DATA ULTIMO BU CON MODIFICHE
06.12.2024
(Bollettino ufficiale 40/2024)
>

102

600.100

< >
 Legge sulla gestione e sul controllo finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF)

 

Legge

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

(LGF)[1]

(del 20 gennaio 1986)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 20 marzo 1985 n. 2910 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I[2]

Campo d’applicazione e principi della gestione e del controllo finanziario

 

Campo d’applicazione

Art. 11Questa legge disciplina, nell’ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il conto annuale, il controlling e l’analisi finanziaria, nonché il controllo della gestione finanziaria e dei crediti.[3]

2La legge si applica all’Amministrazione cantonale, comprese le sue aziende la cui autonomia non è disciplinata da una legislazione speciale federale o cantonale.

 

Principi

Art. 2La gestione finanziaria è retta dai principi:

a)della legalità;

b)dell’equilibrio finanziario;

c)della parsimonia;

d)dell’economicità;

e)della causalità;

f)della compensazione dei vantaggi;

g)del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento.[4]

 

Principio della legalità

Art. 31Le spese necessitano di una base legale.

2Una base legale sussiste in particolare quando una spesa corrente o di investimento è la conseguenza immediata o prevedibile:

a)di leggi e decreti legislativi cantonali;

b)dell’applicazione di norme imperative del diritto federale;

c)di sentenze giudiziarie.

3In particolare, sono considerate conseguenze prevedibili di una legge o un decreto legislativo l’acquisizione e la sostituzione dei mezzi materiali e del personale necessario alla relativa attività amministrativa corrente, mentre sono esclusi i nuovi investimenti.

 

Principio dell’equilibrio finanziario

Art. 4[5]Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine.

 

Principio della parsimonia

Art. 51Prima di procedere a una spesa devono essere esaminate la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

2Le spese devono essere effettuate nell’ordine dettato dalle priorità definite dalla pianificazione, in particolare dalle linee direttive.

3Le decisioni del Parlamento che comportano nuove spese superiori ai limiti previsti dall’art. 42 della Costituzione cantonale devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri.[6]

4Immediatamente dopo il voto finale su un atto del Parlamento che comporta una spesa unica superiore a fr. 30’000’000.- o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, viene messa in votazione dal Parlamento la referendabilità obbligatoria della spesa, la quale è data con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 dei suoi membri.[7]

 

Principio dell’economicità

Art. 6Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati nel modo più economico.

 

Principi della causalità e della compensazione dei vantaggi

Art. 71I beneficiari di prestazioni particolari da parte dello Stato devono di regola sopportarne i costi ragionevolmente esigibili (tenuto conto degli obiettivi della legge e della loro situazione sociale ed economica).

2Per particolari vantaggi economici derivanti dall’emanazione di norme legali o dall’utilizzazione di strutture pubbliche devono essere prelevati contributi.

3La legislazione speciale fissa le modalità e l’importanza di questi contributi, che non devono però superare i costi effettivi.

 

Principio del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento

Art. 8[8]1Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l’ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse delle entrate di conto economico e di investimento.

2Sono riservate le disposizioni speciali contenute nell’art. 13 della presente legge.

 

Capitolo II[9]

Principi e struttura dei conti

 

Principi di presentazione dei conti

Art. 9[10]1La presentazione dei conti deve fornire un quadro fedele della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell’Amministrazione cantonale.

2In particolare deve permettere di:

a)…;

b)calcolare i costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni;

c)eseguire analisi macroeconomiche che mettano in evidenza l’effetto delle entrate e delle spese correnti e di investimento dello Stato sull’economia del Cantone.

3A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, la contabilità analitica, il controllo dei crediti, il controlling e la statistica finanziaria.

