DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
15.11.2024
(Bollettino ufficiale 37/2024)
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 Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008

Regolamento

concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato

del 6 maggio 2008 (stato 1° gennaio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Scopo

Art. 1Le disposizioni che seguono disciplinano le funzioni e le modalità di designazione e organizzative delle commissioni, dei gruppi di lavoro e dei rappresentanti presso enti di nomina del Consiglio di Stato.

 

Durata del mandato

Art. 1a[1]1La durata del mandato è di quattro anni, rinnovabile, e non può superare complessivamente i 12 anni.

2Fanno eccezione i dipendenti dello Stato che agiscono in virtù della loro specifica funzione presso l’Amministrazione cantonale.

3Il mandato scade alla fine del mese in cui vengono raggiunti i limiti di cui al capoverso 1.

 

Commissioni - presupposti

Art. 2La costituzione di commissioni si giustifica se lo svolgimento dei compiti:

a)è stabilito dalla legge;

b)esige conoscenze specialistiche non disponibili presso l’Amministrazione cantonale;

c)necessita di un coinvolgimento di enti locali o altri interlocutori qualificati non limitabile ad una procedura di consultazione;

d)richiede competenze decisionali o di preavviso;

e)prevede, per la sua attività di supporto strategico, tecnico e amministrativo, nonché di consulenza e propositiva, un periodo indeterminato.[2]

 

Istituzione

Art. 31Le commissioni sono istituite dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento competente per materia.[3]

2Il Consiglio di Stato può delegare a un Dipartimento o alla Cancelleria dello Stato la competenza di istituire singole commissioni.

3Esse sono istituite di regola entro il 31 dicembre dell’anno dell’elezione del Consiglio di Stato.[4]

4Prima del rinnovo generale la loro esistenza, funzione e composizione è soggetta a valutazione.

 

Composizione

Art. 4[5]1Le commissioni hanno un numero di membri limitato, variabile per principio da 5 a 9.

2Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato le fasce d’età e i gruppi d’interesse e deve essere tenuto conto delle competenze e delle conoscenze specifiche.

3La rappresentanza dell’uno o dell’altro sesso deve essere, nella misura del possibile, di almeno il 30%.

4Per le commissioni che hanno un interesse politico preponderante, la composizione si stabilisce in base alla rappresentanza politica in Consiglio di Stato.

5La ripartizione è retta dagli stessi criteri di quella del Consiglio di Stato e l’art. 80 della legge sull’esercizio dei diritti politici è applicabile per analogia.

6I dipendenti dello Stato possono far parte delle commissioni in casi motivati o in virtù di una specifica funzione.

7Contestualmente alla nomina dei membri delle commissioni vengono designati i rispettivi presidenti e segretari.

 

Indicazione delle relazioni d’interesse

Art. 5[6]1Fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale, ogni membro delle commissioni comunica le relazioni di interesse e le attività nei campi che toccano gli ambiti di competenza della commissione, e in particolare:

a)le attività professionali;

b)le attività di consulenza o perizia per servizi cantonali;

c)la partecipazione ad altri organi direttivi pubblici o privati.[7]

2Il membro della commissione annuncia senza indugio ogni modifica delle relazioni d’interesse intervenuta durante il mandato.

3Le informazioni sono raccolte dal Dipartimento competente.

4Il membro della commissione che in occasione della nomina ha omesso di indicare tutte le sue relazioni d’interesse oppure ha omesso di annunciarne la modifica durante il suo mandato può essere revocato per questa ragione.

 

Art. 6...[8]

 

Segretezza e confidenzialità

Art. 71Nell’attività delle commissioni sono applicabili le disposizioni in materia di segretezza, confidenzialità e protezione dei dati personali.

2L’utilizzo e la diffusione di dati e documenti commissionali in occasione di corsi, dibattiti, conferenze stampa necessitano del preventivo consenso dell’Autorità di nomina.

 

Gruppi di lavoro

Art. 81La costituzione di gruppi di lavoro si giustifica per affrontare temi ed oggetti che:

a)richiedono un coinvolgimento interdipartimentale e/o interdisciplinare;

b)si riferiscono a singoli progetti;

c)si esauriscono entro tempi a breve-medio termine, all’atto della conclusione del mandato per il quale sono stati costituiti.

