Legge
sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
(LGC)
del 24 febbraio 2015 (stato 16 febbraio 2024)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli art. 51 a 64 della Costituzione cantonale;
visto il rapporto 11 febbraio 2015 della Commissione speciale per la revisione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato,
decreta:
Compiti del Gran Consiglio
Art. 1Il Gran Consiglio svolge i compiti che gli assegnano la Costituzione e la legge.
Oggetto della presente legge
Art. 2La presente legge disciplina in particolare:
a)l’organizzazione e la procedura del Gran Consiglio;
b)i diritti e i doveri dei membri del Gran Consiglio;
c)i rapporti tra il Gran Consiglio e i poteri esecutivo e giudiziario.
TITOLO II
Costituzione del Gran Consiglio
Capitolo primo
Seduta costitutiva e verifica dei poteri
Convocazione e verifica dei poteri
Art. 3Il Gran Consiglio di nuova elezione è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva, nei termini stabiliti dalla Costituzione, per la verifica dei poteri.
1. Costituzione
Art. 41Immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati dell’elezione, il deputato più anziano, convocato dal Segretario generale del Gran Consiglio e con la sua assistenza, costituisce l’Ufficio di verifica dei poteri con undici scrutatori, designati dai rappresentanti delle liste che hanno ottenuto dei seggi.
2Dopo l’assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono ripartiti nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste.
3L’anzianità, ai sensi della presente legge, è stabilita secondo l’età dei deputati.
Art. 5[1]1L’Ufficio provvede alla verifica dei poteri sulla scorta del verbale dell’Ufficio cantonale di accertamento e ne riferisce al Gran Consiglio.
2L’Ufficio controlla segnatamente:
a)i risultati;
b)la ripartizione dei seggi;
c)la graduatoria dei candidati e la proclamazione degli eletti;
d)la corretta pubblicazione dei risultati;
e)le incompatibilità e l’esercizio del diritto di opzione.
1. Presupposti
Art. 6[2]1Il Gran Consiglio è costituito quando almeno la maggioranza assoluta dei mandati risulta convalidata.
2La seduta costitutiva è presieduta dal deputato più anziano per età.
2. Decisioni
Art. 7[3]1Il Gran Consiglio decide sui casi di incompatibilità; nel caso di subingresso o di elezione complementare con il sistema maggioritario decide l’Ufficio presidenziale.
2Contro la decisione del Gran Consiglio e dell’Ufficio presidenziale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
Art. 8I deputati la cui elezione è stata convalidata assumono la carica con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dinanzi al Presidente, firmando il relativo attestato.
4. Costituzione dei gruppi, dell’Ufficio presidenziale, degli scrutatori e delle Commissioni
Art. 9Dopo la dichiarazione di fedeltà si procede:
a)alla costituzione dei gruppi parlamentari;
b)alla nomina dell’Ufficio presidenziale che entra immediatamente in funzione;
c)alla nomina di uno scrutatore per ogni gruppo;
d)alla composizione delle Commissioni;[4]
e)…[5]
Art. 111Se un seggio diventa vacante, l’Ufficio presidenziale accerta che non ci siano impedimenti all’assunzione della carica da parte del subentrante e lo invita, se del caso, a esercitare il diritto di opzione.
2Le dimissioni di un deputato sono effettive dopo che il Gran Consiglio ne ha preso atto.
Gruppi parlamentari
Definizione e costituzione
Art. 121I gruppi sono costituiti da tutti i deputati eletti sulla stessa lista, salvo per quanto disposto dall’art. 13.
2Un gruppo deve essere costituito da almeno 5 membri.
3Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione, indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto.
4Un gruppo può essere costituito solo nella seduta costitutiva.
Art. 131I deputati appartenenti a liste con meno di 5 eletti possono aderire a un gruppo ai sensi dell’art. 12 con il consenso di quest’ultimo.
2L’adesione è ammessa a condizione che avvenga per tutti i deputati eletti su una stessa lista.
3L’adesione deve essere comunicata ai Servizi del Gran Consiglio almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva.
4L’adesione non modifica la ripartizione dei seggi nelle Commissioni, per la quale sono conteggiati soltanto i deputati eletti sulla lista formante gruppo.
TITOLO III
Ufficio presidenziale, Commissioni e intergruppi
Capitolo primo
Ufficio presidenziale
Composizione
Art. 141L’Ufficio presidenziale è nominato ogni anno dal Gran Consiglio nella prima seduta del mese di maggio. Esso si compone:
a)di un Presidente;
b)di un primo e un secondo vicepresidente;
c)dei capigruppo o dei vicecapigruppo in casi di assenza del titolare.
2Il Presidente e i vicepresidenti non sono rieleggibili alla stessa carica nella medesima legislatura.
Ripartizione tra i gruppi
Art. 15Nell’avvicendamento delle presidenze e delle vicepresidenze si tiene conto della forza numerica dei gruppi parlamentari.
Art. 161Il Presidente convoca l’Ufficio presidenziale quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni del Gran Consiglio come pure su richiesta di almeno un gruppo parlamentare.
2Il Segretario generale del Gran Consiglio partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell’Ufficio presidenziale.
3Le sedute dell’Ufficio presidenziale non sono pubbliche.
Art. 171L’Ufficio presidenziale cura il regolare svolgimento dei lavori del Gran Consiglio e delle Commissioni e ne dirige l’amministrazione.
2Riceve le proposte dei deputati inerenti al funzionamento del Gran Consiglio.
3Elabora il programma annuale dei lavori del Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato.
4Elabora l’ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio.
5Esercita la direzione suprema degli affari amministrativi del Gran Consiglio e vigila sulla gestione e sull’amministrazione finanziaria dei suoi Servizi. In particolare, l’Ufficio presidenziale è competente per:
a)l’elaborazione del progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi;
b)tutti gli altri affari amministrativi del Gran Consiglio e dei Servizi del Gran Consiglio che non sono riservati o delegati ad altri organi.
6Svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge.
Art. 181Il Presidente dirige l’attività del Gran Consiglio, vigilando sull’osservanza della legge e dell’ordine delle sedute.
2In qualità di Primo cittadino della Repubblica e Cantone Ticino, adempie compiti istituzionali e di rappresentanza e dispone a tal fine delle risorse dello Stato.[7]
Art. 191Il primo vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito, ed è sostituito a sua volta dal secondo vicepresidente.
2In caso di impedimento del Presidente e di entrambi i vicepresidenti, presiede il più anziano dei deputati presenti.
Art. 201Secondo necessità l’Ufficio presidenziale si avvale della collaborazione di scrutatori, uno per ogni gruppo, eletti all’inizio della legislatura. Essi sono riproposti o mutati al rinnovo annuale dell’Ufficio presidenziale.
2…[8]
3Nelle votazioni a scrutinio segreto e nelle elezioni essi eseguono lo spoglio delle schede, sotto la vigilanza dell’Ufficio presidenziale.
Commissioni parlamentari
Commissioni generali
Art. 21[9]Nella seduta costitutiva e per l’intero quadriennio il Gran Consiglio compone le seguenti Commissioni generali di 17 membri:
a)Commissione Costituzione e leggi;
b)Commissione giustizia e diritti;
c)Commissione gestione e finanze.
Commissione Costituzione e leggi
Art. 22[10]La Commissione Costituzione e leggi:
a)esamina e preavvisa i disegni di modifica costituzionale;
b)esamina e preavvisa, sia nel loro contenuto sia nella loro forma, verificandone in particolare la costituzionalità e vigilando sul loro coordinamento, i disegni di legge non assegnati ad altre Commissioni;
c)provvede alla redazione di disegni di legge, su incarico del Gran Consiglio.
Commissione giustizia e diritti
Art. 23[11]La Commissione giustizia e diritti:
a)esamina le questioni inerenti all’alta vigilanza sulle autorità giudiziarie, curando altresì le relazioni con il Consiglio della magistratura;
b)formula le proposte di elezione dei magistrati, secondo quanto disposto dalla legge sull’organizzazione giudiziaria, istituendo a tal fine un’apposita sottocommissione, composta di un membro per gruppo, alla quale potrà delegare l’esercizio di determinate competenze;
c)esamina gli oggetti riguardanti l’organizzazione giudiziaria, nonché la procedura civile, penale e amministrativa;
d)esamina e formula le proposte di decisione sull’entrata in materia e sull’esame delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio relative a oggetti non assegnati ad altre Commissioni;
e)esamina e preavvisa le domande di naturalizzazione;
f)esamina e preavvisa le domande di grazia;
g)esamina il contenuto e formula le proposte di decisione sui ricorsi interposti al Gran Consiglio non assegnati ad altre Commissioni.
Commissione gestione e finanze
Art. 24[12]1La Commissione gestione e finanze esamina e preavvisa:
a)il rapporto sugli indirizzi di sviluppo socio-economico, di politica finanziaria e di organizzazione del territorio;
b)le linee direttive e il piano finanziario quadriennali;
c)il conto preventivo e il conto consuntivo dello Stato, verificando la gestione amministrativa e finanziaria dello Stato;
d)le proposte concernenti il prelievo di imposte cantonali;
e)le proposte, non assegnate ad altre Commissioni, concernenti la concessione di crediti o l’emissione di prestiti o che, in genere, sono d’importanza finanziaria per lo Stato;
f)questioni inerenti all’alta vigilanza, su incarico del Gran Consiglio.
