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06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
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Legge

sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni

(LAggr)[1]

(del 16 dicembre 2003)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5355 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 19 novembre 2003 n. 5355 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo I

Generalità

 

Scopo

Art. 1La presente legge disciplina le aggregazioni di Comuni e le separazioni di frazioni o parti di Comuni.

 

Obiettivi delle aggregazioni

Art. 21Il Cantone promuove le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.

2Le aggregazioni sono promosse in particolare:

a)per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale, assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;

b)per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle istanze superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni;

c)per perseguire, in sintonia con gli obiettivi del Piano direttore cantonale, nell’ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria, un ordinamento e uno sviluppo sostenibile e competitivo del territorio cantonale;[2]

d)per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;

e)per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;

f)per ridurre il numero dei Consorzi;

g)per porre le basi per un adeguato e equilibrato sviluppo socio-economico in ogni regione.[3]

 

Piano cantonale delle aggregazioni

a) Contenuti e adozione

Art. 2a[4]1Tenuto conto degli obiettivi dell’articolo 2, il Consiglio di Stato elabora un Piano cantonale delle aggregazioni.

2Il Piano è comprensivo:

di un rapporto sugli indirizzi della politica cantonale delle aggregazioni e di un’indicazione sull’impegno globale complessivo derivante al Cantone;

di un piano con una suddivisione del territorio cantonale in scenari di aggregazione;

di schede grafiche e descrittive per ogni scenario.

3Nella fase di allestimento del Piano il Consiglio di Stato consulta i Municipi, ai quali è assegnato un termine di quattro mesi per formulare le loro osservazioni.

4Il Consiglio di Stato sottopone il Piano al Gran Consiglio, che lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, affinché lo modifichi nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione nel corso del dibattito parlamentare di emendamenti per il voto è esclusa.

5Il Consiglio di Stato può proporre modifiche al Piano, presentandole al Gran Consiglio al più tardi con la sua proposta ai sensi dell’art. 7.

 

b) effetti

Art. 2b[5]1Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli art. 4a, 5, 7, 8, 9 e 9a.[6]

2Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale.

 

Aggregazione e separazione

Art. 3La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:

a)l’aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;

b)l’aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;

c)la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).

 

Capitolo II

Procedura di aggregazione

 

Avvio della procedura

a) su istanza

Art. 4[7]1L’istanza per l’avvio della procedura di aggregazione ai sensi dell’art. 3 lett. a e b va presentata al Consiglio di Stato; essa deve proporre uno scenario di aggregazione e indicare i Comuni coinvolti.

2L’istanza va sottoscritta da tutti i Comuni coinvolti, ovvero per ciascuno di essi da uno dei seguenti istanti:

Municipio;

Consiglio comunale;

almeno 15% dei cittadini iscritti in catalogo, esclusi quelli residenti all’estero, ritenuto un massimo di 3000 cittadini; la raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito alla cancelleria comunale; è applicabile analogamente l’art. 76 cpv. 2 Legge organica comunale.

3Eventuali decisioni degli organi comunali ai sensi della Legge organica comunale non bloccano il diritto di istanza secondo i precedenti capoversi.

 

b) decisione del Consiglio di Stato;

Commissione di studio

Art. 4a[8]1Entro un anno dall’introduzione dell’istanza, il Consiglio di Stato avvia uno studio d’aggregazione, definendone il comprensorio; esso nomina una Commissione, in cui sono rappresentati tutti i Comuni coinvolti.

2Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni è data facoltà al Consiglio di Stato:

di modificare lo scenario proposto con l’istanza, includendo o escludendo Comuni o Frazioni;

di non dar seguito all’istanza.

La facoltà di modificare lo scenario è data anche in corso di procedura.

3In presenza di più istanze contraddittorie concernenti lo stesso Comune, il Consiglio di Stato ne decide il seguito.

4Contro le decisioni negative del Consiglio di Stato ai sensi dei capoversi precedenti ai Municipi, ai Legislativi e ai cittadini dei Comuni interessati è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 30 giorni.

