Regolamento
della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione
(RLALSI)[1]
del 23 giugno 2009 (stato 1° luglio 2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI),[2]
decreta:
TITOLO I
Autorità competenti
Sezione della popolazione (art. 2 legge)
Art. 1[3]Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, è incaricato dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri.
Ufficio della migrazione (art. 2, 3, 5 e 6 legge)[4]
Art. 2[5]1La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (in seguito: Ufficio), è competente a:
a)rilasciare, rinnovare, modificare, rifiutare, commutare o revocare i permessi, le autorizzazioni e le assicurazioni (nulla osta);[6]
b)rilasciare e prolungare i visti;
c)pronunciare l’ammonimento;
d)pronunciare l’avviso;
e)ordinare l’allontanamento senza formalità;
f)…[7]
g)formulare i preavvisi relativi alle decisioni federali riguardanti i divieti di entrata;
h)fissare, prorogare e sospendere i termini di partenza;[8]
i)definire le modalità di trasmissione delle segnalazioni d’ufficio;[9]
l)collaborare con la Segreteria di Stato della migrazione per il corretto funzionamento del sistema di migrazione centrale (SIMIC) ed emanare le relative disposizioni di applicazione;
m)esercitare le competenze di cui all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC) e ai relativi protocolli susseguenti, alla convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960 (AELS) e alla legislazione federale e cantonale in materia di cittadini stranieri;[10]
n)richiedere l’erogazione delle garanzie come previsto dall’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV);[11]
o)gestire le procedure ricorsuali inerenti all’accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC), alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI) e alle relative ordinanze;[12]
p)assumere il segretariato e la presidenza della Commissione consultiva del mercato del lavoro;[13]
q)rilasciare le attestazioni inerenti al periodo di soggiorno e di lavoro della persona straniera nel Canton Ticino;[14]
r)eseguire l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 66a, 66abis CP e 49a, 49abis CPM) ed esaminare la sua effettiva attuazione.
3Per il rilevamento dei dati personali e biometrici l’Ufficio della migrazione può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio dello stato civile.[15]
Compiti della Polizia
Art. 3[16]1La Polizia cantonale è competente per:
a)svolgere le perquisizioni personali e degli alloggi ai sensi della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione;[17]
b)…;
c)accompagnare in modo forzato lo straniero, su ordine dell’Ufficio, in caso di mancata collaborazione senza sufficiente giustificazione;
d)confiscare e mettere al sicuro i documenti di viaggio ai sensi dell’art. 121 LStrI e ritirare i permessi ai sensi dell’art. 72 OASA;[18]
e)emanare le misure di allontanamento e respingimento ai sensi degli art. 64-64f LStrI;[19]
f)controllare, prima dell’invio della domanda all’Ufficio, il documento d’identità di coloro che postulano un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente.
2Le Polizie comunali possono essere incaricate dall’Ufficio, per il tramite della Polizia cantonale, a svolgere i compiti di cui al cpv. 1 lett. a) e c).
TITOLO II
Organi consultivi
Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 legge)
Art. 41La Commissione consultiva del mercato del lavoro è competente per preavvisare il rilascio, il rinnovo, la modifica, il rifiuto di permessi di lavoro inoltrati da cittadini extra UE/AELS o di altri paesi per i quali è previsto un controllo dell’accesso al mercato al lavoro.[20]
2Essa è composta da un massimo di 8 membri e rispettivi supplenti di cui 2 in rappresentanza dello Stato, 3 dei rappresentanti padronali e 3 dei sindacati.
3La presidenza della Commissione è assunta dal capo della Sezione della popolazione, il cui sostituto è il capo dell’Ufficio della migrazione.[21]
TITOLO III
Informazioni
Richieste d’informazioni (art. 5 legge)
Art. 5L’Ufficio può chiedere il parere degli uffici regionali di collocamento o di altri uffici, delle organizzazioni professionali e delle commissioni paritetiche di categoria sulle condizioni economiche, salariali e di lavoro, o su altre questioni inerenti ai permessi di lavoro assoggettati ad una sua decisione.