2L’esercizio, da parte della Commissione gestione e finanze, dell’alta vigilanza in materia amministrativa e finanziaria è disciplinato agli art. 78 e 79 della presente legge.
3La Commissione gestione e finanze può chiedere alle altre Commissioni informazioni circa l’impatto finanziario di oggetti loro assegnati.
4La Commissione gestione e finanze ha facoltà di formulare un preavviso sull’impatto finanziario di un oggetto assegnato ad altra Commissione. Il preavviso dev’essere allegato al rapporto commissionale.
Commissioni tematiche
Art. 24a[13]1Per l’esame di oggetti afferenti a determinati ambiti o materie, il Gran Consiglio può istituire, tramite regolamento, Commissioni tematiche.
2Il regolamento contiene l’elenco delle Commissioni tematiche e ne definisce il numero di membri e le competenze.
Art. 251Il Gran Consiglio può designare, per l’esame di specifici oggetti, Commissioni speciali, stabilendone composizione e mandato.[14]
2Una Commissione speciale può essere incaricata di esaminare più oggetti connessi.
3Evaso l’oggetto per l’esame del quale la Commissione speciale è stata costituita, la stessa è automaticamente sciolta.
Commissioni di controllo
Art. 261Il Gran Consiglio designa le Commissioni di controllo previste dalla presente e da altre leggi, stabilendone la composizione e definendone i compiti per quanto non già disposto da norme specifiche.[15]
2Le Commissioni di controllo sono tenute al riserbo sui loro lavori e si esprimono unicamente tramite i loro rapporti.
Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione
Art. 271La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è affidata a una Commissione di controllo di 7 membri.
2Essa esercita la sorveglianza segnatamente attraverso:
a)visite regolari ai luoghi di detenzione;
b)audizione di persone detenute senza la presenza di testimoni;
c)audizione dei funzionari incaricati di attività presso le strutture carcerarie;
d)esame dei reclami presentati dalle persone detenute.
3Presenta annualmente un rapporto al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato sulla sua attività, con le raccomandazioni e le osservazioni che ritiene giustificate e informa tempestivamente il direttore del Dipartimento competente su eventuali irregolarità constatate.
Art. 281Le Commissioni possono formare delle sottocommissioni al loro interno.
2Due o più Commissioni possono accordarsi per la costituzione di sottocommissioni miste.[16]
Rappresentanza nelle Commissioni
Art. 291I seggi nelle Commissioni sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi nel medesimo modo in cui sono ripartiti i seggi in Gran Consiglio tra le diverse liste, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno 1 rappresentante in ogni Commissione.
2Il Gran Consiglio può decidere di assegnare in una o più Commissioni tematiche o speciali un seggio supplementare a deputati non appartenenti a un gruppo parlamentare.[17]
3Ogni gruppo designa i commissari ai quali ha diritto, anche tra i deputati non appartenenti al gruppo, e procede a eventuali sostituzioni durante il quadriennio.
4Le sostituzioni sono operative con la comunicazione all’Ufficio presidenziale, che ne informa il Gran Consiglio e il Presidente della Commissione.
5Se un membro di una Commissione impedisce di fatto il buon funzionamento della stessa, la Commissione può chiedere all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la sua sospensione in vista di una sostituzione. Contro la decisione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è dato ricorso al plenum del Gran Consiglio nel termine di 15 giorni sia alla Commissione che al membro per il quale è proposta la sospensione. La decisione sulla sospensione deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri dell’Ufficio presidenziale, rispettivamente del Gran Consiglio.
6...[18]
Art. 301Ogni Commissione è convocata per la seduta costitutiva dal Segretario generale del Gran Consiglio entro 1 mese dalla sua designazione.
2La seduta costitutiva è aperta dal più anziano dei commissari presenti.
Ufficio presidenziale delle Commissioni
Art. 311La Commissione nomina ogni anno un Presidente e due vicepresidenti e fissa il programma dei propri lavori.
2Nelle Commissioni generali l’avvicendamento delle presidenze avviene, di regola, come per la presidenza del Gran Consiglio.[19]
3Ogni Commissione è convocata e diretta dal suo Presidente, che fissa l’ordine del giorno.
4In caso d’impedimento del Presidente e dei vicepresidenti, la seduta è diretta dal deputato più anziano presente.
Art. 32[20]1Le Commissioni preparano la discussione su tutti gli oggetti di loro competenza, presentando i relativi rapporti. L’esame commissionale considera ogni oggetto nel suo complesso, valutandone anche gli aspetti tecnici, giuridici e finanziari. Sono fatte salve le competenze della Commissione della gestione e delle finanze di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4.
2L’attribuzione degli oggetti alle singole Commissioni è decisa dal Gran Consiglio in base alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’art. 24a. In caso di urgenza, decide il Presidente.
Art. 331Le Commissioni si avvalgono dei Servizi del Gran Consiglio e dell’amministrazione cantonale.
2Le Commissioni possono far capo a mandati esterni.
Sedute delle Commissioni
Art. 34[21]1Le Commissioni possono discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri.
2Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
3I Presidenti delle Commissioni e delle Sottocommissioni decidono la forma in cui si svolgono le riunioni. Le Commissioni e le Sottocommissioni possono riunirsi in presenza presso la Residenza governativa a Bellinzona, in un altro luogo oppure virtualmente in videoconferenza.[22]
Votazioni
Art. 351Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2Il Presidente vota per ultimo.
3In caso di parità di voti, decide il Presidente.
1. In generale
Art. 361La Commissione nomina uno o più relatori.
2I relatori presentano alla Commissione un rapporto scritto che prima di essere approvato dev’essere letto o distribuito in copia ai commissari.
3Una minoranza può presentare alla Commissione un proprio rapporto entro il termine fissato dal Presidente.
4I rapporti devono essere trasmessi al Gran Consiglio almeno 12 giorni prima della deliberazione, riservato il caso di urgenza.
4aUn rapporto commissionale è qualificato di maggioranza o di minoranza in funzione del numero di deputati firmatari al momento della sua trasmissione al Gran Consiglio.[23]
5I commissari dissenzienti su taluni punti delle motivazioni o delle conclusioni commissionali possono firmare il rapporto con riserva.
Art. 371Il Presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.
2I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all’Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.[24]
3L’Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e può fissare un termine per la presentazione del rapporto.[25]
Art. 38Il funzionamento delle Commissioni è per il resto disciplinato, per analogia, dalle norme concernenti il funzionamento del Gran Consiglio.
Commissione parlamentare d’inchiesta
Art. 391Allorché eventi di grande portata istituzionale nel Cantone richiedano uno speciale chiarimento, il Gran Consiglio, sentito il Consiglio di Stato, può, a maggioranza assoluta, istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta.
2Il Gran Consiglio nel decreto istitutivo:
–definisce il mandato, il finanziamento e il numero dei membri (almeno 5);
–designa i membri;
–designa la presidenza.
Facoltà d’indagine e segreto d’ufficio
Art. 401La Commissione parlamentare d’inchiesta ha facoltà d’indagine nei confronti:
–dell’amministrazione cantonale;
–del Consiglio di Stato;
–di ogni e qualsiasi ente o corporazione di diritto pubblico;
–di enti privati che hanno un mandato pubblico, limitatamente a quanto attiene all’esecuzione del mandato.
2Alla Commissione parlamentare d’inchiesta non può essere opposto il segreto d’ufficio, né la stessa vi è vincolata nel riferire al Gran Consiglio.
3La Commissione parlamentare d’inchiesta decide se sussiste preminenza dell’interesse pubblico a suffragio della conoscenza di un fatto nell’assise parlamentare rispetto ad altri interessi di natura pubblica o privata.
4I membri della Commissione parlamentare d’inchiesta sono tenuti al riserbo più assoluto e restano vincolati al segreto d’ufficio anche dopo il termine dei lavori commissionali, per tutti quei fatti alla stessa sottoposti e non portati a conoscenza del Gran Consiglio.
Art. 411La Commissione parlamentare d’inchiesta determina in conformità del suo mandato e della presente legge i provvedimenti procedurali necessari allo svolgimento dei lavori.
2Essa si dota di un regolamento proprio.
3La Commissione ha i medesimi diritti della Commissione gestione e finanze nell’esercizio dell’alta vigilanza e inoltre può sentire le persone interessate dai fatti oggetto d’inchiesta, interrogare testimoni e chiedere la produzione di documenti.
4La Commissione può avvalersi di periti e procedere a ispezioni e sopralluoghi.
5All’assunzione di prove è applicabile, per analogia, per quanto non regolato dalla presente legge, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 421Chiunque, come testimone, rende falsa deposizione o, come perito, rende falso accertamento o fornisce falsa perizia davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta è punito in conformità dell’articolo 307 del Codice penale svizzero.
2Chiunque, senza causa legale, rifiuta di fare una dichiarazione o di produrre dei documenti è punito in conformità dell’articolo 292 del Codice penale svizzero.
Diritti delle persone sentite
Art. 431Ogni persona sentita ha diritto di sapere se lo è in qualità di persona interessata dai fatti oggetto d’inchiesta, testimone, esperto o altro.
2Ogni persona sentita ha il diritto di proporre le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di audizione.
3Ogni persona sentita ha il diritto, qualora la Commissione parlamentare d’inchiesta accerti elementi a suo carico, di esserne informata, nonché di proporre le proprie osservazioni in merito.
4La Commissione parlamentare d’inchiesta ha l’obbligo di informare gli interessati del tenore del presente articolo, così come di quello degli art. 292 e 307 del Codice penale svizzero.
