Legge
sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino
(del 14 aprile 1997)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visti:
-il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato;
-il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione,
decreta:
Definizione, personalità giuridica
Art. 11La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.
Autonomia
Art. 21La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:
a)stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi compiti;
b)organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.
2Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.
Statuti
Art. 31L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.
2Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.
3Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
4Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.
Membri
a) appartenenza
Art. 4Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.
b) diritto di voto e di eleggibilità
Art. 5Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.
Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.
Obbligo di notifica di un procedimento penale
Art. 5a[1]Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.
Rimedi di diritto
Art. 61Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.
2Le decisioni dell’ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[2]
Norma transitoria
Art. 7La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.
Entrata in vigore
Art. 81Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[3]
Pubblicata nel BU 1997, 437.
[1] Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.
[2] Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
[3] Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.