2Per il resto si applicano di regola le disposizioni previste per le commissioni.

 

Indennità

a) principio

Art. 91I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato e dalle sue istanze subordinate su sua delega, o istituiti per legge, che non sono dipendenti dello Stato, hanno diritto alle seguenti indennità:

a)indennità di seduta;

b)indennità di presidenza;

c)indennità di trasferta;

d)indennità per preparazione di rapporti o decisioni.

2I membri, non dipendenti dello Stato, designati in rappresentanza di enti pubblici o di associazioni economiche e sindacali non hanno diritto ad indennità se non a quelle di trasferta previste dal presente regolamento.

3Per i membri dipendenti dello Stato il tempo dedicato alla funzione è considerato tempo di lavoro.

4Il dipendente mantiene il diritto alle indennità di trasferta e ad altre indennità e spese particolari.

 

b) particolarità

Art. 101Per le sedute ed i sopralluoghi le indennità riconosciute ai presidenti, ai membri e ai segretari sono le seguenti:

a)sedute di mezza giornata(almeno 2 ore): fr. 100.--;

b)sedute di una giornata(almeno 5 ore): fr. 190.--.

2Ai membri di commissioni che risiedono fuori Cantone può essere concesso un supplemento pari al 50% delle indennità di seduta.

3Le indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnativi sono decise di volta in volta dal Consiglio di Stato su proposta congiunta del presidente della commissione e dei servizi centrali del personale.

4Ai presidenti delle commissioni cui è richiesto un impegno di notevole rilievo al di fuori delle sedute della commissione stessa potrà essere corrisposta un’equa indennità annua da fissarsi di volta in volta dal Consiglio di Stato.

 

c) indennità di trasferta

Art. 11Per i viaggi di servizio, pasti e pernottamenti vengono riconosciute le indennità previste per il personale dello Stato.

 

Termini e pagamento

Art. 121Le distinte per il pagamento delle indennità (formulari e liste di presenza) devono venir trasmesse ai servizi preposti all’esecuzione, provviste del visto del presidente della commissione o del gruppo di lavoro.

2Il pagamento avviene a ritmo mensile a cura della Sezione delle finanze.

 

Rappresentanza presso enti

Art. 131La presenza di rappresentanti del Cantone presso enti è stabilita dalle leggi speciali e dagli statuti delle società, delle fondazioni e degli enti interessati.[9]

2La designazione, riservata la partecipazione di membri del Consiglio di Stato secondo disposizioni particolari, segue di principio i criteri indicati nell’articolo 4.[10]

3I rappresentanti dipendenti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione svolgono il loro ruolo quale occupazione accessoria ai sensi della LORD.

4Il tempo dedicato alla funzione è considerato tempo di lavoro.

 

Art. 14[11]

 

Dipendenti dello Stato

Art. 15Le indennità di trasferta dovute ai rappresentanti dipendenti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione e ai membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro dipendenti dello Stato sono applicabili gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato.

 

Elenchi

Art. 16La Cancelleria dello Stato tiene ed aggiorna l’elenco delle commissioni, dei gruppi di lavoro e delle rappresentanze presso enti istituiti secondo il presente regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 17Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[12]

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 231 e 241.


[1]  Art. introdotto dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95.

[2]  Lett. modificata dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95.

[3]  Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 131.

[4]  Cpv. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 131.

[5]  Art. modificato dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95.

[6]  Art. modificato dal R 29.3.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 131.

[7]  Cpv. modificato dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 282.

[8]  Art. abrogato dal R 6.3.2012; in vigore dal 9.3.2012 - BU 2012, 95; precedente modifica: BU 2010, 126.

[9]  Cpv. modificato dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 282.

[10]  Cpv. modificato dal R 30.8.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 131 e 282.

[11]  Art. abrogato dal R 18.3.2014; in vigore dal 21.3.2014 - BU 2014, 163.

[12]  Entrata in vigore: 9 maggio 2008 - BU 2008, 231.