Collaborazione del Consiglio di Stato
Art. 441Il Consiglio di Stato ha diritto a che un proprio rappresentante presenzi ai lavori commissionali, salvo preminenti esigenze di inchiesta.
2Il Consiglio di Stato ha diritto di essere informato degli elementi riscontrati a carico dei suoi membri e più in generale dell’amministrazione nonché di pronunciarsi in merito.
3Il Consiglio di Stato ha diritto di presentare al Gran Consiglio un proprio rapporto pedissequo a quello commissionale.
Art. 451Se è istituita una Commissione parlamentare d’inchiesta, le altre Commissioni cessano di occuparsi dei fatti e delle responsabilità che essa è incaricata di accertare.
2L’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta non sospende alcuna procedura a carattere civile, amministrativo o penale.
3Per giustificati motivi, sentito il Consiglio di Stato, la Commissione d’inchiesta può decidere di vietare o sospendere, totalmente o parzialmente, indagini disciplinari o amministrative del Cantone inerenti ai fatti e alle responsabilità che essa è incaricata di accertare.
Art. 461Il rapporto finale della Commissione dovrà riassumere i fatti accertati e contenere le conseguenti raccomandazioni all’indirizzo del Gran Consiglio. La Commissione gode del diritto di iniziativa di cui alla presente legge.
2Se la maggioranza commissionale non intende rivelare dei fatti accertati siccome ininfluenti ai fini dell’adempimento del mandato, la minoranza può chiedere che di ciò venga fatta espressa menzione nel rapporto finale.
3Prima della presentazione del rapporto finale al Gran Consiglio, alle persone cui sono mossi rimproveri dev’essere data la possibilità di esaminare la parte del testo che le riguarda e di esprimersi dinanzi alla Commissione oralmente o per iscritto entro un congruo termine.
Intergruppi
Costituzione e modalità di lavoro
Art. 471I deputati che si interessano a un dato settore possono riunirsi in intergruppi parlamentari.
2Gli intergruppi devono essere aperti a tutti i parlamentari e devono annunciare la propria costituzione e i propri membri al Segretario generale del Gran Consiglio.
3Gli intergruppi non hanno diritto a indennità.
4Per quanto possibile, gli intergruppi ottengono agevolazioni amministrative e sale di riunione per i loro lavori.
5Gli intergruppi non possono agire in nome del Gran Consiglio.
TITOLO IV
Diritti e doveri dei deputati
Registro delle relazioni d’interesse
1. Comunicazione
Art. 481Assumendo la carica ogni deputato informa per iscritto i Servizi del Gran Consiglio:
a)della sua attività professionale;
b)della sua attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato;
c)delle sue funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d’interesse;
d)della sua partecipazione ad altri organi istituzionali.
2Le modificazioni devono essere comunicate immediatamente.
3È fatto salvo il segreto professionale.
4I Servizi del Gran Consiglio tengono un registro pubblico delle indicazioni fornite dai deputati.
2. Vigilanza
Art. 49L’Ufficio presidenziale vigila sul rispetto di queste norme e può inappellabilmente imporre a un deputato di far iscrivere una relazione d’interesse nel registro.
Collisione di interessi
Art. 501Un deputato non può prendere parte alla discussione e al voto su un oggetto se vi è collisione d’interessi.
2La collisione d’interessi è presunta se l’oggetto riguarda personalmente il deputato, il coniuge, il partner registrato o il convivente o i loro figli, o un suo parente nei seguenti gradi: genitori e figli; fratello o sorella; zii e nipoti consanguinei; cognati, suoceri, genero o nuora.
3È parimenti presunta, se l’oggetto concerne una persona giuridica di diritto privato, per gli amministratori e per coloro che in altro modo possono esercitarvi un potere determinante.
4L’interesse di un ente di diritto pubblico non implica collisione di interessi per i membri dei suoi organi, salvo per il voto di scarico.
5Non vi è obbligo di astensione nell’esame e nell’adozione di disegni di legge.
6L’obbligo di astensione di cui al cpv. 1 si applica alla preparazione, alla discussione e al voto nel plenum del Gran Consiglio e durante le sedute dei suoi organi.
7Il deputato tenuto all’obbligo di astensione deve lasciare la sala prima della discussione e del voto.
8In caso di contestazione, decide l’Ufficio presidenziale.
Immunità parlamentare
Art. 511Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni presumibilmente diffamatorie da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l’autorizzazione del Gran Consiglio.
2Il Gran Consiglio decide se togliere l’immunità su richiesta del Ministero pubblico, sentito il preavviso dell’Ufficio presidenziale. All’interessato è data la possibilità di esprimersi davanti all’Ufficio presidenziale.
3La decisione di togliere l’immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza assoluta. La votazione avviene a scrutinio segreto.
4Un deputato può rinunciare volontariamente all’immunità parlamentare.
Provvedimenti d’ordine
Art. 521Il Presidente richiama all’ordine il deputato che abusa dell’immunità parlamentare, in particolare mediante espressioni manifestamente offensive, oppure contravviene in altro modo alla legge.
2Se il richiamo non bastasse, il Presidente gli toglie la parola, rispettivamente stralcia o interseca il documento con il quale viene commesso l’abuso.
3Il Presidente richiama all’ordine il deputato o il Consigliere di Stato che turba le discussioni con osservazioni, interruzioni o in altro modo; se al richiamo non è dato seguito, il Presidente lo ammonisce.
4In caso di persistenza, il Presidente può escludere il deputato per il tempo rimanente della riunione o seduta, privandolo della relativa indennità.
5In caso di opposizione da parte dell’interessato, il Gran Consiglio decide immediatamente senza discussione.
Diritto alla documentazione
Art. 531Ogni deputato ha diritto alle informazioni e alla documentazione necessaria per i dibattiti, riservate le leggi speciali.
2L’accesso ai verbali e ai documenti di una commissione parlamentare è riservato unicamente ai membri di detta commissione, salvo decisione contraria della stessa.
3L’accesso ai verbali e ai documenti dell’Ufficio presidenziale è riservato unicamente ai membri dell’Ufficio presidenziale, salvo decisione contraria dello stesso.
4Per le necessità dell’attività parlamentare, i deputati possono far capo al Centro di legislazione e di documentazione.
Segreto d’ufficio
Art. 541I parlamentari sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione dei dati personali o per riguardo a un procedimento in corso.
2L’autorità che comunica un’informazione o un documento coperto dal segreto d’ufficio lo deve indicare esplicitamente.
Obbligo di denuncia
Art. 55[26]1Il deputato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o all’Ufficio presidenziale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
2Nel caso di segnalazione all’Ufficio presidenziale, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
TITOLO V
Rapporti con il Consiglio di Stato
Capitolo primo
Principi generali
Competenze
Art. 561L’Ufficio presidenziale o, nei casi di loro competenza, i Presidenti delle Commissioni tengono i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.
2I Presidenti e i relatori delle Commissioni possono anche rivolgersi direttamente al direttore del Dipartimento competente, rispettivamente al competente funzionario dirigente.
Capitolo secondo
Interventi del Consiglio di Stato nei lavori del Gran Consiglio
Messaggi
Art. 571Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.
2Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i Servizi del Gran Consiglio, l’incarto completo, con l’indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.
3Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell’oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.
4Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 18 mesi dalla data della sua attribuzione formale a una Commissione.[27]
5Per oggetti particolarmente complessi, l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 18 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.[28]
Partecipazione del Consiglio di Stato ai lavori del Gran Consiglio
Art. 58Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio e può intervenire su ogni oggetto.
Presenza di funzionari ai dibattiti
Art. 591Il Cancelliere dello Stato può assistere alle sedute del Gran Consiglio e intervenire su aspetti di carattere tecnico e amministrativo di competenza della Cancelleria dello Stato.
2Gli altri funzionari cantonali, o eventuali esperti, la cui presenza sia espressamente richiesta dal Consiglio di Stato o dal direttore del Dipartimento, assistono in aula ai lavori parlamentari.
3Il relatore può pure richiedere la presenza di funzionari dei Servizi del Gran Consiglio o di esperti o, in accordo con il Consiglio di Stato o con il direttore del Dipartimento, di funzionari cantonali.
Interventi nei lavori commissionali
Art. 601Nei rapporti con le Commissioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è rappresentato dal direttore del Dipartimento competente, a meno che il Consiglio di Stato stesso decida diversamente.
2A richiesta della Commissione, un rappresentante del Consiglio di Stato deve intervenire nei lavori, rispettivamente a sua richiesta deve essere sentito.
3Il Consiglio di Stato, o in sua rappresentanza il direttore del Dipartimento competente, può delegare, con il consenso o su richiesta della Commissione, funzionari ad assistere ai lavori commissionali.
4I servizi dell’amministrazione cantonale sono tenuti a collaborare con le Commissioni.
Audizione commissionale
Art. 611Nell’ambito degli oggetti di sua competenza una Commissione può procedere all’audizione di un Consigliere di Stato, anche se non vi sono messaggi o iniziative pendenti.
2Su richiesta del Consigliere di Stato, i quesiti dovranno essere presentati per iscritto almeno 10 giorni prima dell’audizione.
3Su richiesta della Commissione, o di sua iniziativa, il Consigliere di Stato dopo l’audizione può prendere posizione per iscritto entro 1 mese dall’audizione.
4Se la Commissione lo ritiene opportuno, riferisce al Gran Consiglio con un rapporto, non soggetto a discussione da parte del plenum, allegando l’eventuale presa di posizione scritta del Consiglio di Stato.
