N 8°51’23”E);

b)Moesa, nella tratta da Lumino, confine con Canton Grigioni (46°13’52”N 9°04’50”E) a Arbedo-Castione, confluenza con fiume Ticino (46°13’07”N 9°02’20”E);

c)Brenno, nella tratta da Blenio, Vacarescio (46°35’01”N 8°56’19”E) a Pollegio, confluenza con il fiume Ticino (41°21’23”N 8°57’14”E);

d)Verzasca, nella tratta da Verzasca, Cabiói (46°22’46”N 8°47’37”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’50”N 8°51’11”E);

e)Maggia, nella tratta da Lavizzara, Ròit (46°27’13”N 8°39’39”E) a Locarno, foce nel Verbano (46°09’03”N 8°48’10”E);

f)Melezza, nella tratta da Intragna, In di Piázz (46°10’27”N 8°41’41”E) a Losone, confluenza con fiume Maggia (46°10’50”N 8°45’30”E);

g)Tresa nella tratta da Ponte Tresa, dogana (45°58’02”N 8°51’32”E) a Fornasette (45°59’21”N 8°47’09”E);

h)Magliasina, nella tratta da Alto Malcantone, Bugiascio (46°03’41”N 8°52’54”E) a Caslano, foce nel Ceresio (45°58’20”N 8°53’35”E);

i)Vedeggio, nella tratta da Isone, In Verù (46°08’00”N 8°59’56”E) ad Agno, foce nel Ceresio (45°59’42”N 8°57’43”E);

j)Cassarate nella tratta da Lugano-Bogno, Mardei (46°05’12”N 9°04’08”E)

k)Laveggio, nella tratta da Stabio, monticello (45°51’26”N 8°55’44”E) a Riva San Vitale, foce nel Ceresio (45°54’17”N 8°58’35”E).

2Per giustificati motivi l’UCA può concedere delle deroghe al divieto di accesso allo spazio riservato alle acque (art. 65 cpv. 3 LGA).

 

Sezione 3

Manutenzione e sistemazioni

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria

(art. 66 cpv. 1 LGA)

Art. 901La manutenzione ordinaria persegue lo scopo di garantire nel tempo la sicurezza idraulica e la corretta cura e gestione degli aspetti ecologici dei corpi d’acqua. Essa comprende in particolare:

a)la gestione corrente della vegetazione ripuale;

b)gli sgomberi ordinari di materiale da camere e bacini di ritenuta.

2La manutenzione straordinaria persegue lo scopo di preservare l’efficienza delle sistemazioni compromesse a seguito dell’usura o dopo eventi straordinari. Essa comprende interventi puntuali e limitati nel tempo, in particolare:

a)il ripristino e la riparazione di opere danneggiate;

b)gli sgomberi di camere con volume di materiale superiore a 2’000 mc e gli sgomberi straordinari di camere a seguito di eventi eccezionali.

c)gli sgomberi da alvei e foci se necessari per motivi di sicurezza, a condizione che non influenzino negativamente il bilancio di materiale detritico.

3La manutenzione ordinaria e straordinaria è garantita dai comuni, dai consorzi e dai proprietari rivieraschi.

4Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all’approvazione del DT. È riservata la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).

 

Piano di manutenzione

(art. 66 cpv. 2 LGA)

a) contenuto

Art. 911Il piano di manutenzione si compone di:

a)rete dei corpi d’acqua nel comprensorio di riferimento;

b)catasto delle opere;

c)programma degli interventi ricorrenti.

2Il piano elenca le opere e i corpi d’acqua suddivisi in tratte unitarie in funzione degli interventi di manutenzione.

3Il programma degli interventi si riferisce alle opere e alle tratte elencate nel catasto e definisce gli interventi di manutenzione ordinaria e, per quanto prevedibile, di manutenzione straordinaria, indicandone tipologia e frequenza.

4Il piano di manutenzione è aggiornato regolarmente, di regola ogni quindici anni.

5La Divisione delle costruzioni (DC) può emanare delle linee guida.

 

b) procedura

Art. 921Il piano di manutenzione è allestito a seconda dei casi dal Municipio o dalla Delegazione consortile ed è trasmesso per conoscenza all’UCA.

2Nella misura in cui si riferisce a grandi corsi d’acqua, il piano di manutenzione è soggetto all’approvazione della DC.

 

c) effetti

Art. 93Il piano di manutenzione vincola le autorità.

 

Sistemazioni

(art. 67 cpv. 1 LGA)

a) principio

Art. 94Le sistemazioni perseguono il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza per le persone, le infrastrutture e i beni importanti sul territorio in caso di piene, la rivitalizzazione con il ripristino e il miglioramento della morfologia naturale dei corpi d’acqua come pure la funzione fruitiva a beneficio della popolazione nello spazio di pertinenza delle acque.