 

c) d’ufficio[9]

Art. 51Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d’ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d’ufficio uno o più Comuni, frazioni e parti di un Comune, in uno studio avviato ai sensi dell’art. 4; sono applicabili l’art. 4a cpv. 1 e 2 e l’art. 6.[10]

2Sono riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

 

Studio d’aggregazione;

preavvisi comunali[11]

Art. 6[12]1La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulata dopo aver sentito i Consigli comunali, e degli altri istanti ai sensi dell’art. 4 cpv. 2.

2Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente. È data facoltà di ricorso ai sensi dell’art. 4a cpv. 4.[13]

3In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita un’adeguata informazione alla popolazione.

4Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.

5Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.

 

Proroga elezioni generali

Art. 6a[14]1Nei Comuni nei quali entro la fine del mese di novembre precedente alle elezioni generali si è tenuta una votazione consultiva con esito favorevole e in quelli per cui sussiste una proposta di aggregazione tramite messaggio governativo oppure un decreto di aggregazione del Gran Consiglio ancorché non ancora definitivo, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere dalle elezioni generali.[15]

2Le elezioni nel nuovo Comune devono in ogni caso potersi tenere entro un anno dalle elezioni generali, riservati i casi in cui è pendente una procedura ricorsuale.

 

Proposta del Consiglio di Stato

Art. 7[16]1Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio la proposta di aggregazione o di abbandono.

2Esso può proporre l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, a condizione che non vi si discosti sostanzialmente.

 

Decisione del Gran Consiglio

a) in generale

Art. 8[17]1Tenuto conto dell’interesse generale, degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Gran Consiglio decide sulla proposta di aggregazione con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

2Il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione di un numero inferiore di Comuni rispetto al progetto posto in votazione consultiva, alle condizioni dell’art. 7 cpv. 2.

3Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune tenendo conto anche di riferimenti storico-toponomastici, il distretto e il circolo a cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.

 

b) preavvisi assembleari non favorevoli

Art. 9Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell’esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l’aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:

a)quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;

b)se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;

c)se perdura l’impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d’ufficio.

 

Art. 9a[18]Nel rispetto delle premesse e delle condizioni dell’art. 9, il Gran Consiglio può decidere la separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune ai sensi dell’art. 3 lett. b), anche quando il preavviso assembleare non è favorevole.

 

Capitolo III

Procedura di separazione di frazioni o parti di territorio

 

Requisiti

Art. 101Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste condizioni:

a)le frazioni o le parti di territorio che si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo Comune costituisca un’entità territoriale coerente;

b)la costituzione del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi di legge e il Piano cantonale delle aggregazioni.[19]

2Sono applicabili per analogia gli art. 4, 4a, 6, 6a, 7, 8.[20]

 

Capitolo IV

Costituzione del nuovo Comune

 

Elezione dei poteri Comunali[21]

Art. 11[22]1Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato stabilisce la data per la convocazione dell’assemblea per l’elezione dei poteri comunali.

2...

3...

4Sono riservati i disposti della Legge sull’esercizio dei diritti politici.

 

Entrata in funzione del nuovo Comune

Art. 121Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.

2Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l’entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d’interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni in aggregazione o prendere ulteriori provvedimenti a partire da quando sottopone la sua proposta al Gran Consiglio secondo l’art. 7.[23]

3Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.

 

Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni

Art. 131Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti secondo un principio di equità.

2Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione popolare.

 

Definizione dei rapporti patrimoniali

Art. 14Le contestazioni circa la definizione dei rapporti patrimoniali nei casi di aggregazione o separazione di frazioni o parti di Comuni sono devolute al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

 

Rapporti d’impiego

Art. 151Riservate disposizioni particolari nel decreto di aggregazione, tutti i rapporti di lavoro riguardanti i Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all’entrata in carica del Municipio del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.[24]

2Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.

3È riservata la corresponsione dell’indennità prevista dalla Legge concernente l’organico dei segretari.

4È riservata la corresponsione di un’indennità per soppressione di funzione agli altri dipendenti non riassunti se prevista dai regolamenti organici precedenti.

5Gli anni di servizio in un Comune aggregato sono cumulati a quelli prestati nel nuovo Comune ai fini dei diritti dei dipendenti.[25]

 

Regolamenti comunali

Art. 161Entro sei mesi dall’entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

2Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.