Capitolo terzo[29]
Evasione e attuazione degli atti parlamentari
Rendiconto
Art. 61a[30]Almeno una volta all’anno è pubblicato in internet, a cura dei Servizi del Gran Consiglio, un rendiconto aggiornato degli atti parlamentari non ancora evasi o attuati. Il Consiglio di Stato è tenuto a fornire le opportune spiegazioni.
TITOLO VI
Leggi, decreti, concordati e regolamenti
In generale
Art. 621Sono di competenza del Gran Consiglio:
a)la legge;
b)il decreto legislativo.
2Sono di competenza del Consiglio di Stato:
a)il regolamento;
b)il decreto esecutivo.
3Il Gran Consiglio può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi membri, di esercitare il diritto di veto sugli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti che comportano aggravi fiscali, su richiesta scritta di almeno un terzo dei deputati.[31]
Art. 631La legge è l’atto normativo di durata indeterminata contenente norme di carattere generale e astratto.
2La forma della legge deve essere osservata in particolare per tutte le disposizioni che impongono obblighi o conferiscono diritti alle persone fisiche o giuridiche o che disciplinano l’organizzazione, la competenza o i compiti delle autorità o stabiliscono una procedura, nonché negli altri casi nei quali è prescritta da una disposizione speciale.
3La legge è munita della clausola referendaria, se non è giudicata di natura urgente ai sensi della Costituzione cantonale.
Legislazione cantonale di applicazione al diritto federale
Art. 641La competenza di emanare il diritto cantonale di applicazione alla legislazione federale spetta al Gran Consiglio.
2Questa competenza può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
Decreto legislativo
Art. 651Sono adottati nella forma del decreto legislativo:
a)gli atti legislativi, di durata determinata, contenenti norme di carattere generale e astratto;
b)gli atti di portata generale o d’importanza finanziaria secondo l’art. 42 della Costituzione cantonale che non contengono norme di diritto;
c)gli atti di carattere obbligatorio generale giudicati di natura urgente ai sensi dell’art. 43 della Costituzione cantonale;
d)gli atti di approvazione delle convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e di quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
e)tutti gli altri atti che non contengono norme di diritto.
2Gli atti di cui alle lett. a), b) e d) sono muniti della clausola referendaria.
Concordati
Art. 661Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio, tramite l’Ufficio presidenziale, dell’apertura di trattative con altri Cantoni in vista della conclusione o della modifica di un concordato intercantonale.
2La Commissione designata riceve dal Consiglio di Stato le informazioni sulla portata del concordato e sull’evoluzione delle trattative. Essa può formulare raccomandazioni all’intenzione del Consiglio di Stato, tramite l’Ufficio presidenziale.
3La Commissione designata può, se del caso, partecipare ai lavori di eventuali commissioni intercantonali.
Regolamento
Art. 671Il regolamento è l’atto normativo di competenza del Consiglio di Stato di durata indeterminata e contenente norme di diritto di carattere generale e astratto.
2Il regolamento disciplina l’applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa.
Decreto esecutivo
Art. 68[32]Il decreto esecutivo è l’atto di competenza del Consiglio di Stato di durata determinata contenente norme di diritto o, anche senza limiti di durata, disciplinante questioni particolari.
Modifica di atti
Art. 69Le leggi, i regolamenti e i decreti possono essere modificati solo rispettando la competenza e la procedura applicabili per la loro adozione.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Leggi e decreti legislativi
Art. 701Le leggi e i decreti legislativi soggetti a referendum, trascorso il relativo termine, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2Essi entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.
3La competenza di stabilire l’entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
4Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo stesso.
2. Clausola d’urgenza
Art. 711Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.
3. Decreti legislativi non soggetti a referendum
Art. 721I decreti legislativi non soggetti a referendum entrano in vigore alla data fissata dal Gran Consiglio.
2La competenza di stabilire la data di entrata in vigore può essere delegata di volta in volta al Consiglio di Stato.
3Le modalità particolari relative all’entrata in vigore devono essere disciplinate nell’atto legislativo stesso.
4. Atti emanati dal Consiglio di Stato
Art. 73I regolamenti e i decreti esecutivi emanati dal Consiglio di Stato entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi, a meno che il Consiglio di Stato non stabilisca altra data.
5. Atti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio
Art. 73a[33]Gli atti del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti soggetti al diritto di veto del Gran Consiglio di cui all’art. 62 cpv. 3 sono pubblicati nel Foglio ufficiale e possono essere messi in vigore soltanto se su di essi il Gran Consiglio non ha esercitato il diritto di veto entro il termine di 60 giorni da detta pubblicazione, sospesi nel periodo di cui all’art. 114 cpv. 1 LGC.
Redazione e firma degli atti
Art. 74Le leggi e i decreti adottati dal Gran Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale.
TITOLO VII
Alta vigilanza
Obbligo costituzionale
Art. 75Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.
Criteri
Art. 76Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza attenendosi ai seguenti criteri:
a)legalità;
b)conformità all’ordinamento vigente;
c)adeguatezza;
d)efficacia;
e)economicità.
Limiti
Art. 771L’alta vigilanza non include la competenza di abrogare o modificare decisioni e di dare istruzioni per una singola decisione.
2È escluso il controllo di merito delle singole decisioni giudiziarie e amministrative.
In materia amministrativa
Art. 781La Commissione gestione e finanze esercita l’alta vigilanza in materia amministrativa.
2Essa può presentare dei rapporti ogni qual volta lo ritenga necessario.
3La Commissione si avvale del Controllo cantonale delle finanze.
In materia finanziaria
Art. 79L’alta sorveglianza in materia finanziaria è organizzata secondo le norme previste dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.
Pianificazione quadriennale e verifica
Art. 79a[34]1Nell’ambito dell’alta vigilanza esercitata dal Gran Consiglio è prevista una pianificazione quadriennale avente quale obiettivo la verifica finanziaria e procedurale di un settore amministrativo a rotazione o, in alternativa, di un progetto di rilevanza particolare.
2La scelta del settore amministrativo o del progetto da esaminare spetta alla Commissione gestione e finanze, che si avvale, per la verifica, del Controllo cantonale delle finanze.
3La programmazione dell’attività è discussa con il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico del Controllo cantonale delle finanze, tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’attività annuale pianificata.
4Durante l’attività di verifica, il Controllo cantonale delle finanze riferisce alla sottocommissione designata dalla Commissione gestione e finanze.
5La programmazione di cui ai capoversi precedenti non limita l’assegnazione al Controllo cantonale delle finanze di altri mandati puntuali dettati da esigenze o situazioni contingenti.
Diritto d’informazione
Art. 801La Commissione gestione e finanze ha diritto di essere informata dal Consiglio di Stato, dall’amministrazione e da ogni ente di diritto pubblico o diritto privato in cui lo Stato detiene la maggioranza del capitale o dei voti, circa qualsiasi pratica e di consultare la relativa documentazione, riservate le leggi speciali e gli interessi preponderanti.
2Con il consenso del Consiglio di Stato, può procedere all’audizione di persone a esso subordinate, raccogliere informazioni presso persone o visionare documenti, riservate le leggi speciali.
3Il Consiglio di Stato può opporsi a una richiesta di informazioni o di audizioni solo in forza di leggi speciali o per importanti interessi preponderanti, che devono essere indicati in forma scritta.
4Se la Commissione mantiene la sua richiesta, decide il Gran Consiglio a maggioranza assoluta.
5La Commissione prende provvedimenti appropriati a tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali.
Obbligo di informazione
Art. 811Le persone al servizio del Cantone sono tenute a dare qualsiasi informazione in maniera veridica e completa, nonché a indicare qualsiasi documento utile.
2Alle persone al servizio del Cantone non può derivare alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato a una Commissione.
3Possono essere oggetto di un procedimento disciplinare o amministrativo in ragione di dichiarazioni da loro fatte alla Commissione soltanto su parere conforme della Commissione medesima.
4Sono persone al servizio del Cantone a tenore della presente legge tutte le persone che assolvono compiti di diritto pubblico per incarico di un ente sottoposto all’alta vigilanza, limitatamente a essi.
Parere dell’autorità interessata
Art. 82All’autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Commissione riferisca su lacune nella gestione generale o finanziaria.
Raccomandazioni all’autorità responsabile
Art. 83[35]1Le Commissioni investite di compiti di alta vigilanza possono rivolgere raccomandazioni all’autorità responsabile.
2L’autorità responsabile informa sulla realizzazione di tali raccomandazioni, nel termine fissato dalle Commissioni.
3Le raccomandazioni medesime e i pareri dell’autorità responsabile vengono pubblicati, se non vi si oppongono interessi degni di protezione.
TITOLO VIII
Petizioni, diritto di grazia e ricorsi
Petizioni
Art. 84[36]1Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.[37]
2La Commissione riferisce al Gran Consiglio proponendo:
a)di entrare nel merito della petizione e di esaminarla;
b)di non entrare nel merito della petizione e di archiviarla;
c)di non entrare nel merito della petizione e di rinviarla, se del caso, ad altra autorità competente.[38]
3Al Consiglio di Stato può essere chiesto un rapporto prima che la petizione sia discussa dal Gran Consiglio.
4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere entro 18 mesi dalla ricezione della petizione.
5Alle petizioni che hanno un contenuto offensivo, sono manifestamente volte a intralciare l’operato delle autorità o prive di conclusioni concrete viene data direttamente risposta al primo firmatario dalla Commissione giustizia e diritti, che ne dà conoscenza al Gran Consiglio.