TITOLO IV
Persone straniere che esercitano un’attività lucrativa o senza attività lucrativa in Svizzera[22]
Capitolo primo
Procedure e protezione dei dati[23]
Art. 6…[24]
Istanze di massima e istanze preventive
Art. 7[25]1Sono presentate all’Ufficio:
a)istanze di massima intese ad ottenere nuovi permessi per esercitare un’attività lucrativa dipendente;[26]
b)istanze preventive di cambiamento di posto o di Cantone di persone straniere, durante la validità del permesso.
2L’accoglimento dell’istanza è limitato alle condizioni legate al mercato del lavoro.[27]
Domande nominative
Art. 8[28]1Le domande nominative tendenti al rilascio, alla modifica e/o al rinnovo di un permesso di lavoro o di soggiorno possono essere presentate per il tramite di una piattaforma digitale e trasmesse via elettronica all’Ufficio. Il richiedente con l’invio della documentazione in via elettronica dichiara che si tratta di copie originali.[29]
2In occasione del primo rilascio del permesso, l’Ufficio convoca il richiedente una volta ricevuta l’istanza; lo straniero è tenuto a presentarsi all’autorità competente.
3Nel caso della richiesta di rilascio di un permesso di lavoro per frontaliere G dipendente, l’Ufficio può prescindere dal convocare l’istante. I cittadini stranieri interessati sono tenuti a presentarsi al competente posto di Polizia cantonale prima dell’invio della domanda all’Ufficio, per il controllo del proprio documento d’identità.
4L’Ufficio può esigere in ogni momento che il richiedente si presenti personalmente per fornire ulteriori informazioni, in particolare nell’ambito della procedura di rilascio, di rinnovo o di modifica del suo permesso.
4bisLo straniero è tenuto a conservare l’originale della documentazione trasmessa fino al termine della procedura, in particolare fino alla crescita in giudicato della decisione. Su richiesta delle autorità competenti, egli deve esibire la documentazione aggiornata.[30]
5Dall’invio della domanda per via elettronica i cittadini stranieri sono autorizzati a iniziare l’attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente in attesa della decisione da parte dell’Ufficio, subordinatamente a quanto contemplato dall’ALC e dalla LStrI.[31]
6Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta oppure se la stessa non viene debitamente completata nei termini prescritti dall’Ufficio, il medesimo può respingere la domanda per mancata collaborazione da parte della persona straniera interessata.
Misure tecniche e organizzative
Art. 8a[32]1L’Ufficio definisce le misure tecniche e organizzative concernenti:
a)l’identificazione e l’autenticazione elettronica degli utenti;
b)i formati di trasmissione ammessi;
c)la conferma di ricezione elettronica delle domande.
2Le comunicazioni elettroniche devono garantire:
a)l’integrità, la disponibilità e la completezza dei dati trasmessi;
b)la tracciabilità delle operazioni effettuate;
c)la protezione contro accessi, modifiche o divulgazioni non autorizzati.
Protezione e sicurezza dei dati
Art. 8b[33]1L’Ufficio adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell’ambito delle procedure elettroniche.
2Devono in particolare essere garantiti:
a)la cifratura dei dati durante la trasmissione e la gestione elettronica;
b)la registrazione e la conservazione dei log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate;
c)il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi in caso di incidente tecnico o informatico.
3L’accesso ai dati personali è limitato ai collaboratori autorizzati.
Conservazione dei dati
Art. 8c[34]1I dati e i documenti trasmessi elettronicamente sono conservati per la durata necessaria all’adempimento dei compiti previsti dalla legislazione sugli stranieri.
2Decorso il termine di conservazione, i dati sono cancellati, anonimizzati o archiviati secondo la legislazione vigente.
Violazioni della sicurezza dei dati
Art. 8d[35]1Le violazioni della sicurezza dei dati suscettibili di compromettere i diritti o la personalità delle persone interessate devono essere segnalate all’Incaricato cantonale della protezione dei dati.
2Il Dipartimento delle istituzioni definisce procedure interne per:
a)la gestione degli incidenti informatici;
b)la limitazione degli effetti delle violazioni della sicurezza;
c)il ripristino della sicurezza e della disponibilità dei dati;
d)la documentazione degli incidenti.
