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08.11.2024
(Bollettino ufficiale 36/2024)
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 : Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’ Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino - 23 settembre 1884

 

Convenzione

tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione

di un’Amministrazione apostolica

nella Repubblica e Cantone del Ticino

(del 23 settembre 1884)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

Veduta ed esaminata la convenzione conclusa tra il Cantone Ticino e la Santa Sede allo scopo di provvedere alla istituzione di un’Amministrazione apostolica nel Cantone medesimo, convenzione stipulata in Bellinzona il 23 settembre 1884;

vista la risoluzione del 27 novembre 1884 del Gran Consiglio, per la quale il Consiglio di Stato viene autorizzato a ratificare la summentovata convenzione, così espressa: “In seguito alla convenzione stipulata in Berna il primo settembre del corrente anno, tra il delegato della Santa Sede e i delegati dell’Alto Consiglio federale Svizzero, colla quale convenzione il Cantone Ticino assumeva l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari alla istituzione di un’Amministrazione apostolica nel suo territorio; la Santa Sede e il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno giudicato necessario di procedere ad un’ulteriore particolare convenzione, diretta a determinare e stabilire di comune accordo siffatti provvedimenti”,

decreta:

Art. 1L’Amministratore apostolico sarà libero di esercitare la sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio del Cantone Ticino.

 

Art. 2Il medesimo avrà piena libertà nella scelta del suo Vicario e del personale della sua cancelleria, come pure nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero.

 

Art. 3L’Amministratore apostolico risiederà provvisoriamente in Balerna. Resta però convenuto che la sua sede definitiva dovrà essere in seguito stabilita in una delle città del cantone, che sarà scelta di comune accordo.

Il Governo del Cantone Ticino provvederà al detto Amministratore apostolico un alloggio conveniente coi fondi a ciò riservati.

 

Art. 4Cogli stessi fondi il Governo del Cantone Ticino si obbliga a costituire all’Amministrazione apostolica propria del Cantone Ticino e direttamente dipendente dalla Santa Sede un patrimonio, il cui annuo reddito non sarà inferiore a franchi diciassettemila (fr. 17 000.-).

Questa somma, per franchi dodicimila (fr. 12 000.-), costituirà l’assegno dell’Amministrazione apostolica, e per franchi cinquemila (fr. 5000.-) sarà erogata per le spese occorrenti alla istituzione di cattedre di filosofia e teologia, destinate alla istruzione dei chierici di ambedue i riti, romano ed ambrosiano, intorno ai quali riti non sarà fatta alcuna innovazione.

 

Art. 5Il Governo del Cantone Ticino continuerà a corrispondere annualmente al Seminario di Pollegio la somma di franchi seimila (fr. 6000.-).

 

Art. 6L’Amministratore apostolico avrà completa libertà su tutto ciò che riguarda l’ordinamento, l’istruzione e l’amministrazione del Seminario o Seminari del Cantone. Sarà per conseguenza in suo potere nominare e rimuovere i direttori, superiori e professori di tali istituti.

 

Art. 7Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa convenzione sieno pregiudicati in alcun modo i diritti o vantaggi derivanti da fondazioni religiose o da lasciti e cause pie, che secondo ragione, equità o consuetudine possono competere allo Stato del Ticino, ai corpi morali ed ai cittadini del Cantone come facente parte fin qui delle diocesi di Milano e di Como.

 

Art. 8Le ratifiche della presente convenzione saranno scambiate in Bellinzona dentro il corso di tre mesi.[1]

 

 

Pubblicata nel BU 1884, 171.


[1]  Ratifiche avvenute il 2 dicembre 1884.