4La presentazione dei conti deve osservare i seguenti principi:

a)principio dell’universalità: si devono contabilizzare tutte le entrate, le uscite e gli ammortamenti;

b)principio dell’integrità: è vietata la compensazione tra entrate e uscite e tra attivi e passivi;

c)principio della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti. Tutte le informazioni devono essere comprensibili;

d)principio dell’annualità: il periodo contabile è l’anno civile;

e)…;

f)principio della competenza: tutte le spese ed i ricavi, nonché le uscite e le entrate, sono, di regola, contabilizzate nel periodo in cui esse sono generate;

g)principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale: un credito non può essere utilizzato che per l’obiettivo fissato dal conto di preventivo (specialità qualitativa) e l’utilizzazione del credito è limitata sia all’importo autorizzato dal preventivo (specialità quantitativa) che al periodo di preventivo (specialità temporale);

h)principio della comparabilità: i conti devono permettere il confronto tra gestioni di anni diversi e con dati di altri enti pubblici;

i)principio della continuità operativa: nella presentazione dei conti occorre tenere conto della permanenza delle attività svolte dallo Stato;

l)principio della rilevanza: indicazione delle informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa dello stato della gestione finanziaria e del patrimonio tenendo conto della loro materialità;

m)principio del mantenimento dei metodi contabili: i principi alla base della presentazione dei conti devono, se possibile, restare invariati nel lungo periodo.

 

Principi di tenuta dei conti

Art. 9a[11]La tenuta dei conti è retta dai seguenti principi:

a)principio dell’unità e della completezza: è tenuta un’unica contabilità generale per l’Amministrazione cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo;

b)principio della veridicità: le registrazioni contabili devono corrispondere ai fatti e devono essere effettuate in conformità con le direttive;

c)principio della regolarità: la contabilità, come pure i movimenti dei fondi, devono essere aggiornati regolarmente, di principio giornalmente. Le operazioni devono essere protocollate per ordine cronologico;

d)principio della tracciabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere annotate come tali e le registrazioni contabili devono essere attestate da pezze giustificative.

 

Bilancio patrimoniale

Art. 10[12]1Il bilancio patrimoniale comprende i beni amministrativi e patrimoniali, gli impegni e il capitale proprio.

2Il bilancio patrimoniale è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.

3Il bilancio patrimoniale è allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

 

Attivi

Art. 11[13]1Gli attivi si compongono dei beni patrimoniali e di quelli amministrativi.

2Sono definiti beni patrimoniali i beni che non servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici e che possono quindi essere alienati. Essi comprendono pure la liquidità, i crediti, i ratei e risconti attivi e gli anticipi ai finanziamenti speciali.

3I beni amministrativi servono direttamente all’esecuzione di un compito pubblico. Si tratta in particolare degli investimenti e dei contributi per investimenti.

4...

 

Passivi

Art. 12[14]1I passivi si compongono del capitale di terzi e del capitale proprio.

2Il capitale di terzi consiste nei debiti, negli accantonamenti, nei ratei e risconti passivi e negli impegni per finanziamenti speciali.

3Il capitale proprio è composto dai fondi di capitale proprio, dalle riserve e dall’eccedenza attiva o passiva del valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto al totale degli impegni.

 

Finanziamenti speciali

Art. 131I finanziamenti speciali sono vincolati per legge all’adempimento di un compito pubblico.

2I versamenti nei finanziamenti speciali non possono eccedere le relative entrate vincolate o gli importi preventivati.

3Anticipi a finanziamenti speciali sono permessi unicamente nel caso in cui le relative entrate vincolate non coprono temporaneamente le uscite.

4Sugli anticipi e gli impegni nei confronti dei finanziamenti speciali non sono calcolati gli interessi.

5Il Consiglio di Stato stralcia i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di presentazione del conto annuale.[15]

 

Impegni condizionali[16]

Art. 141L’assunzione di impegni mediante fideiussioni o altre garanzie deve essere autorizzata da leggi o decreti legislativi.

2[17]

 

Art. 14a...[18]

 

Valutazione degli attivi

Art. 15[19]1Gli attivi sono registrati nel bilancio:

a)al valore venale per i beni patrimoniali;

b)al valore d’acquisizione o di costruzione per i beni amministrativi, tenuto conto dei relativi ammortamenti.

2Il trapasso dai beni patrimoniali a quelli amministrativi avviene al valore venale.

3I beni amministrativi che non sono più necessari all’esecuzione di compiti pubblici vengono trasferiti contabilmente nei beni patrimoniali.

4L’alienazione di beni patrimoniali avviene al valore venale e per pubblico concorso, salvo i casi giustificati da provata utilità pubblica.

5I prestiti e le partecipazioni vanno di regola valutati secondo criteri commerciali.

 

Valutazione dei passivi

Art. 15a[20]1Il capitale di terzi è valutato di regola al valore nominale.