Diritto di grazia
Art. 85L’esercizio del diritto di grazia è disciplinato dalla legge speciale.
Ricorsi diretti al Gran Consiglio
Art. 86I ricorsi diretti al Gran Consiglio nei casi previsti dalla legge sono disciplinati dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio
Art. 871Ricorsi contro decisioni o atti del Gran Consiglio sono immediatamente trasmessi all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. Il Presidente ne informa il Gran Consiglio.
2A meno che l’Ufficio presidenziale decida diversamente, il Consiglio di Stato rappresenta il Gran Consiglio per ogni atto procedurale e provvede segnatamente alla redazione degli allegati scritti.
TITOLO IX
Elezioni e destituzioni
Capitolo primo
Elezioni
Modo di elezione, maggioranza richiesta
Art. 881Si procede alle elezioni di competenza del Gran Consiglio mediante il voto.
2Il voto si fa per scheda, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Per il computo dei presenti fa stato il numero di schede rientrate.
3Se un candidato non risulta eletto nel primo scrutinio, in quello successivo la nomina avviene a maggioranza relativa.
4In caso di parità di voto la votazione è ripetuta immediatamente, a meno che il Gran Consiglio ne decida il rinvio a una seduta successiva.
5Se nel terzo scrutinio si verifica nuovamente parità di voto, decide la sorte.
6Il sorteggio è eseguito dal Presidente.
Proposte di candidati
Art. 891A meno che la legge disponga diversamente, i candidati vengono proposti al Gran Consiglio dall’Ufficio presidenziale, che ne verifica preventivamente l’eleggibilità.
2Sono riservate le disposizioni speciali concernenti l’elezione dei magistrati.
Scrutinio
Art. 901I deputati presenti ricevono una scheda recante l’indicazione dell’elezione e il numero dei candidati da eleggere.
2I deputati depongono la scheda nell’urna.
3Il Presidente prende parte all’elezione.
4Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio.
5Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e deve essere ripetuto.
Validità delle schede
Art. 911Una scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida.
2Sono nulle le schede che:
a)non sono ufficiali;
b)sono illeggibili;
c)portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all’elezione;
d)recano più suffragi per lo stesso candidato;
e)recano suffragio per una persona che non è tra i candidati;
f)recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.
Capitolo secondo
Destituzione di membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato
Principio
Art. 92La procedura di destituzione di un membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è promossa dall’Ufficio presidenziale nei casi previsti dalla Costituzione.
Inizio della procedura
Art. 931Il procuratore pubblico notifica all’Ufficio presidenziale, al più presto ma al massimo entro 3 mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale quando l’interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2L’Ufficio presidenziale verifica se siano date le condizioni di apertura di una procedura di destituzione a seguito della comunicazione di una sentenza definitiva di condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
3L’Autorità giudiziaria cantonale che ha pronunciato la sentenza in ultima istanza è tenuta a comunicarla all’Ufficio presidenziale non appena cresciuta in giudicato.
Verifica delle condizioni
Art. 941L’Ufficio presidenziale non dà seguito alla procedura se accerta all’unanimità che la condanna definitiva non si riferisce a crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2In caso contrario, comunica al Gran Consiglio l’apertura della procedura di destituzione.
3Le decisioni dell’Ufficio presidenziale sono definitive.
Preavviso della Commissione speciale
Art. 951Il Gran Consiglio nomina una Commissione speciale di 7 membri incaricata di formulare un preavviso motivato.
2L’interessato ha il diritto di essere sentito e assistito da un avvocato.
Decisione del Gran Consiglio
Art. 961Il Gran Consiglio decide sulla destituzione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2Contro la decisione del Gran Consiglio è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
TITOLO X
Strumenti parlamentari
Capitolo primo
Interpellanze e interrogazioni
Interpellanza
Art. 97[39]1L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto, per il tramite dell’apposito formulario, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale e che richiede una risposta urgente: interesse pubblico e urgenza devono essere motivati nel testo.
2L’interpellanza non può contenere affermazioni lesive delle istituzioni, deve mantenere toni adeguati e riguardare un unico specifico oggetto di interesse pubblico generale.
3L’Ufficio presidenziale, esaminata l’interpellanza, decide se la stessa richieda una risposta urgente e comunica all’interpellante la propria decisione; le interpellanze dichiarate non urgenti vengono trasformate d’ufficio in interrogazioni.
4Se l’interpellanza è presentata almeno 10 giorni prima della seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l’urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa.
5L’interpellante si dichiara soddisfatto o non soddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la breve duplica del rappresentante del Consiglio di Stato.
6Dopo la risposta a un’interpellanza, vi può essere una discussione generale, se il Gran Consiglio lo decide.
Interrogazione
Art. 981L’interrogazione è la domanda formulata per iscritto, da uno o più deputati, rivolta al Consiglio di Stato, su un oggetto d’interesse pubblico generale, che deve essere indicato nel testo.
2L’interrogazione può essere presentata in ogni tempo, per il tramite dei Servizi del Gran Consiglio che la inviano in copia a tutti i deputati.
3Il Consiglio di Stato risponde all’interrogazione per iscritto entro 60 giorni. La risposta scritta è inviata in copia a tutti i deputati dai Servizi del Gran Consiglio.
Procedura
Art. 991Se un’interpellanza o un’interrogazione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali della presente legge.
2Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente tra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Consiglio di Stato indica espressamente l’esistenza di tale impedimento.[40]
3Le interpellanze e le interrogazioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
4I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.
Capitolo secondo
Iniziative, mozioni e risoluzioni
Iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale
Art. 1001La proposta di revisione totale della Costituzione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2La proposta viene direttamente sottoposta al voto popolare preliminare.
Iniziativa per la revisione parziale della Costituzione cantonale e iniziativa in materia legislativa
Art. 101I membri del Gran Consiglio esercitano il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione cantonale e legislativa:
a)mediante iniziativa in forma elaborata, proponendo un progetto di articolo costituzionale, di legge o di decreto legislativo;
b)mediante iniziativa in forma generica, proponendo l’elaborazione di un progetto di articolo costituzionale, di legge o di decreto legislativo.
Art. 1021L’iniziativa elaborata deve essere presentata per iscritto.
2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati, assegnata a una Commissione e trasmessa al Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato comunica entro 2 mesi se intende esprimersi con un messaggio entro un termine massimo di 9 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
4Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
5Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione entro il termine indicato al capoverso precedente, l’iniziativa viene direttamente discussa dal plenum.[41]
Art. 1031L’iniziativa in forma generica deve essere presentata per iscritto.
2L’iniziativa è inviata a tutti i deputati e assegnata a una Commissione, la quale, sentito il Consiglio di Stato, riferisce entro 3 mesi proponendo:
a)di dare seguito all’iniziativa, trasmettendola al Consiglio di Stato per l’elaborazione del progetto previsto dall’iniziativa;
b)di non accettare l’iniziativa.
3Se è votata l’urgenza, il Gran Consiglio decide immediatamente sul seguito da dare all’iniziativa, secondo il cpv. 2 lett. a).
4Il Consiglio di Stato dà seguito all’elaborazione del progetto previsto dall’iniziativa generica entro 6 mesi dalla sua accettazione da parte del Gran Consiglio.
5Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.
Art. 104Il Consiglio di Stato o la Commissione incaricata possono opporre un controprogetto a un’iniziativa parlamentare.
Art. 105[42]1La mozione è la proposta scritta fatta da uno o più deputati al Consiglio di Stato di prendere un provvedimento di interesse generale.
2Essa è trasmessa direttamente al Consiglio di Stato.
3È data facoltà al Consiglio di Stato di accettare integralmente la mozione, indicandone i tempi di esecuzione. In tal caso, essa diventa vincolante attraverso la comunicazione scritta dell’accettazione all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio e al mozionante.
4Se il Consiglio di Stato non accetta integralmente la mozione, presenta un messaggio al Gran Consiglio entro 6 mesi.
5Il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione.
6In caso di inosservanza, da parte del Consiglio di Stato, del termine di 6 mesi per la presentazione del messaggio, la mozione è trasmessa automaticamente a una Commissione, a meno che l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio conceda una proroga per la presentazione del messaggio, dietro richiesta motivata del Consiglio di Stato formulata prima della scadenza del suddetto termine.
7La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno. Il rapporto firmato viene preventivamente trasmesso al Consiglio di Stato, il quale ha 30 giorni di tempo per accettarlo. In caso di accettazione, le conclusioni del rapporto diventano vincolanti, a meno che il mozionante chieda che esso venga sottoposto al Gran Consiglio.
8Un eventuale ritiro, da parte del Consiglio di Stato, del suo messaggio sulla mozione non sospende il prosieguo delle deliberazioni parlamentari, salvo diversa decisione della commissione incaricata, rispettivamente del Gran Consiglio.
9Nella misura in cui il Gran Consiglio approva la mozione, essa diventa vincolante per il Consiglio di Stato, salvo le competenze costituzionali. Il Gran Consiglio può stabilire i tempi di attuazione della mozione o stabilire delle scadenze per la presentazione di un rendiconto del Consiglio di Stato sulle misure adottate.
Esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum cantonali
Art. 1061I singoli deputati e il Consiglio di Stato possono proporre al Gran Consiglio di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2La proposta è presentata per iscritto e può essere motivata verbalmente.