 

b) rivitalizzazioni

Art. 95Sono interventi di rivitalizzazione in particolare:

a)le misure tecniche sui corsi d’acqua e rive lacustri, realizzate in modo naturale e finalizzate a strutturare alveo e rive per riattivare i processi naturali, la dinamica e la concessione degli ecosistemi all’interno dello spazio riservato alle acque;

b)la messa a cielo aperto e la riqualifica ambientale di corsi d’acqua artificiali sotterranei;

c)interventi volti a favorire la fruibilità delle rive.

 

c) protezione contro le piene

Art. 96Sono interventi di protezione contro le piene le misure tecniche e di gestione come pure i sistemi di allarme che permettono di prevenire gli effetti pregiudizievoli di esondazione e di erosione, il trasporto solido di massa nei corsi d’acqua e il ruscellamento superficiale.

 

d) interventi combinati

Art. 97Gli interventi di rivitalizzazione e gli interventi di protezione contro le piene possono essere combinati fra loro in modo da raggiungere entrambi gli obiettivi.

 

Sezione 4

Estrazioni e immissioni di materiali

 

Obbligo di autorizzazione e di concessione per i corsi d’acqua

(art. 70 LGA)

Art. 981Sono soggetti ad autorizzazione:

a)le immissioni di materiale fino a un volume massimo di 20'000 m3; oppure

b)gli sgomberi urgenti limitati nel tempo (inferiori a un anno) e con un quantitativo di materiale alluvionale massimo pari a 20'000 m3.

2Sono soggette a concessione le estrazioni e le immissioni nei corsi d’acqua:

a)superiori a 20'000 m3,

b)effettuate per un periodo di tempo (continuato) superiore a un anno, oppure

c)effettuate a scopi commerciali.

3L’autorizzazione ha una durata massima di un anno e la concessione di quindici anni, a partire dall’inizio dei lavori.

4È riservata inoltre la domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE).

 

Autorizzazione

a) domanda

Art. 991La richiesta di estrazione di materiali inerti o immissione di materiali di scavo non inquinato nei corsi d’acqua o nei laghi deve contenere le seguenti informazioni:

a)la natura dell’intervento (estrazione/immissione);

b)il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’intervento;

c)il luogo d’intervento, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;

d)le caratteristiche e la destinazione del materiale da estrarre rispettivamente le caratteristiche e la provenienza del materiale da depositare;

e)i mezzi previsti per la realizzazione degli interventi;

f)gli effetti sull’ambiente, le verifiche effettuate in merito alle condizioni di sicurezza e al bilancio del materiale detritico.

2La domanda e gli allegati devono essere presentati all’UCA.

 

b) procedura

Art. 1001L’UCA pubblica la domanda per trenta giorni presso la cancelleria comunale, previo avviso nel Foglio ufficiale.

2Nel termine di pubblicazione possono fare opposizione al rilascio dell’autorizzazione:

a)ogni persona o ente particolarmente toccato dalla concessione che abbia un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;

b)le organizzazioni ai sensi degli articoli 12 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN) e 55 della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);

c)le organizzazioni giusta l’articolo 88 LGA.

3L’opposizione è ricevibile solo se indica i motivi del contrasto col diritto applicabile.

4La domanda è sottoposta al preavviso vincolante della SPAAS. La DC evade le opposizioni e decide sulla domanda di autorizzazione.

 

Concessione

Art. 1011La domanda di concessione per estrazione di materiali inerti e per immissione di materiali di scavo è presentata al DC e deve contenere le informazioni di cui all’articolo 99.

2La DC pubblica la domanda. Si applica per analogia l’articolo 100 capoversi 3 e 4.

3Il Consiglio di Stato, sentiti i servizi cantonali interessati, evade le opposizioni e decide sulla domanda di concessione.

 

Deroghe al divieto di immissione di materiali solidi nei laghi

(art. 71 cpv. 2 LGA)

Art. 1021L’autorizzazione all’immissione di materiale nei laghi può essere concessa ai sensi dell’articolo 39 LPAc alle seguenti condizioni:

a)miglioramento durevole e sostanziale della zona litorale;

b)riqualifica di un fondale compromesso;

c)bilancio ambientale sostenibile dei trasporti.

2La richiesta deve contenere le informazioni di cui all’articolo 99. La domanda deve essere presentata alla SPAAS, che la pubblica e rilascia l’autorizzazione. È applicabile per il resto per analogia la procedura di cui all’articolo 100.

 

Procedura semplificata

Art. 1031La domanda di autorizzazione in via semplificata è presentata all’UCA e deve contenere le informazioni di cui all’articolo 99.

2La DC decide sulla domanda di autorizzazione.