2Gli accantonamenti sono costituiti al fine di coprire impegni probabili originati da eventi del passato e per i quali l’importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili.

 

Art. 16[21]

 

Conto economico

Art. 17[22]1Il conto economico contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.

2Il conto economico presenta:

a)il risultato dell’attività ordinaria;

b)il risultato dell’attività straordinaria indicando la rispettiva eccedenza di spese o di ricavi;

c)il risultato totale che modifica il capitale proprio.

3Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano essere previsti, influenzati o controllati e qualora non facciano parte dell’attività operativa.

 

Ammortamenti

Art. 18[23]1Il valore residuo a bilancio dei beni amministrativi è ammortizzato in funzione della loro durata d’utilizzo. I tassi di ammortamento ordinari sono stabiliti nel regolamento.

2Se la situazione finanziaria e quella congiunturale lo permettono, possono essere previsti a preventivo ammortamenti straordinari.

3Gli ammortamenti sui prestiti e sulle partecipazioni che figurano nei beni amministrativi sono definiti nel regolamento.

4L’eccedenza passiva è da ammortizzare a medio termine, tenendo conto della situazione economica generale.

 

Contabilizzazioni interne

Art. 191Le contabilizzazioni interne sono accrediti e addebiti tra due servizi amministrativi.

2Si deve procedere a contabilizzazioni interne in particolare se queste sono necessarie per una fatturazione più precisa delle prestazioni a terzi o ai finanziamenti speciali, per assicurare un’economica esecuzione dei compiti pubblici o per confrontare i costi tra diverse unità amministrative.

3Contabilizzazioni interne, utilizzate esclusivamente a fini di calcolazione di costi, sono eseguite unicamente nell’ambito della contabilità analitica.[24]

 

Conto degli investimenti

Art. 20[25]1Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla creazione di importanti beni amministrativi propri o sussidiati, con una durata di utilizzazione di più anni.

2Il conto degli investimenti deve indicare l’investimento lordo e netto, l’autofinanziamento e l’avanzo o il disavanzo totale.

3Le uscite e le entrate per investimenti sono considerate straordinarie qualora queste non possano essere previste, influenzate o controllate e qualora non facciano parte dell’attività operativa.[26]

 

Conto dei flussi di mezzi liquidi

Art. 20a[27]1Il conto dei flussi di mezzi liquidi presenta l’origine e l’utilizzo dei fondi.

2Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra:

a)la variazione della liquidità proveniente da attività operative;

b)la variazione della liquidità proveniente da attività d’investimento (saldo del conto degli investimenti);

c)la variazione della liquidità proveniente da attività di finanziamento.

 

Allegato

Art. 20b[28]L’allegato ai conti annuali:

a)indica le regole di presentazione dei conti e le relative deroghe;

b)offre una visione d’insieme dei principi di presentazione dei conti, compresi quelli di stesura e di valutazione del conto annuale;

c)contiene lo stato del capitale proprio;

d)contiene il dettaglio degli accantonamenti;

e)contiene il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie;

f)contiene il dettaglio delle immobilizzazioni;

g)fornisce delle indicazioni complementari ai fini della valutazione dello stato del patrimonio, dei ricavi e delle spese, delle entrate e delle uscite per investimenti, degli impegni, nonché dello stato dei rischi finanziari.

 

Contabilità analitica

Art. 21[29]1Per la determinazione del costo di specifiche prestazioni o di servizi fatturati all’esterno e per l’ottenimento di una gestione più economica può essere elaborata una contabilità analitica a titolo complementare.

2Sugli oggetti di calcolo vengono di regola rappresentati i costi pieni. I criteri di calcolo e di riparto dei costi dei servizi centrali sono centralizzati presso il Dipartimento competente.

 

Art. 21a[30]

 

Capitolo III

Crediti

 

Credito di impegno

Art. 221Il credito d’impegno autorizza l’assunzione di impegni finanziari fino all’importo di spesa stabilito e per uno specifico scopo, la cui realizzazione è di durata limitata, e può coprire più di un esercizio annuale.[31]

1bisL’istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi.[32]

2Il credito d’impegno va chiesto in particolare per investimenti propri, contributi a terzi di gestione e investimento, come pure per impegni condizionali (secondo l’art. 14).

