DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
22.05.2026
(Bollettino ufficiale 19/2026)
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 Decreto esecutivo concernente la pesca nel bacino di Carassina del 13 maggio 2026

Decreto esecutivo

concernente la pesca nel bacino di Carassina

del 13 maggio 2026 (stato 15 maggio 2026)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP), in particolare l’articolo 26;

visto il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (RALCSP), in particolare gli articoli 2, 4, 8 e 22;

vista la decisione del Dipartimento del territorio n. 2007 dell’8 maggio 2026, secondo la quale OFIBLE SA è autorizzata ad eseguire le operazioni di svuotamento del bacino di Carassina nei mesi di maggio-giugno 2026;

verificato che le operazioni di svuotamento del bacino idroelettrico di Carassina sono state autorizzate nel periodo che precede l’inizio della stagione di pesca nei laghi alpini e bacini idroelettrici situati al di sopra dei 1200 metri di altitudine;

considerato che lo svuotamento del bacino comporterà la totale perdita della fauna ittica presente all’interno dello stesso;

allo scopo di consentire il massimo sfruttamento del patrimonio ittico presente nel bacino;

sentiti i pareri favorevoli della Commissione consultiva sulla pesca, del gestore dell’impianto idroelettrico (OFIBLE SA) e del Gruppo di lavoro in materia di spurghi del Dipartimento del territorio,

decreta:

Deroga

Art. 11Limitatamente al bacino idroelettrico di Carassina (n. 77 nella mappa ufficiale allegata alla patente di pesca) è consentito l’esercizio della pesca senza limitazioni nel numero di catture giornaliero e senza misure minime, in deroga all’articolo 22 capoversi 1, 2 e 5 RALCSP.

2L’estensione di cui al capoverso 1 inizia dalla entrata in vigore del presente decreto esecutivo e termina la sera che precede l’inizio delle operazioni di svuotamento.

 

Patente

Art. 2L’estensione di cui all’articolo 1 è ammessa unicamente per i detentori di patenti di pesca categoria D1 valide per l’anno 2026.

 

Orari

Art. 3Fanno stato gli orari indicati nell’articolo 4 RALCSP.

 

Statistica

Art. 4Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, rispettivamente registrate nell’applicazione Pesca TI per i detentori di patente digitale, secondo le disposizioni indicate all’articolo 8 RALCSP.

 

Esercizio della pesca in altri corpi d’acqua

Art. 51Durante il regolare esercizio della pesca in altri corpi d’acqua, è vietato avere con sé pesci inferiori alla misura minima o comportanti il superamento del numero massimo di catture consentite previsti dall’articolo 22 capoversi 1, 2, 3 e 5 RALCSP, anche se catturati nel bacino di Carassina.

2L’esercizio della pesca nei corsi d’acqua a monte del bacino idroelettrico di Carassina è vietato fino a sabato 6 giugno 2026 compreso.

 

Attrezzi consentiti e disposizioni generali

Art. 6Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto esecutivo, fanno stato le normative cantonali e federali applicabili.

 

Entrata in vigore

Art. 7Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente[1].

 

 

Pubblicato nel BU 2026, 158.


[1]  Entrata in vigore: 15 maggio 2026 - BU 2026, 158.