 

Casi di esenzione

Art. 104L’esenzione dal pagamento della tassa può essere concessa per estrazioni:

a)ad uso privato sino a 5 metri cubi;

b)relative a misure di premunizione d’interesse pubblico eseguite per conto del Cantone, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi;

c)effettuate per la sicurezza del territorio, qualora il materiale estratto sia di scarsa qualità oppure sia restituito nuovamente al corso d’acqua.

 

Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione

Art. 1051La domanda di autorizzazione per spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione è presentata alla SPAAS, che la pubblica; essa deve contenere le seguenti informazioni:

a)volume materiale da estrarre;

b)modalità di estrazione;

c)vie di smaltimento del materiale estratto;

d)monitoraggio degli effetti.

2La SPAAS decide sulla domanda di autorizzazione. È applicabile per il resto per analogia la procedura di cui all’articolo 100.

 

Sezione 5

Finanziamento degli interventi

 

Sussidi cantonali

a) principi

Art. 1061Per gli interventi di rivitalizzazione e di protezione contro le piene come pure per gli interventi combinati l’ammontare dei sussidi è stabilito in base:

a)alla qualità ed efficacia delle misure;

b)all’estensione territoriale delle misure;

c)ai vantaggi sociali e alla fruibilità.

2Non sono riconosciuti sussidi per le misure di compensazione ecologica imposte nel quadro di un’autorizzazione o di una concessione.

3Il sussidio è concesso nel quadro delle seguenti percentuali, tenuto conto dei sussidi federali:

a)interventi di rivitalizzazione: sussidio cantonale 30% con sussidio federale complessivamente fino a 95%;

b)interventi di protezione contro le piene: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a 70%;

c)interventi combinati: sussidio cantonale 25% con sussidio federale complessivamente fino a 90%.

4I sussidi possono essere definiti in modo percentuale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un’esecuzione razionale ed economica del progetto.

5La concessione dei sussidi è subordinata alla condizione che i lavori siano gestiti e realizzati da studi e imprese specializzate e referenziate.

6La DC può emanare delle linee guida.

 

b) procedura

Art. 1071Le domande di sussidio sono presentate all’UCA con il progetto di sistemazione sulla base delle linee guida elaborate della DC.

2Il sussidio è stabilito dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo sesto

Esecuzione

 

Gestione dei dati personali

(art. 85 LGA)

Art. 1081Il sistema informatico cantonale degli impianti e delle attività ai sensi della LGA (SICIA) raggruppa le banche dati che permettono di gestire e archiviare i dati e gli interventi relativi a:

a)autorizzazioni e concessioni;

b)caseifici;

c)distillerie e cantine vinicole;

d)distributori di carburante;

e)garage e carrozzerie;

f)impianti di pretrattamento mobili;

g)impianti di trattamento inerti e di betonaggio;

h)impianti per l’utilizzo delle acque sotterranee e della geotermia;

i)imprese di estrazione e lavorazione della pietra;

j)imprese di pittura;

k)industrie e artigianati beneficiari di un’autorizzazione allo scarico;

l)lavanderie;

m)piccoli impianti di depurazione privati;

n)piazze per la manipolazione di prodotti fitosanitari;

o)serbatoi contenenti liquidi nocivi;

p)studi odontoiatrici.

2La SPAAS è l’organo responsabile del SICIA e lo gestisce con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi. Essa assolve in particolare i seguenti compiti:

a)è responsabile dell’utilizzo e del trattamento dei dati contenuti nel SICIA in maniera conforme allo scopo stabilito della legge;

b)gestisce e coordina gli accessi al sistema informatico;

c)si assicura che il sistema informatico sia regolarmente aggiornato.

3Accedono al SICIA in qualità di organi partecipanti le autorità cantonali incaricate dell’applicazione della presente legge.

4Negli altri casi, su richiesta scritta e motivata, la SPAAS può trasmettere i dati contenuti nel sistema informatico ad altre autorità cantonali e comunali, persone giuridiche di diritto pubblico o privato, se necessari all’esecuzione dei loro compiti legali, in modo sistematico, oppure in singoli casi, mediante liste o su supporto elettronico, alle condizioni stabilite dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e previa stipulazione di una convenzione.

5I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.

6Le misure di sicurezza adottate dalla SPAAS per tutelare i dati elaborati sono stabilite nelle direttive interne emanate dal Consiglio di Stato.

 

Capitolo settimo

Disposizioni finali

 

Tasse amministrative ed emolumenti

Art. 1091L’autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e controlli.

2L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla DA.

 

Abrogazione e modifica di atti normativi

Art. 110L’abrogazione e la modifica di atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

 

Entrata in vigore

Art. 111Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

 

 

Pubblicato nel BU 2025, 245.