Riserva di altre leggi
Art. 8e[36]Per quanto non disciplinato dal presente capitolo si applicano la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), le disposizioni federali concernenti i sistemi informativi nel settore della migrazione e le prescrizioni cantonali sulla sicurezza informatica dell’amministrazione.
Domande nominative di assunzione d’impiego o titolo indipendente in Svizzera sottoposte all’esame preventivo del mercato del lavoro
Art. 9[37]1Tutti i cittadini stranieri che non possono prevalersi della libera circolazione delle persone ai sensi dell’ALC e dei relativi Protocolli e che intendono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente necessitano di un permesso dal primo giorno di lavoro.
2L’inizio dell’attività è subordinato all’intimazione della decisione inerente all’ottenimento del permesso di lavoro o subordinatamente all’inizio previsto dal contratto di lavoro.[38]
Art. 10…[39]
Capitolo secondo
Frontalieri
Zona di frontiera
Art. 11[40]1L’elenco dei Comuni della zona di frontiera con il Ticino è pubblicato nel Foglio ufficiale.
2La zona di frontiera è situata a 20 chilometri dal confine, sulla linea Claro-Preonzo.[41]
Capitolo terzo
Norme comuni
Obblighi fiscali e contributivi
Art. 121L’Ufficio può respingere le domande di nuovi permessi, di cambiamenti di posto e di professione e/o di proroga presentate da datori di lavoro che non rispettano gli obblighi fiscali e contributivi (AVS/AI/IPG, assicurazione infortuni, previdenza professionale) relativi ai propri dipendenti.[42]
2L’Ufficio può richiedere i corrispondenti documenti giustificativi.
TITOLO IVbis[43]
Integrazione
Competenze linguistiche
Art. 12a[44]Per soddisfare il presupposto inerente le competenze linguistiche di cui all’art. 58a cpv. 2 LStrI, lo straniero deve presentare all’Ufficio la documentazione comprovante la sua situazione, come ad esempio un certificato medico, un parere del medico curante o una decisione dell’Ufficio AI attestante capacità cognitive limitate, disabilità mentale o altri problemi simili (senilità, analfabetismo ecc.).
Finanziamento (art. 8a legge)
Art. 12b[45]1La Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite del Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS), è competente per determinare i contributi per i progetti che rientrano tra gli obiettivi strategici del Programma d’integrazione cantonale.[46]
2Il contributo per i progetti del Programma d’integrazione cantonale può ammontare al massimo del 75% dei costi riconosciuti a preventivo. Il totale dei contributi pubblici, compresi quelli di altri enti, non può superare il 75% dei costi riconosciuti.[47]
3Il richiedente presenta al SIS un progetto, nonché il preventivo dei costi e dei ricavi. Il SIS stabilisce i documenti che corredano la domanda.
4Il contributo definitivo è stabilito sulla scorta del consuntivo con i documenti comprovanti la spesa. Il contributo definitivo non può superare la somma determinata a preventivo.[48]
5Le richieste di contributo devono essere presentate preventivamente e per iscritto, secondo le direttive stabilite dal SIS.
TITOLO V
Notifiche
Comuni (art. 3 e 5 legge)
Art. 13[49]Gli uffici del controllo abitanti sono tenuti a notificare, entro 30 giorni, all’Ufficio della migrazione:
a)i cambiamenti e le rettifiche di identità, in particolare dei nomi, della data di nascita, del sesso, dello stato civile e della cittadinanza;
b)i casi di decesso di cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno;
c)i casi di nascita di figli di persone straniere, se necessitano di un permesso;
d)le modifiche di indirizzo all’interno del Cantone o dello stesso Comune nonché le partenze per un altro Cantone rispettivamente per l’estero;
e)le notifiche previste dal regolamento di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernenti la banca dati movimento della popolazione;
f)i nominativi dei lavoratori frontalieri che pernottano durante la settimana.
TITOLO VI
Emolumenti e tasse per l’emissione dei permessi[50]
Capitolo primo
Emolumenti[51]
Tasse (art. 7 legge)
Art. 14[52]1L’Ufficio percepisce per la propria attività i rispettivi emolumenti massimi sanciti dall’Ordinanza (OEmol-LStrI).