3Le quote annue di utilizzazione vanno iscritte al lordo nel preventivo.

4La richiesta di crediti d’impegno di competenza del Gran Consiglio deve essere accompagnata da un messaggio esplicativo.

5Modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d’impegno devono essere sottoposte preventivamente all’istanza che l’ha concesso.

6Un credito d’impegno viene stralciato se il suo scopo è conseguito o se la realizzazione della relativa opera è abbandonata o ridimensionata. La competenza è del Gran Consiglio se il credito era stato concesso da quest’ultimo.

7Un credito d’impegno decade automaticamente se la realizzazione dell’opera non è iniziata entro 5 anni dalla sua approvazione.

8Il conto relativo ad un credito d’impegno deve essere chiuso immediatamente dopo l’ultimazione dell’opera.

 

Crediti d’opera

Art. 23Un credito d’impegno destinato a una singola opera è detto credito d’opera.

 

Credito-quadro

Art. 24[33]1Un credito d’impegno che serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi è detto credito quadro.

2

3Con la decisione su un credito quadro va stabilita l’istanza competente per la sua suddivisione in singoli crediti d’impegno.

 

Credito aggiuntivo

Art. 25[34]1Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d’impegno.

2Il credito aggiuntivo deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100 000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata contestualmente alla presentazione del primo consuntivo utile.

3Se un credito d’impegno si basa su un indice dei prezzi, il credito per i costi supplementari dovuti unicamente al rincaro può essere richiesto con il messaggio sul preventivo annuale. Nel caso di un abbassamento dell’indice dei prezzi, il credito è ridotto in modo corrispondente.

4La richiesta relativa deve essere presentata appena il sorpasso diventa prevedibile.

 

Procedura d’urgenza

Art. 261In caso d’urgenza, il Consiglio di Stato può disporre degli anticipi finanziari necessari, informando immediatamente il Gran Consiglio.

2Per urgenza va inteso un evento imprevedibile che richiede la realizzazione immediata di un’opera per evitare che un ritardo provochi spese o danni ancora più elevati.

3Entro tre mesi il Consiglio di Stato presenta il messaggio esponendo i motivi per i quali si è adottata la procedura d’urgenza.

 

Credito di preventivo

Art. 271Mediante il credito di preventivo, il Gran Consiglio autorizza il Consiglio di Stato a procedere ad una determinata spesa sino a concorrenza dell’importo fissato.

2I crediti di preventivo decadono con chiusura del periodo annuale per il quale furono concessi.

 

Limiti di competenza

Art. 27a[35]1Salvo eccezioni previste dalla legge, gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a 500’000 franchi e ricorrente fino a 125’000 franchi sono di competenza del Consiglio di Stato.

2I limiti di cui al cpv. 1 si riferiscono alla spesa totale, dedotte eventuali entrate per contributi, nella misura in cui il loro versamento e la loro entità sono certi.

 

Nuove spese in preventivo

Art. 281Per spese prevedibili per le quali al momento della decisione sul preventivo manca la necessaria base legale, i crediti devono essere evidenziati in modo chiaro e restano bloccati fino a quando la relativa base legale entra in vigore.

2[36]

3[37]

 

Sorpasso di crediti di preventivo

Art. 291Il sorpasso di crediti di preventivo è consentito unicamente per le spese che:

-sono la conseguenza necessaria di norme legali;

-rappresentano lo spostamento temporale di investimenti per i quali esistono i crediti d’impegno;

-sono coperte da un ricavo corrispondente nello stesso periodo annuo;

-sono compensate da risparmi in voci di spesa simili.

2Di questi sorpassi si deve riferire al Gran Consiglio in sede di consuntivo.

 

Art. 29a[38]

 

Capitolo IV[39]

Piano finanziario e conto annuale

 

Piano finanziario

Art. 301Il Consiglio di Stato allestisce periodicamente un piano finanziario, secondo la legge sulla pianificazione cantonale.

2Il piano finanziario deve fornire una visione su:

a)spese e ricavi del conto economico;[40]

b)uscite ed entrate del conto degli investimenti;

c)conseguente fabbisogno finanziario e indicazioni circa il suo finanziamento;[41]

d)evoluzione del patrimonio e dei debiti;

e)ripercussioni finanziarie degli interventi indicati nelle Linee direttive.

