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22.11.2024
(Bollettino ufficiale 38/2024)
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 Legge concernente le competenze organizzative del Consigliodi Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928

Legge

concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti[1]

(del 25 giugno 1928)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

Art. 1Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla Costituzione e dalle leggi.

 

Art. 1a[2]I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale.

 

Art. 1b[3]1I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l’esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.

2Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell’ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.

 

Art. 1c[4]1Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l’ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.

2Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.

3Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato.

 

Art. 1d[5]Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018.

 

Art. 1e[6]Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l’interesse generale lo esige, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l’onere degli impegni - a far parte della direzione o dell’amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili.

 

Art. 1f[7]1Il Consigliere di Stato al beneficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1e deve riversare alla cassa cantonale l’indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.

2Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.

3Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell’articolo 1e.

 

Art. 21Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.

2Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome.[8]

 

Art. 3Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria.

 

Art. 4[9]1Il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti.

2Restano esclusi i casi nei quali la Costituzione o il diritto federale riservano espressamente la competenza decisionale del Consiglio di Stato.

3Il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento.

4[10]

 

Art. 4bis[11] Quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, il Consiglio di Stato, d’ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, può assegnare l’istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l’istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

Art. 4ter[12] Il Consiglio di Stato o i Dipartimenti da esso delegati, possono partecipare alle Conferenze intercantonali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento.

 

Art. 4quater[13]1Il membro del Consiglio di Stato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.

2Nel caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.

3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

 

Art. 5Coll’entrata in vigore del regolamento del Consiglio di Stato, da emanarsi a norma dell’art. 1 del presente decreto, resta abrogata la legge 22 marzo 1855.

 

Art. 6Il presente decreto entra in vigore[14] dopo trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum e con la sua pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

 

 

Pubblicata nel BU 1928, 227.


[1]  Titolo modificato dal DL 14.3.1979; in vigore dal 27.4.1979 - BU 1979, 96.

[2]  Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[3]  Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[4]  Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[5]  Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[6]  Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[7]  Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

[8]  Cpv. introdotto dalla L 11.10.2005; in vigore dal 4.4.2006 - BU 2006, 133.

[9]  Art. modificato dal L 8.11.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1993, 460; precedente modifica: BU 1979, 96.

[10]  Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.

[11]  Art. introdotto dal DL 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 209.

[12]  Art. introdotto dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 273.

[13]  Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50; precedente modifica: BU 2010, 252.

[14]  Entrata in vigore: 27 novembre 1928 - BU 1928, 227.