2Per le decisioni emesse l’Ufficio preleva una tassa di 250 franchi.[53]
Capitolo secondo
Norme comuni
Tasse di cancelleria (art. 8 legge)
Art. 15[54]1Per le spese e i lavori di cancelleria (autorizzazione per il rilascio del visto d’entrata, riconvalida e/o modifica di un’assicurazione/autorizzazione d’entrata o di un visto per assunzione d’impiego, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, ritorno di documenti originali, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, comunicazioni in forma elettronica ecc.) l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.
2Per i richiami dei documenti non prodotti entro i termini fissati, l’emanazione di tasse di diffida e per la mancata comparizione all’appuntamento fissato per la carta di soggiorno biometrica, l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.
3Per l’assegnazione e le decisioni di proroga di un termine di partenza l’Ufficio preleva una tassa fino a 500 franchi a copertura dei costi.
Cumulo (art. 7 e 8 legge)
Art. 16Le tasse sono tra loro cumulabili.
TITOLO VII
Sanzioni
Sanzioni (art. 12 legge)
Art. 17[55]1L’Ufficio infligge le sanzioni relative alle infrazioni di cui agli articoli 120 e 122 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI), all’articolo 116 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi) e agli articoli 9, 32 e 32a dell’ordinanza sulla libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP).[56]
2Per il computo dell’avvenuta infrazione fa stato la data di trasmissione del modulo di domanda.[57]
3…[58]
4L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro è l’autorità competente per l’esecuzione dei controlli e il perseguimento della violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStrI).[59]
TITOLO VIII
Disposizioni finali ed abrogative
Norma abrogativa
Art. 18Il presente regolamento abroga:
-il regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone del 2 luglio 2002 (RLaLPS-CE/AELS);
-il regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini extra CE/AELS del 2 luglio 2002 (RLaLPS-extra CE/AELS).
Entrata in vigore
Art. 19Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[60]
Pubblicato nel BU 2009, 288.
[1] Titolo modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedenti modifiche: BU 2012, 137; BU 2019, 375.
[2] Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[3] Art. modificato dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.
[4] Nota marginale modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.
[5] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedenti modifiche: BU 2009, 461; BU 2016, 420.
[6] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[7] Lett. abrogata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[8] Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[9] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[10] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedente modifica: BU 2021, 164.
[11] Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[12] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedenti modifiche: BU 2019, 375; BU 2021, 164.
[13] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[14] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[15] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[16] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[17] Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[18] Lett. modificata dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2019, 375.
[19] Lett. modificata dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375; precedente modifica: BU 2012, 137.
[20] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedenti modifiche: BU 2012, 137; BU 2017, 141,
[21] Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[22] Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[23] Capitolo modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[24] Art. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedente modifica: BU 2017, 141.
[25] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[26] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[27] Lett. modificata dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[28] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009, 461.
[29] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedente modifica: BU 2021, 164.
[30] Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[31] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precendenti modifiche: BU 2019, 375; BU 2021, 164.
[32] Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[33] Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[34] Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[35] Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[36] Art. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[37] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2012, 137.
[38] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[39] Art. abrogato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[40] Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[41] Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[42] Cpv. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[43] Titolo introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[44] Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[45] Art. introdotto dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164.
[46] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[47] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[48] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[49] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141; precedente modifica: BU 2009, 461.
[50] Titolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[51] Capitolo modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[52] Art. modificato dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.
[53] Cpv. introdotto dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[54] Art. modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 164; precedente modifica: BU 2017, 141.
[55] Art. modificato dal R 31.5.2017; in vigore dal 2.6.2017 - BU 2017, 141.
[56] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199; precedenti modifiche: BU 2019, 375; BU 2021, 164.
[57] Cpv. modificato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[58] Cpv. abrogato dal R 24.6.2026; in vigore dal 1.7.2026 - BU 2026, 199.
[59] Cpv. introdotto dal R 6.11.2019; in vigore dal 8.11.2019 - BU 2019, 375.
[60] Entrata in vigore: 26 giugno 2009 - BU 2009, 288.