3Il Consiglio di Stato sottopone il piano finanziario e le relative modifiche al Gran Consiglio secondo la procedura prevista dalla legge sulla pianificazione cantonale.[42]

 

Preventivo

Art. 31[43]1Il preventivo deve rispecchiare la struttura organizzativa dell’Amministrazione e il piano dei conti allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

2Il preventivo è elaborato tenendo conto del piano finanziario, e deve essere accompagnato da un adeguato commento e da riassunti statistici.

3Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 30 settembre e approvato prima dell’inizio del periodo contabile.

4Se al 1° gennaio il preventivo non è ancora stato approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato ad eseguire le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali. Di principio, il Consiglio di Stato è autorizzato ad impiegare mensilmente la quota corrispettiva dei crediti concessi nel preventivo dell’anno precedente. Le eccezioni ed i casi particolari sono definiti nel regolamento.

5Il preventivo è stabilito secondo i principi descritti all’art. 9 cpv. 4.

 

Vincolo di bilancio: preventivo

Art. 31a[44]1Di principio, il preventivo di gestione corrente deve essere presentato in equilibrio.

2Tenuto conto della situazione economica, il preventivo del conto di gestione corrente può presentare un disavanzo di esercizio, ma non superiore al 4% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

3Se le misure di contenimento della spesa e/o di aumento dei ricavi non sono sufficienti per raggiungere l’obiettivo di cui al cpv. 2, interviene una modifica del coefficiente di imposta in misura sufficiente a contenere il disavanzo entro il limite indicato.

 

Deroga: condizioni

Art. 31b[45]1In caso di grave crisi economica o di bisogni finanziari eccezionali, il limite di cui all’art. 31a cpv. 2 può essere aumentato fino al 5%.

2L’aumento del limite di cui al cpv. 1 deve essere approvato dalla maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

3Per grave crisi economica, si intende una situazione nella quale le previsioni del PIL nazionale allestite dalla SECO per l’anno di riferimento del preventivo indicano una riduzione reale del PIL di almeno lo 0.5% rispetto all’anno precedente.

4Per bisogni finanziari eccezionali, si intende una situazione nella quale il preventivo prevede delle spese di carattere eccezionale il cui costo netto totale eccede l’1% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare.

5L’art. 31a cpv. 3 si applica per analogia con riferimento al nuovo limite approvato dal Gran Consiglio.

6La deroga può essere applicata per al massimo due anni consecutivi, ritenuto il protrarsi delle condizioni di cui ai capoversi 3 e 4.

 

Compensazione dei risultati di esercizio a consuntivo

Art. 31c[46]1I disavanzi e gli avanzi del conto di gestione corrente sono addebitati, rispettivamente accreditati, a un conto di compensazione tenuto in modo distinto dal conto amministrativo.

2I disavanzi del conto di compensazione devono essere compensati entro quattro anni.

 

Piano di riequilibrio finanziario

Art. 31d[47]1Nel caso di un disavanzo del conto di compensazione che eccede il 9% dei ricavi correnti, dedotti gli accrediti interni, i prelevamenti da finanziamenti speciali e i contributi da riversare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un piano di riequilibrio finanziario che permetta di riequilibrare il conto entro un periodo di quattro anni.

2Il piano di riequilibrio può comprendere sia misure di contenimento della spesa, sia misure di aumento dei ricavi.

3Il Gran Consiglio può decidere misure alternative rispetto a quelle proposte dal Consiglio di Stato, a condizione che l’equilibrio del conto di compensazione possa comunque essere garantito secondo quanto previsto dal cpv. 1.

 

Votazione popolare su singole misure di risanamento

Art. 31e[48]1Se nell’ambito dell’esercizio del diritto di referendum una o più misure di riequilibrio adottate in virtù dell’art. 31d sono rifiutate in votazione popolare, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio delle nuove misure di pari effetto finanziario che permettono di ottemperare all’esigenza di cui all’art. 31d.

2La presentazione di queste misure deve avvenire entro sei mesi dallo scrutinio.

3Il Gran Consiglio delibera tempestivamente sulle proposte del Consiglio di Stato; l’art. 31d cpv. 3 si applica per analogia.

 

Riduzione e aumento del coefficiente di imposta

Art. 31f[49]1Il Parlamento può decidere una riduzione o un aumento del coefficiente di imposta.