3Dopo discussione, il Gran Consiglio delibera entro breve termine sulla proposta, salvo che decida di sentire l’avviso preliminare di una sua Commissione o del Consiglio di Stato.
Ritiro
Art. 107Il firmatario di un atto parlamentare può ritirarlo in ogni momento, prima della decisione del Gran Consiglio.
Art. 108Se un’iniziativa o una mozione sono firmate da più deputati, il primo di essi è considerato come unico proponente ai fini procedurali.
Art. 109[43]Il firmatario di un atto parlamentare deve essere sentito dalla Commissione cui l’oggetto è trasmesso, anche tramite uno o più commissari da essa designati, a meno che rinunci a tale diritto.
Art. 1101Le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati.
2I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell’avvenuto stralcio.
Messaggio alla popolazione e alle autorità
Art. 111Di fronte a problemi di particolare rilevanza politica o che suscitano particolare tensione nel Cantone, l’Ufficio presidenziale può proporre un messaggio nella forma della risoluzione generale, indirizzato alla popolazione o a qualsiasi autorità.
TITOLO XI
Organizzazione delle sedute
In generale
Seduta
Art. 112Una seduta del Gran Consiglio è costituita da una o più riunioni, di regola in giorni consecutivi.
Art. 1131Il Presidente convoca il Gran Consiglio in seduta quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno 30 deputati.
2La convocazione contiene l’ordine del giorno, è inviata ai deputati con gli atti e pubblicata sul Foglio ufficiale.
Art. 1141Le sedute sono tenute in giorni feriali, escluso il periodo dal 15 luglio al 15 agosto.
2L’Ufficio presidenziale elabora un programma annuale, sentito il Consiglio di Stato.
Art. 1151Gli avvisi di convocazione con l’ordine del giorno e gli atti devono essere trasmessi ai deputati almeno 12 giorni prima della seduta.
2Se tale termine non è osservato, in caso di opposizione da parte di almeno 3 deputati, il Gran Consiglio può deliberare solo con il voto d’urgenza.
3Le norme del primo e del secondo capoverso non sono applicabili alla seduta costitutiva.
Art. 1161Nell’ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione.
2Il Gran Consiglio può decidere la modifica della successione delle trattande.
3Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione stabilita dall’Ufficio presidenziale, su richiesta scritta di 1 capogruppo o di almeno 5 deputati. La deliberazione sulla richiesta di modifica avviene secondo la forma della procedura scritta.
4Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all’ordine del giorno:
a)su proposta dell’Ufficio presidenziale;
b)su proposta di un gruppo parlamentare, purché venga votata l’urgenza.
Obbligo di presenza
Art. 1171Il deputato è tenuto a partecipare a tutte le sedute.
2In caso d’impedimento, deve darne notizia al Presidente, indicando i motivi.
3Il deputato assente per 3 volte consecutive senza averne indicato i motivi al Presidente può da questi essere ammonito alla prossima seduta.
4L’ammonimento è menzionato a verbale e notificato per iscritto al deputato interessato; se questi ritiene il provvedimento infondato, può reclamare entro 5 giorni dalla notifica al Gran Consiglio, che decide senza discussione.
Art. 1181All’inizio di ogni seduta i deputati si iscrivono nella lista di presenza deposta nell’aula.
2Il Presidente dichiara aperta la seduta, accertata la presenza del numero legale.
3La lista di presenza è ritirata mezz’ora dopo l’inizio della riunione; i deputati che raggiungono la seduta dopo questo termine si annunciano al Presidente tramite i Servizi del Gran Consiglio.
4Ritardi e partenze anticipate possono comportare decurtazioni delle indennità di seduta, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio presidenziale.
Art. 1191Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2È competenza del Presidente verificare in ogni momento la presenza del numero legale.
Deliberazioni sui bilanci e sulla gestione
Art. 120Il Gran Consiglio decide sul bilancio consuntivo e sulla gestione dell’anno precedente entro la fine di giugno; decide sul bilancio preventivo dell’anno seguente entro la fine di dicembre, a condizione che il Consiglio di Stato rispetti i termini di pubblicazione previsti dalla legislazione sulla gestione finanziaria dello Stato.
Discussione sulle linee direttive e il piano finanziario
Art. 1211Il Gran Consiglio discute le linee direttive e il piano finanziario in occasione dell’esame del bilancio preventivo dell’anno successivo a quello delle elezioni cantonali.
2Il Gran Consiglio discute gli aggiornamenti alle linee direttive e al piano finanziario in occasione dell’esame dei bilanci preventivi per i successivi anni.
Pubblicità e ordine delle sedute
Art. 1221Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
2La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante streaming audio e video, con registrazioni audiovisive archiviate e rese senza indugio di libero accesso.[44]
Art. 1231Il pubblico non è ammesso in aula; assiste alle sedute dalle tribune che gli sono riservate, in silenzio, astenendosi da manifestazioni di approvazione o di dissenso.
2Chi contravviene a queste disposizioni può essere allontanato o espulso per ordine del Presidente.
Art. 1241Il Presidente vigila al mantenimento dell’ordine nell’aula parlamentare, nella sua prossimità e nelle tribune del pubblico e della stampa. A tale scopo dispone degli uscieri e, se del caso, degli agenti di polizia.
2In caso di disordini o tumulti, il Presidente può sempre sospendere o chiudere la seduta o ordinare lo sgombero del pubblico.
3La seduta resta sospesa fino a esecuzione di questo ordine.
4Verificandosi durante una seduta un reato di azione pubblica, il Presidente provvede alla denuncia all’autorità giudiziaria.
Art. 1251I rappresentanti della stampa assistono alle deliberazioni dalla tribuna loro riservata.
2L’accesso a questa tribuna è riservato alle persone autorizzate dalla Cancelleria dello Stato.
3Le riprese multimediali sono disciplinate dall’Ufficio presidenziale.
Contatti con i mezzi di informazione
Art. 126I contatti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dal Segretario generale e, per oggetti di competenza delle singole Commissioni, dai Presidenti delle stesse.
TITOLO XII
Deliberazioni del Gran Consiglio
Capitolo primo
Interventi
Ordine di intervento
Art. 1271La parola dev’essere chiesta al Presidente, che l’accorda secondo il seguente ordine: i relatori, i portavoce dei gruppi e dei partiti non formanti gruppo, gli altri deputati per ordine di iscrizione, i Consiglieri di Stato.
2In caso di discussione di iniziative, mozioni, risoluzioni e interpellanze, il proponente prende per primo la parola.
2aIn caso di discussione di iniziative popolari, il deputato designato a tal fine dal rappresentante dei promotori, rispettivamente dal primo firmatario, prende per primo la parola. La designazione del deputato è comunicata per iscritto, dal rappresentante dei promotori o dal primo firmatario, all’Ufficio presidenziale.[45]
3Il Presidente non può partecipare alle discussioni del Gran Consiglio.
Diritto di parola e durata degli interventi
Art. 1281Salvo disposizione contraria, la durata di un intervento non deve eccedere i 5 minuti.
1aL’intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni nonché iniziative popolari non deve eccedere i 10 minuti.[46]
2Nella misura in cui gli è consentito dalla forma stabilita per la deliberazione dell’oggetto, un deputato può parlare al massimo 2 volte sulla stessa questione. Questa limitazione non si applica ai Consiglieri di Stato, ai relatori e all’autore di una proposta.
3Il Presidente può concedere dei tempi supplementari ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.
4Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un’iniziativa, di un’interpellanza o di una mozione possono chiedere la parola sull’oggetto in discussione, indipendentemente dalla forma di deliberazione stabilita per lo stesso.
5È sempre permesso chiedere la parola per richiamare l’osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d’ordine o per fatto personale.
6È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.
7Le dichiarazioni di voto sono limitate a 1 minuto.
Modalità dell’intervento
Art. 1291L’oratore deve attenersi all’argomento in discussione e astenersi da manifeste ripetizioni.
2In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all’ordine. Se il deputato non vi dà seguito, il Presidente gli toglie la parola.
Capitolo secondo
Forme di deliberazione
Forme previste
Art. 1301Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme:
–dibattito libero;
–dibattito organizzato;
–dibattito ridotto;
–procedura scritta.
2La forma di deliberazione è decisa dall’Ufficio presidenziale, su proposta motivata della Commissione interessata ed è indicata nell’ordine del giorno.[47]
Dibattito libero
Art. 1311Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:
–5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;
–20 minuti per il portavoce dei gruppi e 10 minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo;
–15 minuti per i relatori;
–30 minuti per i Consiglieri di Stato.
2La forma del dibattito libero è obbligatoria per tutte le deliberazioni aventi per oggetto una modifica costituzionale.
Dibattito organizzato
Art. 1321Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente dall’Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti a un gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.
2I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.
Dibattito ridotto
Art. 1331Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.
2Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all’Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.
Procedura scritta
Art. 134Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito.
Procedura per le deliberazioni
Art. 1351Il Gran Consiglio non può deliberare su un oggetto, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla presente legge, se non sulla base di un rapporto scritto della Commissione designata.
2Si può prescindere dall’esame commissionale su decisione dell’Ufficio presidenziale o quando sia decisa l’urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull’oggetto.
Emendamento
Art. 1361L’emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa a modificare il progetto in discussione.
2Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto entro le ore 12:00 del venerdì mattina che precede il primo giorno della seduta.[48]
3Non possono essere presentati emendamenti al testo di un’iniziativa elaborata; è invece consentito presentare emendamenti al testo di un controprogetto all’iniziativa.