3Fino all’entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l’art. 15.

4Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.

 

Piani Regolatori

Art. 17Fino all’entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

 

Consorzi, Enti pubblici e privati

Art. 181A seguito di aggregazione o separazione, gli statuti dei Consorzi e degli altri Enti pubblici devono essere adeguati entro un anno dall’entrata in funzione del nuovo Comune. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.

2Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni generali successive alle aggregazioni e separazioni.

3Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione e del Consiglio di Stato.[26]

 

Capitolo V

Aiuti finanziari

 

Scopi

Art. 191Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi:

a)il risanamento finanziario dei Comuni con disavanzi strutturali di gestione corrente attraverso la riduzione sino al totale annullamento dei debiti verso i terzi, al fine di conseguire nel nuovo Comune una gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;

b)...;

c)il sussidiamento di investimenti particolarmente significativi per il nuovo Comune;

d)in circostanze particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli peggioramenti conseguenti all’aggregazione nell’applicazione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, in particolare per quanto riguarda il mantenimento per un determinato periodo:

delle percentuali di sussidio e di partecipazione degli art. 11 e 12 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale,

del calcolo individuale per quanto riguarda la determinazione del contributo di livellamento degli art. 4 e 5 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.[27]

2I Comuni che sorgono da aggregazioni entro 12 mesi dalla loro costituzione, devono allestire un piano finanziario quadriennale, da utilizzare quale strumento per perseguire l’equilibrio finanziario della gestione corrente a medio termine, garantire un adeguato autofinanziamento e contenere il debito pubblico.

 

Forme dell’erogazione

Art. 201L’aiuto finanziario può essere erogato tramite:

versamenti in capitale;

il condono di debiti dei Comuni aggregati verso il Cantone;

l’esenzione totale o parziale di partecipazioni per opere pubbliche da eseguire dal Cantone;

la maggiorazione o la riduzione delle percentuali di sussidio o di partecipazione secondo gli art. 11 e 12 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per il periodo massimo di un quadriennio.

2Il decreto di aggregazione stabilisce l’entità e le modalità dell’aiuto.

3...[28]

4Sono inoltre riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

 

Finanziamento degli aiuti

Art. 211Gli aiuti alle aggregazioni previsti all’art. 19 cpv. 1 lett. a e c sono di regola finanziati mediante crediti quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo.[29]

2La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione.

 

Capitolo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

Disposizioni transitorie: procedure in corso

Art. 221La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.

2L’art. 6 cpv. 1 non si applica ai progetti di aggregazione le cui istanze in base all’art. 4 sono già state accolte dal Consiglio di Stato al momento della sua entrata in vigore.[30]

 

Piano cantonale delle aggregazioni

Art. 22a[31]1Il Piano cantonale delle aggregazioni è sottoposto al Gran Consiglio entro un anno dall’entrata in vigore degli art. 2a e 2b.

2La procedura di elaborazione del Piano fino alla sua adozione in Gran Consiglio, non blocca l’avvio e la continuazione delle procedure ai sensi dell’art. 4 e segg.

 

Entrata in vigore

Art. 23Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[32]

 

 

Pubblicata nel BU 2004, 55.


[1]  Titolo modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.

[2]  Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[3]  Lett. introdotta dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[4]  Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[5]  Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[6]  Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.

[7]  Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[8]  Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[9]  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[10]  Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147; BU 2013, 402.

[11]  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[12]  Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[13]  Cpv. modificato dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.

[14]  Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[15]  Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 245.

[16]  Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[17]  Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[18]  Art. introdotto dalla L 20.6.2016; in vigore dal 1.9.2016 - BU 2016, 375.

[19]  Lett. modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[20]  Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[21]  Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[22]  Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[23]  Cpv. modificato dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.5.2020 - BU 2020, 49.

[24]  Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[25]  Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[26]  Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[27]  Cpv. modificato dalla L 17.3.2011 in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[28]  Cpv. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[29]  Cpv. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[30]  Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[31]  Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 27.9.2013 - BU 2013, 402; precedenti modifiche: BU 2011, 503; BU 2012, 147.

[32]  Entrata in vigore: 13 febbraio 2004 - BU 2004, 55.