2Il Parlamento può decidere una riduzione del coefficiente di imposta soltanto se:

a)il preventivo, dopo la riduzione del coefficiente di imposta, presenta un disavanzo di esercizio non superiore ai limiti previsti dall’articolo 31a cpv. 2;

b)il conto di compensazione presenta un saldo almeno in equilibrio.

3Il Parlamento può decidere un aumento del coefficiente di imposta se approvato dalla maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti.

 

Conto annuale

Art. 32[50]1Il conto annuale comprende i seguenti elementi:

a)il bilancio patrimoniale;

b)il conto economico;

c)il conto degli investimenti;

d)il conto dei flussi di mezzi liquidi;

e)l’allegato.

2Il conto annuale deve essere completato con:

a)la spiegazione delle differenze significative con il preventivo;

b)l’elenco dei crediti d’impegno con gli importi utilizzati e ancora disponibili;

c)la ripartizione funzionale delle uscite e delle entrate.

3Il conto economico e il conto degli investimenti devono seguire la stessa presentazione del preventivo.

4Il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti dell’esercizio precedente devono essere presentati al Gran Consiglio per confronto.

5Il conto annuale e il rendiconto devono essere trasmessi al Gran Consiglio entro il 15 aprile dell’anno successivo.

 

Indicatori finanziari

Art. 32a[51]Per una valutazione della situazione finanziaria devono essere presi in considerazione e presentati nell’allegato gli indicatori finanziari allestiti secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

 

Consolidamento

Art. 32b[52]1Le seguenti istituzioni fanno parte del perimetro di consolidamento:

a)Gran Consiglio;

b)Consiglio di Stato;

c)Organizzazioni giudiziarie;

d)Amministrazione cantonale;

e)Commissioni statali.

2Non sono consolidate nel conto annuale, ma figurano nel dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie dell’allegato, le principali istituzioni indipendenti o le altre autorità e organizzazioni che posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche:

a)l’organizzazione appartiene allo Stato;

b)lo Stato detiene una partecipazione rilevante dell’organizzazione;

c)lo Stato contribuisce in modo determinante al funzionamento e/o alle spese d’esercizio dell’organizzazione;

d)lo Stato è in grado di influenzare in modo determinante l’attività dell’organizzazione;

e)lo Stato ha degli impegni nei confronti dell’organizzazione.

 

Art. 32c[53]1Il Governo definisce degli obiettivi politici, strategici e operativi per ogni unità amministrativa, integrandoli nella pianificazione finanziaria e nel preventivo.

2Il Governo attua un controllo di gestione nell’ambito del conto annuale valutando il raggiungimento degli obiettivi posti.

3Il controllo di gestione avviene tramite indicatori.

4Le modalità di attuazione del controllo di gestione sono definite nel regolamento.

 

Capitolo V

Organi e competenze

 

Consiglio di Stato

Art. 33Il Consiglio di Stato ha segnatamente le seguenti competenze:

a)l’elaborazione del progetto di preventivo e del conto annuale da trasmettere al Gran Consiglio;[54]

b)l’elaborazione e l’aggiornamento annuale del piano finanziario;

c)l’assunzione di impegni per l’esecuzione delle spese incluse nel preventivo, se non vi è una delega particolare ai dipartimenti;

d)la concessione di sorpassi di credito entro i limiti dell’art. 29 di questa legge;

e)l’acquisizione, l’alienazione e la gestione di beni immobili che non sono destinati durevolmente all’adempimento di compiti pubblici (beni patrimoniali);[55]

f)il cambiamento di destinazione di beni amministrativi, in quanto ciò non implichi investimento in opere edili;

g)il trasferimento nei beni patrimoniali di beni amministrativi mobili non più necessari;

h)…;[56]

i)l’abbandono di crediti inesigibili o in manifesta sproporzione con i costi di esazione, se non vi è una delega esplicita ai dipartimenti.

l)…;[57]

m)la stipulazione di contratti di prestazione annuali o su più periodi con la Confederazione, riservate le competenze definite da leggi speciali. Esso può delegare questa competenza ai Dipartimenti competenti.[58]

 