4Su decisione dell’Ufficio presidenziale ed eventualmente su richiesta della Commissione competente, gli emendamenti devono essere presentati almeno 7 giorni prima dell’inizio della seduta. Gli stessi sono subito trasmessi alla Commissione competente e ai deputati. Il termine non vale per emendamenti derivanti da quelli presentati entro il suddetto termine.[49]
Proposta d’ordine
Art. 1371Una proposta d’ordine (eccezione di incompetenza, sospensione o rinvio a una Commissione, all’Ufficio presidenziale o al Consiglio di Stato) ha la precedenza nella discussione e nel voto.
2L’eccezione di incompetenza ha la precedenza sulla proposta di sospensione e quest’ultima su quella di rinvio.
3Una proposta d’ordine può essere formulata in ogni tempo nel corso delle deliberazioni. La discussione deve limitarsi alla stessa.
Inizio delle deliberazioni
Art. 1381Le deliberazioni sono aperte con la discussione di entrata in materia.
2L’entrata in materia dev’essere sottoposta a votazione, a meno che il Gran Consiglio non sia tenuto, per la natura dell’oggetto, a entrare nel merito.
3Non vi è, in particolare, voto di entrata in materia per l’esame di iniziative, mozioni, proposte d’iniziativa cantonale, proposte di risoluzione, petizioni, ricorsi o domande di grazia, nonché per l’esame dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato. In tali casi, il Gran Consiglio si pronuncia direttamente sull’oggetto o, in presenza di una proposta commissionale, sulla stessa. È in ogni caso riservato il diritto dell’autore di un’iniziativa di chiedere che la medesima venga posta in votazione prima di un eventuale controprogetto.
4In presenza di più rapporti commissionali, il voto di entrata in materia verte sulle proposte del rapporto di maggioranza.
5Qualora venga respinta l’entrata in materia sulle proposte del rapporto di maggioranza, si mette in votazione l’entrata in materia sulle proposte contenute in eventuali rapporti di minoranza.
6In presenza di più rapporti di minoranza, essi vengono posti in votazione eventuale, secondo l’art. 147, al fine di determinare il rapporto sulle cui proposte dovrà essere messa in votazione l’entrata in materia.
7Se il Gran Consiglio respinge l’entrata in materia, la proposta è da considerare respinta.
8I cpv. 4 a 7 si applicano per analogia alla messa in votazione dei rapporti commissionali su un oggetto per il quale non è previsto il voto di entrata in materia.
Prima lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
Art. 1391Accettata in votazione, se del caso, l’entrata in materia, il Gran Consiglio passa all’esame del progetto, articolo per articolo o capitolo per capitolo, mettendo in votazione eventuali proposte di emendamento, se del caso secondo le modalità previste all’art. 147.
2Ogni articolo o capitolo è messo in votazione; il Presidente può tuttavia dichiararne l’adozione quando non sia fatta esplicita opposizione.
3Se la modifica di un articolo o di un capitolo implica la modifica di altri, il Gran Consiglio vota separatamente su ognuna di esse.
Discussione finale e votazione sul complesso
Art. 1401Chiusa la discussione sui singoli articoli o capitoli, il Presidente apre quella sul complesso del progetto come elaborato dal Gran Consiglio.
2Ogni deputato può proporre il riesame di singoli articoli o capitoli.
3Il Gran Consiglio decide sulla proposta di riesame.
4Chiusa la discussione, si vota sul complesso e l’oggetto è accolto o respinto nel testo uscito dalle deliberazioni.
5Al termine della votazione sul complesso, il Presidente, quando occorre, domanda al Consiglio di Stato se intende chiedere una seconda lettura.
Art. 1411Chiusa la discussione sul complesso e prima della votazione finale, salvo che il progetto iniziale non sia stato variato, oppure che il Gran Consiglio decida altrimenti, ogni disegno di riforma costituzionale, di legge o di decreto legislativo di carattere obbligatorio generale può essere sottoposto a una Commissione di redazione perché sia riveduto o coordinato.
2La Commissione di redazione si compone del relatore della Commissione e di almeno 2 deputati.
3In ogni caso, la Commissione di redazione può solo provvedere a modifiche di pura forma o a rettifiche di errori redazionali, lasciando immutata la sostanza delle deliberazioni del Gran Consiglio.
Seconda lettura di un disegno di legge o di decreto legislativo
1. Principio
Art. 1421Se il Consiglio di Stato chiede una seconda lettura, il Gran Consiglio procederà in tal senso.
2Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di 3 mesi.
3È sempre in facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un progetto di legge o di decreto legislativo di sua iniziativa, prima della sua definitiva accettazione.
2. Procedura
Art. 1431Nella seconda lettura si discute sul testo votato in prima lettura, con le modifiche proposte dal Consiglio di Stato.
2In seconda lettura la discussione e il voto avvengono come disposto per la prima, senza discussione né voto sull’entrata in materia; la Commissione di redazione o, se del caso, una Commissione provvede nondimeno alle opportune verifiche prima del voto sul complesso.
3La decisione adottata dal Gran Consiglio in seconda lettura è definitiva.
Capitolo quarto
Votazioni
Decisioni
1. In generale
Art. 1441Il Gran Consiglio decide a maggioranza assoluta dei votanti, salvo disposizione contraria della Costituzione o della legge.
2In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all’inizio della seduta successiva; verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.
3Il Presidente, o chi ne fa le veci, non prende parte alle votazioni palesi.[50]
Art. 145Ogni decisione sull’urgenza deve raccogliere il voto affermativo di almeno 2/3 dei votanti.
Modo di votazione, maggioranza assoluta, computo dei voti, pubblicazione dei risultati
Art. 1461La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la legge preveda lo scrutinio segreto.
2…[51]
3La maggioranza assoluta equivale alla metà più 1 dei membri del Gran Consiglio.
4La maggioranza assoluta dei votanti equivale al numero di voti che, raddoppiato, dà un totale superiore di almeno un’unità a quello dei voti computabili.
5Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle, riservate le norme per le elezioni.
6Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
7Il risultato della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; in forma cartacea solo quello sul complesso.
8In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione avviene per appello nominale.
Votazione eventuale
Art. 1471Quando vi sono più proposte, si procede per votazione eventuale.
2Si mettono in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando, in ogni susseguente votazione, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
3In caso di parità, per determinare l’esclusa, si procede contrapponendo in votazione le proposte interessate. In caso di ulteriore parità si procede col sorteggio.
4La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
TITOLO XIII
Servizi del Gran Consiglio
Organizzazione
Art. 1481I Servizi del Gran Consiglio comprendono in particolare:
–il Segretario generale del Gran Consiglio;
–il Consulente giuridico del Gran Consiglio;
–i segretari di commissione e redattori;
–un responsabile della gestione amministrativa.
2I Servizi del Gran Consiglio dipendono direttamente dall’Ufficio presidenziale.
Il Segretario generale del Gran Consiglio
Art. 1491Il Segretario generale dirige i Servizi del Gran Consiglio e ne coordina le attività.
2Il Segretario generale fa capo ai servizi centrali dell’amministrazione cantonale, segnatamente per quanto attiene agli aspetti finanziari, logistici e relativi alla gestione del personale dei Servizi del Gran Consiglio.
3Il Segretario generale organizza la propria supplenza.
Il Consulente giuridico del Gran Consiglio
Art. 1501Il Consulente giuridico del Gran Consiglio coadiuva l’Ufficio presidenziale e le Commissioni nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2Egli adempie il proprio mandato in modo autonomo e indipendente.
Art. 1511I segretari delle Commissioni coadiuvano le medesime, in particolare i loro Presidenti, nell’espletamento dei compiti a esse assegnati.
2Se necessario, i segretari delle Commissioni, d’intesa con i Presidenti delle Commissioni e il Dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente dell’amministrazione cantonale.
Collaborazione dei Servizi del Gran Consiglio con l’amministrazione cantonale e con terzi
Art. 1521I Servizi del Gran Consiglio hanno relazioni dirette con i servizi dell’amministrazione cantonale; all’occorrenza, ne informano previamente il Dipartimento competente.
2Se il loro mandato lo esige, i Servizi del Gran Consiglio possono chiedere informazioni generali, tecniche e giuridiche ai servizi del Consiglio di Stato nonché ai Dipartimenti e ai loro servizi. Dipartimenti e servizi sono tenuti a soddisfare tali richieste.
3L’amministrazione consegna ai Servizi del Gran Consiglio, in quanto ne sia autorizzata dal Consiglio di Stato, gli atti necessari all’adempimento dei loro compiti.
4Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività parlamentare, i Servizi del Gran Consiglio fanno capo, su mandato del Gran Consiglio o dei suoi organi, ai servizi dell’amministrazione cantonale.
5I Servizi del Gran Consiglio possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.
Rapporti di servizio dei funzionari
Art. 1531Il Segretario generale è nominato dal Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Alla nomina si applica, per analogia, l’art. 88 della presente legge.
2Gli altri funzionari sono nominati dall’Ufficio presidenziale.
3Riservato il cpv. 4, le decisioni riguardanti il rapporto d’impiego dei funzionari del Gran Consiglio, nonché i procedimenti amministrativi e disciplinari nei loro confronti, sono di competenza dell’Ufficio presidenziale. Esso può avvalersi della collaborazione dei servizi dell’amministrazione cantonale.
