Decreto esecutivo
concernente la pesca nel bacino di Carassina
del 13 maggio 2026 (stato 15 maggio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (LCSP), in particolare l’articolo 26;
visto il regolamento di applicazione della legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni del 15 ottobre 1996 (RALCSP), in particolare gli articoli 2, 4, 8 e 22;
vista la decisione del Dipartimento del territorio n. 2007 dell’8 maggio 2026, secondo la quale OFIBLE SA è autorizzata ad eseguire le operazioni di svuotamento del bacino di Carassina nei mesi di maggio-giugno 2026;
verificato che le operazioni di svuotamento del bacino idroelettrico di Carassina sono state autorizzate nel periodo che precede l’inizio della stagione di pesca nei laghi alpini e bacini idroelettrici situati al di sopra dei 1200 metri di altitudine;
considerato che lo svuotamento del bacino comporterà la totale perdita della fauna ittica presente all’interno dello stesso;
allo scopo di consentire il massimo sfruttamento del patrimonio ittico presente nel bacino;
sentiti i pareri favorevoli della Commissione consultiva sulla pesca, del gestore dell’impianto idroelettrico (OFIBLE SA) e del Gruppo di lavoro in materia di spurghi del Dipartimento del territorio,
decreta:
Art. 11Limitatamente al bacino idroelettrico di Carassina (n. 77 nella mappa ufficiale allegata alla patente di pesca) è consentito l’esercizio della pesca senza limitazioni nel numero di catture giornaliero e senza misure minime, in deroga all’articolo 22 capoversi 1, 2 e 5 RALCSP.
2L’estensione di cui al capoverso 1 inizia dalla entrata in vigore del presente decreto esecutivo e termina la sera che precede l’inizio delle operazioni di svuotamento.
Patente
Art. 2L’estensione di cui all’articolo 1 è ammessa unicamente per i detentori di patenti di pesca categoria D1 valide per l’anno 2026.
Orari
Art. 3Fanno stato gli orari indicati nell’articolo 4 RALCSP.
Statistica
Art. 4Le catture dovranno essere regolarmente iscritte nel libretto di statistica, rispettivamente registrate nell’applicazione Pesca TI per i detentori di patente digitale, secondo le disposizioni indicate all’articolo 8 RALCSP.
Esercizio della pesca in altri corpi d’acqua
Art. 51Durante il regolare esercizio della pesca in altri corpi d’acqua, è vietato avere con sé pesci inferiori alla misura minima o comportanti il superamento del numero massimo di catture consentite previsti dall’articolo 22 capoversi 1, 2, 3 e 5 RALCSP, anche se catturati nel bacino di Carassina.
2L’esercizio della pesca nei corsi d’acqua a monte del bacino idroelettrico di Carassina è vietato fino a sabato 6 giugno 2026 compreso.
Attrezzi consentiti e disposizioni generali
Art. 6Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto esecutivo, fanno stato le normative cantonali e federali applicabili.
Entrata in vigore
Art. 7Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente[1].
Pubblicato nel BU 2026, 158.
[1] Entrata in vigore: 15 maggio 2026 - BU 2026, 158.