Dipartimento delle finanze e dell’economia

Art. 34[59]Al Dipartimento delle finanze e dell’economia sono affidati i seguenti compiti:

a)l’organizzazione di tutto il sistema contabile, degli inventari e dell’archiviazione dei documenti contabili che devono essere comunque conservati per almeno 10 anni in originale oppure, ove la forza legale sia garantita, in copia o su altri supporti d’informazione;

b)la formulazione di progetti di regolamenti di applicazione sulla gestione finanziaria e sulla richiesta di crediti;

c)l’emanazione di direttive sulla gestione finanziaria;

d)la preparazione del progetto di piano finanziario, di preventivo e di conto annuale all’attenzione del Consiglio di Stato;[60]

e)l’esame periodico, all’indirizzo del Consiglio di Stato, dell’evoluzione delle spese e delle entrate;[61]

f)la presa di posizione sulle conseguenze finanziarie e la legalità delle proposte di messaggio e di risoluzione governativa, nonché sui sorpassi dei crediti di preventivo;

g)la tenuta della contabilità;

h)…;

i)l’acquisizione di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine;

l)la gestione della tesoreria, in particolare la gestione e il piazzamento sicuro e a condizioni favorevoli dei beni patrimoniali mobili;

m)…;[62]

n)l’autorizzazione ad altri servizi di tenere contabilità separate e ausiliarie, sentito il Controllo cantonale delle finanze;

o)la consulenza agli altri dipartimenti in materia finanziaria;

p)la gestione e l’organizzazione delle attività di controlling nonché la gestione dei dati, le informazioni finanziarie e l’analisi critica della spesa;

q)la designazione dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica, ai sensi dell’art. 21 della presente legge;[63]

r)la definizione delle direttive d’introduzione, l’implementazione e la gestione della contabilità analitica presso i servizi dell’Amministrazione che ne fanno richiesta, nel rispetto delle esigenze contabili del Cantone e delle direttive emanate.

 

Dipartimenti

Art. 351I Dipartimenti sono responsabili:

a)di formulare le richieste di credito da inserire nel Piano finanziario e nel preventivo, e le richieste di credito quadro e d’impegno;

b)di formulare le richieste di trasferimento di crediti nei limiti fissati dell’art. 29 della presente legge;

c)d’eseguire il monitoraggio costante delle spese e delle entrate di loro competenza e di valutare la loro adeguatezza e opportunità;

d)di utilizzare parsimoniosamente ed economicamente crediti e valori loro affidati;

e)di far valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi;

f)di tenere il controllo dei crediti quadro, d’impegno e di preventivo, nonché gli altri libri ed inventari loro prescritti;

g)di formulare le proposte di pagamento corredate da una decisione formale e relativa documentazione;[64]

h)di gestire le partecipazioni amministrative nei settori di loro competenza, sentito il Dipartimento delle finanze e dell’economia.[65]

2Una contabilizzazione può essere eseguita unicamente sulla base di una richiesta formale effettuata dall’istanza competente.[66]

3Le funzioni di chi è competente ad ordinare una spesa e di chi è incaricato di liquidarla sono di regola sottoposte alla separazione personale.

4Una proroga della riscossione di un credito può essere concessa unicamente se questo non viene ulteriormente messo in pericolo. Se possibile deve essere richiesta un’adeguata garanzia.

 

Capitolo VI[67]

Controllo cantonale delle finanze

 

Statuto

Art. 36[68]1Il Controllo cantonale delle finanze è l’organo amministrativo superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:

a)del Gran Consiglio;

b)del Consiglio di Stato;

c)dell’Amministrazione cantonale;

d)dei tribunali cantonali;

e)delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia;

f)degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari.

2Il controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente; il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia, è attribuito amministrativamente.

 

Competenze

Art. 36a[69]1Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Consiglio di Stato per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.

2Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l’esercizio dell’alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.

3Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati:

a)riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali;

b)di natura tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno.[70]

4Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all’utilizzazione corretta dell’aiuto.

5I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell’attività regolare annuale pianificata.

6Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l’aiuto di esperti.

7Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

8Il regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato dal Consiglio di Stato con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.

9Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il Consiglio di Stato, le autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato.

10Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d’attività e il rapporto dell’attività svolta che trasmette per discussione al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione del Gran Consiglio.[71]

 

Principi

Art. 37[72]Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sua attività di controllo secondo i principi contenuti nella presente legge e secondo quelli generalmente applicati in materia di revisione.