4Le decisioni riguardanti la disdetta del rapporto d’impiego del Segretario generale del Gran Consiglio sono di competenza del Gran Consiglio, su proposta dell’Ufficio presidenziale. Il Gran Consiglio decide, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.
5Contro le decisioni di cui al presente articolo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
6Il ricorso contro la disdetta non ha effetto sospensivo.
7Rimane riservata l’applicazione dell’art. 91 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 in caso di disdetta ingiustificata.
Documentazione e verbali del Gran Consiglio
Gestione dei documenti e della corrispondenza
Art. 154Devono essere tenuti:
a)copia degli atti e delle comunicazioni indirizzati al Gran Consiglio o inviati da quest’ultimo alle autorità e ai privati;
b)il verbale delle sedute del Gran Consiglio;
c)l’elenco e la raccolta dei messaggi del Consiglio di Stato e dei rapporti delle Commissioni, dei ricorsi, delle petizioni, delle proposte d’iniziativa e di risoluzione, delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;
d)il registro dei deputati e l’elenco delle Commissioni;
e)i verbali delle Commissioni, i documenti e le informazioni raccolte per l’esame dei singoli oggetti;
f)la corrispondenza dell’Ufficio presidenziale, delle Commissioni e dei Servizi del Gran Consiglio.
Verbale delle sedute del Gran Consiglio
1. Contenuto
Art. 1551Il Segretario generale è responsabile della tenuta del verbale che deve contenere:
a)l’elenco dei deputati presenti e degli assenti con o senza giustificazione;
b)l’elenco e il testo dei messaggi e dei rapporti del Consiglio di Stato;
c)il testo delle petizioni e delle iniziative presentate al Gran Consiglio;
d)il testo dei rapporti delle Commissioni;
e)le discussioni e il testo delle decisioni del Gran Consiglio;
f)l’esito delle votazioni con l’indicazione dei voti favorevoli, dei contrari e degli astenuti e, in caso di votazione per appello nominale, l’indicazione del voto espresso da ogni deputato;
g)il testo delle mozioni, delle interpellanze e delle relative risposte e discussioni;
h)l’elenco delle interrogazioni e delle relative risposte.
2Le discussioni del Gran Consiglio sono registrate e riportate nel verbale.
2. Pubblicazione, reclami e rettificazioni
Art. 1561Il verbale è trasmesso dai Servizi del Gran Consiglio ai deputati entro 6 mesi dalla chiusura della seduta.
2Entro 1 mese dalla trasmissione, i deputati possono presentare reclamo all’Ufficio presidenziale contro il contenuto del verbale.
3Sul reclamo non ammesso dall’Ufficio presidenziale decide il Gran Consiglio.
4Le rettifiche al verbale possono riferirsi solo a errori od omissioni nella trascrizione; nessuna decisione del Gran Consiglio può essere modificata.
Art. 1571Decorso il termine di reclamo, il verbale si ritiene approvato; esso è firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
2Dopo 5 anni dall’approvazione del verbale, la registrazione delle discussioni è offerta all’Archivio di Stato.
3I verbali del Gran Consiglio sono pubblici.
Accesso alla documentazione del Gran Consiglio
Art. 1581Alla documentazione hanno accesso i deputati, i membri del Consiglio di Stato e i funzionari da quest’ultimo autorizzati. Sono riservate le disposizioni riguardanti l’accesso ai verbali e alla documentazione delle Commissioni parlamentari e dell’Ufficio presidenziale.
2Per l’accesso alla documentazione e l’uso della stessa, devono essere rispettate le norme che tutelano la confidenzialità e la protezione dei dati.
3Terzi possono richiedere l’accesso a documenti ufficiali conformemente alla legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011. Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Ufficio presidenziale o, trattandosi di documenti commissionali, alla Commissione interessata.
Art. 159L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza la documentazione e il materiale che deve essere distribuito ai deputati.
TITOLO XV
Finanziamento del Gran Consiglio, dei gruppi parlamentari e indennità ai deputati
Finanziamento del Gran Consiglio
Art. 160L’Ufficio presidenziale, su proposta del Segretario generale, allestisce il progetto di preventivo del Gran Consiglio e dei suoi Servizi e lo trasmette al Consiglio di Stato che lo inserisce nei conti generali dello Stato.
Contributi ai gruppi parlamentari
Art. 1611I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo di fr. 40’000.– per ogni gruppo e un supplemento di fr. 3’000.– per ogni deputato, versati secondo le modalità indicate da ogni gruppo.
2I deputati che non costituiscono gruppo ricevono l’indennità annua pari al supplemento previsto per ogni deputato.
Indennità di seduta[52]
Art. 1621Ai deputati è versata un’indennità di seduta di fr. 200.– per le riunioni del Gran Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.
2Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un’indennità aggiuntiva pro rata.
3…[53]
4…[54]
Indennità per rapporti e attività speciali al servizio di una Commissione
Art. 163[55]1L’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio stabilisce le modalità di calcolo delle indennità per l’allestimento di rapporti e per l’espletamento di attività speciali al servizio di una Commissione.
2L’ammontare dell’indennità per un determinato rapporto o una determinata attività speciale dev’essere approvato dal Presidente della Commissione e dal Presidente del Gran Consiglio.
Indennità per compiti istituzionali o di rappresentanza
Art. 163a[56]1Al Presidente del Gran Consiglio è riconosciuta un’indennità per l’assolvimento di singoli compiti istituzionali o di rappresentanza, entro i limiti stabiliti dall’Ufficio presidenziale.
2L’indennità di cui al cpv. 1 è riconosciuta anche ad altri deputati per l’assolvimento di compiti istituzionali o di rappresentanza su incarico dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio.
Indennità per i Presidenti
Art. 1641Al Presidente del Gran Consiglio è dovuta un’indennità di fr. 10’000.- all’anno.[57]
2Ai Presidenti delle Commissioni è dovuta un’indennità di fr. 1’000.– all’anno, aumentata a fr. 2’000.– se il numero di riunioni è superiore a 20 all’anno.
Spese di trasferta
Art. 164a[58]1Ogni deputato ha diritto al rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alle sedute, nonché per l’assolvimento, su incarico dell’Ufficio presidenziale o di una Commissione, di compiti strettamente connessi all’attività parlamentare.
2L’indennità di viaggio per gli spostamenti nel Cantone corrisponde a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto; essa si riferisce al tragitto dal luogo di dimora al luogo di destinazione, e ritorno.
3Per i viaggi fuori Cantone l’indennità è pari al costo del biglietto di I classe in ferrovia.
Art. 165I contributi e le indennità sono adeguati al rincaro nella medesima misura degli onorari dei Consiglieri di Stato.
Disposizioni esecutive
Art. 166L’Ufficio presidenziale stabilisce per ordinanza le norme di applicazione circa gli orari di lavoro, le modalità di assegnazione delle diarie e delle indennità, stabilisce il numero delle riunioni di gruppo indennizzabili e vigila sulla corretta applicazione di queste norme.
Resoconto finanziario
Art. 166a[59]L’Ufficio presidenziale pubblica ogni anno un resoconto finanziario in cui sono elencate, per ogni gruppo e per ogni deputato, le indennità percepite secondo gli articoli 161-164a.
TITOLO XVI
Disposizioni finali e abrogative
Abrogazione
Art. 167È abrogata la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002.
Entrata in vigore
Art. 168Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.[60]
Pubblicata nel BU 2015, 101.
[1] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
[2] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
[3] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
[4] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[5] Lett. abrogata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
[6] Art. abrogato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 1.9.2019 - BU 2019, 293.
[7] Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[8] Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[9] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[10] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[11] Art. modificato dalla L 13.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 35; precedente modifica: BU 2018, 195.
[12] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[13] Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[14] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[15] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[16] Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[17] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[18] Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[19] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[20] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[21] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[22] Cpv. introdotto dalla L 24.9.2020; in vigore dal 4.12.2020 - BU 2020, 351.
[23] Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[24] Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
[25] Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
[26] Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50.
[27] Cpv. modificato dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
[28] Cpv. introdotto dalla L 16.3.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 160.
[29] Capitolo introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
[30] Art. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
[31] Cpv. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
[32] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[33] Art. introdotto dalla L 12.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 153.
[34] Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 40.
[35] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[36] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[37] Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
[38] Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
[39] Art. modificato dalla L 22.2.2021; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2021, 137; precedente modifica: BU 2018, 403.
[40] Cpv. modificato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
[41] Cpv. introdotto dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
[42] Art. modificato dalla L 24.1.2017; in vigore dal 17.3.2017 - BU 2017, 41.
[43] Art. modificato dalla L 29.5.2017; in vigore dal 21.7.2017 - BU 2017, 227.
[44] Cpv. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 17.6.2022 - BU 2022, 156.
[45] Cpv. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[46] Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 33; precedente modifica: BU 2018, 195.
[47] Cpv. modificato dalla L 7.11.2016; in vigore dal 30.12.2016 - BU 2016, 527.
[48] Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
[49] Cpv. modificato dalla L 25.1.2021; in vigore dal 2.4.2021 - BU 2021, 103.
[50] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[51] Cpv. abrogato dalla L 10.10.2016; in vigore dal 2.12.2016 - BU 2016, 485.
[52] Nota marginale modificata dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[53] Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[54] Cpv. abrogato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[55] Art. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[56] Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[57] Cpv. modificato dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[58] Art. introdotto dalla L 9.4.2018; in vigore dal 1.5.2019 - BU 2018, 195.
[59] Art. introdotto dalla L 14.10.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 427.
[60] Entrata in vigore: 17 aprile 2015 - BU 2015, 101.