 

Art. 38[73]

 

Compiti

Art. 39[74]1Al Controllo cantonale delle finanze competono in particolare:

a)la verifica dal profilo legale, contabile ed economico della gestione finanziaria e della tenuta dei conti;

b)il controllo dei libri contabili e della relativa documentazione tenuti dai servizi;

c)il controllo dei valori e degli inventari del patrimonio statale;

d)l’esame e la coordinazione delle attività dei servizi dell’amministrazione con compiti specifici di revisione e di controllo interni;

e)…;

f)la partecipazione all’elaborazione di prescrizioni sulle procedure decisionali, il servizio dei pagamenti, la tenuta degli inventari e dei conti, il controllo e la revisione;

g)l’esame dell’organizzazione del sistema contabile e delle casse, in modo da garantire l’efficacia delle misure di controllo interno;

h)la verifica del controllo interno;[75]

i)l’esame delle applicazioni informatiche sia in fase di sviluppo sia in fase di esercizio, nell’ambito del controllo interno e della gestione finanziaria;

l)la verifica dei processi e della razionalità dell’organizzazione interna dei servizi dell’Amministrazione.[76]

2Al Controllo cantonale delle finanze non possono essere attribuite operazioni di natura contabile o finanziaria.

 

Obbligo d’informazione

Art. 40[77]1Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei dipartimenti, sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.

1bisRiservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all’art. 320 del Codice penale svizzero.[78]

2Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all’esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l’obbligo del segreto d’ufficio.

3Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

 

Rapporti di revisione

Art. 41[79]1Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.

2Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

3In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.

4Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

5Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un’azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all’organo responsabile dell’ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

 

Capitolo VII

Norme transitorie e finali

 

Abrogazioni

Art. 42La presente legge abroga la legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato del 7 luglio 1975.

 

Art. 43[80]

 

Entrata in vigore e pubblicazione

Art. 441Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data e le modalità dell’entrata in vigore.[81]

 

 

Pubblicata nel BU 1986, 225.


[1]  Titolo modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004, 251.

[2]  Capitolo modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[3]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[4]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[5]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[6]  Cpv. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.

[7]  Cpv. introdotto dalla L 14.12.2021; in vigore dal 18.2.2022 - BU 2022, 41.

[8]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[9]  Capitolo modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[10]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[11]  Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[12]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[13]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[14]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[15]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[16]  Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[17]  Cpv. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[18]  Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[19]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[20]  Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[21]  Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[22]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[23]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[24]  Cpv. introdotto dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[25]  Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[26]  Cpv. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[27]  Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[28]  Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[29]  Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[30]  Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[31]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[32]  Cpv. introdotto dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.

[33]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[34]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[35]  Art. introdotto dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.

[36]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12; precedente modifica: BU 2004, 251.

[37]  Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 12.

[38]  Art. abrogato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[39]  Capitolo modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[40]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[41]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[42]  Cpv. modificato dalla L 7.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 573.

[43]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[44]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.

[45]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.

[46]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.

[47]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.

[48]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.

[49]  Art. introdotto dalla L 27.1.2014; in vigore dal 20.6.2014 - BU 2014, 312.

[50]  Art. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[51]  Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[52]  Art. introdotto dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[53]  Art. introdotto dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 89.

[54]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[55]  Lett. modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[56]  Lett. abrogata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[57]  Lett. abrogata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79; precedente modifica: BU 2004, 251.

[58]  Lett. introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.

[59]  Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[60]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[61]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[62]  Lett. abrogata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[63]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[64]  Lett. modificata dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[65]  Cpv. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[66]  Cpv. modificato dalla L 17.12.2013; in vigore dal 7.2.2014 - BU 2014, 79.

[67]  Capitolo modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[68]  Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004, 251.

[69]  Art. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.

[70]  Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2.

[71]  Cpv. modificato dalla L 24.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 2.

[72]  Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[73]  Art. abrogato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004, 251.

[74]  Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[75]  Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.

[76]  Lett. modificata dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.

[77]  Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[78]  Cpv. introdotto dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216.

[79]  Art. modificato dalla L 18.4.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 216; precedente modifica: BU 2004, 251.

[80]  Art. abrogato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 251.

[81]  Entrata in vigore: 1° gennaio 1987 - BU 1986, 225.